Articolo 43 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 42Articolo 44
Versione
19 aprile 1958
Art. 43.
La iscritta che ha raggiunto l'eta' minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione puo', sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'art. 19.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958