Art. 43.
La iscritta che ha raggiunto l'eta' minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione puo', sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'art. 19.
La iscritta che ha raggiunto l'eta' minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione puo', sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'art. 19.