Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 2468/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito nelle persone dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di soggetto maggiorenne promosso da
, nata a [...] il [...] e residente in [...], alla Parte_1
via Crema n. 6, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Doriano Aiolfi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
per l'adozione di
, nata a [...] il [...] e residente in [...], alla via Don Bosco n. ES
102;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, regolarmente notiziato e non comparso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 la sig.ra (d'ora in poi Parte_1
anche la ricorrente per brevità), premesso che in data 12.9.2010 contraeva matrimonio con il sig.
– vedevo dall'11.1.1995 – ha chiesto di adottare la figlia del marito per Controparte_1
formalizzare il loro rapporto affettivo.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- che “inizialmente i due decidevano di non convivere, anche in relazione alla giovane età della figlia del Sig. , seppure la frequentazione, sin da subito, era connotata dalla Controparte_1 stabilità”;
- che “il rapporto instauratosi tra la Sig.ra e la Sig.ra , educata ed Parte_1 ES accudita fin dalla tenera età, è caratterizzato da un fortissimo legame e da un'affettività pari ad un legame di sangue”;
- che la “Sig.ra , che all'atto della morte della madre aveva solo due anni e mezzo, ha ES sempre chiamato la ricorrente “mamma”, verso la quale serba sinceri sentimenti di affetto e amore”;
- che “la ricorrente durante il matrimonio con il Sig. non ha avuto figli, non Controparte_1 avendo avuto prole neppure precedentemente al rapporto coniugale”;
- che “l'adottanda è nubile e senza figli”.
Al fine di provare l'esistenza delle condizioni richieste dagli artt. 291 e seguenti del cod. civ. hanno prodotto in giudizio la copia dell'atto di nascita dell'adottanda, il certificato di matrimonio dell'adottante con il sig. , il certificato di matrimonio del sig. con Controparte_1 Controparte_1
il precedente coniuge, il certificato di morte del precedente coniuge e il certificato di stato di famiglia (vd. docc. 1, 2, 3, 4 e 6 fasc. ric.).
**************
La domanda di adozione va accolta per le ragioni che seguono.
Quanto ai consensi/assensi richiesti dagli artt. 296 e 297 c.c., risultano prestati quelli dell'adottante ( ), dell'adottando ( nonché quello del padre Parte_1 ES dell'adottanda e coniuge non separato dell'adottante ). Controparte_1
Le dichiarazioni di assenso risultano essere state tutte correttamente acquisite, dinanzi al Giudice designato, all'udienza del 27.5.2025, alla quale hanno partecipato i sig.ri , Parte_1 ES
e , esprimendo tutti il proprio consenso.
[...] Controparte_1
Si riporta il verbale dell'udienza del 27.5.2025, nel corso della quale i predetti soggetti hanno manifestato il consenso all'adozione e un sincero affetto reciproco:
“Le parti presenti confermano tutte il proprio consenso all'adozione.
I coniugi spontaneamente dichiarano: questa è solo una formalità. Parte_2 Tes_ La sig.ra aggiunge: è da trent'anni che è mia figlia, ci siamo conosciute quando Parte_1 aveva circa due anni e mezzo. Sono consapevole che dall'adozione derivano diritti successori in Tes_ favore di e sono d'accordo. Io non ho figli naturali.
Interpellata la sig.ra dichiara: anche io non ho figli. ES
Tes_ A domanda del giudice, i coniugi dichiarano: abbiamo convissuto con Parte_2
Tes_ fino a circa due anni fa, poi ha trovato lavoro vicino Sondrio.
Interpellata la sig.ra dichiara: torno a casa un paio di volte al mese, ma i miei ES
genitori vengono a trovarmi.
Il sig. aggiunge: confermo che andiamo a trovarla spesso. A luglio e agosto siamo sempre CP_1
da lei.
La sig.ra aggiunge: tra un anno io andrò in pensione e sarò più libera, anche di vedere Parte_1
mia figlia.
Interpellata la sig.ra dichiara: non da subito l'ho chiamata mamma, ma adesso mi ES viene spontaneo farlo, anche nei confronti di terzi.” (vd. relativo verbale di udienza).
Negli anni si è dunque instaurato fra le parti un autentico legame di natura filiale che rappresenta parte inscindibile della loro identità personale.
Le dichiarazioni delle parti riscontrano poi la naturalezza e la sincera vicinanza emotiva tra adottante e adottando, sicché è evidente il legame che li unisce.
D'altra parte, la presente adozione non pare dettata da intenti immorali o estranei alla ratio dell'istituto, con la conseguenza che la determinazione della ricorrente non può essere catalogata come capricciosa, al pari di un impulso estemporaneo e irrazionale.
Si ritengono ugualmente soddisfatte le condizioni prescritte dall'art. 291 c.c. e seguenti del cod. civ.
Sussistono, invero, i requisiti dell'età, avendo l'adottante compiuto gli anni trentacinque, del divario di età tra adottante e adottando, dell'assenza di figli in capo all'adottante e all'adottando (vd. docc.
4 e 6 fasc. ric. nonché verbale di udienza del 27.5.2025).
Sussiste, infine, il requisito della convenienza per l'adottando ex art. 312 c.c., in quanto l'adozione consente il consolidamento del rapporto affettivo che unisce da anni adottante e adottando nonché il rafforzamento della loro unità familiare, invero già sentita da tutti i soggetti ascoltati in prima udienza.
L'adozione, dunque, risponde a valori etico - sociali meritevoli di tutela, al comune intento delle parti e non vi sono ragioni per ritenerla non conveniente per l'adottando, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo precisato che “l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio”, ma anche quella di “consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
In conclusione, ritiene il Tribunale che nella fattispecie risultino soddisfatte tutte le condizioni per pronunciare la richiesta adozione e che, pertanto, debba essere pronunciata l'adozione di da parte di . ES Parte_1
Essendo l'adottante donna coniugata con il padre dell'adottanda, quest'ultima non assume il cognome della famiglia dell'adottante ai sensi dell'art. 299, quarto comma, c.c.
Nulla deve disporsi sulle spese di giustizia, irripetibili in ragione della natura non contenziosa di questo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede: letto l'art. 313 c.c.;
Dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di ES
, nata a [...] il [...]; Parte_1
Nulla quanto alle spese di giustizia, non ripetibili;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Milesi