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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1436/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1436/2013 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Marco Pilia (C.F. ) e Franco Pilia (C.F. ) C.F._2 C.F._3
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Filesi Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) C.F._4
PARTE OPPOSTA
1 E
(C.F. , nella qualità di cessionaria del credito, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Filesi (C.F. ) C.F._4
PARTE INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 224/2012, con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di euro 17.295,53, oltre interessi, nonché le spese del Parte_1 procedimento liquidate in complessivi euro 842,25, di cui euro 111,00 per spese, euro 365,00 per diritti ed euro 285,00 per onorari, l'odierna opponente conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare: accertare, rilevare e
[...] dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 224/2012, n. 448/2012 R.A.C.,
n. 430/2012 CRON del 05.04.2012, e per l'effetto revocare il medesimo provvedimento monitorio a) perché emesso in mancanza di idonea prova scritta;
b) perché nessuna comunicazione è stata fatta alla relativamente alla fusione per incorporazione e alle relative modalità di Parte_1 esecuzione;
c) perché nessuna comunicazione e stata fatta alla relativamente Parte_1 alla risoluzione anticipata del contratto. nel merito: a) in accoglimento della presente opposizione, dichiarare inefficace, nullo e privo di effetti, e comunque revocare il D.I. opposto n. 224/2012, n.
448/2012 R.A.C., n. 430/2012 CRON del 05.04.2012 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania Sez. distaccata di Olbia;
in via riconvenzionale: a) condannare la società (già Controparte_1 denominata e cosi derivata dalla incorporazione di CP_4 Controparte_5 in e per essa (denominazione assunta da CP_4 Controparte_2
in forma Controparte_6 abbreviata " ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_7 della somma di €. 100.000,00, o in quella maggiore o minore che verrà stabilita in corso di causa a titolo di indennizzo;
in via subordinata: a) condannare la società (già Controparte_1 denominata e così derivata dalla incorporazione di CP_4 Controparte_5 in e per essa (denominazione assunta da CP_4 Controparte_2
in forma Controparte_6
2 abbreviata " ), al risarcimento, nell'ipotesi in cui intervenisse la vendita dell'unità Controparte_7 da diporto, per l'importo relativo all'eccedenza. in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
A sostegno delle proprie richieste, deduceva:
- che, con contratto di leasing n. ND 865128 del 03.08.2005, la società Controparte_1 concedeva a l'unità da diporto a vela Grand Soleil 40, denominata “Notte Blu”, Parte_1 codice HIN IT - CDP40N31A202 - lunghezza 11,99 - larghezza mt. 3,76, usato 2002, n. 1 motore
Yanmar modello 3JH3EC n. matricola A 02255 anno 2001, sigla E n. GE7485D, completa di arredi della cucina a gas con relativo forno e frigo a pozzetto, n. 1 imbarcazione di servizio marca
Quicksilver mod. 220 RU, motore Honda 2 cv., per un prezzo complessivo concordato in euro
167.293,04, oltre iva, a doversi pagare in n. 84 canoni, di cui il primo pari ad euro 14.500,00, pagato nei termini previsti all'interno delle condizioni particolari del contratto, ed i restanti 83 canoni, pari alla somma di euro 1.840,88 ciascuno, oltre iva, indicizzati, da pagarsi con periodicità mensile a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale;
- che, durante l'intercorso rapporto contrattuale, aveva versato: relativamente all'anno 2005 - €.
16.280,00 (agosto); €. 2.041,47 (settembre); €. 2.030,30 (ottobre); €. 2.042,15 (novembre); €.
2.042,02 (dicembre), per un totale di €. 24.435,94; relativamente all'anno 2006 - €. 2.041,90
(gennaio); €. 2.057,55 (febbraio); €. 2.075,72 (marzo); €. 2.075,24 (aprile); €. 2.075,48 (maggio); €.
2.096,22 (giugno); €. 2.095,48 (luglio); €. 2.095,81 (agosto); €. 2.125,81 (settembre); €. 2.124,68
(ottobre); €. 2.151,18 (novembre); €. 2.163,35 (dicembre), per un totale di €. 25.178,42; relativamente all'anno 2007 - €. 2.161,70 (gennaio); €. 2.179,99 (febbraio); €. 2.187,92 (marzo); €. 2.185,86
(aprile); €. 2.196,59 (maggio); €. 2.200,65 (giugno); €. 2.198,30 (luglio); €. 2.214,36 (agosto); €.
2.220,80 (settembre); €. 2.218,04 (ottobre); €. 2.250,49 (novembre); €. 2.264,51 (dicembre), per un totale di €. 26.463,15; relativamente all'anno 2008 - €. 2.260,91 (gennaio); €. 2.268,50 (febbraio); €.
2.270,20 (marzo); €. 2.266,28 (aprile); €. 2.253,28 (maggio); €. 2.226,94 (giugno); €. 2.235,37
(luglio); €. 2.240,32 (agosto); €. 2.258,88 (settembre); €. 2.254,64 (ottobre); €. 2.238,41 (novembre);
€. 2.246,09 (dicembre) per un totale di €. 27.019,82; relativamente all'anno 2009 - €. 2.230,30
(gennaio); €. 2.161,82 (febbraio); €. 2.116,29 (marzo); €. 2.114,44 (aprile); €. 2.040,85 (maggio) per un totale di €. 10.663,70; per un totale complessivo di €. 130.041,03;
- che, durante il periodo di utilizzo, l'imbarcazione era stata regolarmente sottoposta a manutenzione ed affidata ai cantieri nautici Costa Smeralda;
3 - che, nell'anno 2010, aveva riconsegnato l'imbarcazione alla in perfetto Controparte_1 stato di manutenzione, tale da mantenere un valore commerciale di circa 150.000,00 euro;
- che, ciò nonostante, la aveva agito in giudizio per il versamento dei restanti Controparte_1 canoni di locazione e, in data 05.04.2012, il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di
Olbia, aveva pronunciato, in favore di e, per essa, Controparte_1 [...]
il D.I. n. 224/2012; Controparte_2
- che l'opposto decreto ingiuntivo era nullo ed inammissibile per assenza di certificazione di conformità, ex art. 50 del Testo Unico Bancario, D. Lgs. 9 gennaio 1993 n. 385, dell'estratto conto emesso dall'Istituto di credito;
- che, in palese violazione dell'art. 18 (contratto di locazione finanziaria), non essendo stata fatta alcuna comunicazione relativamente alla fusione per incorporazione ed alle relative modalità di esecuzione, non aveva mai avuto conoscenza di tale vicenda evolutiva modificativa che aveva dato origine ad un nuovo assetto organizzativo;
- che, in palese violazione dell'art. 21 (contratto di locazione finanziaria), la comunicazione all'utilizzatore della risoluzione anticipata del contratto, con raccomandata a.r. del 25.10.2010, non era stata ricevuta e, tra l'altro, risultava spedita in data precedente - di circa otto mesi – ovvero il
03.02.2010;
- che le copie fotostatiche allegate al ricorso monitorio non erano conformi agli originali, oltre che di cattiva qualità e di dubbia intelligibilità, e venivano, pertanto, disconosciute tutte le sottoscrizioni alla stessa riferibili;
- che il decreto ingiuntivo era nullo per palese erroneità della quantificazione dell'importo richiesto e degli interessi, laddove non veniva indicato né il numero dei canoni scaduti ed insoluti, né il periodo di riferimento dei canoni scaduti, ma esclusivamente la somma complessiva di €. 15.819,54;
- che, inoltre, appariva assolutamente errato il calcolo di €. 1.475,99 per interessi su canoni scaduti ed insoluti, in quanto non veniva fornito nessun tipo di riferimento idoneo a riscontrarli;
- che aveva versato delle somme ben maggiori e diverse da quelle riconosciute da Controparte_1
per un totale complessivo di €. 130.041,03;
[...]
- che, pur avendo già versato la cifra di €. 130.041,03, aveva consegnato il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria n. ND 865128, alla ovvero l'unità da diporto a vela Controparte_1
Grand Soleil 40 denominata “Notte Blu” codice HIN IT - CDP40N31A202 - lunghezza 11,99 - larghezza mt. 3,76, usato 2002, n. 1 motore Yanmar modello 3JH3EC n. matricola A 02255 anno
4 2001, sigla E n. GE7485D, completa di arredi della cucina a gas con relativo forno e frigo a pozzetto,
n. 1 imbarcazione di servizio marca Quicksilver mod. 220 RU, motore Honda 2 cv;
- che l'imbarcazione, attualmente nel possesso di controparte, aveva, secondo le quotazioni di mercato, un valore pari a circa €. 150.000,00, di gran lunga superiore a quanto illegittimamente preteso dall'opposta società;
- che, pertanto, attraverso l'anticipato recupero del bene e del suo valore, il concedente era stato posto in grado di ottenere, mediante il reimpiego di quel valore, un utile proporzionale, che doveva essere quindi calcolato in detrazione rispetto alla somma che l'utilizzatore stesso avrebbe ancora dovuto pagare nel caso in cui il rapporto fosse continuato;
- che l'indebito vantaggio del concedente era pari a €. 100.000,00, di cui richiedeva l'indennizzo in via riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
224/2012 del 05.04.2012 (R.G. n. 448/2012), nei confronti della IG.ra , giacché Parte_1
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) nel merito, rigettare le domande anche preliminari avversarie, giacchè inammissibili ed infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 224/2012 del 05.04.2012 (R.G. n. 448/2012); 3) solo in via meramente subordinata e salvo gravame, nella ipotesi in cui per avventura fosse riconosciuta una diversa qualificazione giuridica al rapporto contrattuale portato all'esame, condannare controparte al pagamento dell'equo compenso, nella misura pari all'importo periodico convenuto contrattualmente per l'utilizzo del bene e fino alla data della effettiva restituzione dello stesso, con
l'ulteriore risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni a carico del lessee, nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio. Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite”.
All'udienza del 13.01.2013 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 05.10.2017 si costituiva in giudizio nella qualità Controparte_3 di cessionario del credito per cui è causa, in sostituzione della cedente dante causa, la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., faceva proprie tutte le pretese avanzate da
[...] el giudizio in parola. CP_1
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale ed a mezzo Ctu.
5 All'udienza del 14.06.2023, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 20.11.2023, il Giudice, rilevato che nel fascicolo d'ufficio non si rinvenivano gli atti del presente procedimento e che le ricerche effettuate dalla Cancelleria avevano avuto esito negativo, rimetteva la causa sul ruolo.
Successivamente, le parti provvedevano alla ricostruzione dei propri fascicoli di parte e, all'esito dell'udienza del 28.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con l'introduzione del presente giudizio ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 224/2012, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro
17.295,53, oltre interessi, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 842,25.
Va preliminarmente osservato che è pacifico che le parti abbiano stipulato, in data 03.08.2005, contratto di leasing ND 865128, con il quale la ha concesso in Controparte_1 locazione finanziaria all'odierna attrice l'unità da diporto a vela Grand Soleil 40, denominata “Notte
Blu”, codice HIN IT - CDP40N31A202 - lunghezza 11,99 - larghezza mt. 3,76, usato 2002, n. 1 motore Yanmar modello 3JH3EC n. matricola A 02255 anno 2001, sigla E n. GE7485D, completa di arredi della cucina a gas con relativo forno e frigo a pozzetto, n. 1 imbarcazione di servizio marca
Quicksilver mod. 220 RU, motore Honda 2 cv.
Il prezzo concordato è stato fissato in euro 167.293,04, oltre iva, da pagarsi in n. 84 canoni, di cui il primo pari ad euro 14.500,00 ed i restanti 83 pari alla somma di euro 1.840,88 ciascuno, oltre iva.
A seguito dell'inadempimento nel pagamento dei canoni da parte dell'odierna opponente, la società concedente ha risolto in via anticipata il rapporto contrattuale, in ossequio all'art. 21 delle condizioni generali di contratto, ed ha richiesto, in via monitoria, il pagamento dei canoni scaduti rimasti insoluti.
Con l'introduzione del presente giudizio ha chiesto, in via preliminare Parte_1
“dichiararsi la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 224/2012 … e per l'effetto revocare il medesimo provvedimento monitorio a) perché emesso in mancanza di idonea prova scritta;
b) perché nessuna comunicazione è stata fatta alla relativamente alla Parte_1 fusione per incorporazione e alle relative modalità di esecuzione;
c) perché nessuna comunicazione
e stata fatta alla relativamente alla risoluzione anticipata del contratto”. Parte_1
6 La domanda è priva di pregio e non merita accoglimento.
In particolare, è incongruo il richiamo all'art. 50 del Testo Unico Bancario di cui al d. lgs. 9 gennaio 1993 n. 385, al fine di dedurne la mancanza di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che la fonte del rapporto negoziale dal quale sono derivate le obbligazioni di pagamento dei canoni di leasing insoluti risiede nel contratto di locazione finanziaria, che è stato prodotto dall'odierna opposta sin dalla fase monitoria e dal quale è possibile evincere tutte le condizioni economiche pattuite tra le parti e, conseguentemente, tutte le ragioni di credito sottese al provvedimento monitorio. A ciò si aggiunga la produzione dell'estratto conto attestante le singole voci di debito corrispondenti ai canoni di locazione rimasti insoluti, sin dalla nascita del rapporto contrattuale e fino alla data della sua risoluzione, con i relativi interessi di mora, anch'essi oggetto di esplicita pattuizione tra le parti.
Priva di pregio anche l'eccezione relativa all'asserita violazione dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, per la dedotta mancata comunicazione, all'utilizzatrice del bene, delle vicende societarie dalle quali è derivata la fusione per incorporazione della nella CP_4 [...]
Sul punto, ritiene questo Giudice che le vicende societarie, come espressamente CP_1 convenuto nelle condizioni contrattuali al succitato art. 18, sono accettate senza riserve dall'utilizzatrice. E, in ogni caso, una qualsivoglia sanzione, conseguente alla mancata comunicazione dell'intervenuta fusione, doveva essere, proprio in ossequio al principio di tipicità delle sanzioni, espressamente comminata, il che non è.
Priva di pregio è, altresì, l'asserita violazione dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto per non avere parte opposta comunicato all'odierna opponente la risoluzione anticipata del rapporto.
Sul punto, pur essendo vero che l'avviso di ricevimento della lettera racc. A/R di risoluzione contrattuale riporta la dicitura “sconosciuto al civico”, è però emerso che l'indirizzo di spedizione, oltre ad essere il medesimo di quello dichiarato dall'utilizzatrice all'atto di sottoscrizione del contratto, è altresì corrispondente a quello di residenza della a quella data Parte_1
(03.02.2010), come risultante dal certificato storico di residenza.
Pertanto, è da ritenersi che la risoluzione del contratto in parola sia avvenuta a tale data e legittimamente l'odierna opposta abbia effettuato la fatturazione dei canoni periodici alla data del
01.02.2010, come risulta dall'estratto conto prodotto in sede monitoria.
Anche nel merito, la proposta opposizione non è meritevole di accoglimento.
Sul punto, l'odierna opponente ha dedotto l'erronea quantificazione dell'importo richiesto e dei relativi interessi, sulla circostanza della mancata indicazione del numero dei canoni scaduti ed insoluti, nonché del relativo periodo di riferimento. La contraria circostanza è emersa fin dal giudizio monitorio, laddove parte opposta ha precisamente indicato le singole voci di debito, mediante
7 produzione dell'estratto conto, nel quale (in specie, su ogni riga dello stesso ed in ordine progressivo) ciascun canone di locazione è individuato nel numero, nella valuta e nell'importo; ugualmente, sono dovuti gli interessi, così come quantificati, che sono stati oggetto di esplicita pattuizione tra le parti all'art. 11 delle condizioni generali di contratto.
L'odierna opponente, inoltre, ha spiegato domande riconvenzionali.
In particolare, con la prima domanda riconvenzionale domandava “In Parte_1 via riconvenzionale condannare la Società e per essa la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_2 somma di Euro 100.000,00, o in quella maggiore o minore che verrà stabilita in corso di causa a titolo di indennizzo”.
Il vaglio di tale domanda impone la disamina della fattispecie leasing traslativo, che è quello che ricorre nella specie;
in particolare, dell'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per inadempimento da parte dell'utilizzatore. Invero, in tali casi si attiva una complessa disciplina volta a riequilibrare il rapporto tra concedente e utilizzatore e ad evitare arricchimenti ingiustificati.
Infatti, nel contratto di leasing il principio dell'ingiustificato arricchimento entra in gioco quando una delle parti, in seguito alla risoluzione del contratto, si arricchisce in modo sproporzionato rispetto alla diminuzione patrimoniale subita dall'altra parte;
in specie, il concedente potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio economico eccessivo, trattenendo sia i canoni già pagati sia il bene oggetto del leasing, il cui valore potrebbe essere superiore al danno subito.
Pur tuttavia, la Giurisprudenza sul punto è ferma nel ritenere che il concedente è tenuto a corrispondere all'utilizzatore tutto quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato, dedotte le somme corrisposte.
Nella fattispecie, pur avendo l'odierna opponente dimostrato di aver corrisposto parte dei canoni e di aver restituito il bene oggetto di leasing al concedente (avente, come affermato dal Ctu, un valore di 120.000,00/130.000,000 euro al momento della restituzione), non si è concretizzata la fattispecie che consente di verificare se vi sia stato un ingiustificato arricchimento del concedente, in quanto non è emerso che il bene sia stato venduto.
Infine, parte opponente ha domandato “In via subordinata condannare la Società
[...]
e per essa la al risarcimento, nell'ipotesi CP_1 Controparte_2 in cui intervenisse la vendita dell'unità da diporto, per l'importo relativo all'eccedenza”.
Anche tale domanda non merita accoglimento, in quanto vige il principio del risarcimento del danno effettivo e del nocumento concretamente subito, che non può determinarsi in mancanza del verificarsi dell'evento “vendita del bene”, né può immaginarsi una condanna al risarcimento di un danno meramente ipotetico.
8 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 224/2012 – R.G. n. 448/2012;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_8
PONE a carico di parte opponente le spese di c.t.u., come liquidate separatamente.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 21.7.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1436/2013 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Marco Pilia (C.F. ) e Franco Pilia (C.F. ) C.F._2 C.F._3
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Filesi Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) C.F._4
PARTE OPPOSTA
1 E
(C.F. , nella qualità di cessionaria del credito, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Filesi (C.F. ) C.F._4
PARTE INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 224/2012, con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di euro 17.295,53, oltre interessi, nonché le spese del Parte_1 procedimento liquidate in complessivi euro 842,25, di cui euro 111,00 per spese, euro 365,00 per diritti ed euro 285,00 per onorari, l'odierna opponente conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare: accertare, rilevare e
[...] dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 224/2012, n. 448/2012 R.A.C.,
n. 430/2012 CRON del 05.04.2012, e per l'effetto revocare il medesimo provvedimento monitorio a) perché emesso in mancanza di idonea prova scritta;
b) perché nessuna comunicazione è stata fatta alla relativamente alla fusione per incorporazione e alle relative modalità di Parte_1 esecuzione;
c) perché nessuna comunicazione e stata fatta alla relativamente Parte_1 alla risoluzione anticipata del contratto. nel merito: a) in accoglimento della presente opposizione, dichiarare inefficace, nullo e privo di effetti, e comunque revocare il D.I. opposto n. 224/2012, n.
448/2012 R.A.C., n. 430/2012 CRON del 05.04.2012 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania Sez. distaccata di Olbia;
in via riconvenzionale: a) condannare la società (già Controparte_1 denominata e cosi derivata dalla incorporazione di CP_4 Controparte_5 in e per essa (denominazione assunta da CP_4 Controparte_2
in forma Controparte_6 abbreviata " ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_7 della somma di €. 100.000,00, o in quella maggiore o minore che verrà stabilita in corso di causa a titolo di indennizzo;
in via subordinata: a) condannare la società (già Controparte_1 denominata e così derivata dalla incorporazione di CP_4 Controparte_5 in e per essa (denominazione assunta da CP_4 Controparte_2
in forma Controparte_6
2 abbreviata " ), al risarcimento, nell'ipotesi in cui intervenisse la vendita dell'unità Controparte_7 da diporto, per l'importo relativo all'eccedenza. in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
A sostegno delle proprie richieste, deduceva:
- che, con contratto di leasing n. ND 865128 del 03.08.2005, la società Controparte_1 concedeva a l'unità da diporto a vela Grand Soleil 40, denominata “Notte Blu”, Parte_1 codice HIN IT - CDP40N31A202 - lunghezza 11,99 - larghezza mt. 3,76, usato 2002, n. 1 motore
Yanmar modello 3JH3EC n. matricola A 02255 anno 2001, sigla E n. GE7485D, completa di arredi della cucina a gas con relativo forno e frigo a pozzetto, n. 1 imbarcazione di servizio marca
Quicksilver mod. 220 RU, motore Honda 2 cv., per un prezzo complessivo concordato in euro
167.293,04, oltre iva, a doversi pagare in n. 84 canoni, di cui il primo pari ad euro 14.500,00, pagato nei termini previsti all'interno delle condizioni particolari del contratto, ed i restanti 83 canoni, pari alla somma di euro 1.840,88 ciascuno, oltre iva, indicizzati, da pagarsi con periodicità mensile a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale;
- che, durante l'intercorso rapporto contrattuale, aveva versato: relativamente all'anno 2005 - €.
16.280,00 (agosto); €. 2.041,47 (settembre); €. 2.030,30 (ottobre); €. 2.042,15 (novembre); €.
2.042,02 (dicembre), per un totale di €. 24.435,94; relativamente all'anno 2006 - €. 2.041,90
(gennaio); €. 2.057,55 (febbraio); €. 2.075,72 (marzo); €. 2.075,24 (aprile); €. 2.075,48 (maggio); €.
2.096,22 (giugno); €. 2.095,48 (luglio); €. 2.095,81 (agosto); €. 2.125,81 (settembre); €. 2.124,68
(ottobre); €. 2.151,18 (novembre); €. 2.163,35 (dicembre), per un totale di €. 25.178,42; relativamente all'anno 2007 - €. 2.161,70 (gennaio); €. 2.179,99 (febbraio); €. 2.187,92 (marzo); €. 2.185,86
(aprile); €. 2.196,59 (maggio); €. 2.200,65 (giugno); €. 2.198,30 (luglio); €. 2.214,36 (agosto); €.
2.220,80 (settembre); €. 2.218,04 (ottobre); €. 2.250,49 (novembre); €. 2.264,51 (dicembre), per un totale di €. 26.463,15; relativamente all'anno 2008 - €. 2.260,91 (gennaio); €. 2.268,50 (febbraio); €.
2.270,20 (marzo); €. 2.266,28 (aprile); €. 2.253,28 (maggio); €. 2.226,94 (giugno); €. 2.235,37
(luglio); €. 2.240,32 (agosto); €. 2.258,88 (settembre); €. 2.254,64 (ottobre); €. 2.238,41 (novembre);
€. 2.246,09 (dicembre) per un totale di €. 27.019,82; relativamente all'anno 2009 - €. 2.230,30
(gennaio); €. 2.161,82 (febbraio); €. 2.116,29 (marzo); €. 2.114,44 (aprile); €. 2.040,85 (maggio) per un totale di €. 10.663,70; per un totale complessivo di €. 130.041,03;
- che, durante il periodo di utilizzo, l'imbarcazione era stata regolarmente sottoposta a manutenzione ed affidata ai cantieri nautici Costa Smeralda;
3 - che, nell'anno 2010, aveva riconsegnato l'imbarcazione alla in perfetto Controparte_1 stato di manutenzione, tale da mantenere un valore commerciale di circa 150.000,00 euro;
- che, ciò nonostante, la aveva agito in giudizio per il versamento dei restanti Controparte_1 canoni di locazione e, in data 05.04.2012, il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di
Olbia, aveva pronunciato, in favore di e, per essa, Controparte_1 [...]
il D.I. n. 224/2012; Controparte_2
- che l'opposto decreto ingiuntivo era nullo ed inammissibile per assenza di certificazione di conformità, ex art. 50 del Testo Unico Bancario, D. Lgs. 9 gennaio 1993 n. 385, dell'estratto conto emesso dall'Istituto di credito;
- che, in palese violazione dell'art. 18 (contratto di locazione finanziaria), non essendo stata fatta alcuna comunicazione relativamente alla fusione per incorporazione ed alle relative modalità di esecuzione, non aveva mai avuto conoscenza di tale vicenda evolutiva modificativa che aveva dato origine ad un nuovo assetto organizzativo;
- che, in palese violazione dell'art. 21 (contratto di locazione finanziaria), la comunicazione all'utilizzatore della risoluzione anticipata del contratto, con raccomandata a.r. del 25.10.2010, non era stata ricevuta e, tra l'altro, risultava spedita in data precedente - di circa otto mesi – ovvero il
03.02.2010;
- che le copie fotostatiche allegate al ricorso monitorio non erano conformi agli originali, oltre che di cattiva qualità e di dubbia intelligibilità, e venivano, pertanto, disconosciute tutte le sottoscrizioni alla stessa riferibili;
- che il decreto ingiuntivo era nullo per palese erroneità della quantificazione dell'importo richiesto e degli interessi, laddove non veniva indicato né il numero dei canoni scaduti ed insoluti, né il periodo di riferimento dei canoni scaduti, ma esclusivamente la somma complessiva di €. 15.819,54;
- che, inoltre, appariva assolutamente errato il calcolo di €. 1.475,99 per interessi su canoni scaduti ed insoluti, in quanto non veniva fornito nessun tipo di riferimento idoneo a riscontrarli;
- che aveva versato delle somme ben maggiori e diverse da quelle riconosciute da Controparte_1
per un totale complessivo di €. 130.041,03;
[...]
- che, pur avendo già versato la cifra di €. 130.041,03, aveva consegnato il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria n. ND 865128, alla ovvero l'unità da diporto a vela Controparte_1
Grand Soleil 40 denominata “Notte Blu” codice HIN IT - CDP40N31A202 - lunghezza 11,99 - larghezza mt. 3,76, usato 2002, n. 1 motore Yanmar modello 3JH3EC n. matricola A 02255 anno
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n. 1 imbarcazione di servizio marca Quicksilver mod. 220 RU, motore Honda 2 cv;
- che l'imbarcazione, attualmente nel possesso di controparte, aveva, secondo le quotazioni di mercato, un valore pari a circa €. 150.000,00, di gran lunga superiore a quanto illegittimamente preteso dall'opposta società;
- che, pertanto, attraverso l'anticipato recupero del bene e del suo valore, il concedente era stato posto in grado di ottenere, mediante il reimpiego di quel valore, un utile proporzionale, che doveva essere quindi calcolato in detrazione rispetto alla somma che l'utilizzatore stesso avrebbe ancora dovuto pagare nel caso in cui il rapporto fosse continuato;
- che l'indebito vantaggio del concedente era pari a €. 100.000,00, di cui richiedeva l'indennizzo in via riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
224/2012 del 05.04.2012 (R.G. n. 448/2012), nei confronti della IG.ra , giacché Parte_1
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) nel merito, rigettare le domande anche preliminari avversarie, giacchè inammissibili ed infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 224/2012 del 05.04.2012 (R.G. n. 448/2012); 3) solo in via meramente subordinata e salvo gravame, nella ipotesi in cui per avventura fosse riconosciuta una diversa qualificazione giuridica al rapporto contrattuale portato all'esame, condannare controparte al pagamento dell'equo compenso, nella misura pari all'importo periodico convenuto contrattualmente per l'utilizzo del bene e fino alla data della effettiva restituzione dello stesso, con
l'ulteriore risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni a carico del lessee, nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio. Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite”.
All'udienza del 13.01.2013 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 05.10.2017 si costituiva in giudizio nella qualità Controparte_3 di cessionario del credito per cui è causa, in sostituzione della cedente dante causa, la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., faceva proprie tutte le pretese avanzate da
[...] el giudizio in parola. CP_1
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale ed a mezzo Ctu.
5 All'udienza del 14.06.2023, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 20.11.2023, il Giudice, rilevato che nel fascicolo d'ufficio non si rinvenivano gli atti del presente procedimento e che le ricerche effettuate dalla Cancelleria avevano avuto esito negativo, rimetteva la causa sul ruolo.
Successivamente, le parti provvedevano alla ricostruzione dei propri fascicoli di parte e, all'esito dell'udienza del 28.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con l'introduzione del presente giudizio ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 224/2012, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro
17.295,53, oltre interessi, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 842,25.
Va preliminarmente osservato che è pacifico che le parti abbiano stipulato, in data 03.08.2005, contratto di leasing ND 865128, con il quale la ha concesso in Controparte_1 locazione finanziaria all'odierna attrice l'unità da diporto a vela Grand Soleil 40, denominata “Notte
Blu”, codice HIN IT - CDP40N31A202 - lunghezza 11,99 - larghezza mt. 3,76, usato 2002, n. 1 motore Yanmar modello 3JH3EC n. matricola A 02255 anno 2001, sigla E n. GE7485D, completa di arredi della cucina a gas con relativo forno e frigo a pozzetto, n. 1 imbarcazione di servizio marca
Quicksilver mod. 220 RU, motore Honda 2 cv.
Il prezzo concordato è stato fissato in euro 167.293,04, oltre iva, da pagarsi in n. 84 canoni, di cui il primo pari ad euro 14.500,00 ed i restanti 83 pari alla somma di euro 1.840,88 ciascuno, oltre iva.
A seguito dell'inadempimento nel pagamento dei canoni da parte dell'odierna opponente, la società concedente ha risolto in via anticipata il rapporto contrattuale, in ossequio all'art. 21 delle condizioni generali di contratto, ed ha richiesto, in via monitoria, il pagamento dei canoni scaduti rimasti insoluti.
Con l'introduzione del presente giudizio ha chiesto, in via preliminare Parte_1
“dichiararsi la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 224/2012 … e per l'effetto revocare il medesimo provvedimento monitorio a) perché emesso in mancanza di idonea prova scritta;
b) perché nessuna comunicazione è stata fatta alla relativamente alla Parte_1 fusione per incorporazione e alle relative modalità di esecuzione;
c) perché nessuna comunicazione
e stata fatta alla relativamente alla risoluzione anticipata del contratto”. Parte_1
6 La domanda è priva di pregio e non merita accoglimento.
In particolare, è incongruo il richiamo all'art. 50 del Testo Unico Bancario di cui al d. lgs. 9 gennaio 1993 n. 385, al fine di dedurne la mancanza di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che la fonte del rapporto negoziale dal quale sono derivate le obbligazioni di pagamento dei canoni di leasing insoluti risiede nel contratto di locazione finanziaria, che è stato prodotto dall'odierna opposta sin dalla fase monitoria e dal quale è possibile evincere tutte le condizioni economiche pattuite tra le parti e, conseguentemente, tutte le ragioni di credito sottese al provvedimento monitorio. A ciò si aggiunga la produzione dell'estratto conto attestante le singole voci di debito corrispondenti ai canoni di locazione rimasti insoluti, sin dalla nascita del rapporto contrattuale e fino alla data della sua risoluzione, con i relativi interessi di mora, anch'essi oggetto di esplicita pattuizione tra le parti.
Priva di pregio anche l'eccezione relativa all'asserita violazione dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, per la dedotta mancata comunicazione, all'utilizzatrice del bene, delle vicende societarie dalle quali è derivata la fusione per incorporazione della nella CP_4 [...]
Sul punto, ritiene questo Giudice che le vicende societarie, come espressamente CP_1 convenuto nelle condizioni contrattuali al succitato art. 18, sono accettate senza riserve dall'utilizzatrice. E, in ogni caso, una qualsivoglia sanzione, conseguente alla mancata comunicazione dell'intervenuta fusione, doveva essere, proprio in ossequio al principio di tipicità delle sanzioni, espressamente comminata, il che non è.
Priva di pregio è, altresì, l'asserita violazione dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto per non avere parte opposta comunicato all'odierna opponente la risoluzione anticipata del rapporto.
Sul punto, pur essendo vero che l'avviso di ricevimento della lettera racc. A/R di risoluzione contrattuale riporta la dicitura “sconosciuto al civico”, è però emerso che l'indirizzo di spedizione, oltre ad essere il medesimo di quello dichiarato dall'utilizzatrice all'atto di sottoscrizione del contratto, è altresì corrispondente a quello di residenza della a quella data Parte_1
(03.02.2010), come risultante dal certificato storico di residenza.
Pertanto, è da ritenersi che la risoluzione del contratto in parola sia avvenuta a tale data e legittimamente l'odierna opposta abbia effettuato la fatturazione dei canoni periodici alla data del
01.02.2010, come risulta dall'estratto conto prodotto in sede monitoria.
Anche nel merito, la proposta opposizione non è meritevole di accoglimento.
Sul punto, l'odierna opponente ha dedotto l'erronea quantificazione dell'importo richiesto e dei relativi interessi, sulla circostanza della mancata indicazione del numero dei canoni scaduti ed insoluti, nonché del relativo periodo di riferimento. La contraria circostanza è emersa fin dal giudizio monitorio, laddove parte opposta ha precisamente indicato le singole voci di debito, mediante
7 produzione dell'estratto conto, nel quale (in specie, su ogni riga dello stesso ed in ordine progressivo) ciascun canone di locazione è individuato nel numero, nella valuta e nell'importo; ugualmente, sono dovuti gli interessi, così come quantificati, che sono stati oggetto di esplicita pattuizione tra le parti all'art. 11 delle condizioni generali di contratto.
L'odierna opponente, inoltre, ha spiegato domande riconvenzionali.
In particolare, con la prima domanda riconvenzionale domandava “In Parte_1 via riconvenzionale condannare la Società e per essa la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_2 somma di Euro 100.000,00, o in quella maggiore o minore che verrà stabilita in corso di causa a titolo di indennizzo”.
Il vaglio di tale domanda impone la disamina della fattispecie leasing traslativo, che è quello che ricorre nella specie;
in particolare, dell'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per inadempimento da parte dell'utilizzatore. Invero, in tali casi si attiva una complessa disciplina volta a riequilibrare il rapporto tra concedente e utilizzatore e ad evitare arricchimenti ingiustificati.
Infatti, nel contratto di leasing il principio dell'ingiustificato arricchimento entra in gioco quando una delle parti, in seguito alla risoluzione del contratto, si arricchisce in modo sproporzionato rispetto alla diminuzione patrimoniale subita dall'altra parte;
in specie, il concedente potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio economico eccessivo, trattenendo sia i canoni già pagati sia il bene oggetto del leasing, il cui valore potrebbe essere superiore al danno subito.
Pur tuttavia, la Giurisprudenza sul punto è ferma nel ritenere che il concedente è tenuto a corrispondere all'utilizzatore tutto quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato, dedotte le somme corrisposte.
Nella fattispecie, pur avendo l'odierna opponente dimostrato di aver corrisposto parte dei canoni e di aver restituito il bene oggetto di leasing al concedente (avente, come affermato dal Ctu, un valore di 120.000,00/130.000,000 euro al momento della restituzione), non si è concretizzata la fattispecie che consente di verificare se vi sia stato un ingiustificato arricchimento del concedente, in quanto non è emerso che il bene sia stato venduto.
Infine, parte opponente ha domandato “In via subordinata condannare la Società
[...]
e per essa la al risarcimento, nell'ipotesi CP_1 Controparte_2 in cui intervenisse la vendita dell'unità da diporto, per l'importo relativo all'eccedenza”.
Anche tale domanda non merita accoglimento, in quanto vige il principio del risarcimento del danno effettivo e del nocumento concretamente subito, che non può determinarsi in mancanza del verificarsi dell'evento “vendita del bene”, né può immaginarsi una condanna al risarcimento di un danno meramente ipotetico.
8 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 224/2012 – R.G. n. 448/2012;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_8
PONE a carico di parte opponente le spese di c.t.u., come liquidate separatamente.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 21.7.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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