Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00845/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.-OMISSIS- dell'8.10.2025 e di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale ed anche implicito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa OL NN ZZ e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 19 dicembre 2025 e depositato il successivo 23 dicembre 2025, il ricorrente ha agito per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 ottobre 2025, nonché degli ulteriori atti connessi, presupposti e consequenziali, anche impliciti, con cui il Comune di San Giovanni la Punta, dopo aver accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 24 luglio 2017, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e delle ulteriori aree ivi indicate.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario, per averlo acquistato in data 14 febbraio 1974, di un terreno sito in località -OMISSIS- -OMISSIS-, originariamente censito in catasto al foglio -OMISSIS-, e di un fabbricato ivi insistente (nella particella n. -OMISSIS-), composto di due elevazioni fuori terra, con estensione pari a circa 91 mq e volume complessivo pari a circa 546 mc, adibito ad abitazione civile e trovantesi nell’immediatezza del confine tra il Comune di San Giovanni La Punta e il Comune di San Gregorio di Catania.
Con provvedimento del 27 marzo 2981 (D.S. n. 4/81), il Comune di San Giovanni la Punta ha autorizzato il confinante Comune di San Gregorio all’occupazione dei beni immobili necessari per la realizzazione di opere di ampliamento della strada intercomunale “-OMISSIS-”, costeggiante il terreno e il fabbricato di proprietà del ricorrente, per cui il predetto Ente aveva conseguito apposito finanziamento dall’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana.
In data 19 maggio 1982, il Comune di San Gregorio di Catania ha, pertanto, proceduto all’occupazione e all’immissione in possesso, previa redazione dello stato di consistenza, di talune porzioni del terreno e del fabbricato del ricorrente, così descritto nel verbale di immissione: “ fabbricato rurale portante il n.1 di vecchia realizzazione, costruito con muratura di pietrame intonacata all’esterno, copertura a falde inclinate e tegole siciliane. Detto fabbricato rurale è costituito da un piano terra per un fronte di ml. 11,00 circa e da un primo piano per un fronte di ml. 4,00 circa ”.
In conseguenza dell’occupazione, il fabbricato rurale è stato reso sostanzialmente inservibile dall’intervento comunale di demolizione, interessante circa i 70 mq della relativa superfice.
Successivamente, con atto n. 146 del 22 ottobre 2003, il Comune di San Giovanni la Punta ha avviato un’altra procedura volta all’occupazione d’urgenza di una ulteriore porzione di terreno (all’epoca inquadrato nella particella n. -OMISSIS-) per l’esecuzione di un’opera pubblica di riqualificazione urbana, di suo interesse.
A seguito delle predette occupazioni, oggi, nel contesto di revisione delle originarie particelle (-OMISSIS-), accorpate nell’attuale unitaria particella n. -OMISSIS-, le dimensioni complessive del terreno di proprietà del ricorrente assommano all’incirca a mq. 651.
Su tale superficie, in sostituzione dell’immobile demolito, il ricorrente ha realizzato un nuovo fabbricato, avente estensione di mq 86,86 e volume di mc 273, in preteso sostanziale “ri-uso” (in difetto) delle dimensioni perimetrali e volumetriche di cui disponeva in ragione dell’originario fabbricato, e dunque “traslando” il proprio diritto edificatorio su altra porzione del terreno, per come gli sarebbe stato concesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del T.U. edilizia.
Pur ritenendo l’intervento legittimo, il ricorrente ha comunque presentato una istanza di sanatoria ai sensi della L. n. 326/2003 per la regolarizzazione dell’immobile, la quale è stata, tuttavia, rigettata con provvedimento n. 24 del 21 novembre 2016.
A seguito della conseguente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 24 luglio 2017, il ricorrente ha presentato, nel termine dei 90 giorni, un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, ritenendo che si trattasse di intervento di ricostruzione realizzato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, nel rispetto delle soglie dimensionali e volumetriche dell’originario fabbricato.
Tuttavia, a dire del ricorrente, il Comune pur avendo avviato l’istruttoria sulla predetta istanza - come emergerebbe dalla nota dell’8.9.2017 n.26202 di prot. indirizzata al Comune di San Gregorio – avrebbe omesso di concludere il procedimento adottando un provvedimento conclusivo espresso, procedendo direttamente all’adozione provvedimento di acquisizione in questa sede impugnato.
3. Il predetto atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 (commi 1 e 2 bis), 2 e 3 della legge 241/90 (anche in relazione agli artt. 6 e 18 della medesima legge 241/90) e della legge reg. 10/91 articoli 2 e 3 (e succ. Mod. E integr.) - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 comma 1 lett. D), 31 e 36 T.U. Edilizia (D.P.R. N.380/2001) - eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e mancanza di presupposto - violazione dell’articolo 97 della costituzione e dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, lealtà, equità, efficienza e buona amministrazione - sviamento dell’interesse pubblico .
- L’avvio dell’istruttoria sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 avrebbe “interrotto” il meccanismo previsto dalla norma per la formazione del “silenzio-rigetto”, implicando l’onere per il Comune di provvedere sull’istanza con un provvedimento espresso, rispetto alla cui adozione il ricorrente avrebbe maturato un legittimo affidamento.
- Non essendo stato concluso con provvedimento espresso, il procedimento relativo all’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 sarebbe ancora pendente, con la conseguenza che gli effetti dell’ordinanza di demolizione sarebbero rimasti sospesi, essendo precluso all’Amministrazione di darvi corso costatandone l’inottemperanza e procedendo all’acquisizione gratuita.
- L’eventuale implicito atto di diniego che si ritenesse essersi formato per via del mero decorso del tempo sarebbe, comunque, viziato per violazione dell’onere di motivazione e dell’obbligo di conclusione dei procedimenti ex artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990.
- In considerazione dell’affidamento ingenerato dall’Amministrazione tramite l’avvio dell’istruttoria sull’adozione di un provvedimento conclusivo espresso, il ricorrente avrebbe diritto alla rimessione in termini per l’impugnazione dell’eventuale diniego tacito che dovesse ritenersi essersi formato.
- Nel merito, il ricorrente ha rappresentato la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza di sanatoria presentata per l’immobile ricostruito, posto che quest’ultimo avrebbe dimensioni inferiori rispetto a quello preesistente e che non assumerebbe valore ostativo neanche il vincolo cimiteriale opposto dall’Amministrazione in sede di rigetto della sanatoria ex L. 326/2003 (peraltro, di pertinenza del Comune di San Gregorio di Catania), in quanto sopravvenuto all’immobile originario.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 T.U. edilizia – violazione dell’art. 3 della legge 241/91 e dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 1 legge 241/90 - incompetenza - eccesso di potere per carenza di presupposto – travisamento .
In ogni caso, l’atto impugnato sarebbe viziato da difetto di motivazione e di incompetenza in relazione alla disposta acquisizione dell’ulteriore area di 160 mq, aggiuntiva rispetto a quella di sedime dell’immobile oggetto dell’ordine di demolizione, in quanto non sarebbe stato esplicitato l’interesse pubblico sottostante a tale acquisizione, la quale, peraltro, avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio Comunale, trattandosi di scelta acquisitiva rispetto alla quale il funzionario non avrebbe alcun potere.
3. Il ricorrente ha altresì proposto domanda risarcitoria di tutti i danni che gli deriverebbero in conseguenza degli atti impugnati.
4. Il Comune di San Giovanni la Punta, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio, pur effettuando, in data 9.1.2026, un deposito documentale di atti inerenti al procedimento amministrativo.
5. In vista dell’udienza di discussione, il ricorrente ha presentato memorie ex art. 73 c.p.a. con le quali ha ribadito la fondatezza delle censure formulate in ricorso.
6. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, il Collegio ha rilevato la possibile parziale inammissibilità del ricorso, in relazione alle questioni già decise con la sentenza di questo T.A.R. n. 1776/2023, sentendo sul punto il difensore di parte ricorrente. Quest’ultimo ha, inoltre, eccepito l’irritualità della produzione documentale effettuata dal Comune, non costituito in giudizio, chiedendone l’espunzione o comunque l’inutilizzo ai fini della decisione. Quindi, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente dato conto delle questioni in rito, principiando dall’eccezione proposta da parte ricorrente di irritualità e inutilizzabilità della produzione documentale effettuata dal Comune, quale parte non costituita in giudizio.
1.1. L’eccezione non merita accoglimento.
L’art. 46 del c.p.a., se, da un lato, consente alle parti intimate di scegliere se costituirsi o meno in giudizio (come suggerisce l’utilizzo della locuzione “possono” di cui al primo comma della citata norma), prevede, per converso, uno specifico obbligo per l’Amministrazione di produrre “ gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato ” (cfr. il secondo comma dell’art. 46 c.p.a. che, a differenza di quanto disposto dal primo, utilizza la locuzione “deve”).
La giurisprudenza ha chiarito come tale obbligo sia indipendente dalla scelta dell’Amministrazione di costituirsi o meno in giudizio e si riconnetta al dovere della stessa di leale collaborazione con l'organo giurisdizionale, posto che la P.A., oltre ad essere parte del procedimento, è essa stessa detentrice di elementi di prova che si trovano nella sua disponibilità e che essa pertanto deve porre a disposizione del giudice ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.7.2017, n. 3461; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. V bis, 29.1.2024 n. 1650/2024, Sez. II quater, 4.7.2017, n. 7671).
Nel caso di specie, pertanto, i documenti prodotti dall’Amministrazione (peraltro nei termini di legge) sono pienamente utilizzabili.
1.2. Sempre preliminarmente, va, poi, dichiarata la parziale inammissibilità del ricorso in relazione alla riproposizione, nell’ambito degli articolati motivi di censura, delle questioni di merito circa la “sanabilità” dell’immobile, in quanto già vagliate e decise da questo T.A.R. con la sentenza n. 1776/2023, non impugnata e passata in giudicato.
Si fa riferimento, in particolare: a) al preteso diritto alla ricostruzione dell’immobile originario in altra porzione di terreno, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), disattesa dalla citata pronuncia in considerazione dell’insussistenza di un titolo edilizio alla base della relativa attività (paragrafi 3.1. e 5.1.4. della motivazione); b) alla pretesa irrilevanza del vincolo cimiteriale opposto dall’Amministrazione, di cui la citata pronuncia ha, al contrario, rilevato l’applicabilità al nuovo edificio, sorto a seguito della ricostruzione, posto il relativo carattere assoluto e inderogabile (paragrafo 3.1.).
Su tali questioni è precluso a questo giudice ritornare, in applicazione del divieto di bis in idem, posto che la risoluzione di questioni di fatto o di diritto costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta in una sentenza passata in giudicato preclude, per gli effetti del giudicato e in applicazione dei principi di certezza del diritto e stabilità delle situazioni giuridiche, il riesame del punto, e ciò anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo, o riguardi provvedimenti amministrativi diversi (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 6/2021).
2. Tanto premesso, pertanto, e venendo alla trattazione del merito del ricorso, il Collegio precisa che procederà ad esaminare esclusivamente le questioni che non erano già state proposte nel giudizio definito con la sentenza n. 1776/2026 (R.G. 291/2017), principiando da quella inerente all’applicabilità, nel caso di specie, del meccanismo del silenzio-rigetto previsto dall’art. 36 T.U. edilizia, che il ricorrente ha espressamente contestato.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, in particolare, il ricorrente ha rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato in considerazione della mancata preventiva conclusione, con un provvedimento espresso, dell’ iter procedimentale avviato con l’istanza di accertamento di conformità da egli presentata ai sensi dell’art. 36 T.U. edilizia, dopo la ricezione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 24 luglio 2017.
A parere del ricorrente, in particolare, l’avvenuto avvio dell’istruttoria della predetta istanza – attestato dal contenuto della nota prot. n. 26202 dell’8 settembre 2017, con la quale il Comune di San Giovanni la Punta ha richiesto al Comune di San Gregorio di Catania chiarimenti circa la procedura espropriativa svolta negli anni 80 - avrebbe “interrotto” il termine previsto dalla norma per la formazione del “silenzio-rigetto”, “dislocando l’ambito dell’azione amministrativa al di fuori dello schema procedimentale fissato dal legislatore” e ingenerando in lui un legittimo affidamento sull’adozione di un provvedimento conclusivo espresso a definizione della propria istanza, con conseguente onere in tal senso per l’Amministrazione.
Nel caso di specie, tale provvedimento conclusivo non sarebbe stato mai adottato, con la conseguenza che gli effetti dell’ordinanza di demolizione sarebbero ancora sospesi.
2.1.1. Le censure sono prive di pregio.
2.1.2. Il comma 3 del citato art. 36, dispone testualmente che “ sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ”. Pertanto, quando l’Amministrazione non si pronuncia in tempo in merito a un’istanza di sanatoria l’inerzia ha valore legale tipico di silenzio-rigetto, avverso il quale l’interessato può intentare esclusivamente un’ordinaria azione impugnatoria entro il termine decadenziale di 60 giorni; in assenza di ciò, il silenzio-rigetto determina l’insanabilità delle opere realizzate abusivamente (cfr. C.G.A.R.S., 22 aprile 2025, n. 324), con venir meno della sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 8320, 25 ottobre 2022, n. 9070) senza la necessità, per l’Amministrazione, di riadottare il provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9148).
Nel caso di specie, al momento dell’adozione del provvedimento con il quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e sono stati disposti gli incombenti consequenziali, il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio diniego sull’istanza di sanatoria, assunta dal Comune resistente con prot. n. 24345 del 17 agosto 2017, era ampiamente spirato.
2.1.3. Né può ritenersi che detto termine sia stato sospeso o interrotto in ragione dell’avvio da parte dell’Amministrazione comunale delle attività volte all’istruttoria della relativa pratica, con conseguente onere di adozione di un provvedimento conclusivo espresso.
Il Collegio non ignora l’esistenza, sul punto, di un minoritario orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nel caso in cui a fronte di una domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 l’Autorità procedente ha assunto concrete iniziative istruttorie, dando dunque impulso al procedimento e riappropriandosi, in tal modo, della gestione del procedimento, l'inerzia successivamente serbata non potrà che essere qualificata come mero inadempimento, tutelabile con il procedimento sul silenzio rifiuto. E ciò anche a garanzia dell'affidamento maturato in capo al soggetto istante per effetto del comportamento inizialmente tenuto dall'Autorità procedente, sulla quale incombe, dunque, in ossequio al principio del clare loqui, l'onere di portare a compimento il procedimento cui ha dato positivo impulso ” (così, T.a.r. Campania, Sez. III, 31 marzo 2025, n. 2634). Tuttavia, ritiene di aderire, in quanto ritenuto maggiormente condivisibile, all’orientamento di segno contrario, ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato, il quale ha ricordato come il silenzio della P.A. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 D.P.R. 380/2011 abbia un valore legale tipico di rigetto; dacché se ne ricava che l’Amministrazione ha una mera facoltà di provvedere espressamente, anche a fronte dell’espletamento di attività istruttoria (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 27.1.2026, n. 683, Sez. VI, 19.6.2025, n. 5374, 23.10.2023, n. 9148 e 29.11.2024 n. 9587), tanto che anche una eventuale richiesta di integrazione documentale da parte del Comune non impedisce la formazione del silenzio-diniego qualora la stessa non venga soddisfatta nel termine di 30 giorni (T.A.R. Lazio Latina, Sez. II, Sentenza, 14/08/2025, n. 685)
Il dato testuale, infatti, non consente di trarre alcun elemento da cui dedurre che il compimento di attività istruttoria “interrompa” lo schema legale previsto dalla norma, “dislocando l’azione amministrativa” al di fuori dello stesso.
Del resto, ritiene il Collegio che una attività istruttoria sia necessaria rispetto a qualsiasi istanza ex art. 36 T.U. edilizia, posto che l’Amministrazione è tenuta a ad accertare la sussistenza dei presupposti di accoglibilità dell’istanza, con la conseguenza che l’adesione alla tesi sostenuta dal ricorrente implicherebbe l’operatività del meccanismo del silenzio-rigetto esclusivamente ai casi in cui l’Amministrazione rimanga inadempiente, non avviando nemmeno l’istruttoria, così riducendosi ampiamente la portata della disposizione.
Né può ritenersi che il termine per la formazione del silenzio-diniego possa ritenersi sottoposto ad una sospensione sine die in ragione della mera adozione di un atto infraprocedimentale (nel caso di specie, peraltro, non tendente a sollecitare integrazioni documentali da parte del ricorrente, bensì rivolto ad altra Amministrazione e inerente a questione non avente diretta attinenza con l’accertamento di conformità richiesto). In generale, in tema di procedimento amministrativo, nel sistema delineato dall’art. 2 della l. n. 241/1990 le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere sulle istanze del privato, finalizzate all’adozione di un determinato provvedimento, sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l’attività amministrativa, rivestendo la fissazione di un termine procedimentale di durata massima - tanto più se perentorio, come nel caso di specie - evidenti finalità acceleratorie, cui risulta funzionale il carattere di tipicità delle cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere (T.A.R. Catania, sez. I, 12 luglio 2023, n. 2175, sez. IV, 24/06/2019, n.1542).
Ebbene, la tesi propugnata dal ricorrente, che implica il sovvertimento del meccanismo acceleratorio di cui all’art. 36 T.U. ogni qualvolta venga svolta una attività istruttoria, determinerebbe l’assoluta incertezza dei tempi di conclusione del relativo procedimento (nella fattispecie in esame, avviato quasi dieci anni orsono), nonché la sospensione sine die di quello volto alla repressione degli abusi edilizi, lasciando indefinitivamente nel limbo gli effetti dell’ordinanza di demolizione, di cui è ammesso un temporaneo “congelamento” per il tempo strettamente necessario alla definizione dell’istanza di accertamento di conformità, in contrasto con il principio di speditezza e trasparenza dell’attività amministrativa (Cfr. ex plurimis T.A.R. Catania n. 1754/2022).
L’irragionevolezza di siffatta tesi è corroborata anche da quanto disposto dal comma 7 dell’art. 2 della l. n. 241/90, il quale, in generale, stabilisce che “ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni” . Analogo è il contenuto della omologa disposizione regionale contenuta al comma 4 dell’art. 2 della l.r. 10/1991 secondo il quale “ il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente ”.
In altri termini, la sospensione indefinita non è contemplata nel nostro ordinamento, tanto che, anche qualora nel corso dell’attività istruttoria l’Amministrazione richieda la produzione di ulteriori documenti da parte dell’istante, il termine di conclusione del procedimento (o per la formazione del silenzio significativo) ricomincia comunque a decorrere trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte dell’interessato della richiesta di integrazione.
Nel caso di specie, anche a voler ritenere che la nota “istruttoria” richiamata dal ricorrente abbia interrotto il termine di cui all’art. 36 T.U. (per quanto la stessa non fosse al medesimo rivolta e non avesse la finalità di acquisire integrazioni documentali inerenti all’accertamento di conformità dell’immobile), questo sarebbe comunque ricominciato a decorrere decorsi 30 giorni dall’inoltro della nota, con la conseguenza che il silenzio-rigetto si era ormai inesorabilmente formato da tempo.
2.1.4. Deve concludersi, pertanto che, conformemente al dato testuale, l’art. 36 T.U. imponga l’adozione all’Amministrazione un provvedimento espresso e motivato esclusivamente nell’ipotesi in cui intenda accogliere l’istanza, prevedendo, in caso contrario, un meccanismo di rigetto implicito dell’istanza, non potendosi pertanto predicare la violazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/1990, posto che l’obbligo di conclusione dei procedimenti con un provvedimento espresso presuppone che non si verta in ipotesi di silenzio-significativo e che l’obbligo di motivazione è imposto solo per l’accoglimento dell’istanza di sanatoria e ciò allo scopo di tutelare la collettività e gli eventuali controinteressati rispetto alla determinazione di sanare un abuso edilizio (C.G.A.R.S., 22 aprile 2025, n. 324).
Tale silenzio significativo avrebbe dovuto essere impugnato dal ricorrente nel termine di 60 giorni dalla sua formazione (Consiglio di Stato, 683/2026, cit.), ma ciò non è avvenuto, con la conseguenza che egli è ormai decaduto dall’impugnarlo.
2.1.5. Né può accogliersi la proposta istanza di rimessione in termini, a cagione del preteso affidamento ingenerato dall’Amministrazione circa l’adozione di un provvedimento espresso, posto che gli orientamenti sopra richiamati sono da tempo consolidati, mentre quello di segno opposto risulta essere stato seguito da isolate pronunce. Il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile, codificato dall’art. 37 c.p.a., presuppone, infatti, una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare, senza alcuna colpa della parte interessata, menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa; la rimessione in termini per errore scusabile è un istituto di carattere eccezionale, posto che esso delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa.
L’attuale art. 37 è stata considerata norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti (art. 2, comma 1, cod. proc. amm.), sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 10 dicembre 2024, n. 9950, T.A.R. Catania, sez. I, 22 luglio 2025, n. 2378).
2.1.6. Per le ragioni di cui sopra, pertanto, non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza proposta dal ricorrente, posto che la stessa risulta essere già stata definita.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente ha contestato l’illegittimità dell’acquisizione disposta dal Comune dell’ulteriore area di 160 mq, in aggiunta a quella di sedime del fabbricato. A dire del ricorrente, in particolare, il provvedimento sarebbe in parte qua privo di idonea motivazione, con riferimento all’interesse pubblico che giustificherebbe l’acquisizione di tale ulteriore porzione di terreno, oltreché viziato da incompetenza, in quanto adottato dal funzionario senza la preventiva delibera del Consiglio Comunale.
2.2.1. Il motivo è infondato.
2.2.2. In primo luogo, il Collegio rileva che non è meritevole di accoglimento la censura che fa leva sul supposto vizio di incompetenza dell’atto impugnato, per essere stato adottato dal dirigente, in assenza di una conforme deliberazione del Consiglio Comunale. Ed invero, una lettura sistematica degli artt. 27 e 31, commi 2 e 3, del T.U. dell'edilizia consente di attribuire l'emissione dell'atto di acquisizione, anche dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime, alla competenza del dirigente dell'ufficio comunale, cui è demandata, in generale, la vigilanza in materia urbanistica ed edilizia. Tale conclusione si giustifica tanto più in considerazione della discrezionalità tecnica che connota l’attività di individuazione dell’area da acquisire (cfr. Cons. di Stato sez. II, 15/09/2025, n. 7319, T.R.G.A. Trento, Sez. Unica, Sent., 27/02/2026, n. 33), e dall’assenza di valutazioni “politiche” ad essa sottese.
2.2.3. Anche la censura inerente al difetto di motivazione del provvedimento con riferimento all’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime non merita accoglimento.
Se è pur vero, infatti, “ per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto e l'individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli interventi sanzionati ”, mentre “ l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire deve essere puntuale e giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico edilizi che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende acquisire ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 02/01/2023, n. 46, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10.1.2025, n.214), va, tuttavia, rilevato che nelle ipotesi di edificazione abusiva in zone assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta, come quella di specie, l’interesse pubblico sotteso all’acquisizione anche delle cd. pertinenze urbanistiche è in re ipsa , in quanto coincidente con quello posto alla base delle norme che precludono l’edificazione nell’area.
Ed invero, come chiarito dal Consiglio di Stato, in tali fattispecie non risulta applicabile il generale criterio di determinazione della “pertinenza urbanistica”, contenuto nella prima parte del richiamato comma 3 dell'articolo 31 –cioè quello che fa riferimento ulteriore area “necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 05/02/2026, n. 949, che richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2774/2018) - posto che l’area è inedificabile. Ma l’acquisizione di ulteriore superfice può esser disposta ai sensi dell’ultima parte della norma, dato che l’utilizzo dell’avverbio “comunque” vale a giustificare l’acquisizione di aree entro il limite delle dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente realizzata (Cons. di Stato, Sez. II, 949/2026 cit.).
Nel caso di specie, con il provvedimento impugnato il Comune, nel precisare che “ ai fini urbanistici secondo le NTA non è consentito alcun indice di edificabilità ”, ha disposto l’acquisizione di una “ ulteriore area di circa mq. 160 di pertinenza del fabbricato ”, non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, dettagliatamente individuandola con riferimento alle opere pertinenziali ivi insistenti “camminamenti pedonali, carrabile, terrazzamenti, area per impianto fognario, allacci alle reti elettrica, idrica ect.” riportate in catasto al foglio 7 particella 2019, ente urbano, di are 9 e ca 83.
2.2.4. Alla luce dei principi sopra richiamati, il provvedimento è allora sufficientemente motivato, in considerazione dell’inedificabilità dell’area per effetto del vincolo cimiteriale ivi insistente, che rende inutile ogni considerazione in ordine all’interesse pubblico sotteso all’atto di acquisizione, nonché in considerazione della puntuale delimitazione delle aree acquisite, tramite indicazione delle opere ivi insistenti.
3. In conclusione, pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato, parimenti alla connessa domanda risarcitoria, peraltro genericamente formulata.
4. Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, posto che il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
OL NN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NN ZZ | AG NN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.