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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2314 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 25.11.2024 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Santoro per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Mangia per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 25.11.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 492/2019 – R.G. 1303/2019, emesso in favore di
[...] dal Tribunale Civile di Termini Imerese, con il quale gli era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 16.414,62, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 540,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 28.6.2007 con la società Neos Finance S.p.a., per l'importo di € 17.790,00, registrato al n. 1800573, da rimborsare mediante n. 60 rate mensili di € 296,50.
1 L'attore opponente deduceva la carenza di adeguata prova del credito azionato in via monitoria, contestando l'avvenuto depositato, in sede monitoria dell'estratto conto privo di attestazione di conformità alle scritture contabili.
Si doleva, altresì, della mancata notificazione della cessione del credito ex art. 1264 c.c., eccependo, pertanto, l'inefficacia della cessione nei suoi confronti.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Richiamandosi alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio, tra cui il contratto di finanziamento n. 1800573 comprensivo del documento di sintesi, l'estratto conto e la comunicazione di cessione del credito (cfr. doc. 1,3, 4, del fascicolo monitorio), invocava la piena validità probatoria di tali documenti sia in sede monitoria, sia in questa sede.
In relazione alla propria legittimazione attiva, precisava che il credito derivante dal contratto n. 1800573 - confluito, con atto notarile di scissione del ramo d'azienda del 22 marzo 2013, rogato dal Dott. Notaio in Milano, Rep. 9666 – Racc. 5046, in Per_1
Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. - veniva ceduto da Intesa Sanpaolo Personal
Finance S.p.A. a (cfr. doc. 2 e 6 della comparsa di costituzione); Controparte_1 di detta cessione era stata inviata formale comunicazione al debitore con raccomandata ricevuta in data 7 novembre 2017 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione).
Tanto premesso, la società creditrice chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda azionata per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.04.2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, onerando parte opposta di esperire la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, e rinviava all'udienza del
13.10.2021, ove, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.12.2023, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice 2 assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 25.11.2024, ove è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo n° 492/2019 proposta da è Parte_1 infondata e deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto l'emissione, nei confronti di , dell'ingiunzione di pagamento de Parte_1 qua, per la somma € 16.414,62, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale della somma complessiva di € 17.790,00, contratto dall'opponente con Neos Finance S.p.a. – Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo in data 28.6.2007.
Quanto alla titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo a
[...] il tribunale rileva la piena legittimazione attiva della società ricorrente, Controparte_1 atteso che risulta documentata la cessione del credito da Intesa Sanpaolo Personal Finance
S.p.A. alla ricorrente (cfr. atto di cessione contente la lista dei crediti ceduti, doc. 2 e 6 della comparsa di costituzione), e che quest'ultima ha provveduto, altresì, a notificare la suddetta cessione al debitore l'opponente con raccomandata a/r, da questi ricevuta il 7 novembre
2017 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione), a dispetto di quanto sostenuto dall'attore in citazione. 3 A fondamento della propria pretesa la società creditrice ha, altresì, prodotto il contratto di finanziamento n. 1800573 (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio), l'estratto conto contenente la lista movimenti al 4.12.2014 della società originaria del credito, Neos Finance
S.p.a., (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), e la certificazione del credito e attestazione di conformità sottoscritta dalla società cedente (cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione), elementi questi che, complessivamente valutati, sono sufficienti ad integrare il relativo onere della prova (sull'efficacia probatoria della dichiarazione proveniente da una parte avente in astratto un interesse contrario a confessare la perdita del diritto di credito, cfr.
Cass. 10200/2021).
L'attore, invece, non ha offerto alcun elemento a suffragio delle allegazioni proposte, per vero del tutto generiche, non provvedendo, neppure, a meglio precisare e specificare la domanda di opposizione nella seppur prodotta memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., né provvedendo a richiedere mezzi istruttori a sostegno delle proprie argomentazioni, né, da ultimo, ha provveduto a depositare scritti conclusionali per ulteriormente ribadire le ragioni sottese all'opposizione.
Conseguentemente l'opposizione non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'attore opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai Controparte_1 sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 5.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 492/2019 proposta da;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società Parte_1 opposta, liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Termini Imerese, 12 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci 4
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2314 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 25.11.2024 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Santoro per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Mangia per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 25.11.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 492/2019 – R.G. 1303/2019, emesso in favore di
[...] dal Tribunale Civile di Termini Imerese, con il quale gli era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 16.414,62, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 540,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 28.6.2007 con la società Neos Finance S.p.a., per l'importo di € 17.790,00, registrato al n. 1800573, da rimborsare mediante n. 60 rate mensili di € 296,50.
1 L'attore opponente deduceva la carenza di adeguata prova del credito azionato in via monitoria, contestando l'avvenuto depositato, in sede monitoria dell'estratto conto privo di attestazione di conformità alle scritture contabili.
Si doleva, altresì, della mancata notificazione della cessione del credito ex art. 1264 c.c., eccependo, pertanto, l'inefficacia della cessione nei suoi confronti.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Richiamandosi alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio, tra cui il contratto di finanziamento n. 1800573 comprensivo del documento di sintesi, l'estratto conto e la comunicazione di cessione del credito (cfr. doc. 1,3, 4, del fascicolo monitorio), invocava la piena validità probatoria di tali documenti sia in sede monitoria, sia in questa sede.
In relazione alla propria legittimazione attiva, precisava che il credito derivante dal contratto n. 1800573 - confluito, con atto notarile di scissione del ramo d'azienda del 22 marzo 2013, rogato dal Dott. Notaio in Milano, Rep. 9666 – Racc. 5046, in Per_1
Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. - veniva ceduto da Intesa Sanpaolo Personal
Finance S.p.A. a (cfr. doc. 2 e 6 della comparsa di costituzione); Controparte_1 di detta cessione era stata inviata formale comunicazione al debitore con raccomandata ricevuta in data 7 novembre 2017 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione).
Tanto premesso, la società creditrice chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda azionata per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.04.2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, onerando parte opposta di esperire la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, e rinviava all'udienza del
13.10.2021, ove, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.12.2023, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice 2 assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 25.11.2024, ove è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo n° 492/2019 proposta da è Parte_1 infondata e deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto l'emissione, nei confronti di , dell'ingiunzione di pagamento de Parte_1 qua, per la somma € 16.414,62, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale della somma complessiva di € 17.790,00, contratto dall'opponente con Neos Finance S.p.a. – Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo in data 28.6.2007.
Quanto alla titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo a
[...] il tribunale rileva la piena legittimazione attiva della società ricorrente, Controparte_1 atteso che risulta documentata la cessione del credito da Intesa Sanpaolo Personal Finance
S.p.A. alla ricorrente (cfr. atto di cessione contente la lista dei crediti ceduti, doc. 2 e 6 della comparsa di costituzione), e che quest'ultima ha provveduto, altresì, a notificare la suddetta cessione al debitore l'opponente con raccomandata a/r, da questi ricevuta il 7 novembre
2017 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione), a dispetto di quanto sostenuto dall'attore in citazione. 3 A fondamento della propria pretesa la società creditrice ha, altresì, prodotto il contratto di finanziamento n. 1800573 (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio), l'estratto conto contenente la lista movimenti al 4.12.2014 della società originaria del credito, Neos Finance
S.p.a., (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), e la certificazione del credito e attestazione di conformità sottoscritta dalla società cedente (cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione), elementi questi che, complessivamente valutati, sono sufficienti ad integrare il relativo onere della prova (sull'efficacia probatoria della dichiarazione proveniente da una parte avente in astratto un interesse contrario a confessare la perdita del diritto di credito, cfr.
Cass. 10200/2021).
L'attore, invece, non ha offerto alcun elemento a suffragio delle allegazioni proposte, per vero del tutto generiche, non provvedendo, neppure, a meglio precisare e specificare la domanda di opposizione nella seppur prodotta memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., né provvedendo a richiedere mezzi istruttori a sostegno delle proprie argomentazioni, né, da ultimo, ha provveduto a depositare scritti conclusionali per ulteriormente ribadire le ragioni sottese all'opposizione.
Conseguentemente l'opposizione non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'attore opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai Controparte_1 sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 5.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 492/2019 proposta da;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società Parte_1 opposta, liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Termini Imerese, 12 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci 4