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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. Rg. 122-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
La Giudice dott.ssa Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura R.G. n. 122-1/2024 PU per l'omologazione del concordato minore ex art. 74
d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, in qualità di titolare dell'impresa individuale “EUROPA C.F._1
TRASLOCHI DI BRATU CORNELIU CATALIN”, P. IVA , avente sede in P.IVA_1
Bologna (BO) alla Via Marco Emilio Lepido n. 236
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Tarlazzi
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2024, , titolare Parte_1 dell'impresa individuale “Europa Traslochi di TU NE TA” - premesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett.
c), CCI - ha proposto ai propri creditori un Concordato Minore ex artt. 74 e ss. d.lgs. n.
14/2019 e ss. modifiche CCI.
La proposta, in particolare, prevede la continuità dell'attività imprenditoriale di autotrasporto merci per conto terzi ex art. 74 comma 1 CCI.
Il Piano e la proposta, così come integrata nel corso del procedimento anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024, contemplano la suddivisione in tre classi del ceto creditorio e prevedono il soddisfacimento dei creditori, così come attestato dell'OCC (cfr.
pagina 1 di 9 pagine 13 e ss. dell'integrazione relazione particolareggiata dell'08.11.2024 e da ultimo, con l'integrazione del 1 febbraio 2025), nei seguenti termini:
- pagamento nella misura del 100% dei crediti prededotti entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato minore;
- pagamento nella misura del 12,50% dei crediti di cui alla classe 1 (creditori privilegiati) entro 31 luglio 2030;
- pagamento nella misura del 3,34 % dei crediti di cui alla classe 2 entro 31 luglio 2030;
- pagamento nella misura del 2,07 % dei crediti di cui alla classe 3 entro 31 luglio 2030.
Il debitore, come da attestazione dell'OCC, ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad euro 47.878,28, ponendo a disposizione dei creditori:
1) il corrispettivo derivante dalla vendita del rudere di proprietà del ricorrente sito in Romania, ceduto in data 27.10.2022 per un importo pari ad euro 4.028,28, da versare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato minore;
2) il ricavato tramite patrimonializzazione da parte di un terzo del furgone targato ED033GX per la somma di euro
5.500,00, da versare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
3) il corrispettivo della vendita competitiva del veicolo Toyota Yaris targato BZ340YN, il cui valore
è stato stimato in euro 500,00; 4) la somma derivante dalla vendita del veicolo Mercedes r320 targato DE910JG, in comproprietà del ricorrente e della moglie, ceduto 26.09.2024 per euro
4.000,00 (il 50% di proprietà della moglie viene messo a disposizione della procedura sotto forma di finanza esterna). L'importo sarà versato entro 60 giorni dalla sentenza di omologa;
5) il prezzo ricavato della vendita dell'autocarro targato DG904JW per euro 8.500,00, ceduto in data 28 marzo 2023, che sarà versata entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
6) il corrispettivo della vendita del motociclo targato AD43461 per euro 250,00, da versarsi sempre entro 60 giorni dalla omologa;
7) l'apporto di finanza esterna con le seguenti tempistiche e subordinato all'omologa del concordato minore: - euro 2.000,00 da parte del coniuge del sig. , quale prezzo corrispondente alla quota del 50% del prezzo Pt_1 dell'autovettura di cui infra già venduta;
- euro 12.500,00 da parte del Sig. , di cui Parte_2 euro 3.500,00 entro 60 gg dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato e la restante somma di euro 9.000,00 in rate annuali di euro 1.800,00 cadauna, per cinque anni, da versare entro il 30 dicembre di ogni anno a far data dal 30 dicembre 2025; 8) l'importo di euro 12.400 messo a disposizione dal ricorrente (euro 2400 per ciascuno dei primi quattro anni pagina 2 di 9 e 2800 per il quinto anno di durata della procedura), subordinatamente all'omologa; )) la somma di euro 200 messa a disposizione da entro 60 giorni dall'omologa. Controparte_1
In relazione alla finanza descritta sub 1, 2, 4, 5 e 6 risulta già depositata presso il Notaio
la somma complessiva di euro 20.278,28; tale importo sarà versato alla Procedura, in Per_1 caso di omologa della stessa.
E' stata depositata la relazione redatta dal professionista nominato Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Persona_2
nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore
[...] nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'Agente della riscossione e gli Uffici fiscali.
Il Gestore della Crisi ha, altresì, riconosciuto la possibilità al ricorrente di escludere dal passivo il debito relativo al mutuo fondiario n. 741984487/59 contratto dal ricorrente con la moglie presso la banca Monte dei Paschi di Siena per l'abitazione, nonché sede CP_2 legale dell'impresa, sita a Bologna 32, sub. 5, ZC 2, Categoria A/4, Cl. 3, Cons. 7 vani, cat. 132 mq (escluse aree scoperte 132 mq), RC euro 542,28), in cui risiede con il nucleo familiare, in quanto, al momento della presentazione della domanda, il mutuo risultava in regolare ammortamento e che “il valore di mercato dell'immobile, attribuito dal perito agr. , risulta essere pari Pt_3 ad Euro 240.000,00 (valore ridotto del 20% in caso di vendita forzata – Euro 165.000,00) e il debito residuo derivante dal contratto di mutuo ammonta ad Euro 157.185,574. Dunque, con il ricavato della liquidazione è possibile soddisfare unicamente il creditore ipotecario di I grado” (cfr. pagina 16 dell'integrazione della relazione dell'OCC), ricorrendo, pertanto, i presupposti di cui all'art. 75 comma 2 bis CCI, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024.
Alla luce delle indicazioni contenute nella relazione dell'OCC, ricorrono i presupposti ex art. 75, comma IIbis CCI, per la prosecuzione del contratto di mutuo ivi descritto.
Per quanto riguarda il contenzioso giudiziale sorto con un ex dipendente, CP_3 relativa ad una causa di risarcimento danni avanti il Tribunale di Bologna Sezione
[...] lavoro, interveniva una transazione, sollecitata dal Giudice del Lavoro, relativamente al risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro a seguito di sinistro stradale, grazie all'apporto di una finanza terza.
pagina 3 di 9 Con decreto emesso in data 23.12.2024, ritenuto che potesse esser disposta l'apertura della procedura sottoponendo la proposta al voto dei creditori, la Giudice ha decretato l'apertura del concordato minore dell'impresa individuale Europa Traslochi di TU NE
TA, nominando la dott.ssa quale Commissaria Giudiziale, disponendo Persona_3 la comunicazione del decreto, delle integrazioni e della documentazione ai creditori, disponendo il divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive fino all'omologa definitiva.
A seguito della comunicazione del decreto di amissione a tutti i creditori, in data
3.01.2024 perveniva da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sede di Bologna una richiesta di integrazione relativamente alle pertinenze/accessori dell'abitazione principale del debitore gravate da ipoteca cautelare, rappresentate da immobili indicati al catasto fabbricati come C/2, foglio 26 part. 6 ed al catasto terreni, foglio 26 part. 5 classificato come Vigneto, di cui è titolare della sola quota di ¼. Inoltre, in data 07.01.2025, è pervenuta alla Pt_1
Commissaria Giudiziale, dott.ssa precisazione del credito da parte dell Per_3 [...]
per euro 257.654,58 ed in data 09.01.2024 di Controparte_4 Controparte_4
Bologna ha inviato alla Commissaria gli avvisi di irregolarità relativi al dichiarativo anno di imposta 2023; modello 770/2024 per l'anno 2023 e liquidazioni periodiche IVA dell'anno 2024
(secondo e terzo trimestre).
La Giudice, su richiesta della parte ricorrente, ha quindi disposto la sospensione delle operazioni di voto e ha concesso un termine al ricorrente per l'integrazione della proposta, da sottoporre al parere della Commissaria Giudiziale riservandosi di scadenzare il voto alla luce delle integrazioni e della loro ammissibilità.
In data 01.02.2025, il ricorrente, alla luce dei nuovi importi precisati, ha depositato l'integrazione alla proposta di concordato minore in continuità prevedendo la continuazione dell'attività imprenditoriale di autotrasporto per conto di terzi e proponendo ai creditori una proposta di soddisfazione dei creditori – già riportata in precedenza – migliorativa rispetto a quella originariamente prevista, poiché prevede la messa a disposizione della somma di euro
47.850,00, anziché euro 44.150,00 (di cui euro 2.400,00 a titolo di fondo accantonato).
In merito alle osservazioni dell' relativamente alle Controparte_4 pertinenze/accessori dell'abitazione del ricorrente, tali beni sono stati acquistati con l'abitazione e la cantina è da considerare come pertinenziale all'abitazione ove il ricorrente vive con la famiglia. Dall'integrazione di stima del Dott. , emerge come il fabbricato Pt_3
pagina 4 di 9 corrisponda ad un piccolo fabbricato in muratura costruito negli anni '30-40, indicato come granai e porcilaie nella planimetria, ma utilizzato attualmente a cantine e ripostigli, che si presenta in precarie condizioni manutentive e con la presenza di una porzione abusiva, mentre il terreno, nonostante sia classificato come vigneto, è in realtà un prato non recintato con la presenza di alberi di alto fusto e due box in lamiera completamente abusivi utilizzati come deposito/autorimessa, costruzioni non sanabili urbanisticamente. Il valore della quota disponibile in capo al ricorrente di entrambi i beni immobili, effettuata dal perito, è pari ad euro 2.275,00, mentre i costi stimati per sanare gli abusi esistenti ammonta ad euro 7.500,00, motivo per cui lo stesso perito confermava la stima previamente effettuata (cfr. allegato D all'integrazione del 01.02.2025). Tali beni risultano, pertanto, esclusi dalla proposta sia poiché eventuali costi di sanatoria sarebbero superiori rispetto al valore virtuale dei cespiti, sia poiché si tratta di pertinenze alle abitazioni fanno parte di un corpo unico e sono, quindi, oggetto di una valutazione unitaria, confermata dallo stesso perito.
In data 07.02.2025, la Commissaria Giudiziale ha depositato il parere sull'integrazione della proposta e sulla relazione dell'OCC, esprimendosi in termini positivi, poiché da un lato il piano come da ultimo integrato rappresenta la esposizione debitoria corrente di parte ricorrente, in quanto gli importi degli Enti, inizialmente indicati come superiori, venivano meglio precisati a seguito dell'apertura della procedura, e, dall'altro, la proposta di soddisfazione dei crediti appare complessivamente migliorativa.
In data 27 febbraio 2025, ritenendosi ammissibili il piano e la proposta come modificati e completa la documentazione, si è disposta l'apertura della fase della votazione, disponendo la comunicazione della modifica del piano e della proposta, della connessa relazione particolareggiata dell'OCC e del parere favorevole della Commissaria Giudiziale, a cura di quest'ultima, a tutti i creditori.
In data 1 aprile 2025, spirato il termine concesso per la votazione da parte dei creditori, la Commissaria Giudiziale ha depositato la relazione sull'esito delle votazioni, dalla quale è risultato che:
- nel termine assegnato dalla Giudice, non sono pervenute contestazione e/o osservazioni;
- hanno espresso, a mezzo posta elettronica certificata, il proprio voto favorevole alla proposta concordataria due creditori, CCIA di Bologna e Prefettura di Rovigo, per un pagina 5 di 9 ammontare di crediti pari ad euro 794,30 e il proprio voto contrario Unicredit S.p.a. per un ammontare di crediti pari ad euro 20.000,00.
La proposta del debitore nei procedimenti di Concordato Minore è da ritenersi approvata con il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e, in caso di classi di creditori, se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi, ex art. 79 CCI. La mancata comunicazione dei creditori alla Commissaria giudiziale (in funzione di OCC), entro il termine assegnato, della manifestazione del proprio voto negativo, comporta l'adesione alla proposta, ex art. 79, III comma, CCI.
Nel caso di specie, luce della relazione sul voto espressa dalla Commissaria Giudiziale, sono state raggiunte le percentuali previste per l'approvazione della proposta e risulta regolare il procedimento di votazione:
- la proposta e il piano (anche modificati), la relazione particolareggiata aggiornata dell'OCC, il parere della Commissaria Giudiziale ed il decreto di apertura della fase della votazione sono stati comunicati a tutti i creditori con mezzi idonei a garantirne la prova;
- la Commissaria Giudiziale ha avvisato i creditori del termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per far pervenire all'indirizzo PEC della Commissaria stessa consenso o dissenso alla proposta del debitore - precisando che la mancata comunicazione di voto è intesa come adesione alla proposta comunicata - nonché eventuali contestazioni;
- ad eccezione del voto negativo di cui si è dato conto, non sono pervenute osservazioni dei creditori.
Ciò premesso, va evidenziato che in sede di omologazione, il Tribunale, ex art. 80, I comma, CCI, deve verificare l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale per l'approvazione della proposta, a prescindere dalla presentazione di contestazioni da parte dei soggetti legittimati.
Sussistono i presupposti giuridici di ammissibilità:
- il ricorrente è un soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI e non è soggetto a procedure maggiori;
- è stata depositata la documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCI;
pagina 6 di 9 - non paiono ricorrere, all'esito del procedimento, le condizioni ostative di cui all'art. 77
CCI;
- la proposta di concordato è stata presentata da un debitore che intende proseguire l'attività imprenditoriale e che pone a disposizione dei creditori una parte dei flussi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, i frutti della vendita dei beni di proprietà di sua proprietà e finanza esterna per euro 12.500,00, oltre ad euro 200,00 da parte del fratello, condizionata unicamente all'omologa del concordato, conformemente a quanto previsto dall'art. 74, I comma, CCI;
- non essendo previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati, la relazione particolareggiata dell'OCC contiene l'assicurazione che la proposta soddisfa i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
- il ricorrente ha previsto tre classi di creditori in relazione alla qualità di privilegiati o chirografari (anche in ragione della falcidia del credito) e al trattamento offerto;
- il trattamento offerto ai creditori, tenuto anche conto dell'apporto di finanza esterna liberamente distribuibile, risulta conforme al dettato normativo.
L'ammissibilità giuridica della proposta e del piano è da ritenersi positivamente verificata.
Per quanto riguarda la fattibilità del piano, il Tribunale deve verificare la non manifesta inadeguatezza all'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore nei confronti dei creditori concordatari. Nel caso del piano e della proposta del ricorrente, l'importo di euro
20.278,28 accantonato, oggetto di deposito fiduciario, è disponibile e con riferimento alle altre risorse - derivanti dalla continuazione dell'attività professionale di parte ricorrente e dalle finanze esterne -,anche alla luce delle motivate e condivisibili considerazioni contenute nella relazione particolareggiata dell'OCC e nel parere della Commissaria Giudiziale, è ragionevole ritenere che si produrranno nei termini quantitativi e cronologici indicati. Si può quindi ritenere riscontrata l'idoneità del piano al soddisfacimento delle ragioni creditorie così come previsto nella proposta sottoposta alla loro approvazione.
Ricorrono dunque i presupposti per omologare il concordato minore e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura ex art. 80, comma II, CCI.
pagina 7 di 9 Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori a cura della
Commissaria Giudiziale e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 80, comma
I, CCI.
P.Q.M.
1. omologa il concordato minore proposto da “EUROPA TRASLOCHI DI BRATU
CORNELIU CATALIN”, P. IVA , avente sede in Bologna (BO) alla Via P.IVA_1
Marco Emilio Lepido n. 236;
2. conferma la dott.ssa in qualità di Commissaria Giudiziale;
Persona_3
3. dispone che il debitore metta a disposizione della Commissaria Giudiziale su apposito conto corrente le risorse concordatarie, secondo la pianificazione prospettata, e che la
Commissaria effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta e nel piano mediante piano di riparti parziali e finale, da offrire in preventiva visione al giudice e da comunicare ai creditori;
4. dispone che la Commissaria Giudiziale (in funzione di OCC): a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà sottoponendole, ove necessario, al giudice;
b) riferisca ogni sei mesi al giudice con relazione scritta sullo stato dell'esecuzione del piano;
c) all'esecuzione completa del piano, presenti, dopo aver sentito il debitore, una relazione conclusiva unitamente al rendiconto dell'attività svolta e all'istanza di liquidazione del proprio compenso;
d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore anche ai fini di un'eventuale proroga – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it previo opportuno oscuramento da parte della
Commissaria Giudiziale dei dati personali del debitore e di terzi non necessari alle finalità della procedura e sia comunicata da parte della Commissaria in forma integrale ai creditori;
6. dispone che, a cura della Commissaria Giudiziale, il presente provvedimento sia trascritto nei pubblici registri in relazione ai beni dei quali è prevista la cessione;
pagina 8 di 9 7. dispone la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, anche al Registro delle Imprese.
Bologna, 22 aprile 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
La Giudice dott.ssa Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura R.G. n. 122-1/2024 PU per l'omologazione del concordato minore ex art. 74
d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, in qualità di titolare dell'impresa individuale “EUROPA C.F._1
TRASLOCHI DI BRATU CORNELIU CATALIN”, P. IVA , avente sede in P.IVA_1
Bologna (BO) alla Via Marco Emilio Lepido n. 236
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Tarlazzi
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2024, , titolare Parte_1 dell'impresa individuale “Europa Traslochi di TU NE TA” - premesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett.
c), CCI - ha proposto ai propri creditori un Concordato Minore ex artt. 74 e ss. d.lgs. n.
14/2019 e ss. modifiche CCI.
La proposta, in particolare, prevede la continuità dell'attività imprenditoriale di autotrasporto merci per conto terzi ex art. 74 comma 1 CCI.
Il Piano e la proposta, così come integrata nel corso del procedimento anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024, contemplano la suddivisione in tre classi del ceto creditorio e prevedono il soddisfacimento dei creditori, così come attestato dell'OCC (cfr.
pagina 1 di 9 pagine 13 e ss. dell'integrazione relazione particolareggiata dell'08.11.2024 e da ultimo, con l'integrazione del 1 febbraio 2025), nei seguenti termini:
- pagamento nella misura del 100% dei crediti prededotti entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato minore;
- pagamento nella misura del 12,50% dei crediti di cui alla classe 1 (creditori privilegiati) entro 31 luglio 2030;
- pagamento nella misura del 3,34 % dei crediti di cui alla classe 2 entro 31 luglio 2030;
- pagamento nella misura del 2,07 % dei crediti di cui alla classe 3 entro 31 luglio 2030.
Il debitore, come da attestazione dell'OCC, ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad euro 47.878,28, ponendo a disposizione dei creditori:
1) il corrispettivo derivante dalla vendita del rudere di proprietà del ricorrente sito in Romania, ceduto in data 27.10.2022 per un importo pari ad euro 4.028,28, da versare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato minore;
2) il ricavato tramite patrimonializzazione da parte di un terzo del furgone targato ED033GX per la somma di euro
5.500,00, da versare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
3) il corrispettivo della vendita competitiva del veicolo Toyota Yaris targato BZ340YN, il cui valore
è stato stimato in euro 500,00; 4) la somma derivante dalla vendita del veicolo Mercedes r320 targato DE910JG, in comproprietà del ricorrente e della moglie, ceduto 26.09.2024 per euro
4.000,00 (il 50% di proprietà della moglie viene messo a disposizione della procedura sotto forma di finanza esterna). L'importo sarà versato entro 60 giorni dalla sentenza di omologa;
5) il prezzo ricavato della vendita dell'autocarro targato DG904JW per euro 8.500,00, ceduto in data 28 marzo 2023, che sarà versata entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
6) il corrispettivo della vendita del motociclo targato AD43461 per euro 250,00, da versarsi sempre entro 60 giorni dalla omologa;
7) l'apporto di finanza esterna con le seguenti tempistiche e subordinato all'omologa del concordato minore: - euro 2.000,00 da parte del coniuge del sig. , quale prezzo corrispondente alla quota del 50% del prezzo Pt_1 dell'autovettura di cui infra già venduta;
- euro 12.500,00 da parte del Sig. , di cui Parte_2 euro 3.500,00 entro 60 gg dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato e la restante somma di euro 9.000,00 in rate annuali di euro 1.800,00 cadauna, per cinque anni, da versare entro il 30 dicembre di ogni anno a far data dal 30 dicembre 2025; 8) l'importo di euro 12.400 messo a disposizione dal ricorrente (euro 2400 per ciascuno dei primi quattro anni pagina 2 di 9 e 2800 per il quinto anno di durata della procedura), subordinatamente all'omologa; )) la somma di euro 200 messa a disposizione da entro 60 giorni dall'omologa. Controparte_1
In relazione alla finanza descritta sub 1, 2, 4, 5 e 6 risulta già depositata presso il Notaio
la somma complessiva di euro 20.278,28; tale importo sarà versato alla Procedura, in Per_1 caso di omologa della stessa.
E' stata depositata la relazione redatta dal professionista nominato Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Persona_2
nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore
[...] nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'Agente della riscossione e gli Uffici fiscali.
Il Gestore della Crisi ha, altresì, riconosciuto la possibilità al ricorrente di escludere dal passivo il debito relativo al mutuo fondiario n. 741984487/59 contratto dal ricorrente con la moglie presso la banca Monte dei Paschi di Siena per l'abitazione, nonché sede CP_2 legale dell'impresa, sita a Bologna 32, sub. 5, ZC 2, Categoria A/4, Cl. 3, Cons. 7 vani, cat. 132 mq (escluse aree scoperte 132 mq), RC euro 542,28), in cui risiede con il nucleo familiare, in quanto, al momento della presentazione della domanda, il mutuo risultava in regolare ammortamento e che “il valore di mercato dell'immobile, attribuito dal perito agr. , risulta essere pari Pt_3 ad Euro 240.000,00 (valore ridotto del 20% in caso di vendita forzata – Euro 165.000,00) e il debito residuo derivante dal contratto di mutuo ammonta ad Euro 157.185,574. Dunque, con il ricavato della liquidazione è possibile soddisfare unicamente il creditore ipotecario di I grado” (cfr. pagina 16 dell'integrazione della relazione dell'OCC), ricorrendo, pertanto, i presupposti di cui all'art. 75 comma 2 bis CCI, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024.
Alla luce delle indicazioni contenute nella relazione dell'OCC, ricorrono i presupposti ex art. 75, comma IIbis CCI, per la prosecuzione del contratto di mutuo ivi descritto.
Per quanto riguarda il contenzioso giudiziale sorto con un ex dipendente, CP_3 relativa ad una causa di risarcimento danni avanti il Tribunale di Bologna Sezione
[...] lavoro, interveniva una transazione, sollecitata dal Giudice del Lavoro, relativamente al risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro a seguito di sinistro stradale, grazie all'apporto di una finanza terza.
pagina 3 di 9 Con decreto emesso in data 23.12.2024, ritenuto che potesse esser disposta l'apertura della procedura sottoponendo la proposta al voto dei creditori, la Giudice ha decretato l'apertura del concordato minore dell'impresa individuale Europa Traslochi di TU NE
TA, nominando la dott.ssa quale Commissaria Giudiziale, disponendo Persona_3 la comunicazione del decreto, delle integrazioni e della documentazione ai creditori, disponendo il divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive fino all'omologa definitiva.
A seguito della comunicazione del decreto di amissione a tutti i creditori, in data
3.01.2024 perveniva da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sede di Bologna una richiesta di integrazione relativamente alle pertinenze/accessori dell'abitazione principale del debitore gravate da ipoteca cautelare, rappresentate da immobili indicati al catasto fabbricati come C/2, foglio 26 part. 6 ed al catasto terreni, foglio 26 part. 5 classificato come Vigneto, di cui è titolare della sola quota di ¼. Inoltre, in data 07.01.2025, è pervenuta alla Pt_1
Commissaria Giudiziale, dott.ssa precisazione del credito da parte dell Per_3 [...]
per euro 257.654,58 ed in data 09.01.2024 di Controparte_4 Controparte_4
Bologna ha inviato alla Commissaria gli avvisi di irregolarità relativi al dichiarativo anno di imposta 2023; modello 770/2024 per l'anno 2023 e liquidazioni periodiche IVA dell'anno 2024
(secondo e terzo trimestre).
La Giudice, su richiesta della parte ricorrente, ha quindi disposto la sospensione delle operazioni di voto e ha concesso un termine al ricorrente per l'integrazione della proposta, da sottoporre al parere della Commissaria Giudiziale riservandosi di scadenzare il voto alla luce delle integrazioni e della loro ammissibilità.
In data 01.02.2025, il ricorrente, alla luce dei nuovi importi precisati, ha depositato l'integrazione alla proposta di concordato minore in continuità prevedendo la continuazione dell'attività imprenditoriale di autotrasporto per conto di terzi e proponendo ai creditori una proposta di soddisfazione dei creditori – già riportata in precedenza – migliorativa rispetto a quella originariamente prevista, poiché prevede la messa a disposizione della somma di euro
47.850,00, anziché euro 44.150,00 (di cui euro 2.400,00 a titolo di fondo accantonato).
In merito alle osservazioni dell' relativamente alle Controparte_4 pertinenze/accessori dell'abitazione del ricorrente, tali beni sono stati acquistati con l'abitazione e la cantina è da considerare come pertinenziale all'abitazione ove il ricorrente vive con la famiglia. Dall'integrazione di stima del Dott. , emerge come il fabbricato Pt_3
pagina 4 di 9 corrisponda ad un piccolo fabbricato in muratura costruito negli anni '30-40, indicato come granai e porcilaie nella planimetria, ma utilizzato attualmente a cantine e ripostigli, che si presenta in precarie condizioni manutentive e con la presenza di una porzione abusiva, mentre il terreno, nonostante sia classificato come vigneto, è in realtà un prato non recintato con la presenza di alberi di alto fusto e due box in lamiera completamente abusivi utilizzati come deposito/autorimessa, costruzioni non sanabili urbanisticamente. Il valore della quota disponibile in capo al ricorrente di entrambi i beni immobili, effettuata dal perito, è pari ad euro 2.275,00, mentre i costi stimati per sanare gli abusi esistenti ammonta ad euro 7.500,00, motivo per cui lo stesso perito confermava la stima previamente effettuata (cfr. allegato D all'integrazione del 01.02.2025). Tali beni risultano, pertanto, esclusi dalla proposta sia poiché eventuali costi di sanatoria sarebbero superiori rispetto al valore virtuale dei cespiti, sia poiché si tratta di pertinenze alle abitazioni fanno parte di un corpo unico e sono, quindi, oggetto di una valutazione unitaria, confermata dallo stesso perito.
In data 07.02.2025, la Commissaria Giudiziale ha depositato il parere sull'integrazione della proposta e sulla relazione dell'OCC, esprimendosi in termini positivi, poiché da un lato il piano come da ultimo integrato rappresenta la esposizione debitoria corrente di parte ricorrente, in quanto gli importi degli Enti, inizialmente indicati come superiori, venivano meglio precisati a seguito dell'apertura della procedura, e, dall'altro, la proposta di soddisfazione dei crediti appare complessivamente migliorativa.
In data 27 febbraio 2025, ritenendosi ammissibili il piano e la proposta come modificati e completa la documentazione, si è disposta l'apertura della fase della votazione, disponendo la comunicazione della modifica del piano e della proposta, della connessa relazione particolareggiata dell'OCC e del parere favorevole della Commissaria Giudiziale, a cura di quest'ultima, a tutti i creditori.
In data 1 aprile 2025, spirato il termine concesso per la votazione da parte dei creditori, la Commissaria Giudiziale ha depositato la relazione sull'esito delle votazioni, dalla quale è risultato che:
- nel termine assegnato dalla Giudice, non sono pervenute contestazione e/o osservazioni;
- hanno espresso, a mezzo posta elettronica certificata, il proprio voto favorevole alla proposta concordataria due creditori, CCIA di Bologna e Prefettura di Rovigo, per un pagina 5 di 9 ammontare di crediti pari ad euro 794,30 e il proprio voto contrario Unicredit S.p.a. per un ammontare di crediti pari ad euro 20.000,00.
La proposta del debitore nei procedimenti di Concordato Minore è da ritenersi approvata con il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e, in caso di classi di creditori, se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi, ex art. 79 CCI. La mancata comunicazione dei creditori alla Commissaria giudiziale (in funzione di OCC), entro il termine assegnato, della manifestazione del proprio voto negativo, comporta l'adesione alla proposta, ex art. 79, III comma, CCI.
Nel caso di specie, luce della relazione sul voto espressa dalla Commissaria Giudiziale, sono state raggiunte le percentuali previste per l'approvazione della proposta e risulta regolare il procedimento di votazione:
- la proposta e il piano (anche modificati), la relazione particolareggiata aggiornata dell'OCC, il parere della Commissaria Giudiziale ed il decreto di apertura della fase della votazione sono stati comunicati a tutti i creditori con mezzi idonei a garantirne la prova;
- la Commissaria Giudiziale ha avvisato i creditori del termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per far pervenire all'indirizzo PEC della Commissaria stessa consenso o dissenso alla proposta del debitore - precisando che la mancata comunicazione di voto è intesa come adesione alla proposta comunicata - nonché eventuali contestazioni;
- ad eccezione del voto negativo di cui si è dato conto, non sono pervenute osservazioni dei creditori.
Ciò premesso, va evidenziato che in sede di omologazione, il Tribunale, ex art. 80, I comma, CCI, deve verificare l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale per l'approvazione della proposta, a prescindere dalla presentazione di contestazioni da parte dei soggetti legittimati.
Sussistono i presupposti giuridici di ammissibilità:
- il ricorrente è un soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI e non è soggetto a procedure maggiori;
- è stata depositata la documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCI;
pagina 6 di 9 - non paiono ricorrere, all'esito del procedimento, le condizioni ostative di cui all'art. 77
CCI;
- la proposta di concordato è stata presentata da un debitore che intende proseguire l'attività imprenditoriale e che pone a disposizione dei creditori una parte dei flussi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, i frutti della vendita dei beni di proprietà di sua proprietà e finanza esterna per euro 12.500,00, oltre ad euro 200,00 da parte del fratello, condizionata unicamente all'omologa del concordato, conformemente a quanto previsto dall'art. 74, I comma, CCI;
- non essendo previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati, la relazione particolareggiata dell'OCC contiene l'assicurazione che la proposta soddisfa i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
- il ricorrente ha previsto tre classi di creditori in relazione alla qualità di privilegiati o chirografari (anche in ragione della falcidia del credito) e al trattamento offerto;
- il trattamento offerto ai creditori, tenuto anche conto dell'apporto di finanza esterna liberamente distribuibile, risulta conforme al dettato normativo.
L'ammissibilità giuridica della proposta e del piano è da ritenersi positivamente verificata.
Per quanto riguarda la fattibilità del piano, il Tribunale deve verificare la non manifesta inadeguatezza all'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore nei confronti dei creditori concordatari. Nel caso del piano e della proposta del ricorrente, l'importo di euro
20.278,28 accantonato, oggetto di deposito fiduciario, è disponibile e con riferimento alle altre risorse - derivanti dalla continuazione dell'attività professionale di parte ricorrente e dalle finanze esterne -,anche alla luce delle motivate e condivisibili considerazioni contenute nella relazione particolareggiata dell'OCC e nel parere della Commissaria Giudiziale, è ragionevole ritenere che si produrranno nei termini quantitativi e cronologici indicati. Si può quindi ritenere riscontrata l'idoneità del piano al soddisfacimento delle ragioni creditorie così come previsto nella proposta sottoposta alla loro approvazione.
Ricorrono dunque i presupposti per omologare il concordato minore e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura ex art. 80, comma II, CCI.
pagina 7 di 9 Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori a cura della
Commissaria Giudiziale e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 80, comma
I, CCI.
P.Q.M.
1. omologa il concordato minore proposto da “EUROPA TRASLOCHI DI BRATU
CORNELIU CATALIN”, P. IVA , avente sede in Bologna (BO) alla Via P.IVA_1
Marco Emilio Lepido n. 236;
2. conferma la dott.ssa in qualità di Commissaria Giudiziale;
Persona_3
3. dispone che il debitore metta a disposizione della Commissaria Giudiziale su apposito conto corrente le risorse concordatarie, secondo la pianificazione prospettata, e che la
Commissaria effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta e nel piano mediante piano di riparti parziali e finale, da offrire in preventiva visione al giudice e da comunicare ai creditori;
4. dispone che la Commissaria Giudiziale (in funzione di OCC): a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà sottoponendole, ove necessario, al giudice;
b) riferisca ogni sei mesi al giudice con relazione scritta sullo stato dell'esecuzione del piano;
c) all'esecuzione completa del piano, presenti, dopo aver sentito il debitore, una relazione conclusiva unitamente al rendiconto dell'attività svolta e all'istanza di liquidazione del proprio compenso;
d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore anche ai fini di un'eventuale proroga – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it previo opportuno oscuramento da parte della
Commissaria Giudiziale dei dati personali del debitore e di terzi non necessari alle finalità della procedura e sia comunicata da parte della Commissaria in forma integrale ai creditori;
6. dispone che, a cura della Commissaria Giudiziale, il presente provvedimento sia trascritto nei pubblici registri in relazione ai beni dei quali è prevista la cessione;
pagina 8 di 9 7. dispone la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, anche al Registro delle Imprese.
Bologna, 22 aprile 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
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