Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14 giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.
Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14 giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.