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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. UL BA nato a [...] il [...] 2. TA EP nata a [...] il [...] 3. UL ER nata a [...] il [...] 4. UL PE nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso in data 28/11/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si procede con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti;
udita la relazione del Consigliere AR OR;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Fabrizio VA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di UL BA ed il rigetto di quelli proposti da TA EP, UL ER e UL PE: preso atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3195 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 17/01/2024 il Tribunale di Messina disponeva la confisca di prevenzione: - delle società Nolo Sud s.r.l. e R.G. Noleggi s.r.l., entrambe in liquidazione, formalmente intestate, la prima, a TA EP (moglie di UL BA) e la seconda a UL ER e UL PE (figli di UL BA); - dell’immobile sito in Milazzo, via Rio Rosso n. 99/P; - di beni mobili e rapporti bancari in quanto ritenuti riconducibili a UL BA, portatore di pericolosità sociale qualificata, ai sensi dell’art. 4 lett. a) D.l.g.s 159/2011, dalla appartenenza dello stesso ad un’associazione mafiosa, manifestatasi dai primi anni ’90 e protrattasi ininterrottamente sino al 2019. Dichiarava altresì la risoluzione del contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati concluso il 10 luglio 2012 stipulato tra RU RI e TA PE, moglie di UL BA al quale era riconducibile anche tale operazione negoziale, avente ad oggetto un capannone artigianale con relativi accessori e terreno pertinenziale con soprastanti vecchi manufatti industriali sito in San Filippo del Mela, disponendo la restituzione di tale immobile in favore di KO OM, erede di RU RI, subordinatamente alla restituzione da parte di quest’ultimo ed in favore della Amministrazione Giudiziaria della somma di euro 120.000,00, rivalutata da anno in anno sino al soddisfo. 2. Con decreto emesso in data 28/11/2024 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma del provvedimento di cui sopra, impugnato dal proposto UL BA e dai terzi interessati TA EP, UL ER, UL PE e OM OV, così provvedeva: - annullava la statuizione di confisca relativa al saldo (pari a euro 5.453,78) del conto corrente 1050590098 acceso presso Poste Italiane ed intestato a UL PE e alla moglie ZO RI IC con restituzione agli aventi diritto;
- escludeva la rivalutazione della somma di euro 120.000,00 alla cui restituzione, da parte di OV OM, era stata subordinata la riconsegna allo stesso dell’immobile oggetto del contratto preliminare di vendita in data 10 luglio 2012; - confermava nel resto le ulteriori statuizioni di confisca. 3. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione il proposto UL BA e i terzi interessati TA EP, UL ER, UL PE. 3 4. Nell’interesse di UL BA (proposto) è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 24 D.lgs 159/2011, 63, 64, 125, 191, 192, 546 cod. proc. pen., art. 24 Cost. e art. 6 Cedu, nonché la mancanza assoluta e manifesta illogicità della motivazione. Rileva la difesa ricorrente che la Corte di appello ha riprodotto, sic et simpliciter, le argomentazioni contenute nel decreto del Tribunale di Messina fondando la propria decisione su elementi probatori acquisiti in patente violazione di norme processuali poste a presidio delle garanzie difensive. Il collegio territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente in sede di sommarie informazioni testimoniale in data 10/01/2019 che sono affette da inutilizzabilità patologica, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen., in quanto, al momento della assunzione delle stesse, nei suoi confronti erano già emersi indizi di reità per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. avendo egli affermato - al momento del controllo dell’autocarro Iveco CL203NW, intestato alla R.G. Noleggi s.r.l. e a bordo del quale si trovava- di essere il titolare della Nolo Sud s.r.l., formalmente intestata alla moglie e di gestire la società da oltre dieci anni;
tale assunto risultava corroborato dalla documentazione rinvenuta nell’occasione in suo possesso. La Corte di appello ha anche valorizzato le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente nel dibattimento a suo carico per i reati di violenza privata e tentata estorsione ai danni della coniuge che, tuttavia, non sono attendibili. Tale portato dichiarativo è stato raccolto in un procedimento in cui l’odierno ricorrente era imputato di condotte pregiudizievoli per la moglie e i figli e va ritenuto una mera estrinsecazione del diritto di difesa rispetto al contesto processuale nel quale è stato reso e alle imputazioni elevate in quella sede. Nonostante le allegazioni difensive tese a sconfessarne la veridicità anche sotto il profilo delle numerose contraddizioni intrinseche rispetto al ruolo della moglie e dei figli nella gestione delle società R.G. Noleggi s.r.l. e Nolo Sud s.r.l., il collegio non ha operato alcuna valutazione critica di tale narrato dibattimentale che ha posto a fondamento della conferma del provvedimento di confisca. La Corte di appello ha inoltre confermato la misura ablatoria disposta su un bene immobile in assenza dei necessari elementi indizianti, gravi precisi e concordanti, in ordine alla provenienza illecita dei fondi utilizzati per l’edificazione dello stesso che è avvenuta su un terreno di provenienza lecita. Neppure è stato dimostrato il nesso funzionale tra l’immobile in questione e la presunta attività illecita contestata a UL e cioè che il bene venisse utilizzato per finalità illecite o che fosse direttamente collegato a tale attività, con conseguente violazione del principio di proporzionalità. 4 5. Nell’interesse di TA EP, UL ER e UL PE (terzi interessati) sono stati articolati due motivi. 5.1. Con il primo si deduce la violazione di legge sotto il profilo della motivazione inesistente o meramente apparente del decreto impugnato in punto di giudizio di “sproporzione”. La Corte di appello è incorsa nella manifesta erronea ricostruzione di circostanze decisive in ordine a due diversi profili: il primo relativo al costo del cosiddetto “fitto figurativo” ed il secondo afferente al mutuo di euro 274.749,00 erogato a favore di UL ER, del quale 174.000,00 erano rimasti nella sua disponibilità. Quanto al primo profilo, si deduce che ai fini del giudizio di sproporzione non poteva tenersi conto, con riferimento alle spese sostenute per il sostentamento del nucleo familiare UL- TA, del “fitto figurativo” (pari a euro 90.132,25) in quanto costo in concreto mai sostenuto, avendo tale nucleo sempre dimorato in abitazioni di proprietà. Vi è una frattura logica tra le premesse evidenziate nel decreto impugnato e le conclusioni che ne sono state tratte. La Corte di appello si è soffermata preliminarmente sui principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’applicazione - in sede di determinazione della spesa media di mantenimento di un nucleo familiare – degli indicatori tratti dalle pubblicazioni statistiche dell’ISTAT, evidenziandone la natura di elemento meramente indiziario da valutare, caso per caso, alla luce degli esiti dell’istruttoria e dei rilievi critici sollevati dalla parti interessate;
fatta questa premessa e dato atto che il nucleo familiare UL-TA aveva sempre dimorato in case di proprietà, ha, tuttavia, inopinatamente ed illogicamente ritenuto che i “ fitti figurativi” dovessero essere comunque computati tra i costi sostenuti dalla famiglia con i conseguenti riflessi sul giudizio di sproporzione sul quale è stata fondata la conferma della misura di prevenzione patrimoniale. Quanto al secondo profilo, la Corte di appello non ha tenuto in considerazione tra le entrate lecite del nucleo familiare del proposto, la somma di euro 174.749,97 che è pari alla differenza tra l’importo di euro 274.749,00 erogata a titolo di mutuo a IT ER e quello di euro 100.000,00 effettivamente utilizzato a titolo di caparra per l’acquisto degli immobili siti in San Filippo del Mela. Anche a tal riguardo, la motivazione è omessa o comunque apparente nella misura in cui sono state ignorate circostanze decisive offerte dalla difesa in ordine alla riconducibilità di tale importo tra quelli di origine lecita e ci si è “appiattiti” esclusivamente sulla fittizietà della retribuzione corrisposta a UL ER al fine di ottenere l’erogazione del mutuo. 5 Il mutuo bancario erogato dall’istituto Banco Popolare Società Cooperativa (di provenienza lecita) era infatti impiegato solo parzialmente per l’acquisto degli immobili (euro 100.000,00 corrisposti a titolo di caparra in sede di preliminare) ed è stato provato mediante produzione degli estratti conto che anche le rate di tale finanziamento venivano pagate con risorse di origine lecita ovvero con le somme riscosse a titolo di affitto del terreno oggetto del contratto preliminare. La riconduzione dell’importo di euro 174.749,97 alle risorse lecite del nucleo familiare PI TA avrebbe determinato il venire meno della ritenuta “sproporzione”. 5.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge sotto il profilo della motivazione inesistente o meramente apparente del decreto impugnato in punto di riferibilità a UL BA dell’immobile sito in Milazzo, Via Rio Rosso n. 99, di proprietà del figlio UL PE. La Corte territoriale ha ricondotto al proposto tale immobile unicamente in ragione delle dichiarazioni rese da questi nel giudizio dibattimentale celebrato a suo carico per estorsione in danno della moglie, senza in alcun modo considerare gli elementi probatori di segno contrario valorizzati nell’atto di appello che minano l’attendibilità di tale narrato, palesemente non veritiero e semplicemente strumentale ad ottenere l’assoluzione nel processo penale. L’acquisto dell’immobile e le successive spese di ristrutturazione non sono riferibili a UL BA, tale bene è stato donato da TA EP - che l’aveva ricevuto a seguito di “atto di donazione e divisione” datato 8 marzo 20026 concluso dalla di lei madre RE EP – al figlio PE e poi ristrutturato con le somme erogate a titolo di finanziamento a RE EP e a UL PE per l’importo complessivo di euro 41.000,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente evidenziato che l’avv. PE Calabrò, difensore del ricorrente UL PE, ha avanzato richiesta di trattazione orale in presenza che non è stata accolta in quanto per la procedura in esame è previsto il rito camerale non partecipato. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di LA PE è inammissibile. 2.1. Giova ricordare quale sia il perimetro del giudizio demandato a questa Corte nel vagliare le decisioni in tema di misure di prevenzione. Si è, infatti, chiarito con sentenza a Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, RE, Rv. 260246 che in procedimenti di tal fatta il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 6 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ed ora dall'art. 10, comma terzo, per le misure personali, e dall’art. 27, comma secondo, per le misure reali, D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma nono del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, la sola inesistenza o mera apparenza dell’apparato argomentativo sotteso alla decisione impugnata. In motivazione il collegio, nella sua più autorevole composizione, ha inoltre affermato che non può essere censurata, sotto la veste di tale vizio, la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento oggetto di ricorso. Con pronunce successive al dettato della sentenza RE si è ulteriormente precisato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre: -quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080); - quando il travisamento della prova per omissione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., altrimenti estraneo al procedimento di legittimità in tema di misure di prevenzione reali, abbia investito plurime circostanze decisive del tutto ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo così da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435) 2.2. Tanto premesso, si deve rilevare che il ricorso è stato formalmente proposto per violazione di legge nella accezione di cui sopra, ma di fatto è, per un verso, semplicemente reiterativo di censure già proposte con l’atto di appello e, per altro verso, volto a lamentare un vizio di manifesta illogicità della motivazione che non è deducibile. La Corte di appello non ha riprodotto, sic et simpliciter, le argomentazioni contenute nel decreto del Tribunale di Messina, tanto è vero che ha parzialmente riformato tale provvedimento. La dedotta mancanza assoluta di motivazione è totalmente priva di pregio: l’apparato argomentativo è infatti graficamente esistente, si confronta con le deduzioni difensive dedotte nell’atto di appello e qui integralmente riproposte, non 7 ignora circostanze decisive, né ricostruisce e valuta gli elementi a disposizione in modo talmente erroneo da trasfondersi in un percorso giustificativo privo dei requisiti minimi di coerenza e logicità e non idoneo a far comprendere l’iter decisionale seguito. Quanto alla inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente in sede di sommarie informazioni testimoniali in data 10/01/2019, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, cod. proc. pen., si osserva quanto segue. Premesso che, come sostenuto nel ricorso, le prove inutilizzabili a norma dell'art. 191 cod. proc. pen., perchè acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio, ivi compreso quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione (S.U. n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271, in motivazione), la Corte di appello ha correttamente affrontato la questione, non solo escludendo tale vizio ma anche affermando che, ove in ipotesi esistente, tale portato dichiarativo non aveva carattere di decisività. La difesa ricorrente non si confronta, infatti, con il decreto impugnato laddove si evidenzia come, al momento della sua audizione in veste di persona informata sui fatti, a carico di UL non vi erano indizi di reità per il delitti di cui all’art. 512 bis cod. pen. atteso che il profilo di intestazione fittizia della società Nolo Sud s.r.l. emergeva solo nelle successive indagini compendiate nella annotazione di polizia giudiziaria del giugno 2020. Sotto il diverso profilo della c.d. prova di resistenza, la Corte di appello ha evidenziato come il portato dichiarativo di cui si era censurata l’inutilizzabilità era di contenuto sovrapponibile alla narrazione (richiamata, in gran parte, nel suo tenore testuale), pienamente utilizzabile e ben più precisa e circostanziata, resa da UL nel procedimento dibattimentale a suo carico n. 227/19 avanti il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed acquisita agli atti. Rispetto a tale narrato (ove l’odierno ricorrente riferiva in ordine ad entrambe le società sottoposte a confisca di prevenzione, alla riconducibilità di ciascuna a lui stesso e alle peculiari ragioni della intestazione formale alla moglie e ai figli), la Corte di appello ha operato un compiuto vaglio di attendibilità evidenziando, sul piano intrinseco, la costanza e precisione del racconto e la presenza di elementi oggettivi di riscontro esterno, così effettuando una valutazione che non è censurabile in questa sede. Non consentita e comunque manifestamente infondata è l’ulteriore doglianza secondo cui la Corte di appello avrebbe confermato la misura ablatoria in assenza dei necessari elementi indizianti, gravi precisi e concordanti circa la provenienza illecita dei fondi utilizzati per l’acquisto o la realizzazione dei beni oggetto di ablazione e, altresì, in mancanza di prova in ordine al nesso funzionale tra i beni 8 in questione e l’attività illecita contestata a UL, con conseguente violazione del principio di proporzionalità. Tale profilo non risulta essere stato specificamente dedotto nell’atto di appello, che è tutto incentrato sulla inutilizzabilità/inattendibilità del portato dichiarativo di UL;
in ogni caso, la censura qui proposta è apodittica e generica in quanto si limita a richiamare i principi giurisprudenziali in materia (pagg. 6 e 7 del ricorso) senza allegare specifici elementi a sostegno delle risorse lecite e senza alcun confronto, ancora una volta, con il costrutto motivazionale contenuto nel decreto impugnato ( pagg. da 14 a 17) - e correttamente sviluppato, come si dirà nel prosieguo - nella parte in cui viene esaminato l’appello proposto dai terzi interessati proprio in punto di sproporzione tra gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca rispetto alle entrate lecite del nucleo familiare di UL e, conseguentemente, di provenienza illecita delle provviste impiegate per tali acquisizioni. 3. I ricorsi proposti nell’interesse di TA EP, UL ER e UL PE sono parimenti inammissibili in quanto anch’essi formalmente proposti per violazione di legge sotto il profilo della motivazione inesistente o meramente apparente del decreto impugnato, ma di fatto pedissequamente reiterativi di censure, per lo più di mero fatto, già proposte con l’atto di appello e volte a lamentare un vizio di manifesta illogicità della motivazione che non è deducibile in questa sede. 3.1. Il primo motivo concerne il giudizio di “sproporzione” con riferimento a due diversi profili: quello del c.d “fitto figurativo” che, secondo i ricorrenti, non avrebbe dovuto essere computato nella spesa media del nucleo LA - TA il quale abitava in dimore di proprietà e quello relativo al mutuo di euro 27.749,00 erogato a favore di UL ER di cui euro 174.000,00 rimasti nella sua disponibilità e di provenienza lecita. La Corte di appello (pagine da 14 a 17 del decreto impugnato) ha esaminato entrambi gli aspetti sviluppando un ampio percorso argomentativo. Quanto al primo, ha disatteso il rilievo difensivo osservando che la spesa per affitti figurativi è prevista nelle tabelle ISTAT per le famiglie che vivono in abitazione di proprietà ed è determinata a prescindere dalla circostanza che il nucleo considerato abbia effettivamente sostenuto tale spesa e precisando, in linea con la giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata, che gli indicatori tratti da tali pubblicazioni statistiche sono applicabili nel procedimento di prevenzione ai fini della determinazione delle spese di mantenimento. 9 A fronte di tale costrutto i ricorsi si limitano ad una astratta contestazione del criterio ISTAT, anziché svolgere specifiche deduzioni in ordine alla non corretta quantificazione dell’importo (90.000,00 euro) computato per “fitto figurativo”. Quanto al secondo profilo, i ricorrenti non si confrontano con la compiuta argomentazione contenuta nel decreto impugnato che ha disatteso i relativi rilievi difensivi, in quanto non idonei a superare il giudizio di “sproporzione”, evidenziando che: (a) l’erogazione del mutuo di 274.749,00 in favore di UL ER era stato possibile grazie alla retribuzione meramente fittizia a lei corrisposta dal padre (dominus della Nolo Sud) che, in quanto tale, non poteva quindi essere computata nelle lecite fonti del nucleo familiare;
(b) anche a voler considerare l’intero importo del finanziamento, la situazione patrimoniale del nucleo familiare di UL restava comunque sperequata, come accertato nella informativa del 3 marzo 2020 della Guardia di Finanza la quale, peraltro, nella determinazione della sproporzione, aveva calcolato per difetto la spesa sostenuta per il pagamento delle rate di mutuo indicandola in euro 10.986,96 annui, anziché in euro 20.000,00 e non aveva incluso, nell’ambito delle spese familiari, i ratei (pari a 9.600,00 annui) dei due finanziamenti rispettivamente di 30.000,00 euro e di 10.000,00 euro formalmente erogati a RE EP (suocera del proposto) nel 2010 e nel 2011, pacificamente impiegati per esigenze del nucleo e pagati - come dichiarato da UL BA- con gli incassi della Nolo Sud. I giudici di appello hanno altresì osservato che la provenienza della somma versata a titolo di caparra dal mutuo erogato a UL ER, di per sé, non consentiva di ritenere la liceità dell’operazione di acquisto dell’immobile, così applicando correttamente i principi dettati al riguarda dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha infatti più volte affermato, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che l'onere di allegazione in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, PG in proc. Catalano, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, PM, D’Agostino ed altro, Rv. 260402). In particolare, si è affermato che non è sufficiente documentare l'accensione di un mutuo per dimostrare la lecita provenienza del denaro utilizzato per far fronte all'acquisto, occorrendo, invece, dar conto della disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento 10 delle rate mensili, sicché la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, SA ed altri, Rv. 273388; Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217). 3.2. Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la ritenuta riferibilità a UL BA dell’immobile sito in Milazzo, Via Rio Rosso n. 99, intestato al figlio UL PE, la Corte di appello ha compiutamente assolto l’onere motivazionale. In particolare, ha ricondotto il bene al proposto in ragione delle dichiarazioni da questi rese che sono state sottoposte ad un compiuto vaglio di attendibilità come già evidenziato nel paragrafo 2.2. del “considerato in diritto”, ritenendo che esse non fossero in contrasto con l’atto di “donazioni tra parenti e divisione” oggetto di allegazione difensiva che anzi conteneva elemento di riscontro alla prospettazione offerta dal UL (pagine 11 e 12 del decreto impugnato). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR OR AZ DO
preso atto che si procede con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti;
udita la relazione del Consigliere AR OR;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Fabrizio VA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di UL BA ed il rigetto di quelli proposti da TA EP, UL ER e UL PE: preso atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3195 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 17/01/2024 il Tribunale di Messina disponeva la confisca di prevenzione: - delle società Nolo Sud s.r.l. e R.G. Noleggi s.r.l., entrambe in liquidazione, formalmente intestate, la prima, a TA EP (moglie di UL BA) e la seconda a UL ER e UL PE (figli di UL BA); - dell’immobile sito in Milazzo, via Rio Rosso n. 99/P; - di beni mobili e rapporti bancari in quanto ritenuti riconducibili a UL BA, portatore di pericolosità sociale qualificata, ai sensi dell’art. 4 lett. a) D.l.g.s 159/2011, dalla appartenenza dello stesso ad un’associazione mafiosa, manifestatasi dai primi anni ’90 e protrattasi ininterrottamente sino al 2019. Dichiarava altresì la risoluzione del contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati concluso il 10 luglio 2012 stipulato tra RU RI e TA PE, moglie di UL BA al quale era riconducibile anche tale operazione negoziale, avente ad oggetto un capannone artigianale con relativi accessori e terreno pertinenziale con soprastanti vecchi manufatti industriali sito in San Filippo del Mela, disponendo la restituzione di tale immobile in favore di KO OM, erede di RU RI, subordinatamente alla restituzione da parte di quest’ultimo ed in favore della Amministrazione Giudiziaria della somma di euro 120.000,00, rivalutata da anno in anno sino al soddisfo. 2. Con decreto emesso in data 28/11/2024 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma del provvedimento di cui sopra, impugnato dal proposto UL BA e dai terzi interessati TA EP, UL ER, UL PE e OM OV, così provvedeva: - annullava la statuizione di confisca relativa al saldo (pari a euro 5.453,78) del conto corrente 1050590098 acceso presso Poste Italiane ed intestato a UL PE e alla moglie ZO RI IC con restituzione agli aventi diritto;
- escludeva la rivalutazione della somma di euro 120.000,00 alla cui restituzione, da parte di OV OM, era stata subordinata la riconsegna allo stesso dell’immobile oggetto del contratto preliminare di vendita in data 10 luglio 2012; - confermava nel resto le ulteriori statuizioni di confisca. 3. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione il proposto UL BA e i terzi interessati TA EP, UL ER, UL PE. 3 4. Nell’interesse di UL BA (proposto) è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 24 D.lgs 159/2011, 63, 64, 125, 191, 192, 546 cod. proc. pen., art. 24 Cost. e art. 6 Cedu, nonché la mancanza assoluta e manifesta illogicità della motivazione. Rileva la difesa ricorrente che la Corte di appello ha riprodotto, sic et simpliciter, le argomentazioni contenute nel decreto del Tribunale di Messina fondando la propria decisione su elementi probatori acquisiti in patente violazione di norme processuali poste a presidio delle garanzie difensive. Il collegio territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente in sede di sommarie informazioni testimoniale in data 10/01/2019 che sono affette da inutilizzabilità patologica, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen., in quanto, al momento della assunzione delle stesse, nei suoi confronti erano già emersi indizi di reità per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. avendo egli affermato - al momento del controllo dell’autocarro Iveco CL203NW, intestato alla R.G. Noleggi s.r.l. e a bordo del quale si trovava- di essere il titolare della Nolo Sud s.r.l., formalmente intestata alla moglie e di gestire la società da oltre dieci anni;
tale assunto risultava corroborato dalla documentazione rinvenuta nell’occasione in suo possesso. La Corte di appello ha anche valorizzato le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente nel dibattimento a suo carico per i reati di violenza privata e tentata estorsione ai danni della coniuge che, tuttavia, non sono attendibili. Tale portato dichiarativo è stato raccolto in un procedimento in cui l’odierno ricorrente era imputato di condotte pregiudizievoli per la moglie e i figli e va ritenuto una mera estrinsecazione del diritto di difesa rispetto al contesto processuale nel quale è stato reso e alle imputazioni elevate in quella sede. Nonostante le allegazioni difensive tese a sconfessarne la veridicità anche sotto il profilo delle numerose contraddizioni intrinseche rispetto al ruolo della moglie e dei figli nella gestione delle società R.G. Noleggi s.r.l. e Nolo Sud s.r.l., il collegio non ha operato alcuna valutazione critica di tale narrato dibattimentale che ha posto a fondamento della conferma del provvedimento di confisca. La Corte di appello ha inoltre confermato la misura ablatoria disposta su un bene immobile in assenza dei necessari elementi indizianti, gravi precisi e concordanti, in ordine alla provenienza illecita dei fondi utilizzati per l’edificazione dello stesso che è avvenuta su un terreno di provenienza lecita. Neppure è stato dimostrato il nesso funzionale tra l’immobile in questione e la presunta attività illecita contestata a UL e cioè che il bene venisse utilizzato per finalità illecite o che fosse direttamente collegato a tale attività, con conseguente violazione del principio di proporzionalità. 4 5. Nell’interesse di TA EP, UL ER e UL PE (terzi interessati) sono stati articolati due motivi. 5.1. Con il primo si deduce la violazione di legge sotto il profilo della motivazione inesistente o meramente apparente del decreto impugnato in punto di giudizio di “sproporzione”. La Corte di appello è incorsa nella manifesta erronea ricostruzione di circostanze decisive in ordine a due diversi profili: il primo relativo al costo del cosiddetto “fitto figurativo” ed il secondo afferente al mutuo di euro 274.749,00 erogato a favore di UL ER, del quale 174.000,00 erano rimasti nella sua disponibilità. Quanto al primo profilo, si deduce che ai fini del giudizio di sproporzione non poteva tenersi conto, con riferimento alle spese sostenute per il sostentamento del nucleo familiare UL- TA, del “fitto figurativo” (pari a euro 90.132,25) in quanto costo in concreto mai sostenuto, avendo tale nucleo sempre dimorato in abitazioni di proprietà. Vi è una frattura logica tra le premesse evidenziate nel decreto impugnato e le conclusioni che ne sono state tratte. La Corte di appello si è soffermata preliminarmente sui principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’applicazione - in sede di determinazione della spesa media di mantenimento di un nucleo familiare – degli indicatori tratti dalle pubblicazioni statistiche dell’ISTAT, evidenziandone la natura di elemento meramente indiziario da valutare, caso per caso, alla luce degli esiti dell’istruttoria e dei rilievi critici sollevati dalla parti interessate;
fatta questa premessa e dato atto che il nucleo familiare UL-TA aveva sempre dimorato in case di proprietà, ha, tuttavia, inopinatamente ed illogicamente ritenuto che i “ fitti figurativi” dovessero essere comunque computati tra i costi sostenuti dalla famiglia con i conseguenti riflessi sul giudizio di sproporzione sul quale è stata fondata la conferma della misura di prevenzione patrimoniale. Quanto al secondo profilo, la Corte di appello non ha tenuto in considerazione tra le entrate lecite del nucleo familiare del proposto, la somma di euro 174.749,97 che è pari alla differenza tra l’importo di euro 274.749,00 erogata a titolo di mutuo a IT ER e quello di euro 100.000,00 effettivamente utilizzato a titolo di caparra per l’acquisto degli immobili siti in San Filippo del Mela. Anche a tal riguardo, la motivazione è omessa o comunque apparente nella misura in cui sono state ignorate circostanze decisive offerte dalla difesa in ordine alla riconducibilità di tale importo tra quelli di origine lecita e ci si è “appiattiti” esclusivamente sulla fittizietà della retribuzione corrisposta a UL ER al fine di ottenere l’erogazione del mutuo. 5 Il mutuo bancario erogato dall’istituto Banco Popolare Società Cooperativa (di provenienza lecita) era infatti impiegato solo parzialmente per l’acquisto degli immobili (euro 100.000,00 corrisposti a titolo di caparra in sede di preliminare) ed è stato provato mediante produzione degli estratti conto che anche le rate di tale finanziamento venivano pagate con risorse di origine lecita ovvero con le somme riscosse a titolo di affitto del terreno oggetto del contratto preliminare. La riconduzione dell’importo di euro 174.749,97 alle risorse lecite del nucleo familiare PI TA avrebbe determinato il venire meno della ritenuta “sproporzione”. 5.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge sotto il profilo della motivazione inesistente o meramente apparente del decreto impugnato in punto di riferibilità a UL BA dell’immobile sito in Milazzo, Via Rio Rosso n. 99, di proprietà del figlio UL PE. La Corte territoriale ha ricondotto al proposto tale immobile unicamente in ragione delle dichiarazioni rese da questi nel giudizio dibattimentale celebrato a suo carico per estorsione in danno della moglie, senza in alcun modo considerare gli elementi probatori di segno contrario valorizzati nell’atto di appello che minano l’attendibilità di tale narrato, palesemente non veritiero e semplicemente strumentale ad ottenere l’assoluzione nel processo penale. L’acquisto dell’immobile e le successive spese di ristrutturazione non sono riferibili a UL BA, tale bene è stato donato da TA EP - che l’aveva ricevuto a seguito di “atto di donazione e divisione” datato 8 marzo 20026 concluso dalla di lei madre RE EP – al figlio PE e poi ristrutturato con le somme erogate a titolo di finanziamento a RE EP e a UL PE per l’importo complessivo di euro 41.000,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente evidenziato che l’avv. PE Calabrò, difensore del ricorrente UL PE, ha avanzato richiesta di trattazione orale in presenza che non è stata accolta in quanto per la procedura in esame è previsto il rito camerale non partecipato. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di LA PE è inammissibile. 2.1. Giova ricordare quale sia il perimetro del giudizio demandato a questa Corte nel vagliare le decisioni in tema di misure di prevenzione. Si è, infatti, chiarito con sentenza a Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, RE, Rv. 260246 che in procedimenti di tal fatta il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 6 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ed ora dall'art. 10, comma terzo, per le misure personali, e dall’art. 27, comma secondo, per le misure reali, D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma nono del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, la sola inesistenza o mera apparenza dell’apparato argomentativo sotteso alla decisione impugnata. In motivazione il collegio, nella sua più autorevole composizione, ha inoltre affermato che non può essere censurata, sotto la veste di tale vizio, la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento oggetto di ricorso. Con pronunce successive al dettato della sentenza RE si è ulteriormente precisato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre: -quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080); - quando il travisamento della prova per omissione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., altrimenti estraneo al procedimento di legittimità in tema di misure di prevenzione reali, abbia investito plurime circostanze decisive del tutto ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo così da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435) 2.2. Tanto premesso, si deve rilevare che il ricorso è stato formalmente proposto per violazione di legge nella accezione di cui sopra, ma di fatto è, per un verso, semplicemente reiterativo di censure già proposte con l’atto di appello e, per altro verso, volto a lamentare un vizio di manifesta illogicità della motivazione che non è deducibile. La Corte di appello non ha riprodotto, sic et simpliciter, le argomentazioni contenute nel decreto del Tribunale di Messina, tanto è vero che ha parzialmente riformato tale provvedimento. La dedotta mancanza assoluta di motivazione è totalmente priva di pregio: l’apparato argomentativo è infatti graficamente esistente, si confronta con le deduzioni difensive dedotte nell’atto di appello e qui integralmente riproposte, non 7 ignora circostanze decisive, né ricostruisce e valuta gli elementi a disposizione in modo talmente erroneo da trasfondersi in un percorso giustificativo privo dei requisiti minimi di coerenza e logicità e non idoneo a far comprendere l’iter decisionale seguito. Quanto alla inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente in sede di sommarie informazioni testimoniali in data 10/01/2019, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, cod. proc. pen., si osserva quanto segue. Premesso che, come sostenuto nel ricorso, le prove inutilizzabili a norma dell'art. 191 cod. proc. pen., perchè acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio, ivi compreso quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione (S.U. n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271, in motivazione), la Corte di appello ha correttamente affrontato la questione, non solo escludendo tale vizio ma anche affermando che, ove in ipotesi esistente, tale portato dichiarativo non aveva carattere di decisività. La difesa ricorrente non si confronta, infatti, con il decreto impugnato laddove si evidenzia come, al momento della sua audizione in veste di persona informata sui fatti, a carico di UL non vi erano indizi di reità per il delitti di cui all’art. 512 bis cod. pen. atteso che il profilo di intestazione fittizia della società Nolo Sud s.r.l. emergeva solo nelle successive indagini compendiate nella annotazione di polizia giudiziaria del giugno 2020. Sotto il diverso profilo della c.d. prova di resistenza, la Corte di appello ha evidenziato come il portato dichiarativo di cui si era censurata l’inutilizzabilità era di contenuto sovrapponibile alla narrazione (richiamata, in gran parte, nel suo tenore testuale), pienamente utilizzabile e ben più precisa e circostanziata, resa da UL nel procedimento dibattimentale a suo carico n. 227/19 avanti il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed acquisita agli atti. Rispetto a tale narrato (ove l’odierno ricorrente riferiva in ordine ad entrambe le società sottoposte a confisca di prevenzione, alla riconducibilità di ciascuna a lui stesso e alle peculiari ragioni della intestazione formale alla moglie e ai figli), la Corte di appello ha operato un compiuto vaglio di attendibilità evidenziando, sul piano intrinseco, la costanza e precisione del racconto e la presenza di elementi oggettivi di riscontro esterno, così effettuando una valutazione che non è censurabile in questa sede. Non consentita e comunque manifestamente infondata è l’ulteriore doglianza secondo cui la Corte di appello avrebbe confermato la misura ablatoria in assenza dei necessari elementi indizianti, gravi precisi e concordanti circa la provenienza illecita dei fondi utilizzati per l’acquisto o la realizzazione dei beni oggetto di ablazione e, altresì, in mancanza di prova in ordine al nesso funzionale tra i beni 8 in questione e l’attività illecita contestata a UL, con conseguente violazione del principio di proporzionalità. Tale profilo non risulta essere stato specificamente dedotto nell’atto di appello, che è tutto incentrato sulla inutilizzabilità/inattendibilità del portato dichiarativo di UL;
in ogni caso, la censura qui proposta è apodittica e generica in quanto si limita a richiamare i principi giurisprudenziali in materia (pagg. 6 e 7 del ricorso) senza allegare specifici elementi a sostegno delle risorse lecite e senza alcun confronto, ancora una volta, con il costrutto motivazionale contenuto nel decreto impugnato ( pagg. da 14 a 17) - e correttamente sviluppato, come si dirà nel prosieguo - nella parte in cui viene esaminato l’appello proposto dai terzi interessati proprio in punto di sproporzione tra gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca rispetto alle entrate lecite del nucleo familiare di UL e, conseguentemente, di provenienza illecita delle provviste impiegate per tali acquisizioni. 3. I ricorsi proposti nell’interesse di TA EP, UL ER e UL PE sono parimenti inammissibili in quanto anch’essi formalmente proposti per violazione di legge sotto il profilo della motivazione inesistente o meramente apparente del decreto impugnato, ma di fatto pedissequamente reiterativi di censure, per lo più di mero fatto, già proposte con l’atto di appello e volte a lamentare un vizio di manifesta illogicità della motivazione che non è deducibile in questa sede. 3.1. Il primo motivo concerne il giudizio di “sproporzione” con riferimento a due diversi profili: quello del c.d “fitto figurativo” che, secondo i ricorrenti, non avrebbe dovuto essere computato nella spesa media del nucleo LA - TA il quale abitava in dimore di proprietà e quello relativo al mutuo di euro 27.749,00 erogato a favore di UL ER di cui euro 174.000,00 rimasti nella sua disponibilità e di provenienza lecita. La Corte di appello (pagine da 14 a 17 del decreto impugnato) ha esaminato entrambi gli aspetti sviluppando un ampio percorso argomentativo. Quanto al primo, ha disatteso il rilievo difensivo osservando che la spesa per affitti figurativi è prevista nelle tabelle ISTAT per le famiglie che vivono in abitazione di proprietà ed è determinata a prescindere dalla circostanza che il nucleo considerato abbia effettivamente sostenuto tale spesa e precisando, in linea con la giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata, che gli indicatori tratti da tali pubblicazioni statistiche sono applicabili nel procedimento di prevenzione ai fini della determinazione delle spese di mantenimento. 9 A fronte di tale costrutto i ricorsi si limitano ad una astratta contestazione del criterio ISTAT, anziché svolgere specifiche deduzioni in ordine alla non corretta quantificazione dell’importo (90.000,00 euro) computato per “fitto figurativo”. Quanto al secondo profilo, i ricorrenti non si confrontano con la compiuta argomentazione contenuta nel decreto impugnato che ha disatteso i relativi rilievi difensivi, in quanto non idonei a superare il giudizio di “sproporzione”, evidenziando che: (a) l’erogazione del mutuo di 274.749,00 in favore di UL ER era stato possibile grazie alla retribuzione meramente fittizia a lei corrisposta dal padre (dominus della Nolo Sud) che, in quanto tale, non poteva quindi essere computata nelle lecite fonti del nucleo familiare;
(b) anche a voler considerare l’intero importo del finanziamento, la situazione patrimoniale del nucleo familiare di UL restava comunque sperequata, come accertato nella informativa del 3 marzo 2020 della Guardia di Finanza la quale, peraltro, nella determinazione della sproporzione, aveva calcolato per difetto la spesa sostenuta per il pagamento delle rate di mutuo indicandola in euro 10.986,96 annui, anziché in euro 20.000,00 e non aveva incluso, nell’ambito delle spese familiari, i ratei (pari a 9.600,00 annui) dei due finanziamenti rispettivamente di 30.000,00 euro e di 10.000,00 euro formalmente erogati a RE EP (suocera del proposto) nel 2010 e nel 2011, pacificamente impiegati per esigenze del nucleo e pagati - come dichiarato da UL BA- con gli incassi della Nolo Sud. I giudici di appello hanno altresì osservato che la provenienza della somma versata a titolo di caparra dal mutuo erogato a UL ER, di per sé, non consentiva di ritenere la liceità dell’operazione di acquisto dell’immobile, così applicando correttamente i principi dettati al riguarda dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha infatti più volte affermato, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che l'onere di allegazione in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, PG in proc. Catalano, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, PM, D’Agostino ed altro, Rv. 260402). In particolare, si è affermato che non è sufficiente documentare l'accensione di un mutuo per dimostrare la lecita provenienza del denaro utilizzato per far fronte all'acquisto, occorrendo, invece, dar conto della disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento 10 delle rate mensili, sicché la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, SA ed altri, Rv. 273388; Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217). 3.2. Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la ritenuta riferibilità a UL BA dell’immobile sito in Milazzo, Via Rio Rosso n. 99, intestato al figlio UL PE, la Corte di appello ha compiutamente assolto l’onere motivazionale. In particolare, ha ricondotto il bene al proposto in ragione delle dichiarazioni da questi rese che sono state sottoposte ad un compiuto vaglio di attendibilità come già evidenziato nel paragrafo 2.2. del “considerato in diritto”, ritenendo che esse non fossero in contrasto con l’atto di “donazioni tra parenti e divisione” oggetto di allegazione difensiva che anzi conteneva elemento di riscontro alla prospettazione offerta dal UL (pagine 11 e 12 del decreto impugnato). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR OR AZ DO