Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3195
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali

    La Corte di appello ha correttamente affrontato la questione, escludendo il vizio di inutilizzabilità e affermando che, ove esistente, tale portato dichiarativo non aveva carattere di decisività. Le indagini sul fittizio intestatario della società sono emerse solo successivamente. Il contenuto dichiarativo è sovrapponibile a quello reso in dibattimento, pienamente utilizzabile e più preciso.

  • Rigettato
    Inattendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento

    La Corte di appello ha operato un compiuto vaglio di attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali, evidenziando la costanza, precisione e presenza di elementi oggettivi di riscontro esterno, effettuando una valutazione non censurabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Confisca di immobile in assenza di elementi indizianti sulla provenienza illecita dei fondi

    Tale profilo non risulta essere stato specificamente dedotto nell'atto di appello. La censura è apodittica e generica, senza confronto con la motivazione del decreto impugnato che esamina la questione della sproporzione tra incrementi patrimoniali e entrate lecite.

  • Rigettato
    Computo del "fitto figurativo" nella spesa media del nucleo familiare

    La Corte di appello ha disatteso il rilievo difensivo osservando che la spesa per affitti figurativi è prevista nelle tabelle ISTAT per le famiglie che vivono in abitazione di proprietà ed è determinata a prescindere dalla circostanza che il nucleo considerato abbia effettivamente sostenuto tale spesa. I ricorsi si limitano ad una astratta contestazione del criterio ISTAT.

  • Rigettato
    Riconduzione di somma derivante da mutuo tra le entrate lecite

    La Corte di appello ha disatteso i rilievi difensivi evidenziando che l'erogazione del mutuo era possibile grazie alla retribuzione meramente fittizia corrisposta a UL ER. Anche considerando l'intero importo del finanziamento, la situazione patrimoniale del nucleo familiare restava sperequata. La provenienza della somma versata a titolo di caparra non consentiva di ritenere la liceità dell'operazione di acquisto.

  • Rigettato
    Riferibilità dell'immobile a UL BA

    La Corte di appello ha compiutamente assolto l'onere motivazionale, ricondotto il bene al proposto in ragione delle dichiarazioni rese, sottoposte a vaglio di attendibilità, ritenendo che non fossero in contrasto con l'atto di donazione e divisione che conteneva elementi di riscontro alla prospettazione offerta da UL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3195
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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