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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6485 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n°7103 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 04/02/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente a [...](Rm), Via Lago di Bolsena n°110, c.f. elettivamente domiciliato C.F._1
in Colleferro, Corso Garibaldi n°14, presso lo studio dell'Avv. Marco Olevano del foro di Velletri e dell'Avv. Rocco Sofi, dai quali è rappresentato e difeso , sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta delega in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
ATTORE
E
c.f. e p. i.v.a. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Frascati(Rm), Via San Francesco D'Assisi n°28, elettivamente domiciliata in Frascati(Rm),
Via G. Matteotti n° 18, presso lo studio dell'Avv. Valerio Castelli del foro di Velletri, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in separato foglio unito digitalmente alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE.
All'udienza del 04 febbraio 2025 compariva l'Avv. Marco
Olevano per e l'Avv. Valerio Castelli Parte_1
per Controparte_1
L'Avv. Olevano chiedeva di poter depositare la sentenza del Tribunale di Velletri-Sezione Lavoro- del 22 marzo 2024 nonché copia del verbale telematico dell'08 novembre
2022 riferibile alla causa R.G. n°1435/2022 fra le stesse parti, avente ad oggetto impugnazione di sanzione disciplinare irrogata al Sig. e memoria Parte_1
difensiva di controparte.
L'Avv. Castelli si opponeva alla produzione sia per la tardività che per la irrilevanza ai fini di causa e precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
L'Avv. Olevano impugnava e contestava l'avversa eccezione facendo presente che la produzione era tempestiva e rilevante ai fini di causa. Faceva prontezza di replicare con modalità telematiche la produzione operata con modalità cartacea.
Precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato a il Sig. Controparte_1 Parte_1
premesso che:
- In data 09 dicembre 2021 l'assemblea ordinaria
I Tocca aveva deliberato Controparte_1 Controparte_1
l'esclusione di esso attore sul presupposto della ricorrenza di uno dei presupposti di cui all'art. 23 dello Statuto;
- in occasione della predetta riunione, come risultante dal relativo verbale, i soci Sigg.ri Parte_2
( che rappresentava il 45% del capitale sociale) ed il Sig. ( che rappresentava il 45% Parte_3
del capitale sociale) avevano affermato che esso istante ( che rappresentava il 10% del capitale sociale) avesse aperto una propria ditta individuale a circa
700/800 metri di distanza dal locale ove veniva svolta l'attività aziendale( barbiere per uomini) in violazione dell'art. 23 dello Statuto;
- tale circostanza era stata contestata nella predetta assemblea dai delegati di esso esponente sul presupposto che la suddetta disposizione ordinamentale non ricorresse essendo stati i Sigg.ri AR e ad aver costituito in data CP_1
14/09/2021 una società( che Parte_4
svolgeva la stessa attività della società convenuta;
- la suddetta deliberazione non era stata presa in conformità allo statuto in quanto esso attore non aveva acquisito direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale della articolazione imprenditoriale concorrente;
- esso istante sino al mese di maggio del 2021 aveva intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con la società convenuta, cessato a seguito delle dimissioni rassegnate da esso esponente;
- esso attore, in data 15/12/2021, aveva ricevuto la notificazione di esclusione ai sensi dell'art. 23 dello statuto societario che, per le ragioni sopra specificate, era del tutto illegittima;
- tanto esposto formulava le seguenti conclusioni: - “ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria,
- nel merito:
- accertare che la delibera di cui all'assemblea dei soci del 09 dicembre 2021, con la quale è stata disposta l'esclusione del socio , approvata Parte_1
dall'Assemblea ordinaria della società, è stata assunta in violazione dell'art. 23 dello statuto della società, per le motivazioni sopra riportate. Per l'effetto disporne l'annullamento e disporre quindi l'annullamento, per le medesime motivazioni dell'esclusione del socio comunicata con raccomandata Parte_1
ricevuta il 15 dicembre 2021.
- Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Si costituiva la e, con comparsa Controparte_1
di risposta, replicava che rientrava nell'art. 23 dello Statuto la irrogazione della sanzione espulsiva in ragione della apertura ad opera del Sig. in contesto Pt_1
geografico prossimo di una attività in concorrenza con quella di essa convenuta.
Tanto premesso chiedeva respingersi, per tutte le argomentazioni espresse in punto di fatto e di diritto, l'atto di citazione in quanto infondato;
chiedeva del pari condannarsi la controparte processuale al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
il tutto con favore delle spese di lite.
- Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 04 febbraio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome rassegnate in atti, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Ritiene Tribunale che la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata.
Giova considerare che la pregressa deliberazione, avente ad oggetto la irrogazione di sanzione conservativa
( sospensione dell'attore dal servizio e dalla retribuzione per sette giorni), è stata annullata in prime cure dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro. Non è questa la sede per verificare la proporzionalità della sanzione laboristica irrogata a fronte degli addebiti mossi.
Quel che rileva ai fini della presente indagine è accertare se l'attore, il quale, all'atto della instaurazione del giudizio, aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente (nel mese di maggio dell'anno 2021), fosse meritevole della sanzione di esclusione da socio irrogatagli con la delibera assembleare del 09 dicembre 2021.
Risulta incontestato che il Sig. a decorrere Pt_1
dal mese di novembre dell'anno 2021, abbia intrapreso l'attività di barbiere in contesto geografico( Frascati,
Via San Giovanni Bosco n°1, domicilio digitale/p.e.c.: galleriabarber@pec.it ) prossimo a quello della società convenuta.
Non vale obiettare che non sarebbe stato violato l'art 23 dello statuto della società convenuta per non essersi concretata la fattispecie della acquisizione, anche per interposta persona, senza consenso degli altri soci, della maggioranza del capitale di società concorrente.
Appare opportuno considerare che la condotta di iniziare una attività imprenditoriale in contesto locale prossimo a quello di un'articolazione produttiva costituisce grave vulnus atteso che viene minato in forma irrimediabile il patto di fiducia e di collaborazione che deve intercorrere fra i soci contraenti;
peraltro la condotta incriminata risulta estensivamente sussumibile nella fattispecie ordinamentale innanzi delineata( essendo acquisita la titolarità integrale ed essendo svolta, a titolo individuale, attività di natura concorrenziale) chiaro essendo che rientra nei canoni generali di buona fede contrattuale quello di concorrere al raggiungimento degli obiettivi societari e non già di contrastare consapevolmente gli stessi.
Appare infatti di chiara percezione il rilievo che svolgere la medesima attività della società di cui si fa parte in un contesto prossimo- in difetto di espressa autorizzazione- arreca alla seconda un chiaro pregiudizio atteso che è presumibile ritenere( a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) che venga sottratta la clientela, che venga trasferito il know-how, che vengano rivelati segreti aziendali.
Obiettare che l'attore non sarebbe incorso in addebito per non aver acquistato una partecipazione in una società concorrente equivale ancorarsi ad un dato formale al fine di professarsi esente da condotta colpevole. Diversamente opina il Collegio che il tessuto delle disposizioni ordinamentali disciplini la condotta oggetto di censura;
tanto giacchè è di univoca percezione il rilievo che il Sig. intraprendendo la medesima Pt_1
attività della società convenuta in contesto geografico limitrofo, senza assenso degli altri soci, abbia violato la norma generale della osservanza in buona fede dei contratti stipulati.
In forza dei superiori rilievi, essendo stato riconosciuto l'addebito ( atteso che il delegato dell'attore nel verbale assembleare del 09 dicembre 2021 ha riconosciuto l'inizio dell'attività del Sig. prospettando che - a suo Pt_1
argomentare- la condotta non sarebbe in contrasto con quanto previsto dallo statuto), deve essere respinta la proposta domanda con ogni conseguenziale provvedimento in tema di riparto delle spese di lite
- liquidate come da dispositivo-.
Non si ravvisano i requisiti di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda attorea;
condanna il Sig. a rifondere in favore Parte_1
della società convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
Così deciso il 29 aprile 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n°7103 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 04/02/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente a [...](Rm), Via Lago di Bolsena n°110, c.f. elettivamente domiciliato C.F._1
in Colleferro, Corso Garibaldi n°14, presso lo studio dell'Avv. Marco Olevano del foro di Velletri e dell'Avv. Rocco Sofi, dai quali è rappresentato e difeso , sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta delega in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
ATTORE
E
c.f. e p. i.v.a. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Frascati(Rm), Via San Francesco D'Assisi n°28, elettivamente domiciliata in Frascati(Rm),
Via G. Matteotti n° 18, presso lo studio dell'Avv. Valerio Castelli del foro di Velletri, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in separato foglio unito digitalmente alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE.
All'udienza del 04 febbraio 2025 compariva l'Avv. Marco
Olevano per e l'Avv. Valerio Castelli Parte_1
per Controparte_1
L'Avv. Olevano chiedeva di poter depositare la sentenza del Tribunale di Velletri-Sezione Lavoro- del 22 marzo 2024 nonché copia del verbale telematico dell'08 novembre
2022 riferibile alla causa R.G. n°1435/2022 fra le stesse parti, avente ad oggetto impugnazione di sanzione disciplinare irrogata al Sig. e memoria Parte_1
difensiva di controparte.
L'Avv. Castelli si opponeva alla produzione sia per la tardività che per la irrilevanza ai fini di causa e precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
L'Avv. Olevano impugnava e contestava l'avversa eccezione facendo presente che la produzione era tempestiva e rilevante ai fini di causa. Faceva prontezza di replicare con modalità telematiche la produzione operata con modalità cartacea.
Precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato a il Sig. Controparte_1 Parte_1
premesso che:
- In data 09 dicembre 2021 l'assemblea ordinaria
I Tocca aveva deliberato Controparte_1 Controparte_1
l'esclusione di esso attore sul presupposto della ricorrenza di uno dei presupposti di cui all'art. 23 dello Statuto;
- in occasione della predetta riunione, come risultante dal relativo verbale, i soci Sigg.ri Parte_2
( che rappresentava il 45% del capitale sociale) ed il Sig. ( che rappresentava il 45% Parte_3
del capitale sociale) avevano affermato che esso istante ( che rappresentava il 10% del capitale sociale) avesse aperto una propria ditta individuale a circa
700/800 metri di distanza dal locale ove veniva svolta l'attività aziendale( barbiere per uomini) in violazione dell'art. 23 dello Statuto;
- tale circostanza era stata contestata nella predetta assemblea dai delegati di esso esponente sul presupposto che la suddetta disposizione ordinamentale non ricorresse essendo stati i Sigg.ri AR e ad aver costituito in data CP_1
14/09/2021 una società( che Parte_4
svolgeva la stessa attività della società convenuta;
- la suddetta deliberazione non era stata presa in conformità allo statuto in quanto esso attore non aveva acquisito direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale della articolazione imprenditoriale concorrente;
- esso istante sino al mese di maggio del 2021 aveva intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con la società convenuta, cessato a seguito delle dimissioni rassegnate da esso esponente;
- esso attore, in data 15/12/2021, aveva ricevuto la notificazione di esclusione ai sensi dell'art. 23 dello statuto societario che, per le ragioni sopra specificate, era del tutto illegittima;
- tanto esposto formulava le seguenti conclusioni: - “ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria,
- nel merito:
- accertare che la delibera di cui all'assemblea dei soci del 09 dicembre 2021, con la quale è stata disposta l'esclusione del socio , approvata Parte_1
dall'Assemblea ordinaria della società, è stata assunta in violazione dell'art. 23 dello statuto della società, per le motivazioni sopra riportate. Per l'effetto disporne l'annullamento e disporre quindi l'annullamento, per le medesime motivazioni dell'esclusione del socio comunicata con raccomandata Parte_1
ricevuta il 15 dicembre 2021.
- Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Si costituiva la e, con comparsa Controparte_1
di risposta, replicava che rientrava nell'art. 23 dello Statuto la irrogazione della sanzione espulsiva in ragione della apertura ad opera del Sig. in contesto Pt_1
geografico prossimo di una attività in concorrenza con quella di essa convenuta.
Tanto premesso chiedeva respingersi, per tutte le argomentazioni espresse in punto di fatto e di diritto, l'atto di citazione in quanto infondato;
chiedeva del pari condannarsi la controparte processuale al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
il tutto con favore delle spese di lite.
- Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 04 febbraio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome rassegnate in atti, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Ritiene Tribunale che la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata.
Giova considerare che la pregressa deliberazione, avente ad oggetto la irrogazione di sanzione conservativa
( sospensione dell'attore dal servizio e dalla retribuzione per sette giorni), è stata annullata in prime cure dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro. Non è questa la sede per verificare la proporzionalità della sanzione laboristica irrogata a fronte degli addebiti mossi.
Quel che rileva ai fini della presente indagine è accertare se l'attore, il quale, all'atto della instaurazione del giudizio, aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente (nel mese di maggio dell'anno 2021), fosse meritevole della sanzione di esclusione da socio irrogatagli con la delibera assembleare del 09 dicembre 2021.
Risulta incontestato che il Sig. a decorrere Pt_1
dal mese di novembre dell'anno 2021, abbia intrapreso l'attività di barbiere in contesto geografico( Frascati,
Via San Giovanni Bosco n°1, domicilio digitale/p.e.c.: galleriabarber@pec.it ) prossimo a quello della società convenuta.
Non vale obiettare che non sarebbe stato violato l'art 23 dello statuto della società convenuta per non essersi concretata la fattispecie della acquisizione, anche per interposta persona, senza consenso degli altri soci, della maggioranza del capitale di società concorrente.
Appare opportuno considerare che la condotta di iniziare una attività imprenditoriale in contesto locale prossimo a quello di un'articolazione produttiva costituisce grave vulnus atteso che viene minato in forma irrimediabile il patto di fiducia e di collaborazione che deve intercorrere fra i soci contraenti;
peraltro la condotta incriminata risulta estensivamente sussumibile nella fattispecie ordinamentale innanzi delineata( essendo acquisita la titolarità integrale ed essendo svolta, a titolo individuale, attività di natura concorrenziale) chiaro essendo che rientra nei canoni generali di buona fede contrattuale quello di concorrere al raggiungimento degli obiettivi societari e non già di contrastare consapevolmente gli stessi.
Appare infatti di chiara percezione il rilievo che svolgere la medesima attività della società di cui si fa parte in un contesto prossimo- in difetto di espressa autorizzazione- arreca alla seconda un chiaro pregiudizio atteso che è presumibile ritenere( a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) che venga sottratta la clientela, che venga trasferito il know-how, che vengano rivelati segreti aziendali.
Obiettare che l'attore non sarebbe incorso in addebito per non aver acquistato una partecipazione in una società concorrente equivale ancorarsi ad un dato formale al fine di professarsi esente da condotta colpevole. Diversamente opina il Collegio che il tessuto delle disposizioni ordinamentali disciplini la condotta oggetto di censura;
tanto giacchè è di univoca percezione il rilievo che il Sig. intraprendendo la medesima Pt_1
attività della società convenuta in contesto geografico limitrofo, senza assenso degli altri soci, abbia violato la norma generale della osservanza in buona fede dei contratti stipulati.
In forza dei superiori rilievi, essendo stato riconosciuto l'addebito ( atteso che il delegato dell'attore nel verbale assembleare del 09 dicembre 2021 ha riconosciuto l'inizio dell'attività del Sig. prospettando che - a suo Pt_1
argomentare- la condotta non sarebbe in contrasto con quanto previsto dallo statuto), deve essere respinta la proposta domanda con ogni conseguenziale provvedimento in tema di riparto delle spese di lite
- liquidate come da dispositivo-.
Non si ravvisano i requisiti di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda attorea;
condanna il Sig. a rifondere in favore Parte_1
della società convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
Così deciso il 29 aprile 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo