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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Francesco Delù Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 1942 /2024 tra le parti:
RICORRENTE
, c,f, CP_1 C.F._1
- difesa: avv. IALLORENZI GIUSEPPINA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTA
, c.f. CP_2 C.F._3
- difesa: avv. BRACALI ALESSIO, c.f. , avv. PIETRO GIUSEPPE C.F._4
BETTARINI, c.f. C.F._5
- domicilio: presso i difensori e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
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Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “chiede la sentenza parziale sullo status”.
Per parte convenuta: “nulla oppone”
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 15.07.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 e ritualmente notificato ha proposto CP_1 domanda di separazione personale dal coniuge , sposato in Albania in data CP_2
16.09.2021.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nato il figlio in data Per_1
22.07.2022; (2) che da tempo ormai il rapporto dei coniugi si è logorato ed è cessata ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
(3) che la vita matrimoniale non è mai stata serena a causa delle condotte maltrattanti del marito sia sotto il profilo psicologico che fisico;
(4) che a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente in data 21.09.2023 (procedimento penale n. 3001/23 RGNR – n.
2344/2023 RG GIP) è stata applicata a la misura cautelare del divieto di CP_2 avvicinamento alla stessa ed al figlio per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 572 comma 2 c.p., e Per_1 il convenuto è stato rinviato a giudizio, con udienza fissata per il 18.11.2024; (5) che la ricorrente non ha mai lavorato e attualmente non lavora;
non possiede un auto, né immobili;
(6) che CP_2
è un imprenditore edile ed è titolare della ditta Edil Hoxha;
(7) che la casa familiare era situata a
Montemurlo (PO) via Volta n. 24.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto: (a) di assegnare la casa familiare al marito;
(b)
l'affidamento esclusivo del minore con collocazione prevalente presso di sè; (c) di disporre che la frequentazione del bambino da parte del padre avvenga in modalità protetta;
(d) la determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie e la percezione dell'assegno unico in via esclusiva in suo favore;
(e) di disporre che corrisponderà alla CP_2 moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 300,00 mensili.
, costituendosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione personale, CP_2 contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte, ed in particolare ha dedotto: (1) di non aver mai tenuto le condotte attribuitegli dalla ricorrente, allegando a conferma copia delle conversazioni whatsapp intrattenute dai coniugi nel periodo di riferimento;
(2) di aver chiesto la revoca della misura cautelare di divieto di avvicinamento al figlio che è stata però rigettata dal GIP,
Pagina 5 di 5 nonostante il parere favorevole del PM;
(3) di concordare con la ricorrente per quanto riguarda la determinazione in € 400,00 del contributo a titolo di mantenimento del figlio da porre a carico Per_1 del medesimo;
(4) che non sussistono i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento preteso dalla coniuge.
Ha quindi domandato: (a) l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento Per_1 prevalente presso quest'ultima; (b) l'assegnazione della casa familiare al padre;
(c) di disporre il diritto di visita del padre a mezzo dei competenti Servizi Sociali, secondo un preciso programma che preveda una graduale intensificazione degli incontri;
(d) la determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento del figlio, nella misura complessiva di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con assegno unico da corrispondersi alla madre;
(e) disporre che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
Con ordinanza resa in data 16.01.2025, a scioglimento dell'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi per la ricorrente in data 07.01.2025 e per il convenuto in data 08.01.2025, il giudice relatore ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari, disponendo in particolare:
l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre autorizzandola ad assumere in via autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
il diritto di visita del minore da parte del padre alla presenza di un educatore incaricato dal Servizio Sociale competente;
l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore versando alla madre, la somma di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico percepito integralmente da quest'ultima. Ha altresì incaricato i
Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere una indagine sul nucleo familiare, ammesso le prove orali così come indicato in ordinanza ed ordinato alle parti di depositare documentazione integrativa, tra cui anche l'atto di matrimonio legalmente tradotto con apostille;
ha infine dichiarato inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare al padre e respinto la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
In data 08.02.2025, parte ricorrente ha depositato il certificato di matrimonio con apostille tradotto.
All'esito della relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali in data 27.03.2025, con ordinanza del 30.04.2025 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di escussione testi del
15.04.2025, il giudice ha ordinato la prosecuzione degli incontri tra padre e figlio, disponendo che siano effettuati con cadenza settimanale da parte del Servizio incaricato.
In data 26.06.2025 è stata depositata la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati dalla quale è emerso il buon andamento degli incontri in modalità protetta tra padre e figlio.
Pagina 5 di 5 All'udienza del 09.07.2025, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status, richiesta alla quale parte resistente nulla ha opposto. La causa è stata quindi rimessa immediatamente al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
La giurisdizione italiana e la legge applicabile - Come noto, il diritto riconosciuto dall'art. 24 Cost. di adire l'autorità giurisdizionale dello Stato per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, incontra limitazioni nel caso in cui la fattispecie sottoposta al vaglio dell'organo giudicante presenti elementi di estraneità all'ordinamento, come nel caso che ci occupa. In ipotesi simili, la verifica che deve essere svolta dall'autorità giurisdizionale adita riguarda primariamente l'accertamento della propria giurisdizione e, una volta superata tale verifica, occorre fare rinvio all'applicazione dei criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato operanti nell'ordinamento di riferimento, giungendo, quindi, alla determinazione della disciplina concretamente operante. Ebbene, premesso che nel caso che ci occupa il matrimonio, pur non trascritto in Italia, è comunque efficace nel nostro ordinamento (cfr. Cass. 1298/1971), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso positivo, della legge applicabile al caso concreto. A tal riguardo deve farsi riferimento all'art. 3 della l. 218/1995 e all'art. 3 del Regolamento Ue 1111/2019, applicabile in via universale, che afferma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello
Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto.”. Chiarito ciò, deve essere individuata la legge applicabile in concreto. Sul punto, rileva l'art. 31 L. 218/95 che rimanda a quanto disciplinato dal Reg. UE n. 1259/10 sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile dal 21.06.2012, che all'art. 8, in caso di mancata scelta ad opera delle parti, stabilisce che la separazione è disciplinata “dalla legge dello
Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (art.
8 lett. a)”.
Pronuncia di separazione – Sussistono, quindi, tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. I medesimi, infatti, hanno condotto vite autonome ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente procedimento sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Pagina 5 di 5 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la statuizione sulle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi ed , sposati in CP_1 CP_2
Albania, in data 16.09.2021, matrimonio non trascritto in Italia.
Spese al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
Il giudice rel. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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