TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/03/2026, n. 5255
TAR
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
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Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio

    Il Tribunale ha ritenuto che non possa operare l'istituto del silenzio assenso in quanto manca il presupposto del contenimento dell'abuso entro i limiti di legge. L'opera non è condonabile ex lege, pertanto non può formarsi un titolo abilitativo tacito su un'istanza non corrispondente alla fattispecie legale tipica.

  • Rigettato
    Erroneità nel processo di formazione del giudizio negativo da parte dell’Amministrazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia operato correttamente nell'apprezzare il superamento dei limiti volumetrici in modo globale, poiché l'edificazione è avvenuta ad opera dei soli ricorrenti, unici proprietari dell'immobile abusivo. Il frazionamento delle domande è vietato per evitare elusioni dei limiti volumetrici. Non rileva la destinazione degli altri appartamenti a prima casa dei figli, poiché la titolarità dell'immobile è sorta in capo ai ricorrenti al momento della realizzazione dell'abuso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/03/2026, n. 5255
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5255
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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