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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 248/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistita e difesa dall'Avv. CONTI ANNACLARA e dall'avv. Parte_1
ANTONINI MARIO
RECLAMANTE E
assistito e difeso dall'Avv. CAPPELLU STEFANO Controparte_1
RECLAMATO
avente ad oggetto : reclamo avverso la sentenza n. 157/2024 in data 9 maggio 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Lavoro di Vasto ha così statuito: “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 317/2023 del 02.05.2023 emessa dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento recante n. R.G. 18/2023 e, per l'ulteriore effetto, annulla, in quanto illegittimo, il licenziamento comminato da parte opponente a parte opposta in data 28.12.2022 e condanna parte opponente alla reintegra di parte opposta nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore di parte opposta, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in € 7.380,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. In particolare, dipendente della con inquadramento nella Controparte_1 Parte_1 categoria dei QD2 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, con ricorso ex art. 1, co. 48, l. n. 92/2012 aveva impugnato il licenziamento per giusta causa, intimatogli dalla datrice il 28 dicembre 2022, per aver egli effettuato, presso la filiale di Vasto ag. 1 di cui era titolare, 361 interrogazioni in anagrafiche riferite a clienti di altre filiali, senza alcuna apparente motivazione, tutte caratterizzate da evidenti anomalie, anche per le modalità temporali, in quanto concentrate in quattro giornate (3, 4, 7 ed 11 ottobre 2022) e riguardanti in molti casi l'esecuzione in stretta successione cronologica delle transazioni “ricerca anagrafica censiti” e
“inquiry per ndg”. All'esito della fase sommaria, con ordinanza in data 2 maggio 2023, il Tribunale ha ritenuto che le giustificazioni del fossero tali da escludere una rilevante gravità del fatto e che CP_1 la condotta del lavoratore avrebbe al più meritato una sanzione conservativa, così annullando il recesso datoriale, reintegrando il ricorrente nel posto di lavoro e condannando la datrice al pagamento dell'indennità risarcitoria. Con la sentenza n. 157/2024 oggi reclamata, era respinta l'opposizione della Pt_1
In particolare il Tribunale ha spiegato che il direttore della filiale di Vasto, sarebbe CP_1 stato destinatario di un tentativo di phishing da parte di un soggetto che, contattandolo telefonicamente presentandosi falsamente come AL in servizio presso la Per_1
Stazione dei carabinieri di Vasto, gli chiedeva di eseguire verifiche anagrafiche necessarie per accertare presunti illeciti commessi ai danni di clienti della banca. Conseguentemente, il dipendente, preoccupato dei possibili risvolti pregiudizievoli per i clienti della filiale, pur negando di poter fornire dati, prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, si faceva lasciare l'elenco dei nominativi dei clienti coinvolti e, per molti di questi, anche il numero della carta di debito rinvenuta, procedendo quindi ad eseguire le interrogazioni nei giorni stessi delle telefonate (3.10, 4.10, 7.10 e 11.10). A rendere verosimile il tentativo di phishing avrebbero contribuito una concomitante richiesta di collaborazione da parte dei veri Carabinieri di Vasto in data 3 ottobre, seguita, il giorno dopo, da una visita del AL e del Tes_1 capitano presso la filiale, nel corso della quale i militari avrebbero confermato di aver CP_2 chiamato in filiale il giorno prima, oltre al fatto che la chiamata del malfattore risultava provenire da numero telefonico del tutto similare a quello della effettiva Caserma dei Carabinieri di Vasto e che sul profilo whatsapp del cellulare utilizzato in altra occasione sempre dal malfattore appariva l'immagine di un carabiniere in uniforme. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 9 maggio 2024, ha proposto reclamo la con ricorso depositato in data 3 giugno 2024, chiedendone la riforma e Pt_1 concludendo per sentir “1. dichiarare legittimo il licenziamento intimato per giusta causa al
pag. 2/12 Sig. in data 28 dicembre 2022; 2. conseguentemente, annullare la sentenza Controparte_1 del 09/05/2024 n. 157/2024, emessa inter partes dal Tribunale Civile di Vasto in funzione di Giudice del lavoro, dott. Aureliano De Luca, a definizione del procedimento contraddistinto col n. RG 239/2023; 3. condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla restituzione delle spese liquidate in suo favore nel precedente giudizio di primo grado”. In particolare con il primo motivo di reclamo, la banca ha censurato il capo di sentenza nella parte in cui, impropriamente evocando il principio dell'immutabilità della contestazione, ha disatteso i rilievi della banca in merito alle giustificazioni addotte dal lavoratore, evidenziando l'inerzia che ha caratterizzato il comportamento del medesimo, che, a fronte delle insistenti, reiterate e veementi richieste telefoniche di un perfetto sconosciuto, circa dati sensibili riguardanti la clientela, ha omesso di segnalare ai superiori gerarchici il tentativo di phishing subito, avendo ritenuto il primo giudice trattarsi di fatti non specificamente addebitati al ricorrente. Con il secondo motivo di reclamo la ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto attendibile la prova testimoniale, confermativa della versione dei fatti fornita dal e ha attribuito valenza giustificativa alla stessa, del tutto inverosimile e illogica, a CP_1 fronte delle gravi condotte, violative degli obblighi negoziali, contestate all'ex dipendente. Con il terzo motivo di gravame, la banca ha ulteriormente censurato la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo la sussistenza dell'elemento oggettivo e materiale dell'illecito disciplinare per cui è causa (vale a dire l'accesso alle informazioni anagrafiche della clientela della banca, mediante l'effettuazione di interrogazioni anagrafiche indebite), ha erroneamente ritenuto l'elemento soggettivo, caratterizzato dall'assoluta buona fede del lavoratore – tratto in inganno dal malfattore, presentatosi come AL dei Carabinieri – non tale da Per_1 sostenere una irrimediabile lesione del rapporto fiduciario, al punto da concretizzare una giusta causa di recesso, risultando il complessivo disvalore della condotta contestata sensibilmente ridimensionato e, pertanto, non congruo con la massima sanzione espulsiva comminata da parte opponente. Con il quarto ed ultimo motivo di reclamo, la ha infine censurato la sentenza nella Pt_1 parte in cui, previa ricognizione dell'art. 48 – provvedimenti disciplinari, Ccnl Credito, che non contempla alcun catalogo di infrazioni e/o esemplificazioni delle stesse, ricollegabili alle sanzioni elencate – aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della i. n. 300 del 1970, come novellato dalla i. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo” (Cass. n. 11655/2022; Cass. n. 20780/2022;
pag. 3/12 Cass. n. 13065/2022; Cass. n. 12745/2022; Cass. n. 5599/2023), ha annullato il licenziamento e reintegrato il lavoratore ai sensi dell'art. 18, iv comma, l. 300/1970. Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto. All'odierna udienza, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, la causa è stata riservata per la decisione. I motivi di reclamo sono fondati e meritano accoglimento. Non è in contestazione anzi è pacifico che , quale direttore di agenzia, come Controparte_1 risulta dal verbale redatto a seguito della ispezione dell'Internal Audit di , ha effettuato, Pt_1 nei quattro giorni del 3, 4, 7 e 11 ottobre 2022, n. 361 accessi, raggruppati per data e riguardanti n. 178 ndg censiti presso 63 dipendenze, diverse da quella di Vasto, di sua responsabilità. Risulta altresì che ignoti malviventi hanno poi perpetrato truffe per un importo di euro 64.942,50 ai danni di 18 dei clienti, i cui dati erano stati indebitamente consultati. Se ne dà atto nella stessa sentenza di primo grado dove si afferma “E' acclarato, quindi, che il dipendente, in servizio come direttore presso la filiale di Vasto ag. 1 della banca opponente, nel periodo compreso tra il 03.10.2022 ed il 11.10.2022 ha effettuato un elevato numero di interrogazioni anagrafiche (361) su clienti di altre filiali della banca, già destinatari di truffa o tentativi di truffa, in stretta successione cronologica, tanto in relazione ai giorni, quanto in relazione agli orari, con modalità anomale e in difformità da quanto prescritto dalla prassi aziendale, in particolare in assenza della dovuta richiesta da parte dell'autorità giudiziaria”. Il primo giudice tuttavia ha ritenuto giustificata la condotta contestata al lavoratore, confermando la versione dei fatti offerta dal medesimo, con riguardo tanto all'evoluzione cronologica della vicenda, quanto alle ragioni che lo avrebbero indotto a realizzare la condotta addebitata con modalità anomale e incongrue. Secondo il Tribunale le risultanze istruttorie avrebbero comprovato che il lavoratore è stato effettivamente destinatario di un tentativo di phishing, così come sopra descritto ed abbia ritenuto di agire tempestivamente, nell'interesse della clientela, facendosi indicare dal soggetto che riteneva fosse un vero pubblico ufficiale, i nominativi e i numeri di carta di debito dei clienti asseritamente coinvolti, eseguendo, quindi, le relative interrogazioni anagrafiche, attraverso l'inserimento nella Anagrafica Generale del nome e del cognome dei clienti e/o del n.d.g. (ossia del numero identificativo assegnato al cliente all'atto del primo censimento presso la banca ed associato al numero della carta di pagamento rinvenuta) e risalendo unicamente alle informazioni riguardanti le filiali di appartenenza dei clienti presuntivamente coinvolti nella asserita frode. L'induzione in errore del dipendente, secondo il primo giudice, sarebbe risultata “rafforzata dalla concomitante richiesta di collaborazione ricevuta dai veri carabinieri della Caserma di Vasto, a mezzo di interlocuzione telefonica avvenuta tra il AL e il proprio il giorno 03.10 (la telefonata Tes_1 CP_1 aveva ad oggetto la richiesta di fissazione di un appuntamento per tale ), Persona_2 cui ha fatto seguito, il giorno successivo (04.10), la visita in filiale del AL
pag. 4/12 e del suo collega, capitano NA, i quali si sarebbero recati a conoscere il Tes_1 nuovo direttore di persona, visita durante la quale lo stesso AL dei carabinieri “non ha escluso” di aver dato conferma al RE della telefonata del giorno precedente, sebbene, evidentemente, riferendosi alla telefonata avente ad oggetto la reale richiesta di collaborazione da parte del vero AL, che dal RE è stata ragionevolmente scambiata per conferma alla telefonata avente ad oggetto la richiesta di interrogazione anagrafica da parte del falso AL . A ciò si aggiunga la già menzionata Per_1 circostanza che il numero di telefono di provenienza delle telefonate ricevute dal da CP_1 parte del malfattore, il sedicente AL , coincideva con quello della Stazione dei Per_1
Carabinieri di Vasto, e che il numero di telefono mobile indicato dallo stesso malfattore al come suo numero personale recava un'immagine di profilo whatsapp raffigurante un CP_1 carabiniere in uniforme”. Il primo giudice pertanto ha ritenuto che “pur non essendo revocabile in dubbio l'elemento oggettivo e materiale dell'illecito disciplinare per cui è causa (accesso alle informazioni anagrafiche della clientela della banca mediante l'effettuazione di interrogazioni anagrafiche indebite), l'elemento soggettivo, come desumibile dall'inganno in cui il lavoratore è stato tratto e dall'acclarata buona fede di quest'ultimo alla base della condotta contestata, non appare tale da sostenere una irrimediabile lesione del rapporto fiduciario che connota il sinallagma negoziale, al punto da concretizzare una giusta causa di recesso, anche tenuto conto della qualifica ricoperta dal dipendente (direttore di filiale), del suo stato di servizio e dell'assenza di recidiva o precedenti contestazioni disciplinari di sorta. In altri termini, il complessivo disvalore della condotta contestata, valutato alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, oggettive e soggettive, risulta sensibilmente ridimensionato e, pertanto, non può ritenersi congruo con la massima sanzione espulsiva comminata da parte opponente, di talché il licenziamento per cui è causa è da reputarsi illegittimo”. Secondo il primo giudice – esclusa la rilevanza delle condotte relative all'inerzia del dipendente per aver omesso di informare la banca, tramite i canali e con le procedure prescritte nei regolamenti interni, in merito ai sospetti di phishing nonché di segnalare gli stessi ai superiori, perché non oggetto di specifiche contestazioni – la concomitanza e lo stretto e coincidente arco temporale in cui le circostanze sopra descritte si sono verificate, aventi come protagonista il sedicente , avrebbero concorso a trarre in Tes_2 Per_1 inganno il lavoratore sulla veridicità e legittimità della richiesta ricevuta, sì da indurlo, sia pure in violazione delle procedure formali che avrebbe dovuto osservare e in assenza di formali richieste dalla Procura e, in generale, dall'autorità giudiziaria, ad effettuare le indebite interrogazioni anagrafiche contestate. Tanto premesso, procedendo con la valutazione dei motivi di gravame, trattati congiuntamente perché strettamente connessi, occorre preliminarmente rilevare che, diversamente dal giudice di primo grado, ritiene questo Collegio che non vi sia stata alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione, dovendosi escludere che il datore di lavoro, a sostegno della legittimità del licenziamento, abbia addotto circostanze nuove pag. 5/12 rispetto a quelle originariamente indicate, atteso che, nel caso in esame, l'addebito è rimasto quello di avere il eseguito accessi abusivi all'anagrafe dei clienti della banca, CP_1 attraverso l'effettuazione 361 interrogazioni anagrafiche indebite, ingiustificate ed anomale. Rispetto al detto addebito, le circostanze evidenziate dalla banca nelle proprie difese, relative al fatto che il dipendente sarebbe rimasto inerte, omettendo di informare l'istituto di credito, tramite i canali e con le procedure prescritte dai regolamenti interni aziendali, in merito ai casi sospetti di phishing e comunque omettendo di segnalare immediatamente ai superiori gerarchici il tentativo di phishing subito, integrano, in questa sede, elementi significativi in base ai quali valutare le giustificazioni addotte dal lavoratore, la fondatezza e l'idoneità delle medesime ad escludere ogni profilo soggettivo dell'illecito disciplinare. Tanto più che la stessa datrice di lavoro ha effettivamente provveduto a dar rilievo a tali fatti nuovi, a mezzo di una seconda contestazione disciplinare, recante la data del 22.05.2023, successiva alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente, dalla quale è scaturito un nuovo procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo. Nello specifico, deve escludersi che il dipendente possa addurre, a giustificazione delle indebite interrogazioni anagrafiche operate, integranti un inadempimento della propria prestazione di lavoro, condotte connotate a loro volta da ulteriore rilievo disciplinare e consistite nell'aver continuato ad avere rapporti personali con il sedicente AL , Per_1 senza informare la banca o segnalare la vicenda ai superiori. A fronte della indebita esecuzione delle 361 interrogazioni anagrafiche ingiustificate ed anomale, tra il 4 e l'11 ottobre, è lo stesso lavoratore che, nelle sue difese, riferisce di aver invitato il AL “a trasmettere presso la filiale una richiesta scritta delle informazioni che gli occorrevano, accompagnata dal provvedimento di autorizzazione della Procura della Repubblica competente, assicurando che, ricevuti tali documenti, avrei fornito pronta risposta e inoltrato ed informato gli uffici competenti della Direzione Generale dell'accaduto; questi mi ha manifestato la necessità di procedere con urgenza per scongiurare il compimento di eventuali atti illeciti da parte di terze persone e mi ha, quindi, indicato i nominativi di presunti clienti della banca coinvolti, una quarantina circa”, aggiungendo altresì che, solo dopo essere rientrato da un periodo di malattia e appreso che nessuno era venuto in filiale e che non era pervenuta alcuna richiesta scritta da parte dei carabinieri, né tantomeno il provvedimento dell'autorità giudiziaria,”nei giorni 27, 28 e 31 ottobre ho ripetutamente cercato di contattare il numero fornitomi dal collega, per conoscere gli sviluppi della questione relativa alle carte di pagamento”, infine che, solo nella tarda mattinata del 31 ottobre, insospettito dalla risposta ricevuta, si era recato personalmente presso la caserma dei Carabinieri di Vasto, apprendendo della inesistenza di tale AL
e che nessuno in servizio presso la Caserma lo aveva contattato. Per_1
Ha poi precisato che “E' stato a quel punto chiaro che tutte le telefonate ricevute in filiale erano artefatte e provenivano da persone estranee alle forze dell'ordine, spiegando i carabinieri di Vasto che, tramite delle semplici app, è possibile per i malfattori, durante le telefonate, fare apparire sul dispositivo del destinatario un numero diverso da quello
pag. 6/12 effettivo, finanche in tutto simile a quello della caserma stessa, così comprendendo ogni fraintendimento verificatosi a partire dalla mattinata del 4 ottobre 2022”. In primo luogo, stride l'urgenza e la necessità di intervenire nell'immediatezza e di acquisire le informazioni, così come prospettate e ribadite nelle telefonate del sedicente AL
sotto le date del 3, 4, 7 e 10 ottobre, con l'evidenza, che doveva essere chiara anche al Per_1
RE, che non veniva emesso e recapitato alcun provvedimento della Procura della Repubblica, né di autorizzazione ad acquisire le informazioni necessarie e neppure di semplice delega di indagini. Anzi è emerso che, anche in data 13 ottobre, trascorsi ormai 10 giorni dalla prima telefonata, il fantomatico AL – come riferito dal teste , vice-direttore Per_1 IM della filiale di Vasto – chiamava in filiale e chiedeva di parlare con il direttore CP_1 assente per malattia, insistendo per poter avere il numero di cellulare personale dello stesso, che però non veniva fornito. Lo stesso era informato della chiamata del AL CP_1
, dallo stesso , con un messaggio whatsapp del seguente tenore (cfr. doc. n. 9 Per_1 Tes_3 fascicolo parte ricorrente fase sommaria) “… Ha chiamato un certo Persona_3 chiedendo informazioni per dei titoli sequestrati dei quali non sappiamo nulla… Ciao
, ha richiamato questo che vuole con insistenza il mio nome… Ma chi è?”, cui CP_1 Per_1 seguono le risposte “Fallo passare. Un'indagine su carte prepagate rubate”. Il teste ha così spiegato il tenore dei messaggi scambiati “Sì, questa è la Tes_3 conversazione che ho avuto su whatsapp con il 13 ottobre. Ora che leggo i messaggi, CP_1 ricordo che tale mi aveva parlato di ciò che leggo nel messaggio… dopo la prima Per_1 chiamata, lo stesso soggetto ha chiamato nuovamente in filiale, e ha risposto una collega, al quale tale ha chiesto di poter avere il mio nome, ma la collega non gliel'ha riferito. La Per_1 collega che ha ricevuto la seconda chiamata mi ha poi messo a conoscenza della circostanza, sicché ho inviato al RE il secondo messaggio che si legge nel doc. 9”. A sua volta la teste , l'impiegata con la quale aveva parlato il AL E_
, ha riferito che “Ad una di queste telefonate ho risposto io, in particolare il soggetto si Per_1
è identificato come Maresciallo US o ora non ricordo, il quale mi ha chiesto di Per_4 riferirgli il nome del mio vicedirettore in maniera scortese, cosa che io non ho fatto;
quando io ho chiesto a lui di riferirmi il suo nome, si è rifiutato e maleducatamente mi ha risposto che non era tenuto a fornirmelo e poi mi ha attaccato il telefono in faccia. Dopodiché, ho riferito al vicedirettore di aver ricevuto questa chiamata. Non ho riferito della IM chiamata anche al direttore perché mi pare di ricordare che quel giorno non ci fosse, e se ci fosse stato gli avrei riferito della chiamata”. Tanto basta per ritenere ragionevolmente che, per quanto il abbia potuto in una CP_1 primissima fase fare affidamento sull'appartenenza all'Arma dei Carabinieri da parte del soggetto che al telefono si presentava come AL – per quanto avrebbe dovuto Per_1 insorgere qualche sospetto, visto che mai si era presentato di persona in filiale e che continuava a sollecitare informazioni mediante telefonate – non vi è dubbio che già in data 13 ottobre si profilava il carattere anomalo delle modalità di azione del predetto AL
pag. 7/12 , che continuava a telefonare in filiale, addirittura per avere il numero di cellulare del Per_1 direttore ed ancora il 27 ottobre continuava a contattare ormai rientrato dalla CP_1 CP_1 malattia, senza aver provveduto fino ad allora ad esibire alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, quando erano ormai trascorsi quasi 30 giorni dalla prima telefonata, ben conoscendo il l'esatta evoluzione della vicenda e ben sapendo di aver lui stesso, in CP_1 tale contesto, operato, tra il 3 e l'11 ottobre, indebite interrogazioni anagrafiche. Secondo la disciplina interna, infatti, il non poteva procedere ad interrogazioni CP_1 relative soggetti non presenti nella compagine dei clienti della filiale, salvo richiesta formulata di persona dal cliente, presente in filiale, se correntista di altra agenzia, essendo pacifico il divieto di consultare dati riguardanti clienti di altra succursale, custoditi nell'anagrafica della banca. Anche i teti escussi hanno confermato tale circostanza, spiegando altresì che la procedura di accesso ai dati della clientela, attraverso la consultazione dell'anagrafica clienti, è più articolata e macchinosa rispetto alla procedura attivabile con l'applicativo informatico CRM (Customer Relationship Management), che consente una immediata verifica dei nominativi censiti presso la filiale di Vasto, con la differenza che tramite la consultazione dell'anagrafica della si accede a più dati e ad un maggior numero di informazioni riferibili alla Pt_1 clientela. In particolare il teste , Responsabile del Servizio Retail Audit, per tutte le Testimone_5 filiali del gruppo, in casi di frodi interne o esterne, ha dichiarato che in alternativa alla consultazione dell'anagrafica della Banca, il “avrebbe potuto usare il CRM, che è un CP_1 sistema integrato più complesso all'interno del sistema sales force, nella schermata principale c'è una barra di ricerca in cui è possibile inserire il nominativo del cliente, si ottengono le stesse informazioni dall'anagrafe e dal CRM”, chiarendo altresì che l'indagine da lui stesso svolta ha avuto avvio a seguito di segnalazioni di phishing da parte di clienti, nel corso della quale veniva accertato che il aveva utilizzato l'anagrafe e non il CRM, CP_1 per compiere le interrogazioni, confermando di aver condotto lui stesso l'investigazione. I testi e quest'ultima Responsabile di compliance, hanno anche spiegato Tes_5 Tes_6 che, quando vengono compiuti accessi connessi ad operazioni bancarie quali la lettura di un estratto conto, l'estrazione in formato digitale di un estratto o di una copia di un bonifico, oppure un deposito titoli si attiva un alert, mentre se si accede soltanto all'anagrafica, il sistema di alert non si attiva. Tanto precisato, il fatto che, rispetto alle prime telefonate intervenute tra il 3 e l'11 ottobre, in concomitanza delle quali il aveva già compiuto i 361 accessi nell'anagrafica, alla CP_1 data del 31 ottobre nessun AL US si era mai presentato personalmente in filiale ad esporre i fatti, né era più intervenuto – per quanto preannunciato – alcun provvedimento della Procura della Repubblica o di altra Autorità giudiziaria, mentre continuavano a pervenire in filiale richieste telefoniche di informazioni, sempre da parte del soggetto che si qualificava come AL dei Carabinieri, è all'evidenza significativo di una condizione soggettiva del direttore della filiale, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non è
pag. 8/12 riconducibile ad uno stato di affidamento e buona fede, ben sapendo il di aver già CP_1 proceduto con interrogazioni anomale e non consentite, difficilmente interpretabili come finalizzate a salvaguardare la clientela, se la Direzione Centrale continuava ad essere mantenuta all'oscuro, omettendo il dipendente di informare la banca, tramite i canali e con le procedure prescritte nei regolamenti interni, non risultando alcuna comunicazione o interlocuzione da parte del medesimo, almeno fino alla data del 31 ottobre. A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza che la è dotata di una specifica struttura Pt_1 organizzativa interna, denominata Ufficio Rapporti con l'Autorità giudiziaria, a ciò deputata, della quale il dipendente, quale direttore di filiale, non poteva non essere al corrente. Come si legge nel verbale di Audit della Banca, in data 15.11.2022, “le verifiche non hanno preso le mosse da alert in corso d'opera, tantomeno da segnalazione dell'interessato, bensì dalle notizie provenienti dai reclami di clienti in relazione a numerosi casi di frode attraverso
“phishing/vishing”. I testi escussi, in particolare e hanno riferito che era infatti accaduto che Tes_5 Tes_7 malfattori, contattando telefonicamente i clienti e presentandosi come presunti “operatori
, riuscivano a convincere i predetti a fornire informazioni attinenti carte di pagamento di Pt_1 loro titolarità, così effettuando acquisti sul circuito pagobancomat e prelevamenti di contante. Perciò la aveva avviato approfondimenti, per identificare eventuali interrogazioni Pt_1 anagrafiche anomale sui dati dei clienti medesimi ed in particolare sui numeri telefonici, rilevando accessi non autorizzati da parte di un titolare di filiale, riguardanti interrogazioni in
“anagrafe generale” su dati riferiti a clienti in carico a filiali diverse dalla sua. Il teste ha spiegato che “le carte venivano rubate e poi i malintenzionati Tes_5 contattavano i clienti per ottenerne i dati personali e poter operare con le carte. Sono state rubate centinaia di carte … La logica del nostro intervento è stata quella di capire come i malintenzionati avessero ottenuto i dati personali dei clienti, sicché ci siamo accorti delle interrogazioni. Nel caso specifico, gli accessi effettuati dal li abbiamo ritenuti CP_1 incoerenti perché le interrogazioni riguardavano clienti di varie regioni”. L'operato del che nei primi giorni di ottobre riceve telefonate da parte di un soggetto CP_1 che si presenta come AL dei Carabinieri di Vasto, e, cadendo nell'errore di Per_1 avere rapporti con un vero militare dell'Arma e di dover cooperare con le forze dell'ordine, si adopera in buona fede e procede con interrogazioni non autorizzate del sistema, avrebbe potuto trovare una attenuante circoscritta alle fasi iniziali della vicenda nelle giornate tra il 3 e il 4 ottobre – per quanto già dovessero profilarsi dubbi ed interrogativi sull'esigenza di approfondire e chiarire la situazione – comunque fin quando non sono cominciati ad emergere aspetti, tra cui la reiterazione delle telefonate anche nei giorni 7 e 11 e in quelli successivi fino al 27 ottobre, con le modalità sopra descritte, che, al contrario, avrebbero dovuto far sorgere sospetti sempre più fondati ed incalzanti, a cui invece ha corrisposto l'assoluta inerzia del direttore della filiale. Non è in discussione il grave inadempimento contrattuale consistito nell'avere il dipendente operato 361 interrogazioni indebite sull'anagrafica aziendale, rispetto al quale l'essere incorso pag. 9/12 nell'errore di collaborare con un falso AL dei Carabinieri può descrivere i motivi in ragione dei quali il direttore della filiale di Vasto si è determinato ad agire – vale a dire le ragioni che lo hanno indotto a realizzare la condotta addebitata – ma non giustifica la condotta posta in essere, sia perchè, per le circostanze e per le modalità in cui si è realizzata, avrebbe potuto essere evitata utilizzando l'ordinaria diligenza – nella specie, attendendo l'intervento dell'autorità giudiziaria ovvero utilizzando il sistema CRM – sia perché altri e diversi comportamenti e accorgimenti avrebbero dovuto intervenire, ben esigibili dal dipendente e conformi ai regolamenti e alle prescrizioni datoriali – tra cui segnalare ed informare la Direzione centrale i superiori delle numerose telefonate e del contenuto delle stesse, ricevute dal sedicente AL , mai seguite, nell'arco di un mese, dai Per_1 preannunciati imminenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria, continuando al contrario il medesimo a mantenere rapporti personali con l'interlocutore. In definitiva nè si pone un problema di previa contestazione disciplinare, tenuto conto che la mancanza addebitata al resta quella di aver operato interrogazioni anagrafiche CP_1 indebite, nè tale addebito è venuto meno per effetto di una condizione di buona fede del dipendente o perché tratto in inganno da una condotta criminosa altrui, avendo egli stesso adottato un comportamento non conforme alle direttive aziendali ed agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. In assenza di alert del sistema, la Banca ha ricostruito i fatti di causa, conducendo indagini a posteriori sui dati registrati dal sistema aziendale di tracciamento delle operazioni bancarie, sistema predisposto in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 192 del 2011 e reso operativo previa stipula dell'accordo sindacale del 29 settembre 2014, prescritto dall'art. 4 l. n. 300 del 1970, nell'assoluta inerzia del CP_1 almeno fino alla data del 31 ottobre. Il solo dato significativo emerso è che solo in tale data, a distanza di circa un mese dagli episodi verificatisi dal 4 all'11 ottobre 2022, contestati al medesimo, il predetto si sarebbe determinato a chiedere informazioni circa il AL al Comandante della Stazione Per_1 dei Carabinieri di Vasto, , il quale, sentito come teste ha riferito “Ricordo che Tes_1 qualche settimana dopo il nostro incontro davanti alla banca di Vasto, il è venuto in CP_1 caserma e mi ha riferito di aver ricevuto, non so se sul telefono della banca o sul suo personale, delle telefonate da un certo;
io gli ho risposto che non esiste Persona_3 nessun Maresciallo e l'ho invitato a raccogliere tutta la documentazione e a sporgere Per_1 denuncia così da riuscire a tracciare le telefonate. […] Preciso che il RE non è più tornato a sporgere denuncia, quantomeno non presso la stazione dei carabinieri di Vasto”. Non convince quanto affermato al riguardo dal nelle sue difese – “…ho quindi CP_1 chiesto di poter presentare denuncia dell'accaduto ma (a dire il vero con mio stupore) mi è stato riferito che, non ritenendo i militari che fossero stati compiuti reati perseguibili, la denuncia era superflua” - cioè che le forze dell'ordine lo avrebbero dissuaso dal presentare la detta denuncia, essendo tenuti per legge a ricevere denunce da chiunque ne manifesti l'intenzione.
pag. 10/12 Neppure convincono, nella versione dei fatti offerta dal le modalità riferite dallo CP_1 stesso con le quali, il giorno dopo la prima telefonata, in occasione di un incontro avuto con il comandante uscente e quello entrante NA fuori dalla filiale di Vasto, si Tes_1 sarebbe rafforzato l'equivoco sulla reale appartenenza del soggetto, presentatosi come AL , all'Arma dei carabinieri, atteso che il comandante , sentito Per_1 Tes_1 come teste, ha riferito “Non ricordo se il giorno dopo o qualche giorno dopo e fuori dalla banca abbiamo incontrato il al quale abbiamo confermato l'appuntamento della CP_1 signora già preso durante la telefonata…” riferendosi dunque all'appuntamento Per_2 della signora – riguardante una modifica del rapporto di conto corrente e cioè la Tes_8 revoca della delega conferita al marito per operare sul suo conto – e non certo ad indagini della Procura su carte di credito. Anche il capitano NA, sentito come teste, ha ricordato che, in occasione del predetto incontro davanti alla il fine era semplicemente quello di Pt_1 presentarsi al direttore della filiale e che “durante quell'incontro, non ci ha CP_1 domandato se fossimo stati noi a chiamarlo il giorno precedente;
non abbiamo parlato di alcuna chiamata, ci siamo limitati a presentarci” ed ancora “ dopo l'incontro con il CP_1 del 4/10/2022 non l'ho più visto né sentito”. Richiamati pertanto tutti i principi già riportati nella sentenza di primo grado in tema di licenziamento per giusta causa, anche a fronte dell'inganno proveniente da un soggetto qualificatosi come AL dei Carabinieri ed evidenziate le numerose anomalie, lacune, così come omissioni sopra illustrate, che hanno contrassegnato la condotta del RE, a fronte di incalzanti telefonate da parte di un soggetto che qualificatosi come AL dei Carabinieri, mai si era presentato in filiale personalmente, mai aveva esibito - pur preannunciandoli - provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o deleghe di indagine, pur continuando per telefono a richiedere dati riservati e coperti da privacy, non compatibili con una condizione di buona fede, tenuto conto della qualifica ricoperta dal dipendente (direttore di filiale)e del grado di affidabilità richiestogli in ragione dell'elevato livello di inquadramento (QD2 CCNL Credito) , resta impregiudicato il complessivo disvalore della condotta contestata ed affatto ridimensionato. Tenuto conto del fatto che le interrogazioni operate sono da ritenere oltre che abusive ed operate fuori di ogni ragione di servizio, anche anomale per le modalità temporali (in quattro diversi giorni nell'arco di una settimana) e per la frequenza (ben 361), con la conseguenza che deve ritenersi congrua la massima sanzione esplusiva, comminata da . Pt_1
In definitiva dunque, in riforma della sentenza reclamata e ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, va rigettato il ricorso in primo grado formulato da Controparte_1
Le spese, per il doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Rigetta il ricorso formulato in primo grado da Controparte_1
pag. 11/12 - Condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Pt_1 grado, che liquida, per compensi professionali, per il primo grado in € 3.290 per la fase sommaria e in € 3.810 per la fase di opposizione e, per il secondo grado, in € 3.473, oltre, per ciascun grado e fase, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 248/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistita e difesa dall'Avv. CONTI ANNACLARA e dall'avv. Parte_1
ANTONINI MARIO
RECLAMANTE E
assistito e difeso dall'Avv. CAPPELLU STEFANO Controparte_1
RECLAMATO
avente ad oggetto : reclamo avverso la sentenza n. 157/2024 in data 9 maggio 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Lavoro di Vasto ha così statuito: “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 317/2023 del 02.05.2023 emessa dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento recante n. R.G. 18/2023 e, per l'ulteriore effetto, annulla, in quanto illegittimo, il licenziamento comminato da parte opponente a parte opposta in data 28.12.2022 e condanna parte opponente alla reintegra di parte opposta nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore di parte opposta, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in € 7.380,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. In particolare, dipendente della con inquadramento nella Controparte_1 Parte_1 categoria dei QD2 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, con ricorso ex art. 1, co. 48, l. n. 92/2012 aveva impugnato il licenziamento per giusta causa, intimatogli dalla datrice il 28 dicembre 2022, per aver egli effettuato, presso la filiale di Vasto ag. 1 di cui era titolare, 361 interrogazioni in anagrafiche riferite a clienti di altre filiali, senza alcuna apparente motivazione, tutte caratterizzate da evidenti anomalie, anche per le modalità temporali, in quanto concentrate in quattro giornate (3, 4, 7 ed 11 ottobre 2022) e riguardanti in molti casi l'esecuzione in stretta successione cronologica delle transazioni “ricerca anagrafica censiti” e
“inquiry per ndg”. All'esito della fase sommaria, con ordinanza in data 2 maggio 2023, il Tribunale ha ritenuto che le giustificazioni del fossero tali da escludere una rilevante gravità del fatto e che CP_1 la condotta del lavoratore avrebbe al più meritato una sanzione conservativa, così annullando il recesso datoriale, reintegrando il ricorrente nel posto di lavoro e condannando la datrice al pagamento dell'indennità risarcitoria. Con la sentenza n. 157/2024 oggi reclamata, era respinta l'opposizione della Pt_1
In particolare il Tribunale ha spiegato che il direttore della filiale di Vasto, sarebbe CP_1 stato destinatario di un tentativo di phishing da parte di un soggetto che, contattandolo telefonicamente presentandosi falsamente come AL in servizio presso la Per_1
Stazione dei carabinieri di Vasto, gli chiedeva di eseguire verifiche anagrafiche necessarie per accertare presunti illeciti commessi ai danni di clienti della banca. Conseguentemente, il dipendente, preoccupato dei possibili risvolti pregiudizievoli per i clienti della filiale, pur negando di poter fornire dati, prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, si faceva lasciare l'elenco dei nominativi dei clienti coinvolti e, per molti di questi, anche il numero della carta di debito rinvenuta, procedendo quindi ad eseguire le interrogazioni nei giorni stessi delle telefonate (3.10, 4.10, 7.10 e 11.10). A rendere verosimile il tentativo di phishing avrebbero contribuito una concomitante richiesta di collaborazione da parte dei veri Carabinieri di Vasto in data 3 ottobre, seguita, il giorno dopo, da una visita del AL e del Tes_1 capitano presso la filiale, nel corso della quale i militari avrebbero confermato di aver CP_2 chiamato in filiale il giorno prima, oltre al fatto che la chiamata del malfattore risultava provenire da numero telefonico del tutto similare a quello della effettiva Caserma dei Carabinieri di Vasto e che sul profilo whatsapp del cellulare utilizzato in altra occasione sempre dal malfattore appariva l'immagine di un carabiniere in uniforme. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 9 maggio 2024, ha proposto reclamo la con ricorso depositato in data 3 giugno 2024, chiedendone la riforma e Pt_1 concludendo per sentir “1. dichiarare legittimo il licenziamento intimato per giusta causa al
pag. 2/12 Sig. in data 28 dicembre 2022; 2. conseguentemente, annullare la sentenza Controparte_1 del 09/05/2024 n. 157/2024, emessa inter partes dal Tribunale Civile di Vasto in funzione di Giudice del lavoro, dott. Aureliano De Luca, a definizione del procedimento contraddistinto col n. RG 239/2023; 3. condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla restituzione delle spese liquidate in suo favore nel precedente giudizio di primo grado”. In particolare con il primo motivo di reclamo, la banca ha censurato il capo di sentenza nella parte in cui, impropriamente evocando il principio dell'immutabilità della contestazione, ha disatteso i rilievi della banca in merito alle giustificazioni addotte dal lavoratore, evidenziando l'inerzia che ha caratterizzato il comportamento del medesimo, che, a fronte delle insistenti, reiterate e veementi richieste telefoniche di un perfetto sconosciuto, circa dati sensibili riguardanti la clientela, ha omesso di segnalare ai superiori gerarchici il tentativo di phishing subito, avendo ritenuto il primo giudice trattarsi di fatti non specificamente addebitati al ricorrente. Con il secondo motivo di reclamo la ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto attendibile la prova testimoniale, confermativa della versione dei fatti fornita dal e ha attribuito valenza giustificativa alla stessa, del tutto inverosimile e illogica, a CP_1 fronte delle gravi condotte, violative degli obblighi negoziali, contestate all'ex dipendente. Con il terzo motivo di gravame, la banca ha ulteriormente censurato la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo la sussistenza dell'elemento oggettivo e materiale dell'illecito disciplinare per cui è causa (vale a dire l'accesso alle informazioni anagrafiche della clientela della banca, mediante l'effettuazione di interrogazioni anagrafiche indebite), ha erroneamente ritenuto l'elemento soggettivo, caratterizzato dall'assoluta buona fede del lavoratore – tratto in inganno dal malfattore, presentatosi come AL dei Carabinieri – non tale da Per_1 sostenere una irrimediabile lesione del rapporto fiduciario, al punto da concretizzare una giusta causa di recesso, risultando il complessivo disvalore della condotta contestata sensibilmente ridimensionato e, pertanto, non congruo con la massima sanzione espulsiva comminata da parte opponente. Con il quarto ed ultimo motivo di reclamo, la ha infine censurato la sentenza nella Pt_1 parte in cui, previa ricognizione dell'art. 48 – provvedimenti disciplinari, Ccnl Credito, che non contempla alcun catalogo di infrazioni e/o esemplificazioni delle stesse, ricollegabili alle sanzioni elencate – aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della i. n. 300 del 1970, come novellato dalla i. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo” (Cass. n. 11655/2022; Cass. n. 20780/2022;
pag. 3/12 Cass. n. 13065/2022; Cass. n. 12745/2022; Cass. n. 5599/2023), ha annullato il licenziamento e reintegrato il lavoratore ai sensi dell'art. 18, iv comma, l. 300/1970. Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto. All'odierna udienza, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, la causa è stata riservata per la decisione. I motivi di reclamo sono fondati e meritano accoglimento. Non è in contestazione anzi è pacifico che , quale direttore di agenzia, come Controparte_1 risulta dal verbale redatto a seguito della ispezione dell'Internal Audit di , ha effettuato, Pt_1 nei quattro giorni del 3, 4, 7 e 11 ottobre 2022, n. 361 accessi, raggruppati per data e riguardanti n. 178 ndg censiti presso 63 dipendenze, diverse da quella di Vasto, di sua responsabilità. Risulta altresì che ignoti malviventi hanno poi perpetrato truffe per un importo di euro 64.942,50 ai danni di 18 dei clienti, i cui dati erano stati indebitamente consultati. Se ne dà atto nella stessa sentenza di primo grado dove si afferma “E' acclarato, quindi, che il dipendente, in servizio come direttore presso la filiale di Vasto ag. 1 della banca opponente, nel periodo compreso tra il 03.10.2022 ed il 11.10.2022 ha effettuato un elevato numero di interrogazioni anagrafiche (361) su clienti di altre filiali della banca, già destinatari di truffa o tentativi di truffa, in stretta successione cronologica, tanto in relazione ai giorni, quanto in relazione agli orari, con modalità anomale e in difformità da quanto prescritto dalla prassi aziendale, in particolare in assenza della dovuta richiesta da parte dell'autorità giudiziaria”. Il primo giudice tuttavia ha ritenuto giustificata la condotta contestata al lavoratore, confermando la versione dei fatti offerta dal medesimo, con riguardo tanto all'evoluzione cronologica della vicenda, quanto alle ragioni che lo avrebbero indotto a realizzare la condotta addebitata con modalità anomale e incongrue. Secondo il Tribunale le risultanze istruttorie avrebbero comprovato che il lavoratore è stato effettivamente destinatario di un tentativo di phishing, così come sopra descritto ed abbia ritenuto di agire tempestivamente, nell'interesse della clientela, facendosi indicare dal soggetto che riteneva fosse un vero pubblico ufficiale, i nominativi e i numeri di carta di debito dei clienti asseritamente coinvolti, eseguendo, quindi, le relative interrogazioni anagrafiche, attraverso l'inserimento nella Anagrafica Generale del nome e del cognome dei clienti e/o del n.d.g. (ossia del numero identificativo assegnato al cliente all'atto del primo censimento presso la banca ed associato al numero della carta di pagamento rinvenuta) e risalendo unicamente alle informazioni riguardanti le filiali di appartenenza dei clienti presuntivamente coinvolti nella asserita frode. L'induzione in errore del dipendente, secondo il primo giudice, sarebbe risultata “rafforzata dalla concomitante richiesta di collaborazione ricevuta dai veri carabinieri della Caserma di Vasto, a mezzo di interlocuzione telefonica avvenuta tra il AL e il proprio il giorno 03.10 (la telefonata Tes_1 CP_1 aveva ad oggetto la richiesta di fissazione di un appuntamento per tale ), Persona_2 cui ha fatto seguito, il giorno successivo (04.10), la visita in filiale del AL
pag. 4/12 e del suo collega, capitano NA, i quali si sarebbero recati a conoscere il Tes_1 nuovo direttore di persona, visita durante la quale lo stesso AL dei carabinieri “non ha escluso” di aver dato conferma al RE della telefonata del giorno precedente, sebbene, evidentemente, riferendosi alla telefonata avente ad oggetto la reale richiesta di collaborazione da parte del vero AL, che dal RE è stata ragionevolmente scambiata per conferma alla telefonata avente ad oggetto la richiesta di interrogazione anagrafica da parte del falso AL . A ciò si aggiunga la già menzionata Per_1 circostanza che il numero di telefono di provenienza delle telefonate ricevute dal da CP_1 parte del malfattore, il sedicente AL , coincideva con quello della Stazione dei Per_1
Carabinieri di Vasto, e che il numero di telefono mobile indicato dallo stesso malfattore al come suo numero personale recava un'immagine di profilo whatsapp raffigurante un CP_1 carabiniere in uniforme”. Il primo giudice pertanto ha ritenuto che “pur non essendo revocabile in dubbio l'elemento oggettivo e materiale dell'illecito disciplinare per cui è causa (accesso alle informazioni anagrafiche della clientela della banca mediante l'effettuazione di interrogazioni anagrafiche indebite), l'elemento soggettivo, come desumibile dall'inganno in cui il lavoratore è stato tratto e dall'acclarata buona fede di quest'ultimo alla base della condotta contestata, non appare tale da sostenere una irrimediabile lesione del rapporto fiduciario che connota il sinallagma negoziale, al punto da concretizzare una giusta causa di recesso, anche tenuto conto della qualifica ricoperta dal dipendente (direttore di filiale), del suo stato di servizio e dell'assenza di recidiva o precedenti contestazioni disciplinari di sorta. In altri termini, il complessivo disvalore della condotta contestata, valutato alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, oggettive e soggettive, risulta sensibilmente ridimensionato e, pertanto, non può ritenersi congruo con la massima sanzione espulsiva comminata da parte opponente, di talché il licenziamento per cui è causa è da reputarsi illegittimo”. Secondo il primo giudice – esclusa la rilevanza delle condotte relative all'inerzia del dipendente per aver omesso di informare la banca, tramite i canali e con le procedure prescritte nei regolamenti interni, in merito ai sospetti di phishing nonché di segnalare gli stessi ai superiori, perché non oggetto di specifiche contestazioni – la concomitanza e lo stretto e coincidente arco temporale in cui le circostanze sopra descritte si sono verificate, aventi come protagonista il sedicente , avrebbero concorso a trarre in Tes_2 Per_1 inganno il lavoratore sulla veridicità e legittimità della richiesta ricevuta, sì da indurlo, sia pure in violazione delle procedure formali che avrebbe dovuto osservare e in assenza di formali richieste dalla Procura e, in generale, dall'autorità giudiziaria, ad effettuare le indebite interrogazioni anagrafiche contestate. Tanto premesso, procedendo con la valutazione dei motivi di gravame, trattati congiuntamente perché strettamente connessi, occorre preliminarmente rilevare che, diversamente dal giudice di primo grado, ritiene questo Collegio che non vi sia stata alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione, dovendosi escludere che il datore di lavoro, a sostegno della legittimità del licenziamento, abbia addotto circostanze nuove pag. 5/12 rispetto a quelle originariamente indicate, atteso che, nel caso in esame, l'addebito è rimasto quello di avere il eseguito accessi abusivi all'anagrafe dei clienti della banca, CP_1 attraverso l'effettuazione 361 interrogazioni anagrafiche indebite, ingiustificate ed anomale. Rispetto al detto addebito, le circostanze evidenziate dalla banca nelle proprie difese, relative al fatto che il dipendente sarebbe rimasto inerte, omettendo di informare l'istituto di credito, tramite i canali e con le procedure prescritte dai regolamenti interni aziendali, in merito ai casi sospetti di phishing e comunque omettendo di segnalare immediatamente ai superiori gerarchici il tentativo di phishing subito, integrano, in questa sede, elementi significativi in base ai quali valutare le giustificazioni addotte dal lavoratore, la fondatezza e l'idoneità delle medesime ad escludere ogni profilo soggettivo dell'illecito disciplinare. Tanto più che la stessa datrice di lavoro ha effettivamente provveduto a dar rilievo a tali fatti nuovi, a mezzo di una seconda contestazione disciplinare, recante la data del 22.05.2023, successiva alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente, dalla quale è scaturito un nuovo procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo. Nello specifico, deve escludersi che il dipendente possa addurre, a giustificazione delle indebite interrogazioni anagrafiche operate, integranti un inadempimento della propria prestazione di lavoro, condotte connotate a loro volta da ulteriore rilievo disciplinare e consistite nell'aver continuato ad avere rapporti personali con il sedicente AL , Per_1 senza informare la banca o segnalare la vicenda ai superiori. A fronte della indebita esecuzione delle 361 interrogazioni anagrafiche ingiustificate ed anomale, tra il 4 e l'11 ottobre, è lo stesso lavoratore che, nelle sue difese, riferisce di aver invitato il AL “a trasmettere presso la filiale una richiesta scritta delle informazioni che gli occorrevano, accompagnata dal provvedimento di autorizzazione della Procura della Repubblica competente, assicurando che, ricevuti tali documenti, avrei fornito pronta risposta e inoltrato ed informato gli uffici competenti della Direzione Generale dell'accaduto; questi mi ha manifestato la necessità di procedere con urgenza per scongiurare il compimento di eventuali atti illeciti da parte di terze persone e mi ha, quindi, indicato i nominativi di presunti clienti della banca coinvolti, una quarantina circa”, aggiungendo altresì che, solo dopo essere rientrato da un periodo di malattia e appreso che nessuno era venuto in filiale e che non era pervenuta alcuna richiesta scritta da parte dei carabinieri, né tantomeno il provvedimento dell'autorità giudiziaria,”nei giorni 27, 28 e 31 ottobre ho ripetutamente cercato di contattare il numero fornitomi dal collega, per conoscere gli sviluppi della questione relativa alle carte di pagamento”, infine che, solo nella tarda mattinata del 31 ottobre, insospettito dalla risposta ricevuta, si era recato personalmente presso la caserma dei Carabinieri di Vasto, apprendendo della inesistenza di tale AL
e che nessuno in servizio presso la Caserma lo aveva contattato. Per_1
Ha poi precisato che “E' stato a quel punto chiaro che tutte le telefonate ricevute in filiale erano artefatte e provenivano da persone estranee alle forze dell'ordine, spiegando i carabinieri di Vasto che, tramite delle semplici app, è possibile per i malfattori, durante le telefonate, fare apparire sul dispositivo del destinatario un numero diverso da quello
pag. 6/12 effettivo, finanche in tutto simile a quello della caserma stessa, così comprendendo ogni fraintendimento verificatosi a partire dalla mattinata del 4 ottobre 2022”. In primo luogo, stride l'urgenza e la necessità di intervenire nell'immediatezza e di acquisire le informazioni, così come prospettate e ribadite nelle telefonate del sedicente AL
sotto le date del 3, 4, 7 e 10 ottobre, con l'evidenza, che doveva essere chiara anche al Per_1
RE, che non veniva emesso e recapitato alcun provvedimento della Procura della Repubblica, né di autorizzazione ad acquisire le informazioni necessarie e neppure di semplice delega di indagini. Anzi è emerso che, anche in data 13 ottobre, trascorsi ormai 10 giorni dalla prima telefonata, il fantomatico AL – come riferito dal teste , vice-direttore Per_1 IM della filiale di Vasto – chiamava in filiale e chiedeva di parlare con il direttore CP_1 assente per malattia, insistendo per poter avere il numero di cellulare personale dello stesso, che però non veniva fornito. Lo stesso era informato della chiamata del AL CP_1
, dallo stesso , con un messaggio whatsapp del seguente tenore (cfr. doc. n. 9 Per_1 Tes_3 fascicolo parte ricorrente fase sommaria) “… Ha chiamato un certo Persona_3 chiedendo informazioni per dei titoli sequestrati dei quali non sappiamo nulla… Ciao
, ha richiamato questo che vuole con insistenza il mio nome… Ma chi è?”, cui CP_1 Per_1 seguono le risposte “Fallo passare. Un'indagine su carte prepagate rubate”. Il teste ha così spiegato il tenore dei messaggi scambiati “Sì, questa è la Tes_3 conversazione che ho avuto su whatsapp con il 13 ottobre. Ora che leggo i messaggi, CP_1 ricordo che tale mi aveva parlato di ciò che leggo nel messaggio… dopo la prima Per_1 chiamata, lo stesso soggetto ha chiamato nuovamente in filiale, e ha risposto una collega, al quale tale ha chiesto di poter avere il mio nome, ma la collega non gliel'ha riferito. La Per_1 collega che ha ricevuto la seconda chiamata mi ha poi messo a conoscenza della circostanza, sicché ho inviato al RE il secondo messaggio che si legge nel doc. 9”. A sua volta la teste , l'impiegata con la quale aveva parlato il AL E_
, ha riferito che “Ad una di queste telefonate ho risposto io, in particolare il soggetto si Per_1
è identificato come Maresciallo US o ora non ricordo, il quale mi ha chiesto di Per_4 riferirgli il nome del mio vicedirettore in maniera scortese, cosa che io non ho fatto;
quando io ho chiesto a lui di riferirmi il suo nome, si è rifiutato e maleducatamente mi ha risposto che non era tenuto a fornirmelo e poi mi ha attaccato il telefono in faccia. Dopodiché, ho riferito al vicedirettore di aver ricevuto questa chiamata. Non ho riferito della IM chiamata anche al direttore perché mi pare di ricordare che quel giorno non ci fosse, e se ci fosse stato gli avrei riferito della chiamata”. Tanto basta per ritenere ragionevolmente che, per quanto il abbia potuto in una CP_1 primissima fase fare affidamento sull'appartenenza all'Arma dei Carabinieri da parte del soggetto che al telefono si presentava come AL – per quanto avrebbe dovuto Per_1 insorgere qualche sospetto, visto che mai si era presentato di persona in filiale e che continuava a sollecitare informazioni mediante telefonate – non vi è dubbio che già in data 13 ottobre si profilava il carattere anomalo delle modalità di azione del predetto AL
pag. 7/12 , che continuava a telefonare in filiale, addirittura per avere il numero di cellulare del Per_1 direttore ed ancora il 27 ottobre continuava a contattare ormai rientrato dalla CP_1 CP_1 malattia, senza aver provveduto fino ad allora ad esibire alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, quando erano ormai trascorsi quasi 30 giorni dalla prima telefonata, ben conoscendo il l'esatta evoluzione della vicenda e ben sapendo di aver lui stesso, in CP_1 tale contesto, operato, tra il 3 e l'11 ottobre, indebite interrogazioni anagrafiche. Secondo la disciplina interna, infatti, il non poteva procedere ad interrogazioni CP_1 relative soggetti non presenti nella compagine dei clienti della filiale, salvo richiesta formulata di persona dal cliente, presente in filiale, se correntista di altra agenzia, essendo pacifico il divieto di consultare dati riguardanti clienti di altra succursale, custoditi nell'anagrafica della banca. Anche i teti escussi hanno confermato tale circostanza, spiegando altresì che la procedura di accesso ai dati della clientela, attraverso la consultazione dell'anagrafica clienti, è più articolata e macchinosa rispetto alla procedura attivabile con l'applicativo informatico CRM (Customer Relationship Management), che consente una immediata verifica dei nominativi censiti presso la filiale di Vasto, con la differenza che tramite la consultazione dell'anagrafica della si accede a più dati e ad un maggior numero di informazioni riferibili alla Pt_1 clientela. In particolare il teste , Responsabile del Servizio Retail Audit, per tutte le Testimone_5 filiali del gruppo, in casi di frodi interne o esterne, ha dichiarato che in alternativa alla consultazione dell'anagrafica della Banca, il “avrebbe potuto usare il CRM, che è un CP_1 sistema integrato più complesso all'interno del sistema sales force, nella schermata principale c'è una barra di ricerca in cui è possibile inserire il nominativo del cliente, si ottengono le stesse informazioni dall'anagrafe e dal CRM”, chiarendo altresì che l'indagine da lui stesso svolta ha avuto avvio a seguito di segnalazioni di phishing da parte di clienti, nel corso della quale veniva accertato che il aveva utilizzato l'anagrafe e non il CRM, CP_1 per compiere le interrogazioni, confermando di aver condotto lui stesso l'investigazione. I testi e quest'ultima Responsabile di compliance, hanno anche spiegato Tes_5 Tes_6 che, quando vengono compiuti accessi connessi ad operazioni bancarie quali la lettura di un estratto conto, l'estrazione in formato digitale di un estratto o di una copia di un bonifico, oppure un deposito titoli si attiva un alert, mentre se si accede soltanto all'anagrafica, il sistema di alert non si attiva. Tanto precisato, il fatto che, rispetto alle prime telefonate intervenute tra il 3 e l'11 ottobre, in concomitanza delle quali il aveva già compiuto i 361 accessi nell'anagrafica, alla CP_1 data del 31 ottobre nessun AL US si era mai presentato personalmente in filiale ad esporre i fatti, né era più intervenuto – per quanto preannunciato – alcun provvedimento della Procura della Repubblica o di altra Autorità giudiziaria, mentre continuavano a pervenire in filiale richieste telefoniche di informazioni, sempre da parte del soggetto che si qualificava come AL dei Carabinieri, è all'evidenza significativo di una condizione soggettiva del direttore della filiale, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non è
pag. 8/12 riconducibile ad uno stato di affidamento e buona fede, ben sapendo il di aver già CP_1 proceduto con interrogazioni anomale e non consentite, difficilmente interpretabili come finalizzate a salvaguardare la clientela, se la Direzione Centrale continuava ad essere mantenuta all'oscuro, omettendo il dipendente di informare la banca, tramite i canali e con le procedure prescritte nei regolamenti interni, non risultando alcuna comunicazione o interlocuzione da parte del medesimo, almeno fino alla data del 31 ottobre. A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza che la è dotata di una specifica struttura Pt_1 organizzativa interna, denominata Ufficio Rapporti con l'Autorità giudiziaria, a ciò deputata, della quale il dipendente, quale direttore di filiale, non poteva non essere al corrente. Come si legge nel verbale di Audit della Banca, in data 15.11.2022, “le verifiche non hanno preso le mosse da alert in corso d'opera, tantomeno da segnalazione dell'interessato, bensì dalle notizie provenienti dai reclami di clienti in relazione a numerosi casi di frode attraverso
“phishing/vishing”. I testi escussi, in particolare e hanno riferito che era infatti accaduto che Tes_5 Tes_7 malfattori, contattando telefonicamente i clienti e presentandosi come presunti “operatori
, riuscivano a convincere i predetti a fornire informazioni attinenti carte di pagamento di Pt_1 loro titolarità, così effettuando acquisti sul circuito pagobancomat e prelevamenti di contante. Perciò la aveva avviato approfondimenti, per identificare eventuali interrogazioni Pt_1 anagrafiche anomale sui dati dei clienti medesimi ed in particolare sui numeri telefonici, rilevando accessi non autorizzati da parte di un titolare di filiale, riguardanti interrogazioni in
“anagrafe generale” su dati riferiti a clienti in carico a filiali diverse dalla sua. Il teste ha spiegato che “le carte venivano rubate e poi i malintenzionati Tes_5 contattavano i clienti per ottenerne i dati personali e poter operare con le carte. Sono state rubate centinaia di carte … La logica del nostro intervento è stata quella di capire come i malintenzionati avessero ottenuto i dati personali dei clienti, sicché ci siamo accorti delle interrogazioni. Nel caso specifico, gli accessi effettuati dal li abbiamo ritenuti CP_1 incoerenti perché le interrogazioni riguardavano clienti di varie regioni”. L'operato del che nei primi giorni di ottobre riceve telefonate da parte di un soggetto CP_1 che si presenta come AL dei Carabinieri di Vasto, e, cadendo nell'errore di Per_1 avere rapporti con un vero militare dell'Arma e di dover cooperare con le forze dell'ordine, si adopera in buona fede e procede con interrogazioni non autorizzate del sistema, avrebbe potuto trovare una attenuante circoscritta alle fasi iniziali della vicenda nelle giornate tra il 3 e il 4 ottobre – per quanto già dovessero profilarsi dubbi ed interrogativi sull'esigenza di approfondire e chiarire la situazione – comunque fin quando non sono cominciati ad emergere aspetti, tra cui la reiterazione delle telefonate anche nei giorni 7 e 11 e in quelli successivi fino al 27 ottobre, con le modalità sopra descritte, che, al contrario, avrebbero dovuto far sorgere sospetti sempre più fondati ed incalzanti, a cui invece ha corrisposto l'assoluta inerzia del direttore della filiale. Non è in discussione il grave inadempimento contrattuale consistito nell'avere il dipendente operato 361 interrogazioni indebite sull'anagrafica aziendale, rispetto al quale l'essere incorso pag. 9/12 nell'errore di collaborare con un falso AL dei Carabinieri può descrivere i motivi in ragione dei quali il direttore della filiale di Vasto si è determinato ad agire – vale a dire le ragioni che lo hanno indotto a realizzare la condotta addebitata – ma non giustifica la condotta posta in essere, sia perchè, per le circostanze e per le modalità in cui si è realizzata, avrebbe potuto essere evitata utilizzando l'ordinaria diligenza – nella specie, attendendo l'intervento dell'autorità giudiziaria ovvero utilizzando il sistema CRM – sia perché altri e diversi comportamenti e accorgimenti avrebbero dovuto intervenire, ben esigibili dal dipendente e conformi ai regolamenti e alle prescrizioni datoriali – tra cui segnalare ed informare la Direzione centrale i superiori delle numerose telefonate e del contenuto delle stesse, ricevute dal sedicente AL , mai seguite, nell'arco di un mese, dai Per_1 preannunciati imminenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria, continuando al contrario il medesimo a mantenere rapporti personali con l'interlocutore. In definitiva nè si pone un problema di previa contestazione disciplinare, tenuto conto che la mancanza addebitata al resta quella di aver operato interrogazioni anagrafiche CP_1 indebite, nè tale addebito è venuto meno per effetto di una condizione di buona fede del dipendente o perché tratto in inganno da una condotta criminosa altrui, avendo egli stesso adottato un comportamento non conforme alle direttive aziendali ed agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. In assenza di alert del sistema, la Banca ha ricostruito i fatti di causa, conducendo indagini a posteriori sui dati registrati dal sistema aziendale di tracciamento delle operazioni bancarie, sistema predisposto in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 192 del 2011 e reso operativo previa stipula dell'accordo sindacale del 29 settembre 2014, prescritto dall'art. 4 l. n. 300 del 1970, nell'assoluta inerzia del CP_1 almeno fino alla data del 31 ottobre. Il solo dato significativo emerso è che solo in tale data, a distanza di circa un mese dagli episodi verificatisi dal 4 all'11 ottobre 2022, contestati al medesimo, il predetto si sarebbe determinato a chiedere informazioni circa il AL al Comandante della Stazione Per_1 dei Carabinieri di Vasto, , il quale, sentito come teste ha riferito “Ricordo che Tes_1 qualche settimana dopo il nostro incontro davanti alla banca di Vasto, il è venuto in CP_1 caserma e mi ha riferito di aver ricevuto, non so se sul telefono della banca o sul suo personale, delle telefonate da un certo;
io gli ho risposto che non esiste Persona_3 nessun Maresciallo e l'ho invitato a raccogliere tutta la documentazione e a sporgere Per_1 denuncia così da riuscire a tracciare le telefonate. […] Preciso che il RE non è più tornato a sporgere denuncia, quantomeno non presso la stazione dei carabinieri di Vasto”. Non convince quanto affermato al riguardo dal nelle sue difese – “…ho quindi CP_1 chiesto di poter presentare denuncia dell'accaduto ma (a dire il vero con mio stupore) mi è stato riferito che, non ritenendo i militari che fossero stati compiuti reati perseguibili, la denuncia era superflua” - cioè che le forze dell'ordine lo avrebbero dissuaso dal presentare la detta denuncia, essendo tenuti per legge a ricevere denunce da chiunque ne manifesti l'intenzione.
pag. 10/12 Neppure convincono, nella versione dei fatti offerta dal le modalità riferite dallo CP_1 stesso con le quali, il giorno dopo la prima telefonata, in occasione di un incontro avuto con il comandante uscente e quello entrante NA fuori dalla filiale di Vasto, si Tes_1 sarebbe rafforzato l'equivoco sulla reale appartenenza del soggetto, presentatosi come AL , all'Arma dei carabinieri, atteso che il comandante , sentito Per_1 Tes_1 come teste, ha riferito “Non ricordo se il giorno dopo o qualche giorno dopo e fuori dalla banca abbiamo incontrato il al quale abbiamo confermato l'appuntamento della CP_1 signora già preso durante la telefonata…” riferendosi dunque all'appuntamento Per_2 della signora – riguardante una modifica del rapporto di conto corrente e cioè la Tes_8 revoca della delega conferita al marito per operare sul suo conto – e non certo ad indagini della Procura su carte di credito. Anche il capitano NA, sentito come teste, ha ricordato che, in occasione del predetto incontro davanti alla il fine era semplicemente quello di Pt_1 presentarsi al direttore della filiale e che “durante quell'incontro, non ci ha CP_1 domandato se fossimo stati noi a chiamarlo il giorno precedente;
non abbiamo parlato di alcuna chiamata, ci siamo limitati a presentarci” ed ancora “ dopo l'incontro con il CP_1 del 4/10/2022 non l'ho più visto né sentito”. Richiamati pertanto tutti i principi già riportati nella sentenza di primo grado in tema di licenziamento per giusta causa, anche a fronte dell'inganno proveniente da un soggetto qualificatosi come AL dei Carabinieri ed evidenziate le numerose anomalie, lacune, così come omissioni sopra illustrate, che hanno contrassegnato la condotta del RE, a fronte di incalzanti telefonate da parte di un soggetto che qualificatosi come AL dei Carabinieri, mai si era presentato in filiale personalmente, mai aveva esibito - pur preannunciandoli - provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o deleghe di indagine, pur continuando per telefono a richiedere dati riservati e coperti da privacy, non compatibili con una condizione di buona fede, tenuto conto della qualifica ricoperta dal dipendente (direttore di filiale)e del grado di affidabilità richiestogli in ragione dell'elevato livello di inquadramento (QD2 CCNL Credito) , resta impregiudicato il complessivo disvalore della condotta contestata ed affatto ridimensionato. Tenuto conto del fatto che le interrogazioni operate sono da ritenere oltre che abusive ed operate fuori di ogni ragione di servizio, anche anomale per le modalità temporali (in quattro diversi giorni nell'arco di una settimana) e per la frequenza (ben 361), con la conseguenza che deve ritenersi congrua la massima sanzione esplusiva, comminata da . Pt_1
In definitiva dunque, in riforma della sentenza reclamata e ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, va rigettato il ricorso in primo grado formulato da Controparte_1
Le spese, per il doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Rigetta il ricorso formulato in primo grado da Controparte_1
pag. 11/12 - Condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Pt_1 grado, che liquida, per compensi professionali, per il primo grado in € 3.290 per la fase sommaria e in € 3.810 per la fase di opposizione e, per il secondo grado, in € 3.473, oltre, per ciascun grado e fase, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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