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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 536/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 536/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. MORELLI MAURO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. MORELLI MAURO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/01/1999 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in FORLI'.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 13/05/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 2530/2018 del 23/07/2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 8 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in FORLI' il
03/01/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di FORLI', nell'anno 1999 atto numero 1 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 13/05/2025:
MANTENIMENTO DELLA PROLE
• revocata ogni altra disposizione contenuta nel decreto di omologa della separazione, e premesso che i coniugi si dichiarano autosufficienti quanto al proprio mantenimento, entrambi i ricorrenti sono tenuti al mantenimento delle figlie e PE
, nate dal matrimonio ed entrambe oggi maggiorenni ed aventi Persona_2
dimora autonoma per ragioni di studio e lavoro, in proporzione dei rispettivi redditi e provvedendo al versamento diretto alle figlie di quanto necessario per lo stesso, quantificandosi allo stato e rebus sic stantibus detto mantenimento nel versamento, da parte di ciascuno dei genitori a ciascuna delle figlie di EUR 300,00 mensili con ratei scadenti il giorno 5 di ogni mese e concorrendo gli stessi nei confronti delle figlie nella misura del 50 % alle ulteriori spese straordinarie – intendendosi per tali quelle così definite nel vigente protocollo famiglia dell'intestato Tribunale - che si rendessero necessarie, il tutto fino al conseguimento dell'autosufficienza economica delle figlie e intendendosi in tal senso modificate le condizioni fissate con l'omologa della separazione, revocate per il resto;
DICHIARAZIONI E CONDIZIONI DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
• I sig.ri , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] e C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._2
Pescara alla via De Titta 21 intendono dichiarare e stipulare e per conseguenza dichiarano e stipulano come segue e quanto segue:
pagina 3 di 8 - Essi risultano contitolari, per la quota di ½ per ciascuno, dei seguenti immobili, tutti ubicati in Pescara alla via de Titta 21:
1) appartamento al piano 4° (5°fuori terra o attico) distinto con il numero interno 20, censito al NCEU del comune di Pescara fg. 29, p.lla 21 (ex 348) sub. 25 (ex 20), p.5
ZC2, cl. 2, cat. A/2, classe 2, vani 6, rc EUR 619,75, avente accesso dalla porta a sinistra per chi arriva sul pianerottolo salendo le scale, composto di tre vani e accessori, terrazzo a livello, il tutto per quanto risulta confinante con proprietà
e o aventi causa, distacchi a tre lati, salvo altri;
CP_2 Persona_3
2) locale garage al piano terra di piccolo corpo di fabbrica terraneo sito poco discosto dal corpo di fabbrica principale distinto con il numero “G3”, censito nel NCEU fg.
29, p.lla 21 (ex 349) sub. 5 (ex 4), zc 2, cl. 3, consistenza 23 mq, cat. C/6, rc EUR
76,02, confinante con proprietà o aventi causa, proprietà Controparte_3 [...]
o aventi causa, distacco, salvo altri;
Pt_2
3) locale al piano seminterrato adibito a cantina/magazzino, confinante con distacchi a quattro lati, gradinata, vano ascensore, centrale termica, serbatoio, salvo altri, censito al NCEU fg. 29, p.lla 21 (ex 348), sub. 47 (già sub. 28, già sub. 4), zc 2, cl. 3, consistenza 30 mq, cat. C/2, rc EUR 94,51;
4) locale al piano seminterrato adibito a cantina/magazzino, confinante con distacchi a quattro lati, gradinata, vano ascensore, centrale termica, serbatoio, salvo altri, censito al NCEU fg. 29, p.lla 21 (ex 348), sub. 46 (già sub. 27, già sub. 5), zc 2, cl. 3, cat. C/2 consistenza 63 mq, RC Eur 198,47;
- I predetti immobili sono pervenuti ai sig.ri e per atto CP_1 Parte_1 [...]
di Pescara del 9.12.1998, rep. 2144, racc. 916, registrato Persona_4
presso il competente Ufficio Finanziario di Pescara il 22.12.1998 al n. 4275 serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Pescara in data 11.12.1998 ai nn.
13054 RG e 9102 RP;
pagina 4 di 8 - il sig. , dichiarandone piena ed assoluta titolarità e disponibilità, Parte_1 cede e trasferisce, con rinuncia all'ipoteca legale, alla sig.ra - che Controparte_1
accetta e dichiara di rinunciare, nei confronti dello stesso, ad ogni diritto, ragione e/o azione in dipendenza dall'agibilità/abitabilità dell'immobile liberando il cedente da ogni responsabilità sul punto - la propria quota di ½ del diritto reale di piena proprietà su tutti e ciascuno degli immobili come sopra individuati e descritti ai superiori nn. da 1 a 4, con tutti gli accessi, accessioni, accessori, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive in quanto esistenti e risultanti da giusto titolo, con tutti i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti spazi e impianti comuni del fabbricato, come tali ritenuti dalle vigenti disposizioni in materia di condominio degli edifici;
- la sig.ra si obbliga entro il quinto giorno successivo all'avvenuta Controparte_1
trascrizione della sentenza di divorzio con il presente trasferimento immobiliare, a corrispondere a titolo di conguaglio al sig. la somma di EUR Parte_1
145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che egli comunicherà alla debitrice per iscritto, detta somma è indicata dalle parti quale prezzo e valore della cessione, per quanto occorre ed ai sensi della L. 266/2005 art. 1 c. 497;
- alla data del pagamento il cedente sig. immette nel possesso Parte_1
legale di quanto ceduto la cessionaria;
- le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Tribunale, il Cancelliere e gli eventuali addetti all'ufficio per il processo si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento immobiliare suddetto senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alle stesse. Le parti ed il loro difensore si obbligano a curare la trascrizione e voltura degli atti presso il competente ufficio di pubblicità immobiliare esonerando il cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente. In ipotesi vi fossero impedimenti e non fossero eseguite le trascrizioni pagina 5 di 8 per eventuali irregolarità edilizie-urbanistiche-amministrative e/o per qualsiasi altra ragione indipendente dalla volontà delle parti, le parti dovranno comunque provvedere alle regolarizzazioni e/o eventuali sanatorie che si rendessero necessarie per l'esecuzione del provvedimento che definisce il presente giudizio e per le relative trascrizioni a propria cura e spese, ed anche se necessario alla ripetizione dell'atto di trasferimento con rogito notarile, il tutto al fine di consentire l'esecuzione del presente accordo;
- il trasferimento immobiliare de quo è sussumibile in quelli per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte e tasse di cui all'art. 19 della L. 74/1987, che le parti ad ogni buon conto e per quanto occorra richiedono espressamente con il presente ricorso;
- le parti dichiarano che non sussistono nel ventennio antecedente la data del presente ricorso ipoteche, pignoramenti né altri pesi, canoni, livelli, vincoli, diritti o ragioni o azioni o litispendenze o prelazioni di natura reale vantati da terzi, e/o formalità pregiudizievoli e/o di alcun tipo su tutti e ciascuno degli immobili sopra descritti, come risulta dalla certificazione (certificato ipotecario ventennale e visure catastali) che si deposita in uno con il presente ricorso;
- Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, artt.21, comma 2 e 47, consapevoli, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e per l'uso di atti falsi, nonché, ai sensi e per gli effetti della legge
28 febbraio 1985 n.47 e successive proroghe e modificazioni, n. 724/94 e n. 380/01 le parti dichiarano che per tutti e ciascuno degli immobili sopra descritti ai punti nn.
1-4 la costruzione è iniziata in data anteriore al 1.9.1967 ma che le unità immobiliari sopra descritte ai nn. 1, 3 e 4 sono state oggetto di opere per le quali è stata conseguita sanatoria attraverso SCIA in sanatoria (per quanto riguarda l'immobile di cui al n. 1 –appartamento) n. 1464/2023 prot. 0134660/2023 e CILA in sanatoria (per pagina 6 di 8 quanto riguarda gli immobili sub. 3 e 4) n. 196/2024 prot. n. 0079653/2024, con avvenuto pagamento dei diritti e delle sanzioni come da versamenti effettuati a mezzo bonifico bancario alle coordinate del Comune competente
[...] in data, rispettivamente, 26.6.2023 (n. cro/trn
1101231770528027 EUR 128,55 diritti tecnici e di segreteria e n. cro/trn
1101231770528566 EUR 516,00 sanzione) per quanto riguarda la SCIA in sanatoria e in data 17.01.2024 (n. cro/trn 1101240170400528 EUR 83,66 diritti tecnici e di segreteria e n. cro/trn 1101240170400861 EUR 333,31 sanzione), che non sussistono vincoli ex art. 32 e 33 L. 47/85, che lo stato di fatto degli immobili come sopra coinvolti è conforme agli elaborati grafici di SCIA e CILA in sanatoria nonché alle planimetrie catastali attualmente depositate in catasto all'esito del procedimento di sanatoria, e che il procedimento di sanatoria è definito, essendo decorsi i termini di legge, con conseguente conformità e regolarità urbanistico/edilizia di tutti gli immobili oggetto della cessione di quote di cui sopra;
dichiarano inoltre ai sensi dell'art. 29 L. 52/1985 e ss.mm.ii. che quanto trasferito è conforme nei dati soggettivi e oggettivi di identificazione catastale e non contiene difformità rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie agli atti presso la banca dati del Catasto
Fabbricati ed allegate al presente ricorso. La sig.ra dichiara altresì Controparte_1
che gli immobili dei quali si acquista la quota di ½ (appartamento e relative pertinenze e dipendenze) non hanno categoria catastale A1, A8, A9, di risiedere anagraficamente ivi e di svolgere attività lavorativa nel comune di residenza, ove non
è titolare di altri immobili;
- le parti dichiarano di non essersi avvalse di intermediario alcuno per il presente trasferimento immobiliare;
pagina 7 di 8 - le parti dichiarano altresì di essere separate fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che con il presente atto si richiede, e pertanto e fin da coniugate in regime di separazione dei beni.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 536/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. MORELLI MAURO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. MORELLI MAURO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/01/1999 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in FORLI'.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 13/05/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 2530/2018 del 23/07/2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 8 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in FORLI' il
03/01/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di FORLI', nell'anno 1999 atto numero 1 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 13/05/2025:
MANTENIMENTO DELLA PROLE
• revocata ogni altra disposizione contenuta nel decreto di omologa della separazione, e premesso che i coniugi si dichiarano autosufficienti quanto al proprio mantenimento, entrambi i ricorrenti sono tenuti al mantenimento delle figlie e PE
, nate dal matrimonio ed entrambe oggi maggiorenni ed aventi Persona_2
dimora autonoma per ragioni di studio e lavoro, in proporzione dei rispettivi redditi e provvedendo al versamento diretto alle figlie di quanto necessario per lo stesso, quantificandosi allo stato e rebus sic stantibus detto mantenimento nel versamento, da parte di ciascuno dei genitori a ciascuna delle figlie di EUR 300,00 mensili con ratei scadenti il giorno 5 di ogni mese e concorrendo gli stessi nei confronti delle figlie nella misura del 50 % alle ulteriori spese straordinarie – intendendosi per tali quelle così definite nel vigente protocollo famiglia dell'intestato Tribunale - che si rendessero necessarie, il tutto fino al conseguimento dell'autosufficienza economica delle figlie e intendendosi in tal senso modificate le condizioni fissate con l'omologa della separazione, revocate per il resto;
DICHIARAZIONI E CONDIZIONI DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
• I sig.ri , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] e C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._2
Pescara alla via De Titta 21 intendono dichiarare e stipulare e per conseguenza dichiarano e stipulano come segue e quanto segue:
pagina 3 di 8 - Essi risultano contitolari, per la quota di ½ per ciascuno, dei seguenti immobili, tutti ubicati in Pescara alla via de Titta 21:
1) appartamento al piano 4° (5°fuori terra o attico) distinto con il numero interno 20, censito al NCEU del comune di Pescara fg. 29, p.lla 21 (ex 348) sub. 25 (ex 20), p.5
ZC2, cl. 2, cat. A/2, classe 2, vani 6, rc EUR 619,75, avente accesso dalla porta a sinistra per chi arriva sul pianerottolo salendo le scale, composto di tre vani e accessori, terrazzo a livello, il tutto per quanto risulta confinante con proprietà
e o aventi causa, distacchi a tre lati, salvo altri;
CP_2 Persona_3
2) locale garage al piano terra di piccolo corpo di fabbrica terraneo sito poco discosto dal corpo di fabbrica principale distinto con il numero “G3”, censito nel NCEU fg.
29, p.lla 21 (ex 349) sub. 5 (ex 4), zc 2, cl. 3, consistenza 23 mq, cat. C/6, rc EUR
76,02, confinante con proprietà o aventi causa, proprietà Controparte_3 [...]
o aventi causa, distacco, salvo altri;
Pt_2
3) locale al piano seminterrato adibito a cantina/magazzino, confinante con distacchi a quattro lati, gradinata, vano ascensore, centrale termica, serbatoio, salvo altri, censito al NCEU fg. 29, p.lla 21 (ex 348), sub. 47 (già sub. 28, già sub. 4), zc 2, cl. 3, consistenza 30 mq, cat. C/2, rc EUR 94,51;
4) locale al piano seminterrato adibito a cantina/magazzino, confinante con distacchi a quattro lati, gradinata, vano ascensore, centrale termica, serbatoio, salvo altri, censito al NCEU fg. 29, p.lla 21 (ex 348), sub. 46 (già sub. 27, già sub. 5), zc 2, cl. 3, cat. C/2 consistenza 63 mq, RC Eur 198,47;
- I predetti immobili sono pervenuti ai sig.ri e per atto CP_1 Parte_1 [...]
di Pescara del 9.12.1998, rep. 2144, racc. 916, registrato Persona_4
presso il competente Ufficio Finanziario di Pescara il 22.12.1998 al n. 4275 serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Pescara in data 11.12.1998 ai nn.
13054 RG e 9102 RP;
pagina 4 di 8 - il sig. , dichiarandone piena ed assoluta titolarità e disponibilità, Parte_1 cede e trasferisce, con rinuncia all'ipoteca legale, alla sig.ra - che Controparte_1
accetta e dichiara di rinunciare, nei confronti dello stesso, ad ogni diritto, ragione e/o azione in dipendenza dall'agibilità/abitabilità dell'immobile liberando il cedente da ogni responsabilità sul punto - la propria quota di ½ del diritto reale di piena proprietà su tutti e ciascuno degli immobili come sopra individuati e descritti ai superiori nn. da 1 a 4, con tutti gli accessi, accessioni, accessori, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive in quanto esistenti e risultanti da giusto titolo, con tutti i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti spazi e impianti comuni del fabbricato, come tali ritenuti dalle vigenti disposizioni in materia di condominio degli edifici;
- la sig.ra si obbliga entro il quinto giorno successivo all'avvenuta Controparte_1
trascrizione della sentenza di divorzio con il presente trasferimento immobiliare, a corrispondere a titolo di conguaglio al sig. la somma di EUR Parte_1
145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che egli comunicherà alla debitrice per iscritto, detta somma è indicata dalle parti quale prezzo e valore della cessione, per quanto occorre ed ai sensi della L. 266/2005 art. 1 c. 497;
- alla data del pagamento il cedente sig. immette nel possesso Parte_1
legale di quanto ceduto la cessionaria;
- le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Tribunale, il Cancelliere e gli eventuali addetti all'ufficio per il processo si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento immobiliare suddetto senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alle stesse. Le parti ed il loro difensore si obbligano a curare la trascrizione e voltura degli atti presso il competente ufficio di pubblicità immobiliare esonerando il cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente. In ipotesi vi fossero impedimenti e non fossero eseguite le trascrizioni pagina 5 di 8 per eventuali irregolarità edilizie-urbanistiche-amministrative e/o per qualsiasi altra ragione indipendente dalla volontà delle parti, le parti dovranno comunque provvedere alle regolarizzazioni e/o eventuali sanatorie che si rendessero necessarie per l'esecuzione del provvedimento che definisce il presente giudizio e per le relative trascrizioni a propria cura e spese, ed anche se necessario alla ripetizione dell'atto di trasferimento con rogito notarile, il tutto al fine di consentire l'esecuzione del presente accordo;
- il trasferimento immobiliare de quo è sussumibile in quelli per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte e tasse di cui all'art. 19 della L. 74/1987, che le parti ad ogni buon conto e per quanto occorra richiedono espressamente con il presente ricorso;
- le parti dichiarano che non sussistono nel ventennio antecedente la data del presente ricorso ipoteche, pignoramenti né altri pesi, canoni, livelli, vincoli, diritti o ragioni o azioni o litispendenze o prelazioni di natura reale vantati da terzi, e/o formalità pregiudizievoli e/o di alcun tipo su tutti e ciascuno degli immobili sopra descritti, come risulta dalla certificazione (certificato ipotecario ventennale e visure catastali) che si deposita in uno con il presente ricorso;
- Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, artt.21, comma 2 e 47, consapevoli, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e per l'uso di atti falsi, nonché, ai sensi e per gli effetti della legge
28 febbraio 1985 n.47 e successive proroghe e modificazioni, n. 724/94 e n. 380/01 le parti dichiarano che per tutti e ciascuno degli immobili sopra descritti ai punti nn.
1-4 la costruzione è iniziata in data anteriore al 1.9.1967 ma che le unità immobiliari sopra descritte ai nn. 1, 3 e 4 sono state oggetto di opere per le quali è stata conseguita sanatoria attraverso SCIA in sanatoria (per quanto riguarda l'immobile di cui al n. 1 –appartamento) n. 1464/2023 prot. 0134660/2023 e CILA in sanatoria (per pagina 6 di 8 quanto riguarda gli immobili sub. 3 e 4) n. 196/2024 prot. n. 0079653/2024, con avvenuto pagamento dei diritti e delle sanzioni come da versamenti effettuati a mezzo bonifico bancario alle coordinate del Comune competente
[...] in data, rispettivamente, 26.6.2023 (n. cro/trn
1101231770528027 EUR 128,55 diritti tecnici e di segreteria e n. cro/trn
1101231770528566 EUR 516,00 sanzione) per quanto riguarda la SCIA in sanatoria e in data 17.01.2024 (n. cro/trn 1101240170400528 EUR 83,66 diritti tecnici e di segreteria e n. cro/trn 1101240170400861 EUR 333,31 sanzione), che non sussistono vincoli ex art. 32 e 33 L. 47/85, che lo stato di fatto degli immobili come sopra coinvolti è conforme agli elaborati grafici di SCIA e CILA in sanatoria nonché alle planimetrie catastali attualmente depositate in catasto all'esito del procedimento di sanatoria, e che il procedimento di sanatoria è definito, essendo decorsi i termini di legge, con conseguente conformità e regolarità urbanistico/edilizia di tutti gli immobili oggetto della cessione di quote di cui sopra;
dichiarano inoltre ai sensi dell'art. 29 L. 52/1985 e ss.mm.ii. che quanto trasferito è conforme nei dati soggettivi e oggettivi di identificazione catastale e non contiene difformità rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie agli atti presso la banca dati del Catasto
Fabbricati ed allegate al presente ricorso. La sig.ra dichiara altresì Controparte_1
che gli immobili dei quali si acquista la quota di ½ (appartamento e relative pertinenze e dipendenze) non hanno categoria catastale A1, A8, A9, di risiedere anagraficamente ivi e di svolgere attività lavorativa nel comune di residenza, ove non
è titolare di altri immobili;
- le parti dichiarano di non essersi avvalse di intermediario alcuno per il presente trasferimento immobiliare;
pagina 7 di 8 - le parti dichiarano altresì di essere separate fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che con il presente atto si richiede, e pertanto e fin da coniugate in regime di separazione dei beni.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8