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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/07/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4933/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4933/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 10.4.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Sant'Arpino alla Via De Gasperi n. 77, presso lo studio dell'Avv. VITALE
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2 procura in atti
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Rossini n. 22, presso lo studio dell'Avv.
NAPOLITANO PASQUALE (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._3 difesa in virtù di procura in atti
CONVENUTA
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
Sant'Arpino alla Via De Gasperi n. 77, presso lo studio dell'Avv. VITALE RAFFAELE
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(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._2 atti
INTERVENTORE
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la chiedendo la Controparte_3 condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo per i danni riportati in conseguenza del furto dell'autovettura Peugeot, modello 2008, tg. GB174SS di sua proprietà, assicurata giusta polizza n. Antifurto XFP serie n. P6174048 – PACK
“Antifurto i – code” stipulata con la convenuta.
In fatto esponeva che: in data 2.10.2021 in Aversa, alla Via Botticelli, nell'intervallo di tempo tra le 23:30 e le 01: 30 del 3.10.2021, ignoti asportavano il veicolo Peugeot, modello 2008 tg. GB174SS, di sua proprietà; in data 15.10.2020 l'attore aveva sottoscritto con la polizza Antifurto XFP serie n. P6174048 – Controparte_1
PACK “Antifurto i – code” - valore del veicolo €.28400,00; in data 11.10.2021 la vettura, ritrovata con danni, veniva sottoposta a perizia in Orta di Atella dal perito senza tuttavia ottenere alcun indennizzo;
non era stato possibile comporre Per_1 bonariamente la vertenza nonostante le rituali richieste.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Dichiararsi l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta società per il denegato ed ingiustificato indennizzo in conseguenza del furto meglio descritto in narrativa;
2) Condannarsi, per l'effetto, la convenuta al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di €.7259,09, così meglio specificati:
a) fattura n° 2492V4 dell'ammontare di €.1639,35;
b) fattura n.130V4 dell'ammontare di €,840,99;
c) preventivo dell'ammontare di €.4419,00 oltre rivalutazione monetaria da determinarsi secondo indici ISTAT ed interessi legali dal fatto al soddisfo”.
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In data 6.9.2022 spiegava atto di intervento volontario il quale Controparte_2 deduceva di essere comproprietario dell'autovettura danneggiata e si associava alle richieste contenute nell'atto di citazione di . Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.9.2022 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 co.
1-bis, D.lgs. 28/2010, avendo il giudizio ad oggetto un contratto assicurativo, e la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c.. Nel merito, rilevava la carenza di prova in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione precisando che l'attore non aveva fornito la prova in ordine all'effettivo verificarsi delle condizioni contrattuali giustificative della richiesta di indennizzo relativo ai danni riportati dal veicolo Peugeot di sua proprietà. Con riferimento al quantum evidenziava che l'importo richiesto dagli istanti non risultava provato e specificato nelle sue componenti e che l'attore aveva esibito soltanto un preventivo, privo di rilevanza sul piano probatorio.
La concludeva chiedendo: Controparte_4
1. In via preliminare: -dichiari l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.lgs.
28/2010 avente il presente giudizio come oggetto un contratto assicurativo.
2. Nel merito: -rigetti la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, comunque non provata. Con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio”.
Concesso il termine per l'esperimento della mediazione ex art. 5 co.1 bis d.lgs. n.
28/2010, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione della società convenuta, nel corso del giudizio veniva espletata l'istruttoria testimoniale e, all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 10.4.2025, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell' art. 164 c.p.c.. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi) non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso
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l'esame complessivo dell'atto. Nel caso di specie, infatti, è ben possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa dell'attore salvo verificarne nel merito la fondatezza.
Nel merito la domanda va rigettata per mancanza di prova della invocata copertura assicurativa per i danni in conseguenza di furto.
La ricostruzione della vicenda da cui trae origine la domanda è invero precisata nella allegata denuncia presentata in data 3 ottobre 2021 alla Questura di Napoli, ove l'attore dichiara che “In data 02.10.2021 alle ore 23.30 circa, parcheggiavo la mia autovettura marca Peugeot modello 2008 di colore bianco targata GB174SS, in Aversa alla via
Botticelli nei pressi del civico 20. Alle ore 01.20 del 03.10.2021 nel mentre mi accingevo a riprendere l'autovettura, mi accorgevo che la stessa era stata asportata, immediatamente allertavo le Forze dell'Ordine, nello specifico contattavo il 112 e nella circostanza i Militari della Stazione di Aversa, inserivano la mia autovettura tra quelle da ricercare a mezzo In data odierna, alle ore 08.00 circa, mi contattava CP_5 personale della società Lojack e mi riferiva che avevano rinvenuto la mia autovettura in via Manzoni di Giugliano in Campania. Sul posto vi era anche una pattuglia del locale
Commissariato di Polizia, che provvedeva a restituirmi l'auto con apposito verbale.
Riferisco che l'autovettura presentava danni al montante ed allo sportello anteriore destro e finestrino anteriore destro malfunzionante, paraurti anteriore graffiato sul lato sinistro. Inoltre l'auto segnala un'avaria al motore. Inoltre vi sono i seguenti ammanchi: parti in plastica sotto sterzo, Kit gonfiaggio e ruota di scorta, nr. 5 poggiatesta e mensola del bagagliaio.”
Nella richiesta di risarcimento preventivamente inviata alla CP_3
viene precisato che si intende ottenere “ il pieno ed integrale
[...] risarcimento dei danni subiti al veicolo di sua proprietà Peugeot 2008 tg. GB174SS a seguito di furto avvenuto in Aversa alla via Botticelli in data 02.10.21 tra le pre 23.30 e le ore 01.20 del 03.10.21 e poi ritrovata sempre il 03.10.21 alle ore 8,00 nel Comune di
Giugliano in Via Manzoni ed assicurata con la Vs società”.
La fattispecie pertanto non attiene ad un indennizzo assicurativo per il furto della vettura (ritrovata) bensì per i danni riportati dal veicolo ritrovato, in conseguenza del furto. Il rischio assicurato pertanto non è il valore della vettura bensì l'eventuale furto parziale delle componenti sottratte e i danni vandalici provocati volontariamente da terzi.
Trattasi di rischi specifici per i quali l'attore avrebbe dovuto provare la copertura assicurativa. La generica allegazione dell'esistenza di un contratto di assicurazione
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contro il furto della vettura ( peraltro neppure prodotto) non è sufficiente per ritenere che in tale contratto sia compresa anche tale garanzia ( che è diversa dal furto della vettura ).
Senonché l'attore si è limitato ad invocare la polizza contro il furto ma neppure ha prodotto in giudizio idonea documentazione. Infatti ha prodotto solo un frontespizio di documento, sottoscritto quale proprietario assicurato del veicolo, recante intestazione di “ certificato identificativo” antifurto XFP- serie n. : P;
data di decorrenza Nume_1
15/10/ 2020; Durata servizi e vantaggi: Antifurto I-code n. mensilità: 12 . Trattasi di atto che regola l'antifurto utilizzato nell'autovettura che fa presupporre la preventiva sottoscrizione di una polizza furto ma tale polizza non è stata però allegata per la verifica della sua estensione e delle sue condizioni.
Neppure sono state allegate la cd. “polizza collettiva abbinata all'antifurto, nè le condizioni del programma assicurativo integrato fra i servizi forniti con il Pack
“Antifurto i-Code”, pure richiamate prima della sottoscrizione per accettazione nel documento prodotto.
Non vi è prova pertanto della copertura del furto parziale delle componenti dell'autovetture ritrovata e restituita al proprietario e dei danni riportati .
Nè invero tale prova può desumersi da una mancata specificazione da parte dell'assicurazione che invece nella comparsa di costituzione ha comunque espressamente lamentato che l'attore “ non fornisce alcuna prova ( del cui onere ai sensi di legge è gravato) in ordine all'effettivo verificarsi delle condizioni contrattuali
(relative al rischio assicurato, termini di denuncia, determinazione del quantum ecc.) che legittimano a richiedere l'indennizzo relativo ai danni riportati dal veicolo Peugeot di sua proprietà”.
A fronte di tali contestazioni che involgono comunque il rischio assicurato e l'operatività della polizza, la mancanza di prova dell'attore della copertura assicurativa dello specifico rischio lamentato non può ritenersi supplita dal meccanismo del “fatto non contestato” tanto più che lo stesso attore non ha a sua volta specificato le clausole relative all'ambito della invocata garanzia che è diversa dalla sottrazione della vettura .
Il principio di non contestazione, con conseguente sollevazione dell'avversario dall'onere probatorio, postula in particolare, che la parte che lo invoca abbia, per prima, ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione con apprezzabile grado di specificità.
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La conferma da parte del teste escluso della vicenda relativa al furto della vettura e al suo ritrovamento con danni del veicolo non è pertanto sufficiente per l'accoglimento della domanda.
La domanda avanzata dall'attore e dall'interventore va pertanto rigettata.
Sussistono tuttavia le eccezionali ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite tenuto conto della intervenuta prova comunque del verificarsi dell'evento storico.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da e nei Parte_1 Controparte_2 confronti di così provvede: Controparte_3
- Rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 26/07/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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