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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1802 R.G.A.C. per l'anno 2020
promossa da:
C.F.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, Via Domenichino n. 6, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe
Cardona che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE -
Contro
Controparte_1
(C.F.: ) in persona del suo
[...] P.IVA_2
Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposa dall'Avv. Paolo Florio del Foro di
Cosenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Pullano, sito in Catanzaro, Via Purificato n. 18.
- CONVENUTO -
Oggetto: cessione dei crediti.
1 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio affinché venga accertato il Parte_1
proprio diritto con conseguente condanna dell
[...]
al pagamento della complessiva Controparte_2
somma di € 57.543,24 in virtù di contratti di cessione pro soluto così ripartiti:
€ 37.330,60 per sorte capitale di cui alle fatture allegate al fascicolo di parte attorea cedute dalla società Manitalidea S.p.A. e Sace FCT S.p.A., più interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale ex artt.li 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; € 240,00 ex art. 6 comma 2 D. Lgs
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. N. 192/12 per il mancato pagamento di n. 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
€ 15.252,64 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, di crediti diversi da quelli costituenti sorte capitale insoluta;
interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito, scaduti da oltre sei mesi, ex art. 1283 c.c.; € 4.720,00 ex art. 6 comma 2 D.
Lgs. n. 231/2002, novellato dal D. Lgs. N. 192/12, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato 118 fatture, il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora riportati nelle Note di Debito allegate.
In via subordinata ha chiesto che venga accertato e dichiarato il proprio diritto e la conseguente condanna della convenuta al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta per sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale ai sensi degli artt.li 2 e 5 del D. Lgs. N. 231/02 come novellato dal D.Lgs n. 192/12 in relazione alla sorte capitale;
all'importo dovuto ex art. 6 comma 2 D.Lgs 231/02 novellato dal D. Lgs. n. 192/12 in relazione alla sorte capitale;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alle Note debito e relativo importo
2 dovuto ex art. 6 comma 2 D.Lgs 231/02 novellato dal D. Lgs. n. 192/12 relativo alle fatture di cui alle Note Debito il cui tardivo pagamento ha prodotto interessi di mora.
In via ulteriormente subordinata, la condanna della convenuta al pagamento di ogni diversa somma dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto alo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento della domanda ha dedotto che i crediti portati dalle fatture per sorte capitale sono riportate nella documentazione allegata con l'indicazione della società emittente la fattura, il numero, la data di emissione, la data di scadenza, l'importo originario e quello residuo, ha specificato che i crediti relativi alla società Manitalidea
SpA ammontano ad € 27.145,38 e quelli di ENI SpA, cedute a Sace FCT Spa ammontano ad € 10.185,22; ha altresì specificato che le fatture emesse da ENI Spa sono a titolo di corrispettivo per le forniture di energia erogate, quelle di Manitalidea
SpA sono relative a forniture di servizi di pulizia. Tali fatture sono state cedute in virtù di contratti di cessione crediti stipulati a mezzo scrittura privata autenticata da
Notaio e notificati, precisando che la cessione ha riguardato anche gli interessi di mora maturati e maturandi.
Ha dedotto che l'ammontare dei crediti, nonostante le intimazioni di pagamento, non
è stato contestato dalla convenuta, così come non è stata oggetto di contestazione la documentazione comprovante tali fatture.
Ha richiamato quanto previsto dall'art. 1283 c.c. relativamente al pagamento degli interessi anatocistici ponendo a supporto della richiesta la documentazione di cui all'all. 3; ha altresì dedotto che il pagamento della somma di € 240,00 per il mancato pagamento di n. 6 fatture è dovuto in virtù dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/02 novella dal D.
Lgs. N. 192/12 norma emanata in recepimento della Direttiva Europea n. 2011/EU del 16.2.2011 anch'essa allegata.
Ha dedotto il pagamento di ulteriori interessi sulla sorte capitale in virtù di nota debito allegata sub. 4 e quantificata in € 15.252,644, sempre sulla predetta somma
3 hanno dedotto l'applicazione dell'art. 1283 c.c. nonché dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/02 novella dal D. Lgs. N. 192/12 per la somma ulteriore di € 4.720,00 per n. 118 fatture.
Si è costituita in giudizio, l Controparte_1
eccependo in via preliminare l'incompetenza
[...]
funzionale ed inderogabile del Tribunale adito in favore del Tribunale di Torino a seguito della dichiarazione di insolvenza da parte dello stesso contesta e nel merito l'infondatezza della domanda per mancata produzione dei contratti di cessione.
Sull'eccezione di incompetenza ha dedotto che la società Manitalidea SpA è stata dichiarata insolvente ex art. 3 D.lgs. N. 270/1999 con sentenza resa dal Tribunale di
Torino in data 4.2.2020, con la quale il tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
ha precisato che con nota del 5.08.2020 i commissari straordinari di Manitalidea S.p.A. hanno comunicato l'intenzione di sciogliersi dal contratto di cessione del credito con , Parte_1
chiedendo la corresponsione della somma vantata per intero dalla convenuta.
Ha asserito che la domanda avrebbe dovuto essere proposta davanti al Tribunale competente in via funzionale al fine di garantire il principio della par condicio creditorum.
Nel merito, nel contestare la domanda ha dedotto che stante lo scioglimento del vincolo contrattuale da parte della cedente, la domanda proposta da parte attrice risulta inammissibile, rilevando, altresì, l'incertezza delle fatture rispetto alla documentazione in possesso alla Manitalidea SpA.
All'esito della prima udienza di comparizione con ordinanza del 16.2.2021 questo giudicante ha invitato le parti al deposito di memorie in relazione all'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla convenuta poiché l'eccezione può CP_1
essere rilevata d'ufficio anche a fronte della tardiva costituzione della convenuta.
Lette le memorie questo giudicante ha ritenuto di dover decidere la questione unitamente al merito ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Senonché ritenuta la causa documentalmente istruita, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4 Dopo due ulteriori rinvii per la precisazione delle conclusioni disposti in ragione del carico di ruolo all'udienza de 3.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
2. Occorre preliminarmente rilevare che priva di fondamento appare l'eccezione di incompetenza funzionale formulata dalla convenuta, atteso che il giudizio è stato incardinato tra il cessionario ed il debitore ceduto e dunque la cedente Manitalidea
Spa, in amministrazione straordinaria non è parte dello stesso.
L'eccezione sollevata si riferisce inoltre, ai soli crediti della Manitaliadea SpA, non essendovi contestazione alcuna sui crediti derivanti da cessione effettuate da ENI-
SACE quanto alla sorte capitale e da quanto agli interessi di Parte_2
cui alle note debito.
Le fatture che controparte produce nel costituirsi in giudizio, differiscono da quelle oggetto del presente giudizio.
Difatti le fatture, di cui richiede il pagamento a vario tiolo Parte_1
sono afferenti agli anni 2016-2017-2018 mentre le fatture inviate ad dai CP_1
commissari in amministrazione straordinaria si riferiscono agli anni 2019-2020.
Sul punto la Cassazione ha avuto modo di chiarire con l'ordinanza n. 27700 del
2.10.2023 in materia di appalto che: “ In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario
e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione stessa alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, l.fall., con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e ss. l.fall., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare
(in assenza di domanda di accertamento di crediti nei confronti della massa ma soltanto di domanda diretta legittimamente ad incidere sull'attivo della procedura
5 concorsuale, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento”.
2.2.Tanto premesso la domanda deve essere rigettata per un'unica ragione assorbente.
Come ha già avuto modo di chiarire questo giudicante in altre pronunce di analogo tenore quando, come nel caso di specie, la prova del contratto che costituisce la fonte del rapporto obbligatorio tra la convenuta ed i cedenti creditori è richiesta ad substantiam, grava su chi agisce per far valere i diritti derivanti dall'azionato credito, produrre in giudizio il documento scritto attestante l'esistenza del contratto originario, intercorso tra i creditori cedenti e la debitrice.
Tale questione è preliminare anche rispetto al profilo della validità o efficacia della cessione del credito.
Ciò posto al predetto onere è assoggettato anche colui il quale è subentrato nella titolarità del credito in forza di cessione e al quale si deve presumere siano stati consegnati i documenti probatori del credito, stante l'espresso obbligo in tal senso del cedente ex art. 1262 c.c."
Va inoltre rammentato che tale prova può essere fornita solo con l'allegazione del contratto scritto e non anche per testi, poiché le norme poste dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale "devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge" ( ex plurimis Cass. Civ. Sez. Unite sentenza n.9775/2022; Cass. Civ. sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018).
Del tutto irrilevante è la circostanza che la convenuta non abbia contestato la mancata produzione dei contratti, fonte dell'obbligazione originaria poiché la giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n. 25999 del 17.10.2018 ha avuto modo di affermare che Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento
6 della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.
Della necessità di tale produzione documentale ai fini dell'accoglimento della domanda è perfettamente consapevole l'attrice che a pag. 6 dell'atto di citazione si era riservata di produrre testualmente “la documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra l' e le suindicate società fornitrici”. CP_3
Senonché di tale produzione documentale non vi è traccia agli atti, avendo l'attrice prodotto in giudizio solo i contratti di cessione dei crediti originari.
Ciò non può che determinare il rigetto della domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere della prova.
2.2. Parimenti deve essere rigettata la domanda subordinata formulata a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Sul punto è opportuno evidenziare che l'art. 2041 c.c. è norma dal carattere residuale, azionabile solo nel caso in cui l'attore non abbia altri strumenti per far valere il proprio diritto.
Ciò posto il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto.
In ogni caso l'art. 2041 c.c. contempla un indennizzo, che non può mai essere pari al corrispettivo pattuito per quella prestazione (in questo senso sempre Cass.
7 25861/2019) e nel caso di specie nulla specifica l'attrice sull'effettiva entità di detto indennizzo.
Le spese che seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai sensi del D.M.
147/2022 come in dispositivo con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- Rigetta la domanda per le ragioni chiarite in parte motiva;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. , che liquida in € 14.103,00 , per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro 18.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
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