Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3396/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Antonio Stoppani n. 6, cittadino italiano con l'Avv. BERARDI RAFFAELLO e con l'Avv. FRIGERIO ELISABETTA
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], cittadina italiana con l'Avv. GIROLA ALESSANDRO
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, degli atti del procedimento.
OGGETTO separazione e divorzio
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Cantù, in data 31.5.2008
(anno 2008, atto n. 27, parte II, serie A) con i seguenti figli minori: nato a [...], il [...] CP_2
Sentite le parti all'udienza del 3.2.2025 ed incaricati i competenti e , nelle Controparte_3 Controparte_4 more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale e successivamente il divorzio, alle seguenti condizioni concordate, manifestando la disponibilità ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità suggerito dai Servizi Sociali:
1. Affidamento del figlio congiuntamente ad entrambi i genitori, che potranno assumere CP_5 autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione, con prevalente collocazione dello stesso presso la residenza della madre. CP_2
2. Il padre, quale genitore non collocatario, potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente CP_2 calendario:
a. a fine settimana alternati, dalle 19:00 del venerdì fino al lunedì mattina, facendosi egli carico dell'accompagnamento a scuola del minore;
tale soluzione potrà essere adottata sino al settembre
2025, quando il minore potrà auspicabilmente utilizzare i mezzi pubblici per recarsi CP_2 presso l'istituto scolastico frequentato;
in ogni caso, saranno tenuti in primaria considerazione gli orari di lezione e gli impegni, anche extrascolastici, di CP_2
b. a settimane alternate, quando il figlio non trascorre il fine settimana con il padre, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del mercoledì, fatti salvi diversi accordi tra i genitori e tenuto conto degli eventuali impegni, anche extra scolastici, di CP_2
c. per le vacanze natalizie, con alternanza annuale tra i genitori:
i. il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro;
ii. dal 26 al 31 dicembre con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Natale e dal 1° al
6 gennaio con l'altro genitore;
d. per le vacanze pasquali, con alternanza annuale tra i genitori, la domenica di Pasqua, ovvero il
Lunedì dell'Angelo;
e. due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo, da concordarsi tra i genitori entro la fine di febbraio di ogni anno;
le Parti convengono di adottare criteri elastici, nel periodo estivo, per la permanenza di uno o due giorni del minore presso il padre;
f. i genitori concorderanno tra loro eventuali variazioni del calendario in occasione di singole ricorrenze e/o festività;
g. Con l'avanzare dell'età del figlio, i genitori terranno in progressiva maggiore considerazione la volontà e i desideri dallo stesso liberamente espressi, in ossequio e attuazione ai principi di cui all'art. 473-bis.4, comma 1, c.p.c..
3. Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di T_ CP_1 sottoscrizione della presente scrittura, la somma mensile di € 700,00 (Euro settecento/00) a titolo di concorso per il mantenimento del figlio il suddetto importo sarà soggetto a rivalutazione CP_2 annuale in misura pari all'indice ISTAT-FOI relativo al secondo mese precedente a quello di decorrenza.
4. Il SI. acconsente e autorizza fin da ora la SI.ra a percepire integralmente e senza T_ CP_1 eccezioni le somme erogate da a titolo di “Assegno unico e universale” per il figlio CP_6 CP_2 ovvero qualunque altra prestazione, comunque denominata, riconosciuta ed erogata da qualsivoglia Ente, anche di diritto straniero, per il figlio a carico.
5. Per la regolazione delle spese extra assegno di mantenimento i coniugi faranno riferimento alle indicazioni del Protocollo del Tribunale di Como del 24.05.2018, qui da intendersi integralmente ritrascritto, e alle sue eventuali future modificazioni ed integrazioni.
Con decorrenza dal mese di maggio 2025 incluso, tali spese - comprese rette scolastiche, compensi per lo psicologo, ecc. - saranno ripartite tra i genitori nella misura del 65% (sessantacinquepercento) a carico del SI. e del 35% (trentacinquepercento) a carico della SI.ra . T_ CP_1
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta e alla compartecipazione della relativa spesa.
In ogni caso, il genitore anticipatario delle spese entro 30 giorni dovrà inviare (a mezzo raccomandata, anche a mani, o e-mail, o messaggio whatsapp, ovvero altro mezzo concordato tra le Parti) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto;
il rimborso, nelle misure anzidette, dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le Parti concordano fin da ora che qualunque documento reso disponibile dal percettore sarà considerato valido a giustificare gli esborsi sostenuti per le spese straordinarie.
6. La casa coniugale sita in Cantù (CO), Via Stoppani n. 6, viene definitivamente assegnata al SI.
[...]
. T_
7. Ferma la assegnazione di cui sopra, le Parti si danno reciprocamente atto che il SI. ha lasciato la T_ casa coniugale in data 30.04.2025 e che, da tale data, ne ha concesso l'uso esclusivo e temporaneo alla SI.ra affinché vi abiti con il figlio fino al 30 giugno 2025 e alle condizioni che CP_1 CP_2 seguono:
a. il SI. previo congruo avviso e d'intesa con la SI.ra , potrà accedere alla casa T_ CP_1 ex coniugale per asportare propri effetti personali;
b. per tutta la durata dell'uso provvisorio della casa ex coniugale da parte della SI.ra , CP_1 non sarà consentito l'accesso all'abitazione da parte di soggetti estranei ai nuclei familiari di rispettiva provenienza dei coniugi, fatti salvi eventuali diversi accordi tra gli stessi;
c. a partire dal giorno dell'uscita del SI. dalla casa ex coniugale, i costi e le spese per i T_ consumi delle utenze saranno ad esclusivo carico della SI.ra ; CP_1
d. al momento della consegna della casa coniugale alla SI.ra , i coniugi provvederanno CP_1
a redigere apposito verbale, integrato da riprese fotografiche e/o video, per accertarne lo stato di conservazione;
pari verbale sarà redatto al momento della riconsegna al SI. in caso di T_ danni, gli stessi saranno riparati a cura e spese della SI.ra ; CP_1
e. decorso il termine del 30 giugno 2025, la SI.ra corrisponderà al SI. la somma CP_1 T_ di € 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nella restituzione della casa coniugale al SI. fatti salvi i casi di forza maggiore, tra cui quanto previsto al T_ successivo punto n. 10, oltre che per qualunque altra causa e/o ragione non dipendente dalla volontà della SI.ra ; CP_1
f. laddove necessario, nei due mesi successivi alla riconsegna della casa ex coniugale, la SI.ra
, previo congruo avviso e d'intesa con il SI. potrà accedere alla casa ex CP_1 T_ coniugale per asportare gli effetti personali propri e di CP_2
8. Entro dieci giorni dall'udienza di cui alla lettera h) delle premesse, il SI. restituirà alla SI.ra T_
, mediante bonifico bancario, la somma di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00) di esclusiva CP_1 titolarità della stessa. In caso di ritardo, il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € T_ CP_1
1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di penale per ogni giorno di ritardo.
9. Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 160.000,00 (Euro centosessantamila/00) T_ CP_1 una tantum a titolo di contributo per l'acquisto di una nuova abitazione da intestare al figlio CP_2 con diritto di usufrutto vitalizio in favore della SI.ra . I costi notarili e per imposte e tasse CP_1 relativi all'atto di acquisto della suddetta abitazione saranno a carico delle Parti nella misura di metà ciascuno. La dazione di € 160.000,00 da parte del SI. avverrà contestualmente alla stipula dell'atto T_ notarile di compravendita e previa comunicazione a questi dei riferimenti tipo catastali dell'immobile da compravendersi;
sarà onere della SI.ra comunicare tempestivamente al SI. gli estremi CP_1 T_
IBAN del venditore sui quali eseguire il bonifico.
10. Entro dieci giorni dal deposito della Sentenza di separazione, i coniugi depositeranno Ricorso congiunto al Giudice Tutelare del Tribunale di Como per l'autorizzazione all'acquisto di cui al punto precedente.
I costi e le spese relative al Ricorso saranno ripartiti tra i coniugi nella misura del 65%
(sessantacinquepercento) a carico del SI. e del 35% (trentacinquepercento) a carico della SI.ra T_
. CP_1
Le parti concordano fin da ora di considerare quale causa di forza maggiore ai fini di cui al precedente punto n. 7, lettera e), l'eventuale deposito della autorizzazione del Giudice Tutelare successivamente alla scadenza del 30 giugno 2025; in siffatta ipotesi, le Parti concorderanno un diverso e congruo termine per la stipula dell'atto notarile e per la riconsegna della casa coniugale tenuto conto della data di deposito del provvedimento del Giudice Tutelare.
11. Il SI. avrà facoltà di trattenere dalla somma di € 160.000,00 di cui al punto n. 9, gli importi T_ eventualmente dovuti dalla SI.ra , previa quantificazione in contraddittorio, per effetto di CP_1 quanto previsto al punto n. 7, lettere c), d) ed e).
12. Entro dieci giorni dall'udienza di cui alla lettera h) delle premesse, il SI. provvederà a volturare a T_ proprio nome l'abbonamento al servizio Sky attualmente intestato alla SI.ra , ovvero alla CP_1 disdetta dello stesso;
la SI.ra presterà la collaborazione necessaria per tale incombente. CP_1
13. Le Parti si danno reciprocamente atto che la SI.ra ha prima d'ora provveduto a disdire il CP_1 contratto per la telefonia mobile già addebitato sul conto corrente intestato al SI. T_ 14. Le Parti concordano che la SI.ra terrà presso di sé il cane “B e il gatto AT. CP_1
Le spese per l'alimentazione e le cure dei due animali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: toelette, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, visite e/o interventi veterinari, ecc.) saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 65% (sessantacinquepercento) a carico del SI. e del 35% T_
(trentacinquepercento) a carico della SI.ra . La Parte che avrà anticipato le suddette spese CP_1 dovrà inviare all'altra, entro trenta giorni, (a mezzo raccomandata, anche a mani, o e-mail, o messaggio whatsapp, ovvero altro mezzo concordato tra le Parti) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto;
il rimborso, nelle misure anzidette, dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15. Le spese per l'assistenza legale sono integralmente compensate tra le Parti.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti in giudizio attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e la relazione trasmessa dai Servizi Sociali consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti hanno saputo trovare.
L'ascolto del figlio minore deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo.
La documentazione in atti quanto alle condizioni reddituali dei coniugi nell'attualità consente poi di valutare anche la conformità all'interesse del figlio minore dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso del figlio minore (nato CP_2 il 10.8.2011) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e tempi di frequentazione padre-figlio che tengono conto delle sue eSIenze, come evidenziate dai genitori ed emerse dagli accertamenti disposti tramite i Servizi Sociali- può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse del minore a un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla sua educazione e al suo percorso di crescita, garantendo al contempo eSIenze di stabilità.
Date le criticità emerse e al fine di assicurare la tenuta dell'evoluzione positiva che la coppia genitoriale ha avviato, deve essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore del minore e dei genitori, come in dispositivo meglio precisato. Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento del figlio appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le eSIenze di vita del figlio e può dunque essere recepito.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale di limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 31.5.2008, in Cantù (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù - anno 2008, atto n. 27, parte II, serie A);
2. OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici ASST del Comune di Cantù, ciascuno per quanto di competenza, mantengano un'attenta presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
- avviare tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per il minore, monitorando il percorso di sostegno psicoterapeutico già privatamente intrapreso da CP_2
- avviare, attesa la disponibilità manifestata dalle parti, il suggerito percorso di supporto alla genitorialità, mirato all'implemento delle capacità genitoriali, individuando linee educative di base comuni da condividere con il figlio, così da evitare il rischio che crescendo triangoli i CP_2 genitori alimentando inconsapevolmente dinamiche conflittuali;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di grave pregiudizio per il minore che richiedano un intervento del Tribunale;
- trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento sulla situazione del minore e del nucleo familiare, entro e non oltre 21.1.2026;
6. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi CP_4
e/o per uno di essi;
7. PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché ai Servizi Sociali del Comune di Cantù.
Così deciso in Como, in camera di conSIlio, il 23.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao