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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1382/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
LI SE, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1951/2019 depositato il 20/03/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3448/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 31/08/2018
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060016182012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060016182012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060016182012 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060016182012 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110014697353 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ente della riscossione si riporta agli atti e rileva inoltre l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso il ruolo.
Il difensore dell'appellato resiste e chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 25.2.2019 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa e al sig.
Resistente_1, presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, successivamente depositato presso questa Corte il 20.3.2019, la Riscossione Sicilia S.p.a. – Agente della Riscossione per la provincia di Siracusa, C.F. P.IVA_1, P.IVA P.IVA_2, in persona del Direttore Generale f.f., procuratore dr. Nominativo_1
giusta procura rilasciata dal presidente della società ed autenticata il 28.4.2015 dal notaio
Nominativo_2 in Catania, rep. Num._1, racc. Num._2, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Siracusa, Indirizzo_1, eleggeva domicilio, proponeva ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 3448/2018 pronunciata il 20.6.2018
e depositata il 31.8.2018, non notificata.
L'appellante premetteva:
- che con ricorso notificato iscritto al n° 3030/12 RG, avente ad oggetto opposizione avverso i ruoli sottesi a tre cartelle il sig. Resistente_1 aveva adito la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa per ottenere la decadenza e la prescrizione dei ruoli inerenti le tasse automobilistiche e la decadenza del ruolo inerente
IRPEF e IRAP;
- che si costituiva la Riscossione Sicilia S.p.a., contestando i motivi di ricorso chiedendone il rigetto;
- che si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che chiedeva anch'essa il rigetto del ricorso;
- che la sentenza impugnata accoglieva il ricorso condannando la Riscossione Sicilia S.p.a. e l'Agenzia delle
Entrate.
Ciò premesso riteneva la suddetta sentenza ingiusta, contraddittoria, illogica ed errata e ne chiedeva l'annullamento e/o la riforma per i seguenti motivi:
1) Inammissibilità del ricorso avverso i ruoli per violazione dell'art. 100 c.p.c. non essendo ammissibili azioni di accertamento negativo del tributo;
2) Inammissibilità del ricorso perché le cartelle impugnate in primo grado erano state tutte regolarmente notificate inibendo l'esame dell'eccezione di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di riformare la sentenza impugnata, statuendo la legittimità della procedura di riscossione e rigettando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio. Con controdeduzioni depositate l'8.4.2019 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa eccepiva la carenza di responsabilità dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle attività di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione e aderiva ai motivi di appello.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, in via principale, l'accoglimento dell'appello dell'Agente della riscossione con vittoria di spese e competenze ex art. 15 del d.lgs. 546/92.
Con controdeduzioni depositate il 30.10.2020, il sig. Resistente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, residente in [...] alla Indirizzo_2, C.F.: CF_Resistente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alle stesse controdeduzioni e come da foglio separato, dall'avv. Difensore_2, presso il cui studio in Carlentini (SR), Indirizzo_3 eleggeva domicilio, contestava i motivi di ricorso, specificando che oggetto dell'impugnazione con il ricorso di primo grado erano i ruoli e non gli estratti di ruolo.
Ribadiva per il resto i motivi di ricorso già rassegnati nel giudizio di primo grado.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata, disponendo l'annullamento dei ruoli e delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
All'udienza del 20.1.2025 erano presenti: per l'appellante, l'avv. Difensore_1; per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, la dott.ssa Nominativo_3; per il contribuente, l'avv. Difensore_2. L'appellante si riportava alle proprie difese e rilevava l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso il ruolo. Il difensore del contribuente chiedeva la conferma della sentenza impugnata. La Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va riformata in quanto il ricorso introduttivo del primo grado va dichiarato inammissibile, perché proposto avverso i ruoli allegando come atti impugnati i relativi estratti.
“Nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art.
3-bis, ha modificato l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
3.1. La norma in questione, dunque, ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento (ovvero, come nel caso in esame, dell'avviso di accertamento esecutivo), non notificata, configurata dalle sezioni unite di questa Corte come alternativa e rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. n. 546/1992.
4. Il problema che si pone, pertanto, in questo caso, è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dei ricorsi già proposti avverso estratti di ruolo e atti impositivi che si assumono non notificati, nei quali - come nel caso di specie - non sia allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
5. Sul punto, sono intervenute nuovamente, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
5.1. La disciplina in questione - specificano le SS.UU. - non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera".
5.2. Ciò, del resto, è coerente con la natura di atto meramente interno dell'estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse, trattandosi di atto di per sé non "lesivo", nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l'interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determina un concreto pregiudizio economico, come specificato dalla stessa norma.
5.3. La norma in questione, nel regolamentare le ipotesi di azione diretta (così come la definisce la stessa Corte), stabilisce quando l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale provochi di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, dimostrato dalla presenza dell'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, assume diverse configurazioni. Ne deriva che di questo interesse ad agire - che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale - è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e che può essere allegato anche nel giudizio di legittimità.
6. Né, secondo la Corte, possono ritenersi fondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 3,24,113 e 117 Cost., né la prospettata intrinseca irrazionalità della norma stessa. Tali dubbi devono essere superati considerando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'ambito della disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
6.1. Da ultimo, la Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2023, n. 190, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, rilevando come il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, alla Corte medesima.
7. I casi previsti dalla nuova disciplina, peraltro, sono "tassativi" e "non esemplificativi" e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva. Con la conseguenza che la norma in esame non provoca alcuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento;
in secondo luogo, perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel caso concreto che ha originato la pronuncia in commento, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 17396 del 24/6/2024).
In applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali il ricorso introduttivo era inammissibile ab origine per carenza di interesse non avendo l'odierno appellante dedotto e ancor meno provato – nemmeno in questo grado di giudizio - una delle ipotesi previste dal citato comma 4-bis (“pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”).
Considerato che al momento della introduzione della controversia dinanzi al giudice di primo grado, e ancora in sede d'appello, la giurisprudenza riteneva ammissibile l'impugnazione del ruolo producendo l'estratto dello stesso, sussistono ragioni per compensare tra le parti integralmente le spese processuali dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Siracusa lì 20.1.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP AL AV CI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
LI SE, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1951/2019 depositato il 20/03/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3448/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 31/08/2018
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060016182012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060016182012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060016182012 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060016182012 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110014697353 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ente della riscossione si riporta agli atti e rileva inoltre l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso il ruolo.
Il difensore dell'appellato resiste e chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 25.2.2019 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa e al sig.
Resistente_1, presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, successivamente depositato presso questa Corte il 20.3.2019, la Riscossione Sicilia S.p.a. – Agente della Riscossione per la provincia di Siracusa, C.F. P.IVA_1, P.IVA P.IVA_2, in persona del Direttore Generale f.f., procuratore dr. Nominativo_1
giusta procura rilasciata dal presidente della società ed autenticata il 28.4.2015 dal notaio
Nominativo_2 in Catania, rep. Num._1, racc. Num._2, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Siracusa, Indirizzo_1, eleggeva domicilio, proponeva ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 3448/2018 pronunciata il 20.6.2018
e depositata il 31.8.2018, non notificata.
L'appellante premetteva:
- che con ricorso notificato iscritto al n° 3030/12 RG, avente ad oggetto opposizione avverso i ruoli sottesi a tre cartelle il sig. Resistente_1 aveva adito la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa per ottenere la decadenza e la prescrizione dei ruoli inerenti le tasse automobilistiche e la decadenza del ruolo inerente
IRPEF e IRAP;
- che si costituiva la Riscossione Sicilia S.p.a., contestando i motivi di ricorso chiedendone il rigetto;
- che si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che chiedeva anch'essa il rigetto del ricorso;
- che la sentenza impugnata accoglieva il ricorso condannando la Riscossione Sicilia S.p.a. e l'Agenzia delle
Entrate.
Ciò premesso riteneva la suddetta sentenza ingiusta, contraddittoria, illogica ed errata e ne chiedeva l'annullamento e/o la riforma per i seguenti motivi:
1) Inammissibilità del ricorso avverso i ruoli per violazione dell'art. 100 c.p.c. non essendo ammissibili azioni di accertamento negativo del tributo;
2) Inammissibilità del ricorso perché le cartelle impugnate in primo grado erano state tutte regolarmente notificate inibendo l'esame dell'eccezione di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di riformare la sentenza impugnata, statuendo la legittimità della procedura di riscossione e rigettando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio. Con controdeduzioni depositate l'8.4.2019 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa eccepiva la carenza di responsabilità dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle attività di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione e aderiva ai motivi di appello.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, in via principale, l'accoglimento dell'appello dell'Agente della riscossione con vittoria di spese e competenze ex art. 15 del d.lgs. 546/92.
Con controdeduzioni depositate il 30.10.2020, il sig. Resistente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, residente in [...] alla Indirizzo_2, C.F.: CF_Resistente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alle stesse controdeduzioni e come da foglio separato, dall'avv. Difensore_2, presso il cui studio in Carlentini (SR), Indirizzo_3 eleggeva domicilio, contestava i motivi di ricorso, specificando che oggetto dell'impugnazione con il ricorso di primo grado erano i ruoli e non gli estratti di ruolo.
Ribadiva per il resto i motivi di ricorso già rassegnati nel giudizio di primo grado.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata, disponendo l'annullamento dei ruoli e delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
All'udienza del 20.1.2025 erano presenti: per l'appellante, l'avv. Difensore_1; per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, la dott.ssa Nominativo_3; per il contribuente, l'avv. Difensore_2. L'appellante si riportava alle proprie difese e rilevava l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso il ruolo. Il difensore del contribuente chiedeva la conferma della sentenza impugnata. La Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va riformata in quanto il ricorso introduttivo del primo grado va dichiarato inammissibile, perché proposto avverso i ruoli allegando come atti impugnati i relativi estratti.
“Nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art.
3-bis, ha modificato l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
3.1. La norma in questione, dunque, ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento (ovvero, come nel caso in esame, dell'avviso di accertamento esecutivo), non notificata, configurata dalle sezioni unite di questa Corte come alternativa e rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. n. 546/1992.
4. Il problema che si pone, pertanto, in questo caso, è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dei ricorsi già proposti avverso estratti di ruolo e atti impositivi che si assumono non notificati, nei quali - come nel caso di specie - non sia allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
5. Sul punto, sono intervenute nuovamente, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
5.1. La disciplina in questione - specificano le SS.UU. - non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera".
5.2. Ciò, del resto, è coerente con la natura di atto meramente interno dell'estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse, trattandosi di atto di per sé non "lesivo", nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l'interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determina un concreto pregiudizio economico, come specificato dalla stessa norma.
5.3. La norma in questione, nel regolamentare le ipotesi di azione diretta (così come la definisce la stessa Corte), stabilisce quando l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale provochi di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, dimostrato dalla presenza dell'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, assume diverse configurazioni. Ne deriva che di questo interesse ad agire - che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale - è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e che può essere allegato anche nel giudizio di legittimità.
6. Né, secondo la Corte, possono ritenersi fondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 3,24,113 e 117 Cost., né la prospettata intrinseca irrazionalità della norma stessa. Tali dubbi devono essere superati considerando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'ambito della disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
6.1. Da ultimo, la Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2023, n. 190, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, rilevando come il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, alla Corte medesima.
7. I casi previsti dalla nuova disciplina, peraltro, sono "tassativi" e "non esemplificativi" e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva. Con la conseguenza che la norma in esame non provoca alcuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento;
in secondo luogo, perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel caso concreto che ha originato la pronuncia in commento, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 17396 del 24/6/2024).
In applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali il ricorso introduttivo era inammissibile ab origine per carenza di interesse non avendo l'odierno appellante dedotto e ancor meno provato – nemmeno in questo grado di giudizio - una delle ipotesi previste dal citato comma 4-bis (“pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”).
Considerato che al momento della introduzione della controversia dinanzi al giudice di primo grado, e ancora in sede d'appello, la giurisprudenza riteneva ammissibile l'impugnazione del ruolo producendo l'estratto dello stesso, sussistono ragioni per compensare tra le parti integralmente le spese processuali dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Siracusa lì 20.1.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP AL AV CI