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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2021
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 865/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27/11/2025 a seguito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note delle parti;
Il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Simona Di Paolo
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 865/2021 RG del Tribunale di Isernia, discussa all'udienza del
27.11.2025 promossa da
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti SC GN e Luigi Matrundola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Isernia (IS) via Vittorio Bachelet n. 3
RICORRENTE contro
, in persona Controparte_1 del Direttore dell' , che elegge domicilio presso Controparte_2 CP_3 la sede dell' di sede di Isernia, Via G. Berta, presso il Controparte_1 Controparte_1
Palazzo della Provincia, con recapiti per notificazioni pec. itl.
[...]
t nel prosieguo del giudizio, rappresentato – ex art. 22 L. 689/81 come Email_1 integrato e modificato dall'art. 6 del D.lgs. 150/11- dal Dr. Fabrizio Massaro, funzionario in servizio presso l' , Controparte_1
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011
pagina 2 di 12 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2021, il dott. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 40/2021 del 5 agosto 2021 (prot. n. 13906/21), notificata in data
19.8.2021, con la quale l' di gli aveva irrogato Controparte_1 Controparte_1 una sanzione di € 33.260,15 per violazione dell'art. 29, comma 1, e art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs.
276/2003, a seguito dell'accertamento di somministrazione illecita di manodopera mediante un contratto di appalto stipulato con la società ritenendo che committente e Controparte_4 appaltatore avrebbero fantomaticamente posto in essere un contratto di appalto di servizi senza rispettare i requisiti dell'art. 29 comma 1 d.lgs. 276/2003, stante l'assenza di organizzazione dei mezzi necessari dell'appaltatore, il difetto di potere organizzativo e direttivo dello stesso nei confronti dei propri dipendenti e l'assenza di rischio di impresa.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto vizi di legittimità e di merito del provvedimento impugnato in uno con il verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2020-345-01 del 13.3.2020, sostenendo la genuinità del contratto, la validità della certificazione, la decadenza dei termini e la violazione del contraddittorio.
L' , costituitosi in giudizio, ha depositato i verbali ispettivi e le dichiarazioni rese dai CP_1 lavoratori presso lo studio medico, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata discussa all'udienza del 27.11.2025.
Parte ricorrente eccepisce, anzitutto, l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e/o ricorso obbligatorio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, in presenza di contratto di appalto certificato.
Sulla questione va, in primo luogo, osservato come l'eventuale presunzione di regolarità del contratto e di correttezza della qualificazione derivanti dalla pretesa certificazione non possano, comunque, impedire l'accertamento, in fatto, da parte degli organi pubblici di vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed al rispetto delle condizioni contrattuali dello stesso. In secondo luogo, va rilevato come, per l'accoglimento del motivo di opposizione svolto da parte ricorrente, sia in ogni caso necessario che un contratto di appalto certificato da ente legittimato possa ritenersi esistente.
Nel caso di specie, si evidenzia che, al fine di poter considerare la sussistenza di una valida certificazione del contratto, efficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 D.Lgs. n. 276 del 2003, è pagina 3 di 12 essenziale che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità sia espressione di una o più organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003, è concessa alle parti la possibilità di certificare i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, al fine di ridurre il contenzioso. Uno dei presupposti costitutivi dell'efficacia giuridica della certificazione invocata dall'opponente è la circostanza che l'Ente bilaterale presso la quale è costituita la commissione certificativa è stato costituito da O.S. “comparativamente più rappresentative”. Orbene,
“poiché la validità della certificazione rappresenta un fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria dell'ispettorato territoriale del lavoro, ricade sull'opponente, ex art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale […] con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la certificazione del contratto di appalto deve ritenersi tamquam non esset e nessun effetto preclusivo della procedura di applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'organo di vigilanza potrà ritenersi sussistenze” (cfr. Trib. Arezzo 1.3.2023;
Trib. Trento 128/2020; Trib. Cosenza 2105/2020). Par Nel caso di specie, l' ha rilevato come la Commissione difetti del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, espressione che va letta come riferita ad organizzazioni comparativamente più rappresentative e non semplicemente quali organizzazioni maggiormente rappresentative.
La resistente, infatti, ha rappresentato di aver inoltrato formale richiesta in data 9.1.2020 alla
“Commissione Nazionale di Certificazione” con sede in Vibo Valentia (VV), che aveva certificato il contratto, per chiedere che fosse specificata la composizione degli Enti bilaterali genericamente indicati nel regolamento dello stesso ente ma che tale richiesta di chiarimenti sia rimasta priva di riscontro.
A ciò, si deve aggiungere che l'art. 78 comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 prevede espressamente che la procedura di certificazione del contratto di lavoro sia volontaria e consegua obbligatoriamente ad una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, presupponendo la partecipazione di entrambe, tant'è vero che l'istanza volta all'avvio del procedimento deve essere scritta e comune alle parti stesse.
Nella fattispecie, parte opponente ha omesso di produrre idonea documentazione suscettibile di Par attestare la partecipazione di entrambe le parti alla procedura di certificazione. In particolare, l' ha rilevato che, nel caso di specie, tale comunicazione non risulta essere stata effettuata all'
[...]
competente e non è stata allegata prova della avvenuta trasmissione, con il Controparte_1 corollario che la procedura di certificazione non può considerarsi legittimamente conclusa.
pagina 4 di 12 A ciò si aggiunga che la CNC che ha provveduto alla certificazione del contratto di lavoro (doc. 6 allegato al ricorso) non trova alcun espresso riferimento nell'atto istitutivo dell'Ente bilaterale
“EBINTER” (all. a) alle note del 31.5.2022), che sembra essere l'unico ente bilaterale costituito in Contro rappresentanza dei lavoratori del terziario cui appartiene il personale assunto formalmente dalla
Infine, deve rilevarsi che l'art. 79 comma 2 del D.lgs. 276/03 prevede che “Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede […]”. Nel caso di specie, il contratto di appalto tra il ricorrente e la Contro è stato sottoscritto il 27/6/2018, laddove la certificazione dell'appalto è intervenuta soltanto in data 20/3/2019 e nello stesso atto di certificazione è assente qualsiasi riferimento in merito all'accertamento che avrebbe dovuto essere compiuto dalla stessa Commissione con riferimento al fatto che il contratto di appalto in esame sia stato attuato, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerentemente con quanto appurato al momento del rilascio della certificazione.
Ne consegue, quindi, che l' non era tenuto ad attivare i rimedi previsti dagli artt. 79–80 CP_1
D.lgs. 276/2003 ed ha, invece, legittimamente esercitato la potestà sanzionatoria.
***
Il ricorrente ha, poi, eccepito l'intervenuta decadenza di cui all'art. 14 della l. 689 del 1981.
Sul punto si osserva che la norma citata prevede che, qualora la violazione non possa essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido, gli estremi della stessa debbano essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di mancata contestazione immediata, il termine di 90 giorni non decorre dal momento della violazione e nemmeno dal momento della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza del fatto criminoso ed idonee a formulare la contestazione.
In tal senso si veda tra le altre la sentenza della Cassazione Civile n. 5467 del 2008, secondo la quale
"costituisce jus receptum in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, la conclusione dell'accertamento della violazione, in relazione alla quale collocare dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione, da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione e con la indispensabile valutazione di questi ai fini di una corretta formulazione della contestazione". pagina 5 di 12 Nella fattispecie in esame la Direzione Provinciale del Lavoro ha dovuto esplicare una complessa attività accertativa ed ha acquisito numerosa documentazione, comprese le dichiarazioni delle lavoratrici e avvenute anche nel febbraio 2020 e la richiesta del contratto di Pt_3 Parte_4 comodato d'uso di mezzi e strutture del committente inoltrato alla nel gennaio Controparte_5
2020 (da esibirsi entro il termine del 3.2.2020). Tempestiva è dunque la notificazione ai trasgressori avvenuta il 20/4/2020 del verbale unico di accertamento. Pertanto, anche tale motivo di impugnazione non può essere accolto.
Il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre, infatti, dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi ragionevolmente utili e necessari per l'elaborazione e la verifica degli elementi raccolti. Il dies a quo coincide, pertanto, con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale.
Sicchè, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, la P.A. procedente deve provvedere alla contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento e la legittimità della durata di tale procedimento va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (che nel caso di specie hanno visto l'acquisizione di una notevole mole di documenti e di informazioni) e non sono legati anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata (Cass. n. 12093/2007).
Alla luce della complessità delle indagini effettuate nel caso di specie, delle informazioni assunte da più soggetti coinvolti nell'indagine deve ritersi assolutamente ragionevole la conclusione degli accertamenti nel febbraio 2020 con la conseguenza che la doglianza di decadenza deve essere rigettata.
***
Quanto alla presunta violazione del diritto al contraddittorio lamentata dall'opponente, va evidenziato che, dagli atti, risulta che al dott. è stata notificata copia integrale del verbale ispettivo, con Pt_1 invito a presentare scritti difensivi o a chiedere audizione personale, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 ma il ricorrente non ha mai esercitato tale facoltà.
Ne discende che l'opponente non avendo mai chiesto (o documentato di aver chiesto) di essere sottoposto ad audizione e non avendo mai presentato scritti difensivi, non può dolersi di presunte violazioni del contraddittorio.
***
pagina 6 di 12 Risolte, quindi, le questioni preliminari, si deve procedere ad esaminare le doglianze sollevate nel merito dal ricorrente.
Sostiene il ricorrente che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. n. 5277/2007). Incombe, quindi, sull'Amministrazione, nella sua sostanziale veste di attrice, l'onere di fornire la dimostrazione della fondatezza della propria pretesa, Par dovendosi ritenere insufficiente l'acquisizione del solo verbale di accertamento da parte dell' di
Campobasso a comprovare quanto in esso riportato, ove non confermato in sede di giudizio.
In realtà, anche la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti conduce a valutare quanto risultante dal verbale di accertamento in uno col resto delle risultanze poste a sostegno e fondamento dello stesso verbale.
Sicchè, è vero che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009), ma è vero pure che il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, pur non potendogli attribuire il valore di vero e proprio accertamento e addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n.
3973/1998; n. 6847/1987).
Nel caso di specie, infatti, non si pretendeva dal ricorrente la prova negativa dei fatti accertati dai verbalizzanti ma si è valutato che il contenuto di quanto presente nel verbale unico di accertamento presentava molteplici riscontri con le documentazioni raccolte dallo stesso ispettorato del lavoro, con le verbalizzazioni rese dai soggetti sentiti dai verbalizzanti e con le stesse dichiarazioni rese dai medici che esercitavano nel medesimo studio ove il ricorrente svolgeva attività di MMG: in altre parole, la presenza di plurimi indizi precisi e concordanti e la totale assenza di specifiche prove contrarie, hanno condotto il giudice a ritenere provato quanto riportato dall'ispettorato nel verbale di accertamento.
Ciò si ritiene essere perfettamente in linea con il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, secondo cui all'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione possono essere pagina 7 di 12 utilizzate le dichiarazioni rese dai terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore, quanto meno indiziario, hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli enti previdenziali (Cass. n. 23608/2009; Cass. n. 16055/ 2004; Cass. n. 10128/2003).
Ciò posto sotto il profilo dell'onere della prova e della sufficienza, nel caso di specie, delle risultanze del verbale di accertamento al fine di ritenere comprovati gli addebiti mossi dall'amministrazione, va evidenziato quanto di seguito.
Al riguardo, deve anzitutto premettersi che il primo indice di genuinità dell'appalto è rappresentato dalla 'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore' che, 'in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto', può risultare anche 'dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto'.
Ne consegue che l'organizzazione dei mezzi va valutata in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, per cui nei casi di appalto c.d. 'pesante' (che richiede l'impiego di importanti mezzi materiali), l'appaltatore, oltre al lavoro, dovrà anche necessariamente organizzare tali mezzi a prescindere dalla titolarità degli stessi;
nei casi di appalto c.d. 'leggero' o labour intensive, (in cui l'attività appaltata si risolve essenzialmente nel lavoro), è sufficiente l'organizzazione del solo lavoro, desumibile dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore.
Ciò detto, va, altresì, chiarito che il «servizio» dedotto in contratto, può coincidere con qualsiasi fase del ciclo produttivo del committente, anche se la Corte di Cassazione ha precisato che: 'non è lecito l'appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(rilevamento delle presenza ai fini della determinazione della retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo' (cfr.
Cassazione n. 17049/2008 secondo cui negli appalti «endoaziendali», caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente, per la determinazione o meno della liceità dell'appalto è necessaria l'individuazione del soggetto effettivamente titolare del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, con necessaria assunzione del relativo rischio, non essendo sufficiente la semplice gestione amministrativa del personale. Analogamente Cassazione n. 24625/2009).
Pertanto, è necessario che l'appaltatore sia titolare di una vera organizzazione d'impresa, intesa anche in termini di forza lavorativa, e orientata alla realizzazione di un risultato autonomo.
pagina 8 di 12 Secondo quanto emerge dalla casistica giurisprudenziale possono, quindi, enuclearsi una serie di elementi di fatto utili ai fini della valutazione della genuinità dell'appalto, tra cui le modalità operative di lavoro: potrà configurarsi un appalto 'genuino' quando è l'appaltatore scegliere il numero dei dipendenti necessario ad eseguire l'opera o il servizio dedotti in contratto, in virtù delle sue competenze tecnico-professionali che gli consentono di stimare le unità lavorative presumibilmente necessarie per lo svolgimento dell'incarico; a scegliere la sostituzione dei lavoratori assenti, posto che solo costui può valutare la professionalità del personale assente e decidere, nell'ottica del raggiungimento del risultato finale, se sostituirlo con un altro dipendente, appartenente pur sempre alla propria compagine aziendale, in possesso delle medesime o differenti professionalità, oppure continuare l'esecuzione dell'opera o del servizio con quel deficit prestazionale venutosi a creare. Altro elemento da valutare sono i turni di lavoro, anche nei casi in cui è il committente a determinare le fasce orarie di esecuzione dell'appalto, dovrà essere l'appaltatore a fissare il turn over lavorativo, selezionando i dipendenti da adibire effettivamente a ogni turno, e ciò in quanto, benché le norme codicistiche riservano al committente un potere di controllo anche nella fase della esecuzione dell'appalto, tale forma di vigilanza non può certo tradursi nel potere direttivo e di controllo che è proprio del datore di lavoro.
Infine, deve considerarsi la gestione 'a proprio rischio' da parte dell'appaltatore, nel senso che nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, nonché quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto.
Di contro, nei casi in cui vi sia una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, si è verosimilmente all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita. L'art. 1655 c.c. recita, infatti: "l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro", acquisendo l'espressione 'a proprio rischio' un valore giuridico preciso nel senso che l'assunzione del rischio nell'esecuzione del rapporto contrattuale è a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente, quindi, nel caso dell'appaltatore, egli assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata.
Nel caso di appalto genuino, pertanto, il committente deve il corrispettivo solo contro la prestazione del risultato (opera o servizio) originariamente pattuito;
nell'appalto non genuino (interposizione illecita), invece, il committente retribuisce comunque l'appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, elemento che ricorre, ad es. quando il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati si equivalgono.
pagina 9 di 12 In sintesi, può ragionevolmente escludersi di essere all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita, che può sostanziarsi in qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contratto d'opera) quando si accerta che l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa da parte di questi (più di recente Cass. lav. n. 6343/2013); mancanza della qualifica di imprenditore del soggetto appaltatore;
effettività dell'esercizio del potere direttivo: nel senso che nelle ipotesi di appalto non genuino il potere direttivo è esercitato, di fatto, dal committente.
In tali casi gli indici rivelatori sono individuati dalla giurisprudenza nella: similitudine dell'orario di lavoro tra i dipendenti dell'appaltatore e quelli del committente;
il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore ad opera del committente;
l'esercizio di un controllo diretto sui dipendenti dell'appaltatore da parte di preposti del committente;
la richiesta di ferie o permessi presentata dai dipendenti dell'appaltatore direttamente al committente;
la valutazione degli aumenti retributivi rimessa al committente anche nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore; la scelta del numero dei dipendenti da utilizzare rimessa al committente;
il controllo fiscale e contabile degli adempimenti dell'appaltatore ad opera del committente;
la cura delle relazioni sindacali dei dipendenti dell'appaltatore da parte del committente.
Facendo applicazione dei principi generali sopra richiamati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva – depositate agli atti e firmate da , Parte_5
e – emerge in modo univoco che: Controparte_6 CP_7
• le lavoratrici prestavano la propria attività esclusivamente presso lo studio del dott. e Pt_1 degli altri medici associati (dich. e e vi svolgevano le medesime attività già Pt_3 Parte_4 prima della conclusione del contratto di appalto con la che, quindi, non ha svolto CP_8 alcuna attività di ricerca e selezione del personale;
• utilizzavano locali, strumenti e materiali forniti dallo studio (dich. verbale ispettivo CP_7
). Nonostante il sostenga che “l'appaltatore ha acquisito la piena e lecita CP_9 Pt_1 disponibilità dei computers e della stampante attraverso un contratto di comodato gratuito”, tale Contro contratto non è mai stato fornito agli ispettori, che pure ne hanno fatto richiesta alla Contro
• gli orari e i turni di lavoro erano stabiliti dai medici, non dalla Come risulta dalla dichiarazione della che afferma che lo schema di distribuzione dell'orario di lavoro era Pt_3 predisposto dagli stessi medici e le assenze per malattia o impedimento venivano comunicate direttamente ai medici.
• la ha svolto esclusivamente attività amministrativa relativa alla Controparte_4 regolarizzazione formale dei propri dipendenti dato che non si è occupata della selezione del personale, che è stata effettuata direttamente dai committenti. Come risulta dalla dichiarazione della “i CP_7
pagina 10 di 12 Contro contatti (con la sono stati presi dai suddetti dottori e io mi sono limitata esclusivamente alla sottoscrizione del contratto inviatomi via mail”.
• non vi era alcuna presenza di un referente o responsabile della società appaltatrice durante le giornate di lavoro. La lavoratrice ha dichiarato “non ho mai visto nessun rappresentante della Pt_3
Contro
ho solo sentito a telefono un certo e una certa per questioni amministrative, Per_1 Per_2 particolarmente per questione nei prospetti paga, mentre la ha dichiarato di non aver mai avuto CP_7
Contro nessun contatto con la
• le comunicazioni relative alle ferie e alle sostituzioni venivano indirizzate direttamente ai medici. Le assenze venivano comunicate dalle lavoratrici alla solo successivamente e CP_4 all'unico scopo della registrazione e la compilazione del prospetto paga. Contro I verbali ispettivi INPS–ITL rilevano, inoltre, che la non sosteneva alcun rischio d'impresa, non disponeva di mezzi propri e si limitava a fornire personale amministrativo e infermieristico, percependo un compenso mensile commisurato al costo del lavoro più un modesto ricarico amministrativo.
Tali elementi configurano inequivocabilmente una somministrazione illecita di manodopera, ai sensi dell'art. 18, co.
5-bis, D.Lgs. 276/2003, in quanto l'appaltatore ha svolto un mero ruolo interpositorio, privo di autonomia organizzativa e gestionale.
Le dichiarazioni dei lavoratori, concordanti tra loro e coerenti con i rilievi ispettivi, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la prova della violazione (Cass. n. 23608/2009 e Cass. n.
10128/2003)
Il ricorso proposto da GN SC avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 40/2021 e avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2020-345-01 del 13.3.2020 è, pertanto da rigettarsi, con conseguente conferma dell'ordinanza stessa, corretta anche in ordine al quantum richiesto a titolo di sanzione amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (con riconoscimento dei valori medi dello scaglione di riferimento – tra € 26.001 e € 52.000 – e con la sola esclusione della fase istruttoria) con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione presentata da GN SC, con conseguente conferma n. dell'ordinanza ingiunzione n. 40/2021 del verbale unico di accertamento e notificazione n.
CB00000/2020-345-01 del 13.3.2020, per cui è causa;
pagina 11 di 12 - condanna GN SC al pagamento delle spese di lite della presente causa in favore del convenuto , che si liquidano in € Controparte_10
4.648,00 (pari ad € 5.810,00 con riduzione del 20%) oltre IVA se dovuta, cpa e accessori come per legge.
Isernia, lì 27.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 12 di 12
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 865/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27/11/2025 a seguito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note delle parti;
Il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Simona Di Paolo
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 865/2021 RG del Tribunale di Isernia, discussa all'udienza del
27.11.2025 promossa da
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti SC GN e Luigi Matrundola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Isernia (IS) via Vittorio Bachelet n. 3
RICORRENTE contro
, in persona Controparte_1 del Direttore dell' , che elegge domicilio presso Controparte_2 CP_3 la sede dell' di sede di Isernia, Via G. Berta, presso il Controparte_1 Controparte_1
Palazzo della Provincia, con recapiti per notificazioni pec. itl.
[...]
t nel prosieguo del giudizio, rappresentato – ex art. 22 L. 689/81 come Email_1 integrato e modificato dall'art. 6 del D.lgs. 150/11- dal Dr. Fabrizio Massaro, funzionario in servizio presso l' , Controparte_1
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011
pagina 2 di 12 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2021, il dott. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 40/2021 del 5 agosto 2021 (prot. n. 13906/21), notificata in data
19.8.2021, con la quale l' di gli aveva irrogato Controparte_1 Controparte_1 una sanzione di € 33.260,15 per violazione dell'art. 29, comma 1, e art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs.
276/2003, a seguito dell'accertamento di somministrazione illecita di manodopera mediante un contratto di appalto stipulato con la società ritenendo che committente e Controparte_4 appaltatore avrebbero fantomaticamente posto in essere un contratto di appalto di servizi senza rispettare i requisiti dell'art. 29 comma 1 d.lgs. 276/2003, stante l'assenza di organizzazione dei mezzi necessari dell'appaltatore, il difetto di potere organizzativo e direttivo dello stesso nei confronti dei propri dipendenti e l'assenza di rischio di impresa.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto vizi di legittimità e di merito del provvedimento impugnato in uno con il verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2020-345-01 del 13.3.2020, sostenendo la genuinità del contratto, la validità della certificazione, la decadenza dei termini e la violazione del contraddittorio.
L' , costituitosi in giudizio, ha depositato i verbali ispettivi e le dichiarazioni rese dai CP_1 lavoratori presso lo studio medico, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata discussa all'udienza del 27.11.2025.
Parte ricorrente eccepisce, anzitutto, l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e/o ricorso obbligatorio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, in presenza di contratto di appalto certificato.
Sulla questione va, in primo luogo, osservato come l'eventuale presunzione di regolarità del contratto e di correttezza della qualificazione derivanti dalla pretesa certificazione non possano, comunque, impedire l'accertamento, in fatto, da parte degli organi pubblici di vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed al rispetto delle condizioni contrattuali dello stesso. In secondo luogo, va rilevato come, per l'accoglimento del motivo di opposizione svolto da parte ricorrente, sia in ogni caso necessario che un contratto di appalto certificato da ente legittimato possa ritenersi esistente.
Nel caso di specie, si evidenzia che, al fine di poter considerare la sussistenza di una valida certificazione del contratto, efficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 D.Lgs. n. 276 del 2003, è pagina 3 di 12 essenziale che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità sia espressione di una o più organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003, è concessa alle parti la possibilità di certificare i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, al fine di ridurre il contenzioso. Uno dei presupposti costitutivi dell'efficacia giuridica della certificazione invocata dall'opponente è la circostanza che l'Ente bilaterale presso la quale è costituita la commissione certificativa è stato costituito da O.S. “comparativamente più rappresentative”. Orbene,
“poiché la validità della certificazione rappresenta un fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria dell'ispettorato territoriale del lavoro, ricade sull'opponente, ex art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale […] con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la certificazione del contratto di appalto deve ritenersi tamquam non esset e nessun effetto preclusivo della procedura di applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'organo di vigilanza potrà ritenersi sussistenze” (cfr. Trib. Arezzo 1.3.2023;
Trib. Trento 128/2020; Trib. Cosenza 2105/2020). Par Nel caso di specie, l' ha rilevato come la Commissione difetti del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, espressione che va letta come riferita ad organizzazioni comparativamente più rappresentative e non semplicemente quali organizzazioni maggiormente rappresentative.
La resistente, infatti, ha rappresentato di aver inoltrato formale richiesta in data 9.1.2020 alla
“Commissione Nazionale di Certificazione” con sede in Vibo Valentia (VV), che aveva certificato il contratto, per chiedere che fosse specificata la composizione degli Enti bilaterali genericamente indicati nel regolamento dello stesso ente ma che tale richiesta di chiarimenti sia rimasta priva di riscontro.
A ciò, si deve aggiungere che l'art. 78 comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 prevede espressamente che la procedura di certificazione del contratto di lavoro sia volontaria e consegua obbligatoriamente ad una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, presupponendo la partecipazione di entrambe, tant'è vero che l'istanza volta all'avvio del procedimento deve essere scritta e comune alle parti stesse.
Nella fattispecie, parte opponente ha omesso di produrre idonea documentazione suscettibile di Par attestare la partecipazione di entrambe le parti alla procedura di certificazione. In particolare, l' ha rilevato che, nel caso di specie, tale comunicazione non risulta essere stata effettuata all'
[...]
competente e non è stata allegata prova della avvenuta trasmissione, con il Controparte_1 corollario che la procedura di certificazione non può considerarsi legittimamente conclusa.
pagina 4 di 12 A ciò si aggiunga che la CNC che ha provveduto alla certificazione del contratto di lavoro (doc. 6 allegato al ricorso) non trova alcun espresso riferimento nell'atto istitutivo dell'Ente bilaterale
“EBINTER” (all. a) alle note del 31.5.2022), che sembra essere l'unico ente bilaterale costituito in Contro rappresentanza dei lavoratori del terziario cui appartiene il personale assunto formalmente dalla
Infine, deve rilevarsi che l'art. 79 comma 2 del D.lgs. 276/03 prevede che “Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede […]”. Nel caso di specie, il contratto di appalto tra il ricorrente e la Contro è stato sottoscritto il 27/6/2018, laddove la certificazione dell'appalto è intervenuta soltanto in data 20/3/2019 e nello stesso atto di certificazione è assente qualsiasi riferimento in merito all'accertamento che avrebbe dovuto essere compiuto dalla stessa Commissione con riferimento al fatto che il contratto di appalto in esame sia stato attuato, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerentemente con quanto appurato al momento del rilascio della certificazione.
Ne consegue, quindi, che l' non era tenuto ad attivare i rimedi previsti dagli artt. 79–80 CP_1
D.lgs. 276/2003 ed ha, invece, legittimamente esercitato la potestà sanzionatoria.
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Il ricorrente ha, poi, eccepito l'intervenuta decadenza di cui all'art. 14 della l. 689 del 1981.
Sul punto si osserva che la norma citata prevede che, qualora la violazione non possa essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido, gli estremi della stessa debbano essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di mancata contestazione immediata, il termine di 90 giorni non decorre dal momento della violazione e nemmeno dal momento della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza del fatto criminoso ed idonee a formulare la contestazione.
In tal senso si veda tra le altre la sentenza della Cassazione Civile n. 5467 del 2008, secondo la quale
"costituisce jus receptum in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, la conclusione dell'accertamento della violazione, in relazione alla quale collocare dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione, da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione e con la indispensabile valutazione di questi ai fini di una corretta formulazione della contestazione". pagina 5 di 12 Nella fattispecie in esame la Direzione Provinciale del Lavoro ha dovuto esplicare una complessa attività accertativa ed ha acquisito numerosa documentazione, comprese le dichiarazioni delle lavoratrici e avvenute anche nel febbraio 2020 e la richiesta del contratto di Pt_3 Parte_4 comodato d'uso di mezzi e strutture del committente inoltrato alla nel gennaio Controparte_5
2020 (da esibirsi entro il termine del 3.2.2020). Tempestiva è dunque la notificazione ai trasgressori avvenuta il 20/4/2020 del verbale unico di accertamento. Pertanto, anche tale motivo di impugnazione non può essere accolto.
Il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre, infatti, dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi ragionevolmente utili e necessari per l'elaborazione e la verifica degli elementi raccolti. Il dies a quo coincide, pertanto, con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale.
Sicchè, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, la P.A. procedente deve provvedere alla contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento e la legittimità della durata di tale procedimento va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (che nel caso di specie hanno visto l'acquisizione di una notevole mole di documenti e di informazioni) e non sono legati anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata (Cass. n. 12093/2007).
Alla luce della complessità delle indagini effettuate nel caso di specie, delle informazioni assunte da più soggetti coinvolti nell'indagine deve ritersi assolutamente ragionevole la conclusione degli accertamenti nel febbraio 2020 con la conseguenza che la doglianza di decadenza deve essere rigettata.
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Quanto alla presunta violazione del diritto al contraddittorio lamentata dall'opponente, va evidenziato che, dagli atti, risulta che al dott. è stata notificata copia integrale del verbale ispettivo, con Pt_1 invito a presentare scritti difensivi o a chiedere audizione personale, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 ma il ricorrente non ha mai esercitato tale facoltà.
Ne discende che l'opponente non avendo mai chiesto (o documentato di aver chiesto) di essere sottoposto ad audizione e non avendo mai presentato scritti difensivi, non può dolersi di presunte violazioni del contraddittorio.
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pagina 6 di 12 Risolte, quindi, le questioni preliminari, si deve procedere ad esaminare le doglianze sollevate nel merito dal ricorrente.
Sostiene il ricorrente che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. n. 5277/2007). Incombe, quindi, sull'Amministrazione, nella sua sostanziale veste di attrice, l'onere di fornire la dimostrazione della fondatezza della propria pretesa, Par dovendosi ritenere insufficiente l'acquisizione del solo verbale di accertamento da parte dell' di
Campobasso a comprovare quanto in esso riportato, ove non confermato in sede di giudizio.
In realtà, anche la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti conduce a valutare quanto risultante dal verbale di accertamento in uno col resto delle risultanze poste a sostegno e fondamento dello stesso verbale.
Sicchè, è vero che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009), ma è vero pure che il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, pur non potendogli attribuire il valore di vero e proprio accertamento e addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n.
3973/1998; n. 6847/1987).
Nel caso di specie, infatti, non si pretendeva dal ricorrente la prova negativa dei fatti accertati dai verbalizzanti ma si è valutato che il contenuto di quanto presente nel verbale unico di accertamento presentava molteplici riscontri con le documentazioni raccolte dallo stesso ispettorato del lavoro, con le verbalizzazioni rese dai soggetti sentiti dai verbalizzanti e con le stesse dichiarazioni rese dai medici che esercitavano nel medesimo studio ove il ricorrente svolgeva attività di MMG: in altre parole, la presenza di plurimi indizi precisi e concordanti e la totale assenza di specifiche prove contrarie, hanno condotto il giudice a ritenere provato quanto riportato dall'ispettorato nel verbale di accertamento.
Ciò si ritiene essere perfettamente in linea con il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, secondo cui all'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione possono essere pagina 7 di 12 utilizzate le dichiarazioni rese dai terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore, quanto meno indiziario, hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli enti previdenziali (Cass. n. 23608/2009; Cass. n. 16055/ 2004; Cass. n. 10128/2003).
Ciò posto sotto il profilo dell'onere della prova e della sufficienza, nel caso di specie, delle risultanze del verbale di accertamento al fine di ritenere comprovati gli addebiti mossi dall'amministrazione, va evidenziato quanto di seguito.
Al riguardo, deve anzitutto premettersi che il primo indice di genuinità dell'appalto è rappresentato dalla 'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore' che, 'in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto', può risultare anche 'dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto'.
Ne consegue che l'organizzazione dei mezzi va valutata in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, per cui nei casi di appalto c.d. 'pesante' (che richiede l'impiego di importanti mezzi materiali), l'appaltatore, oltre al lavoro, dovrà anche necessariamente organizzare tali mezzi a prescindere dalla titolarità degli stessi;
nei casi di appalto c.d. 'leggero' o labour intensive, (in cui l'attività appaltata si risolve essenzialmente nel lavoro), è sufficiente l'organizzazione del solo lavoro, desumibile dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore.
Ciò detto, va, altresì, chiarito che il «servizio» dedotto in contratto, può coincidere con qualsiasi fase del ciclo produttivo del committente, anche se la Corte di Cassazione ha precisato che: 'non è lecito l'appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(rilevamento delle presenza ai fini della determinazione della retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo' (cfr.
Cassazione n. 17049/2008 secondo cui negli appalti «endoaziendali», caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente, per la determinazione o meno della liceità dell'appalto è necessaria l'individuazione del soggetto effettivamente titolare del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, con necessaria assunzione del relativo rischio, non essendo sufficiente la semplice gestione amministrativa del personale. Analogamente Cassazione n. 24625/2009).
Pertanto, è necessario che l'appaltatore sia titolare di una vera organizzazione d'impresa, intesa anche in termini di forza lavorativa, e orientata alla realizzazione di un risultato autonomo.
pagina 8 di 12 Secondo quanto emerge dalla casistica giurisprudenziale possono, quindi, enuclearsi una serie di elementi di fatto utili ai fini della valutazione della genuinità dell'appalto, tra cui le modalità operative di lavoro: potrà configurarsi un appalto 'genuino' quando è l'appaltatore scegliere il numero dei dipendenti necessario ad eseguire l'opera o il servizio dedotti in contratto, in virtù delle sue competenze tecnico-professionali che gli consentono di stimare le unità lavorative presumibilmente necessarie per lo svolgimento dell'incarico; a scegliere la sostituzione dei lavoratori assenti, posto che solo costui può valutare la professionalità del personale assente e decidere, nell'ottica del raggiungimento del risultato finale, se sostituirlo con un altro dipendente, appartenente pur sempre alla propria compagine aziendale, in possesso delle medesime o differenti professionalità, oppure continuare l'esecuzione dell'opera o del servizio con quel deficit prestazionale venutosi a creare. Altro elemento da valutare sono i turni di lavoro, anche nei casi in cui è il committente a determinare le fasce orarie di esecuzione dell'appalto, dovrà essere l'appaltatore a fissare il turn over lavorativo, selezionando i dipendenti da adibire effettivamente a ogni turno, e ciò in quanto, benché le norme codicistiche riservano al committente un potere di controllo anche nella fase della esecuzione dell'appalto, tale forma di vigilanza non può certo tradursi nel potere direttivo e di controllo che è proprio del datore di lavoro.
Infine, deve considerarsi la gestione 'a proprio rischio' da parte dell'appaltatore, nel senso che nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, nonché quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto.
Di contro, nei casi in cui vi sia una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, si è verosimilmente all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita. L'art. 1655 c.c. recita, infatti: "l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro", acquisendo l'espressione 'a proprio rischio' un valore giuridico preciso nel senso che l'assunzione del rischio nell'esecuzione del rapporto contrattuale è a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente, quindi, nel caso dell'appaltatore, egli assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata.
Nel caso di appalto genuino, pertanto, il committente deve il corrispettivo solo contro la prestazione del risultato (opera o servizio) originariamente pattuito;
nell'appalto non genuino (interposizione illecita), invece, il committente retribuisce comunque l'appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, elemento che ricorre, ad es. quando il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati si equivalgono.
pagina 9 di 12 In sintesi, può ragionevolmente escludersi di essere all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita, che può sostanziarsi in qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contratto d'opera) quando si accerta che l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa da parte di questi (più di recente Cass. lav. n. 6343/2013); mancanza della qualifica di imprenditore del soggetto appaltatore;
effettività dell'esercizio del potere direttivo: nel senso che nelle ipotesi di appalto non genuino il potere direttivo è esercitato, di fatto, dal committente.
In tali casi gli indici rivelatori sono individuati dalla giurisprudenza nella: similitudine dell'orario di lavoro tra i dipendenti dell'appaltatore e quelli del committente;
il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore ad opera del committente;
l'esercizio di un controllo diretto sui dipendenti dell'appaltatore da parte di preposti del committente;
la richiesta di ferie o permessi presentata dai dipendenti dell'appaltatore direttamente al committente;
la valutazione degli aumenti retributivi rimessa al committente anche nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore; la scelta del numero dei dipendenti da utilizzare rimessa al committente;
il controllo fiscale e contabile degli adempimenti dell'appaltatore ad opera del committente;
la cura delle relazioni sindacali dei dipendenti dell'appaltatore da parte del committente.
Facendo applicazione dei principi generali sopra richiamati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva – depositate agli atti e firmate da , Parte_5
e – emerge in modo univoco che: Controparte_6 CP_7
• le lavoratrici prestavano la propria attività esclusivamente presso lo studio del dott. e Pt_1 degli altri medici associati (dich. e e vi svolgevano le medesime attività già Pt_3 Parte_4 prima della conclusione del contratto di appalto con la che, quindi, non ha svolto CP_8 alcuna attività di ricerca e selezione del personale;
• utilizzavano locali, strumenti e materiali forniti dallo studio (dich. verbale ispettivo CP_7
). Nonostante il sostenga che “l'appaltatore ha acquisito la piena e lecita CP_9 Pt_1 disponibilità dei computers e della stampante attraverso un contratto di comodato gratuito”, tale Contro contratto non è mai stato fornito agli ispettori, che pure ne hanno fatto richiesta alla Contro
• gli orari e i turni di lavoro erano stabiliti dai medici, non dalla Come risulta dalla dichiarazione della che afferma che lo schema di distribuzione dell'orario di lavoro era Pt_3 predisposto dagli stessi medici e le assenze per malattia o impedimento venivano comunicate direttamente ai medici.
• la ha svolto esclusivamente attività amministrativa relativa alla Controparte_4 regolarizzazione formale dei propri dipendenti dato che non si è occupata della selezione del personale, che è stata effettuata direttamente dai committenti. Come risulta dalla dichiarazione della “i CP_7
pagina 10 di 12 Contro contatti (con la sono stati presi dai suddetti dottori e io mi sono limitata esclusivamente alla sottoscrizione del contratto inviatomi via mail”.
• non vi era alcuna presenza di un referente o responsabile della società appaltatrice durante le giornate di lavoro. La lavoratrice ha dichiarato “non ho mai visto nessun rappresentante della Pt_3
Contro
ho solo sentito a telefono un certo e una certa per questioni amministrative, Per_1 Per_2 particolarmente per questione nei prospetti paga, mentre la ha dichiarato di non aver mai avuto CP_7
Contro nessun contatto con la
• le comunicazioni relative alle ferie e alle sostituzioni venivano indirizzate direttamente ai medici. Le assenze venivano comunicate dalle lavoratrici alla solo successivamente e CP_4 all'unico scopo della registrazione e la compilazione del prospetto paga. Contro I verbali ispettivi INPS–ITL rilevano, inoltre, che la non sosteneva alcun rischio d'impresa, non disponeva di mezzi propri e si limitava a fornire personale amministrativo e infermieristico, percependo un compenso mensile commisurato al costo del lavoro più un modesto ricarico amministrativo.
Tali elementi configurano inequivocabilmente una somministrazione illecita di manodopera, ai sensi dell'art. 18, co.
5-bis, D.Lgs. 276/2003, in quanto l'appaltatore ha svolto un mero ruolo interpositorio, privo di autonomia organizzativa e gestionale.
Le dichiarazioni dei lavoratori, concordanti tra loro e coerenti con i rilievi ispettivi, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la prova della violazione (Cass. n. 23608/2009 e Cass. n.
10128/2003)
Il ricorso proposto da GN SC avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 40/2021 e avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2020-345-01 del 13.3.2020 è, pertanto da rigettarsi, con conseguente conferma dell'ordinanza stessa, corretta anche in ordine al quantum richiesto a titolo di sanzione amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (con riconoscimento dei valori medi dello scaglione di riferimento – tra € 26.001 e € 52.000 – e con la sola esclusione della fase istruttoria) con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione presentata da GN SC, con conseguente conferma n. dell'ordinanza ingiunzione n. 40/2021 del verbale unico di accertamento e notificazione n.
CB00000/2020-345-01 del 13.3.2020, per cui è causa;
pagina 11 di 12 - condanna GN SC al pagamento delle spese di lite della presente causa in favore del convenuto , che si liquidano in € Controparte_10
4.648,00 (pari ad € 5.810,00 con riduzione del 20%) oltre IVA se dovuta, cpa e accessori come per legge.
Isernia, lì 27.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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