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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1767/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25002036652 REGISTRO 2025
- sul ricorso n. 1769/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25002038450 REGISTRO 2025
- sul ricorso n. 1771/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25002038757 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2878/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta codice atto n. 25002036652, notificato in data
27.6.2025, portante una pretesa di euro 200,00 a titolo di imposta di registro in riferimento ad un preliminare di compravendita di beni immobili soggetti ad IVA nell'ambito del quale, in data 25.3.2025 nella sua qualità di Notaio ne aveva autenticato le firme.
Premetteva che l'Ufficio aveva rettificato l'autoliquidazione dell'imposta di registro relativamente al codice tributo 9814, ritenendo dovuta, ad nutum, la tassa fissa di euro 200,00 anche in riferimento alla caparra confirmatoria prevista in contratto.
Inoltre, per mero tuziorismo faceva presente che erano stati notificati ulteriori 11 avvisi di liquidazione, opposti singolarmente per praticità espositiva.
Ciò premesso, eccepiva che, a seguito D. Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, a far data dall'1.1.2025 in tema di tassazione del contratto preliminare, per quelli assoggettati ad IVA non è dovuta l'imposta in riferimento alla caparra confirmatoria, essendo l'intera fattispecie sottoposta al prelievo IVA alternativo a quello dell'imposta di registro.
E, riguardo a tale perimetro di osservazione, rinviava allo studio n. 122/2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto gravato, cui nel prosieguo rinunziava, e di discussione in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare la sua nullità.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni l'Ufficio contrastava ogni avversa eccezione e deduzione.
Concludeva per sentir dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Con memorie illustrative del 20.10.2025 Parte ricorrente contrastava le avverse controdeduzioni insistendo sulla natura unitaria della sequenza negoziale preliminare-definitivo e sul principio di unica manifestazione di capacità contributiva e, per l'effetto, sulla erronea interpretazione ed applicazione da parte dell'Ufficio della nuova nota all'art. 10 della tariffa, come modificata dal D. Lgs. n. 139/2024.
Con istanza del 24.10.2025 il ricorrente chiedeva disporsi la riunione al presente gravame degli ulteriori ricorsi iscritti ai numeri 1697 – 1707 – 1709 – 1712 – 1713 – 1714 – 1764 – 1767 – 1769 – 1771 RG. anno 2025, in quanto aventi ad oggetto la medesima fattispecie.
Per l'effetto, questo giudice disponeva la riunione dei seguenti ulteriori ricorsi a lui assegnati per l'odierna udienza:
1. n. 1768/2025, avente ad oggetto l'avviso di liquidazione dell'imposta codice atto n. 25002038450, notificato in data 25.5.2025, portante una pretesa di euro 200,00 a titolo di imposta di registro in riferimento ad un preliminare di compravendita di beni immobili soggetti ad IVA nell'ambito del quale, in data 31.3.2025 nella sua qualità di Notaio ne aveva autenticato le firme;
2. n. 1771/2025, avente ad oggetto l'avviso di liquidazione dell'imposta codice atto n. 25002038757, notificato in data 28.5.2025, portante una pretesa di euro 200,00 a titolo di imposta di registro in riferimento ad un preliminare di compravendita di beni immobili soggetti ad IVA nell'ambito del quale, in data 3.4.2025 nella sua qualità di Notaio ne aveva autenticato le firme;
riguardo ai quali Parte ricorrente sollevava le medesime eccezioni e concludeva nei medesimi termini.
Parimenti, per entrambi i ricorsi qui riuniti l'Ufficio controdeduceva e concludeva nei medesimi termini di cui al ricorso iscritto al numero 1767/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il D. Lgs. 139/2024 emanato in attuazione della legge delega n. 111/2923 per la riforma del sistema fiscale sono state introdotte con effetto dall'1.1.2025 delle semplificazioni nel trattamento dell'imposta di registro applicabile agli acconti nonché alle caparre confirmatorie nei contratti preliminari di compravendita immobiliare.
Invero, prima della riforma, l'imposta di registro sui contratti preliminari prevedeva una distinzione tra acconti e caparre confirmatorie in caso di compravendite immobiliari non soggette a IVA:
· sulle caparre confirmatorie: l'imposta nella misura dello 0,5%;
· sugli acconti sul prezzo: l'imposta del 3%;
mentre la riforma ha uniformato il regime fiscale per acconti e caparre confirmatorie per i contratti preliminari non soggetti a IVA, stabilendo che sono entrambi tassati con un'imposta pari allo 0,5%, senza più distinzioni.
Inoltre, è stato espressamente stabilito che l'imposta da versare in fase di registrazione del preliminare non possa essere superiore a quella prevista per la registrazione del contratto definitivo, al fine di evitare al contribuente di richiedere il rimborso di imposte versate in misura superiore durante la fase preliminare.
Da qui, la piena giustificazione della tassazione sia degli acconti che delle caparre in sede di registrazione del contratto preliminare in riferimento alle compravendite immobiliari non assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che non può però trovare applicazione anche per le compravendite assoggettate ad IVA, stante il principio di alternatività di cui all'art. 40, DPR 131/1986 tra l'imposta di registro e quella sul valore aggiunto.
Sicché, alla luce della recente riforma introdotta dal D. Lgs. n. 139/2024, l'imposta di registro si applica una sola volta in misura fissa.
Del resto, posto che il contratto preliminare ha natura di negozio preparatorio e l'imposta proporzionale versata in sede di sua registrazione non è un'autonoma imposizione, bensì costituisce un'anticipazione dell'imposta che sarà dovuta per il contratto definitivo in base alla previsione di cui alla nota all'art. 10 della tariffa, parte i, dpr 131/1986, consegue l'unitarietà della sequenza negoziale tra il contratto preliminare e quello definitivo e, per l'effetto, una unica manifestazione di capacità contributiva (in tal senso, Cassazione, ordinanza n, 27093/2024).
Né, tanto meno, può prospettarsi che la caparra confirmatoria sarebbe sempre e comunque fuori campo
IVA e quindi soggetta a imposta di registro proporzionale, atteso che, come desumibile dalla Relazione illustrativa al qui più volte richiamato D. Lgs. n. 139/2024, la modifica alla nota all'art. 10 TUR è stata apportata per evitare che l'imposta assolta in sede di stipula del preliminare debba essere rimborsata in sede di stipula del definitivo.
Peraltro, nella parte della Relazione dedicata ai “contratti preliminari”, la corresponsione dell'imposta prevista per gli acconti e la caparra confirmatoria viene richiamata per i contratti non soggetti all'imposta sul valore aggiunto;
circostanza, questa, che non può che corroborare la novellata interpretazione della norma, secondo cui i contratti assoggettati a IVA non scontano l'imposta proporzionale di registro.
Da qui, consegue l'accoglimento dei ricorsi riuniti e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.
Considerata la novità e particolarità della questione trattata, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1767/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25002036652 REGISTRO 2025
- sul ricorso n. 1769/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25002038450 REGISTRO 2025
- sul ricorso n. 1771/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25002038757 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2878/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta codice atto n. 25002036652, notificato in data
27.6.2025, portante una pretesa di euro 200,00 a titolo di imposta di registro in riferimento ad un preliminare di compravendita di beni immobili soggetti ad IVA nell'ambito del quale, in data 25.3.2025 nella sua qualità di Notaio ne aveva autenticato le firme.
Premetteva che l'Ufficio aveva rettificato l'autoliquidazione dell'imposta di registro relativamente al codice tributo 9814, ritenendo dovuta, ad nutum, la tassa fissa di euro 200,00 anche in riferimento alla caparra confirmatoria prevista in contratto.
Inoltre, per mero tuziorismo faceva presente che erano stati notificati ulteriori 11 avvisi di liquidazione, opposti singolarmente per praticità espositiva.
Ciò premesso, eccepiva che, a seguito D. Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, a far data dall'1.1.2025 in tema di tassazione del contratto preliminare, per quelli assoggettati ad IVA non è dovuta l'imposta in riferimento alla caparra confirmatoria, essendo l'intera fattispecie sottoposta al prelievo IVA alternativo a quello dell'imposta di registro.
E, riguardo a tale perimetro di osservazione, rinviava allo studio n. 122/2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto gravato, cui nel prosieguo rinunziava, e di discussione in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare la sua nullità.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni l'Ufficio contrastava ogni avversa eccezione e deduzione.
Concludeva per sentir dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Con memorie illustrative del 20.10.2025 Parte ricorrente contrastava le avverse controdeduzioni insistendo sulla natura unitaria della sequenza negoziale preliminare-definitivo e sul principio di unica manifestazione di capacità contributiva e, per l'effetto, sulla erronea interpretazione ed applicazione da parte dell'Ufficio della nuova nota all'art. 10 della tariffa, come modificata dal D. Lgs. n. 139/2024.
Con istanza del 24.10.2025 il ricorrente chiedeva disporsi la riunione al presente gravame degli ulteriori ricorsi iscritti ai numeri 1697 – 1707 – 1709 – 1712 – 1713 – 1714 – 1764 – 1767 – 1769 – 1771 RG. anno 2025, in quanto aventi ad oggetto la medesima fattispecie.
Per l'effetto, questo giudice disponeva la riunione dei seguenti ulteriori ricorsi a lui assegnati per l'odierna udienza:
1. n. 1768/2025, avente ad oggetto l'avviso di liquidazione dell'imposta codice atto n. 25002038450, notificato in data 25.5.2025, portante una pretesa di euro 200,00 a titolo di imposta di registro in riferimento ad un preliminare di compravendita di beni immobili soggetti ad IVA nell'ambito del quale, in data 31.3.2025 nella sua qualità di Notaio ne aveva autenticato le firme;
2. n. 1771/2025, avente ad oggetto l'avviso di liquidazione dell'imposta codice atto n. 25002038757, notificato in data 28.5.2025, portante una pretesa di euro 200,00 a titolo di imposta di registro in riferimento ad un preliminare di compravendita di beni immobili soggetti ad IVA nell'ambito del quale, in data 3.4.2025 nella sua qualità di Notaio ne aveva autenticato le firme;
riguardo ai quali Parte ricorrente sollevava le medesime eccezioni e concludeva nei medesimi termini.
Parimenti, per entrambi i ricorsi qui riuniti l'Ufficio controdeduceva e concludeva nei medesimi termini di cui al ricorso iscritto al numero 1767/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il D. Lgs. 139/2024 emanato in attuazione della legge delega n. 111/2923 per la riforma del sistema fiscale sono state introdotte con effetto dall'1.1.2025 delle semplificazioni nel trattamento dell'imposta di registro applicabile agli acconti nonché alle caparre confirmatorie nei contratti preliminari di compravendita immobiliare.
Invero, prima della riforma, l'imposta di registro sui contratti preliminari prevedeva una distinzione tra acconti e caparre confirmatorie in caso di compravendite immobiliari non soggette a IVA:
· sulle caparre confirmatorie: l'imposta nella misura dello 0,5%;
· sugli acconti sul prezzo: l'imposta del 3%;
mentre la riforma ha uniformato il regime fiscale per acconti e caparre confirmatorie per i contratti preliminari non soggetti a IVA, stabilendo che sono entrambi tassati con un'imposta pari allo 0,5%, senza più distinzioni.
Inoltre, è stato espressamente stabilito che l'imposta da versare in fase di registrazione del preliminare non possa essere superiore a quella prevista per la registrazione del contratto definitivo, al fine di evitare al contribuente di richiedere il rimborso di imposte versate in misura superiore durante la fase preliminare.
Da qui, la piena giustificazione della tassazione sia degli acconti che delle caparre in sede di registrazione del contratto preliminare in riferimento alle compravendite immobiliari non assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che non può però trovare applicazione anche per le compravendite assoggettate ad IVA, stante il principio di alternatività di cui all'art. 40, DPR 131/1986 tra l'imposta di registro e quella sul valore aggiunto.
Sicché, alla luce della recente riforma introdotta dal D. Lgs. n. 139/2024, l'imposta di registro si applica una sola volta in misura fissa.
Del resto, posto che il contratto preliminare ha natura di negozio preparatorio e l'imposta proporzionale versata in sede di sua registrazione non è un'autonoma imposizione, bensì costituisce un'anticipazione dell'imposta che sarà dovuta per il contratto definitivo in base alla previsione di cui alla nota all'art. 10 della tariffa, parte i, dpr 131/1986, consegue l'unitarietà della sequenza negoziale tra il contratto preliminare e quello definitivo e, per l'effetto, una unica manifestazione di capacità contributiva (in tal senso, Cassazione, ordinanza n, 27093/2024).
Né, tanto meno, può prospettarsi che la caparra confirmatoria sarebbe sempre e comunque fuori campo
IVA e quindi soggetta a imposta di registro proporzionale, atteso che, come desumibile dalla Relazione illustrativa al qui più volte richiamato D. Lgs. n. 139/2024, la modifica alla nota all'art. 10 TUR è stata apportata per evitare che l'imposta assolta in sede di stipula del preliminare debba essere rimborsata in sede di stipula del definitivo.
Peraltro, nella parte della Relazione dedicata ai “contratti preliminari”, la corresponsione dell'imposta prevista per gli acconti e la caparra confirmatoria viene richiamata per i contratti non soggetti all'imposta sul valore aggiunto;
circostanza, questa, che non può che corroborare la novellata interpretazione della norma, secondo cui i contratti assoggettati a IVA non scontano l'imposta proporzionale di registro.
Da qui, consegue l'accoglimento dei ricorsi riuniti e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.
Considerata la novità e particolarità della questione trattata, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.