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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo
2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2023 promossa da:
, in persona del titolare, con sede legale in Via Controparte_1
Brognoligo n. 14/B, Isola della Scala (VR), (p.iva . fisc. PartitaIVA_1
), con il patrocinio dell'avv. Morgante Beatrice, elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE
Contro
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Taglio di Po (RO), Via Del Lavoro n. 50/52, con il patrocinio dell'avv. Cristiana Ramadori, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
OPPOSTA
Conclusioni:
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'11 febbraio 2025: “Nel merito: sulla base di quanto esposto in atti, revocarsi il decreto ingiuntivo emesso, dato che l'opponente nulla deve all'opposta a fronte del contratto dell'1.05.2022.
Quest'ultimo, infatti, si è risolto sulla base degli scritti intervenuti tra le parti in data 02.09.2022 e
06.09.2022. Dichiararsi, in ogni caso, che l'opponente nulla deve all'opposta a titolo di penale o comunque
a qualsiasi titolo;
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse risolto il contratto sulla scorta degli scritti intervenuti tra le parti in data 02.09.2022 e 06.09.2022, dichiararsi, comunque, risolto il contratto per fatto e colpa dell'opposta che non ha provveduto a consegnare alla DI individuale
OL di EC OL la merce nei termini contrattualmente stabiliti e che ha fornito merce diversa
e di valore inferiore rispetto a quella ordinata, costringendo così l'odierna opponente a reperire sul mercato altra merce e a perdere dei clienti.
In via ulteriore di merito: per i motivi esposti in atti si chiede che l'opposta venga condannata ex art. 96 c.p.c., dato che l'opposta stessa ben sapeva di non avere ragione di credito nei confronti della DI individuale . In via di ulteriore merito: si ricorda che la soc. Controparte_1 CP_1
di ha rifiutato immotivatamente di aderire alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza CP_1
emessa dal Giudice fuori udienza in data 4.11.2023 e si chiede che tale rifiuto gravi sulla regolamentazione delle spese di lite, andando a penalizzare proprio la parte che ha rifiutato la proposta immotivatamente. In via istruttoria: nel caso in cui il Giudice ritenesse di non trattenere la causa in decisione e comunque anche nell'ipotesi di un'eventuale impugnazione dell'emittenda sentenza, l'attrice opponente non rinuncia alle istanze istruttorie già tutte avanzate negli atti di causa, istanze che devono ritenersi qui integralmente richiamate. In ogni caso, per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio si insiste per la relativa liquidazione nelle forme sopra indicate, con vittoria di spese, riconoscendo le spese generali nella misura del 15%, CPA 4%, IVA 22% e il rimborso del contributo unificato pari
a € 379,50 oltre marca deposito di € 27,00”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del
4.03.2025: “In via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte esposte in narrativa e stante la rappresentata, comprovata pretestuosità e temerarietà della spiegata opposizione. In via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi descritti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale: condannare la al risarcimento dei danni cagionati alla ex Controparte_1 Controparte_2
art. 96 C.p.c. per lite temeraria, danni che si quantificano in via equitativa in €. 10.000,00= o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario del presente procedimento da liquidarsi a favore del legale che si dichiara antistatario secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 – "Regolamento recante modifiche al D.M. 55/2014, concernente la
Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(nel prosieguo, solo ha proposto Controparte_1 CP_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 316/2023 (R.G. 776/2023), emesso dall'intestato Tribunale in data 30.03.2023, deducendo: i) che l'1.05.2022 concludeva con la società n contratto per l'approvvigionamento di legname da Controparte_2
ardere; ii) contestualmente alla sottoscrizione del contratto effettuava un primo ordine di n. 3 bilici di legno, la cui consegna doveva essere evasa entro il 13.05.2022; iii) CP_2
non provvedeva al consegna della merce entro il termine individuato contrattualmente e, inoltre, recapitava all'opponente legname di qualità diversa da quello ordinato;
iv) stante l'inadempimento della controparte, in data 2.09.2022 trasmetteva alla controparte una Pec con la quale comunicava la propria volontà di risolvere il contratto;
v) invocava, a tal proposito l'art. 10.5 del contratto, il quale autorizzava l'acquirente a recedere dal contratto in caso di impossibilità di consegna della merce da parte del venditore;
vi) il 9.03.2023 parte opposta trasmetteva un sollecito di pagamento, per mancanza di acquisto minimo garantito previsto dal contratto, cui faceva seguito l'ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 75.200,00=; vii) in diritto, eccepiva la risoluzione del contratto per mutuo consenso, stante il tenore della risposta, pervenuta dal procuratore dell'ingiungente, alla citata pec del 2.09.2022 e, in via subordinata, domandava la risoluzione del contratto del
1.05.2022 per inadempimento della convenuta opposta, con domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali.
* * *
Si è costituita in giudizio (d'ora in poi, solo , Controparte_2 CP_2
contrastando in fatto e diritto le contrapposte tesi e, in particolare, deducendo: i) che non era stato manifestato alcun consenso alla risoluzione del contratto, in quanto la Pec del
6.09.2022 semmai evidenziava una disponibilità alla risoluzione concordata, previa rimodulazione del prezzo della fornitura ordinata – da adeguare a quello concretamente applicato in principio sulla minore quantità (48 bancali anziché 1250 corrispondenti a 50 bilici); ii) stante il mancato riscontro alla suddetta proposta, il contratto rimaneva valido ed efficace, fino alla risoluzione di diritto del 9.03.2023; iii) deduce che la mancata consegna dei 27 bancali, sui complessivi 75 ordinati e pagati da si verificava per CP_1 caso fortuito o forza maggiore, in particolare a causa dei forti rallentamenti dovuti alla recrudescenza della pandemia Covid-19, nonché per la situazione di crisi economica che ha colpito in particolare il settore energetico. Invocava pertanto la sopravvenuta impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione dedotta in contratto, deducendo che la prestazione era divenuta esigibile non appena rientravano i prezzi della merce oggetto della fornitura.
Per queste ragioni concludeva domandando, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e la condanna, in via riconvenzionale, di parte opponente al risarcimento di euro 10.000,00= a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali.
* * *
Il Giudice, con ordinanza del 6.11.2023, rigettando l'stanza ex art. 648 c.p.c., formulava la seguente proposta conciliativa: “propone alle parti la definizione della lite con la consegna da parte della convenuta all'opponente dei 27 bancali residui di legna di faggio, dietro pagamento del CP_1
prezzo complessivo di € 190/bancale per tutti i 75 bancali ordinati (detratto quanto già pagato dall'opposta), il tutto entro il mese di novembre 2023; rinuncia al decreto ingiuntivo, abbandono della lite
a spese compensate tra le parti”, la quale trovava l'adesione di parte opponente, ma non di parte opposta, che in seguito proponeva istanza per l'instaurazione del procedimento di mediazione, tuttavia non accettata da CP_1
La causa veniva istruita tramite lo scambio delle memorie ex art. 281-duodecies comma 4 cpc, e, all'esito, valutata la natura documentale, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 5 marzo 2025, nella quale il Giudice si riservava il deposito della sentenza, ex art. 281- sexies comma 3 c.p.c.
§ § §
L'opposizione è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Risulta provato e non contestato che le parti abbiano concluso, in data 1.05.2022, un contratto per la fornitura di n. 50 bilici (corrispondenti a 1.250 bancali) di legna da ardere, così ripartiti: -10 bilici da 50 cm;
-15 bilici da 25 cm;
- 25 bilici da 33 cm;
Con il contratto, parte opponente si è obbligata all'acquisto, a partire dalla data del
1.05.2022, di una quantità minima garantita di 50 bilici entro la scadenza naturale del contratto (31.12.2022), pena l'applicazione di una penale, disciplinata dall'art. 8 del contratto.
Il prezzo convenuto era di euro 128/bancale, oltre IVA, bloccato per tutta la durata del contratto e comprensivo del prezzo di trasporto presso la sede dell'acquirente.
In virtù dell'art. 6 del contratto, l'acquirente era tenuto ad acquistare almeno 2 bilici di pellet a settimana, sino alla quantità pattuita nel contratto, entro la sua scadenza, a pena di risoluzione del contratto e pagamento della penale determinata a norma dell'art. 8; il primo ordine, pari a 3 bilici di legna, doveva essere effettuato al momento della sottoscrizione del contratto.
L'art. 8 del contratto conferiva al venditore il potere di risolvere di diritto il contratto in caso di mancato acquisto della quantità minima come sopra individuata, ovvero in caso di mancato pagamento, anche parziale, entro quindici giorni dalla scadenza prevista dal precedente art.
6.4. La clausola prevedeva l'addebito di una penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cod. civ. (data dal 50% dell'importo risultante dalla moltiplicazione tra la quantità di prodotto ancora da acquistare ed il prezzo pieno del prodotto, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore).
L'art. 10.5 del contratto prevedeva che, qualora la consegna non potesse avere luogo per cause non imputabili al venditore, l'acquirente poteva risolvere il contratto, fermo l'incameramento di quanto già corrisposto.
L'art. 12.1 escludeva la facoltà per l'acquirente di recedere anticipatamente dal contratto, prima della naturale scadenza dello stesso, mentre concedeva all'acquirente la facoltà di recesso senza né preavviso, né motivazione.
Con il ricorso in monitorio, nell'esercizio del diritto di risoluzione CP_2
contrattualmente previsto, allegava l'inadempimento dell'opponente al proprio obbligo di acquisto della quantità minima contrattualmente individuata, avendo provveduto ad acquistare solo n. 75 bancali su 1250.
Risulta invero provato che, al momento della conclusione del contratto, e quindi già in data 1.05.2022, parte opponente provvedeva ad ordinare e pagare n. 3 bilici (75 bancali) di legna da ardere (come convenuto nel contratto, art. 6.2). Conseguentemente, CP_2
emetteva la fattura n. 97/FE/2022 (doc. fascicolo di parte opponente).
[...]
È documentalmente provato e in ogni caso non contestato che, a fronte dell'ordine di 75 bancali, la convenuta opposta ne consegnava solo 48.
a fronte dei ritardi nella consegna della merce ordinata l'01.05.2022, non CP_1
effettuava ulteriori ordini e, in data 2.09.2022, comunicava a la propria CP_2
intenzione a risolvere il contratto, chiedendo il rimborso del prezzo corrisposto per i 27 bancali ordinati, mai consegnati.
In riscontro a detta comunicazione, ammetteva i ritardi nelle consegne, CP_2
imputandoli non ad una propria condotta colposa, bensì al fatto oggettivo (sopravvenuto e non imputabile) della crisi economica riguardante il mercato della legna, invocando la forza maggiore di cui all'art. 10 del contratto. Contestualmente, formulava all'opponente la proposta di pagamento dei bancali acquistati (in luogo dei 1250 pattuiti), con applicazione del prezzo di euro 190/bancale oltre iva (prezzo applicato nel periodo della sottoscrizione del contratto, per la minore quantità), valutando la possibilità di risolvere il contratto (con rinuncia pertanto al pagamento del quantitativo minimo pattuito).
L'opponente non dava seguito a tale proposta, sicché parte opposta procedeva ad agire in monitorio per ottenere il pagamento del quantitativo non acquistato, oltre al pagamento della penale.
L'opposizione risulta fondata su tre motivi:
-l'eccepita risoluzione per c.d. mutuo dissenso del contratto stipulato l'1.05.2022;
-l'inadempimento della convenuta alla consegna, nei tempi stabiliti, del quantitativo di legna inizialmente ordinato e pagato;
-l'inadempimento della convenuta alla consegna di merce della qualità di quella ordinata
(legna da ardere di faggio).
Invero, l'unico motivo meritevole di accoglimento è quello fondato sull'eccepito inadempimento della convenuta opposta alle obbligazioni contrattuali.
Infatti, l'invocata risoluzione per mutuo consenso, in data 6.9.2022, non appare confortata dal tenore letterale della missiva inoltrata dall'opposta, apparendo potersi desumere dal contenuto del doc. 10 di parte opponente la sola formulazione di una proposta per la risoluzione concordata, a determinate condizioni economiche, da parte dell'odierna convenuta opposta, alla quale non ha fatto seguito un riscontro di CP_1
Invero, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario” (cfr. Cass. Ord. 27999 del 31/10/2019). Ebbene, alla comunicazione indirizzata da a contenente la CP_1 CP_2
manifestazione della volontà a risolvere il contratto sottoscritto, non è seguita una manifestazione di volontà concorde di quest'ultima, volta a porre fine agli effetti del contratto sottoscritto (dando vita ad un negozio di segno contrario a quello dell'1.05.2022).
La pec del 6.09.2022 aveva sì l'intento di risolvere il contratto, ma a condizioni economiche ben delineate, le quali avrebbero dovuto trovare un riscontro da parte dell'opponente, invero mai manifestato.
Priva di pregio appare anche l'eccezione formulata dall'opponente sulla mancanza delle qualità della merce consegnata. Come si evince dalla documentazione depositata agli atti, faceva seguito a recapitare legna da ardere (pellet) della qualità “faggio”, CP_2
corrispondente a quella ordinata da CP_1
(doc. 5 fascicolo opposta)
Peraltro, l'opponente, oltre ad aver genericamente allegato la mancata corrispondenza tra la merce ordinata e quella consegnata, non ha documentato né l'esistenza, nè la tempestiva denuncia di vizi. Di talché, l'eccezione proposta con l'opposizione risulta destituita di qualsivoglia fondamento.
L'opposizione appare invece fondata, per quanto concerne l'eccepito inadempimento della convenuta opposta alla consegna della merce nelle tempistiche pattuite.
Infatti, la fornitura de quo aveva modalità di adempimento ben delineate: l'acquirente doveva procedere, come in effetti ha fatto, all'ordine di n. 3 bilici alla stipula del contratto, con successivi ordini di almeno 2 bilici a settimana, fino alla data del 31.12.2022 (termine di efficacia del contratto), entro cui doveva essere ordinata la quantità garantita di n. 50 bilici (cioè tutto il quantitativo ordinato).
Il contratto prevedeva una penale per il solo mancato adempimento dell'acquirente (e non del venditore), nonché il diritto di recesso immotivato e senza preavviso solo in capo al venditore/fornitore, con esclusione di qualsivoglia diritto di recesso in capo all'acquirente.
All'inadempimento non imputabile del venditore, l'acquirente poteva domandare la risoluzione del contratto, fermo il diritto a trattenere gli importi già versati.
Ebbene, preme sottolineare che ha agito in via monitoria per ottenere il CP_2
pagamento del quantitativo minimo di merce ordinata con il contratto dell'1.05.2022 a cui, sin dall'inizio risultava inadempiente. È infatti non contestato che parte opposta non abbia fatto seguito all'integrale consegna della merce, sin dai primi bancali ordinati (e solo parzialmente consegnati), deducendo oggettive difficoltà derivanti dalla crisi del mercato, nonché dalla “recrudescenza della pandemia Covid-19”.
Nonostante il proprio inadempimento (a fronte della consegna di 48 bancali su 75), CP_2
pretendeva comunque che la controparte contrattuale desse seguito agli ordini nelle
[...]
modalità stabilite contrattualmente (n. 2 bilici a settimana), il tutto però senza ricevere la legna ordinata.
Con la missiva del 3.08.2022, comunicava che “in seguito al ridimensionamento CP_2
del costo della legna da ardere”, intendeva procedere all'esecuzione del contratto sottoscritto, sospeso a causa dell'eccessiva onerosità della prestazione ivi dedotta.
Allegava, infatti part opposta, che “nel periodo maggio/giugno del 2022 i prezzi della merce subivano dei forti aumenti, anche a causa degli aumenti operati nel settore dei trasporti e della logistica, dal mese di giugno 2022 iniziavano i blocchi all'esportazione delle merci (legna da ardere, pellet, ecc) nei paesi produttori (Bosnia, Ungheria, Slovenia, Austria, ecc), che impedivano di dare corso ai contratti in essere. E ovvio che i termini ivi indicati non potevano essere più rispettati e che la loro durata venisse per
l'effetto dilatata, riprendendo poi a decorrere con la fine dell'evento interruttivo”.
Pertanto, l'inadempimento nella consegna di parte della merce oggetto dell'ordine dei primi tre 75 bancali, non sarebbe imputabile alla convenuta opposta in quanto si sarebbe verificato per forza maggiore non imputabile. In particolare, ha allegato che CP_2
“nel periodo compreso tra maggio/giugno 2022 a febbraio 2023, in tutto il territorio italiano ed europeo, il settore energetico e stato colpito duramente, creando una profonda crisi nel mercato in questione
(riscontrabile anche oggi), paralizzandolo, con indiscriminati aumenti dei prezzi dei prodotti (legna da ardere o biomasse, petrolio, carbone, gas naturale, ecc), financo irreperibilita degli stessi”.
In merito alle argomentazioni spese da parte opposta, preme evidenziare, in primis, come l'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, incombe sul soggetto inadempiente, il quale è tenuto a provare l'esistenza di cause non imputabili che avessero inciso sulla possibilità di dare esecuzione al contratto. si è limitata ad invocare gli eventi di forza maggiore, senza tuttavia provare CP_2
come gli stessi abbiano inciso concretamente sull'esecuzione della consegna della legna, avvenuta nel maggio del 2022. Al contrario, l'opposta ha genericamente dedotto come il contratto avrebbe “subito l'effetto sospensivo per tutto il periodo in questione (ndr. giugno 2022- febbraio 2023), con la conseguenza di allungare la sua scadenza di ulteriori 9 mesi, decorrenti dalla fine dell'evento di forza maggiore”.
Nel caso di specie, parte opposta ha invocato la sopravvenuta impossibilità di esecuzione della propria prestazione di consegna, in conseguenza degli eventi, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, riguardanti il mercato della legna, rappresentando, in ogni caso, che tali circostanze, incidendo sul sinallagma contrattuale, hanno determinato un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni, il quale imponeva alle parti, in forza del dovere di buona fede e correttezza, un dovere di rinegoziazione o, quanto meno, l'inesigibilità della prestazione sospesa.
Tali argomentazioni appaiono prive di fondamento.
Anzitutto, la mancata consegna della merce pattuita nei termini contrattuali, ha costituito inadempimento contrattuale, imputabile alla convenuta opposta, non essendo al contrario invocabile la forza maggiore, considerato che gli eventi documentati (aumento del prezzo del legname) erano noti a già al momento della conclusione del contratto CP_2
(maggio 2022).
La forza maggiore ricomprende eventi naturali e umani che, per la loro impetuosità, sono sostanzialmente non contrastabili una volta che si sono verificati ed affinché il debitore vada esente da responsabilità per il ricorrere della forza maggiore, occorrerà che egli dimostri che la forza maggiore non era prevedibile e, una volta verificatasi, non era contrastabile.
Tanto premesso è di tutta evidenza che non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di forza maggiore, atteso che, la situazione di aumento dei prezzi del legname e la sua difficoltà di approvvigionamento, era ben nota a la quale si è cionondimeno obbligata CP_2
alla fornitura della merce. Né si può dire che tale circostanza sia sopravvenuta nel corso di un rapporto già avviato, dal momento che l'inesatto adempimento occorreva già a partire dalla consegna della prima partita di legname ordinata da CP_1
Si aggiunga che la Suprema Corte ha chiaramente affermato che: “L'impossibilità ex art.
1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce l'adempimento”.
Nel caso di specie, appare evidente come abbia concluso il contratto quando CP_2
già era a conoscenza della situazione di crisi del mercato della legna, circostanza che dunque non può essere invocata successivamente per la sospensione della prestazione di consegna.
Peraltro, come più volte affermato dalla Suprema Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore determina la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8286).
A tal proposito, ha invocato l'avvenuta sospensione nell'esecuzione della CP_2
prestazione -unilaterale- in seguito all'aumento eccessivo dei prezzi della legna e della difficoltà del suo approvvigionamento, in assenza di qualsivoglia comunicazione alla propria controparte contrattuale, la quale, dunque, ha legittimamente comunicato la propria intenzione di risolvere il contratto.
In secondo luogo, ha invocato il diritto-dovere alla rinegoziazione del CP_2
contratto, pur in assenza di qualsivoglia pattuizione in tal senso, discendente dal dovere di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto e derivante dal solo fatto della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Tale eccezione appare priva di fondamento. Innanzitutto, perché non vi è stata alcuna volontà di rinegoziare il contenuto del contratto, non avendo la convenuta mai esplicitato l'insorgere dello squilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto. La pec del 6.09.2022 non aveva, per ammissione della stessa alcun contenuto di rinegoziazione del CP_2
contratto originariamente stipulato.
Inoltre, preme sottolineare come, in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, né l'art. 1374 cod. civ. né gli invocati doveri di correttezza e buona fede, nell'esecuzione del contratto, né il dovere di solidarietà sociale, consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento, un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, e un potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, aldilà delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
In conclusione, può affermarsi che il mancato corretto adempimento, da parte di CP_2
, alle obbligazioni di consegna del legname, legittimi, ex art. 1453 cod. civ., la
[...]
risoluzione del contratto stipulato con l'opponente in data 1.05.2022.
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., poiché questo Giudice ritiene non provata, da parte di la condotta di mala fede o colpa grave di CP_1 CP_2
nonché il danno effettivamente patito a causa di detto comportamento. Inoltre, ritiene questo Giudice che il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., da parte di non abbia avuto carattere pretestuoso, sicchè non si CP_2
ravvisa una grave negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio, valutabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dall'accoglimento dell'opposizione discende il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da nei confronti di CP_2 CP_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, dei valori minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale, in ragione delle attività effettivamente espletate.
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa,
-In accoglimento dell'opposizione proposta da , Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 316/2023 (R.G. 776/2023), emesso dall'intestato
Tribunale in data 30.03.2023;
-DICHIARA risolto il contratto stipulato in data 1.05.2022;
-RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente nei confronti di parte opposta;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta nei confronti dell'opponente;
-CONDANNA lla refusione, nei confronti di Controparte_2 [...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 9.142,00= Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Rovigo il 6 marzo 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Il Giudice
Rossana Marcadella
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo
2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2023 promossa da:
, in persona del titolare, con sede legale in Via Controparte_1
Brognoligo n. 14/B, Isola della Scala (VR), (p.iva . fisc. PartitaIVA_1
), con il patrocinio dell'avv. Morgante Beatrice, elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE
Contro
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Taglio di Po (RO), Via Del Lavoro n. 50/52, con il patrocinio dell'avv. Cristiana Ramadori, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
OPPOSTA
Conclusioni:
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'11 febbraio 2025: “Nel merito: sulla base di quanto esposto in atti, revocarsi il decreto ingiuntivo emesso, dato che l'opponente nulla deve all'opposta a fronte del contratto dell'1.05.2022.
Quest'ultimo, infatti, si è risolto sulla base degli scritti intervenuti tra le parti in data 02.09.2022 e
06.09.2022. Dichiararsi, in ogni caso, che l'opponente nulla deve all'opposta a titolo di penale o comunque
a qualsiasi titolo;
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse risolto il contratto sulla scorta degli scritti intervenuti tra le parti in data 02.09.2022 e 06.09.2022, dichiararsi, comunque, risolto il contratto per fatto e colpa dell'opposta che non ha provveduto a consegnare alla DI individuale
OL di EC OL la merce nei termini contrattualmente stabiliti e che ha fornito merce diversa
e di valore inferiore rispetto a quella ordinata, costringendo così l'odierna opponente a reperire sul mercato altra merce e a perdere dei clienti.
In via ulteriore di merito: per i motivi esposti in atti si chiede che l'opposta venga condannata ex art. 96 c.p.c., dato che l'opposta stessa ben sapeva di non avere ragione di credito nei confronti della DI individuale . In via di ulteriore merito: si ricorda che la soc. Controparte_1 CP_1
di ha rifiutato immotivatamente di aderire alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza CP_1
emessa dal Giudice fuori udienza in data 4.11.2023 e si chiede che tale rifiuto gravi sulla regolamentazione delle spese di lite, andando a penalizzare proprio la parte che ha rifiutato la proposta immotivatamente. In via istruttoria: nel caso in cui il Giudice ritenesse di non trattenere la causa in decisione e comunque anche nell'ipotesi di un'eventuale impugnazione dell'emittenda sentenza, l'attrice opponente non rinuncia alle istanze istruttorie già tutte avanzate negli atti di causa, istanze che devono ritenersi qui integralmente richiamate. In ogni caso, per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio si insiste per la relativa liquidazione nelle forme sopra indicate, con vittoria di spese, riconoscendo le spese generali nella misura del 15%, CPA 4%, IVA 22% e il rimborso del contributo unificato pari
a € 379,50 oltre marca deposito di € 27,00”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del
4.03.2025: “In via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte esposte in narrativa e stante la rappresentata, comprovata pretestuosità e temerarietà della spiegata opposizione. In via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi descritti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale: condannare la al risarcimento dei danni cagionati alla ex Controparte_1 Controparte_2
art. 96 C.p.c. per lite temeraria, danni che si quantificano in via equitativa in €. 10.000,00= o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario del presente procedimento da liquidarsi a favore del legale che si dichiara antistatario secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 – "Regolamento recante modifiche al D.M. 55/2014, concernente la
Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(nel prosieguo, solo ha proposto Controparte_1 CP_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 316/2023 (R.G. 776/2023), emesso dall'intestato Tribunale in data 30.03.2023, deducendo: i) che l'1.05.2022 concludeva con la società n contratto per l'approvvigionamento di legname da Controparte_2
ardere; ii) contestualmente alla sottoscrizione del contratto effettuava un primo ordine di n. 3 bilici di legno, la cui consegna doveva essere evasa entro il 13.05.2022; iii) CP_2
non provvedeva al consegna della merce entro il termine individuato contrattualmente e, inoltre, recapitava all'opponente legname di qualità diversa da quello ordinato;
iv) stante l'inadempimento della controparte, in data 2.09.2022 trasmetteva alla controparte una Pec con la quale comunicava la propria volontà di risolvere il contratto;
v) invocava, a tal proposito l'art. 10.5 del contratto, il quale autorizzava l'acquirente a recedere dal contratto in caso di impossibilità di consegna della merce da parte del venditore;
vi) il 9.03.2023 parte opposta trasmetteva un sollecito di pagamento, per mancanza di acquisto minimo garantito previsto dal contratto, cui faceva seguito l'ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 75.200,00=; vii) in diritto, eccepiva la risoluzione del contratto per mutuo consenso, stante il tenore della risposta, pervenuta dal procuratore dell'ingiungente, alla citata pec del 2.09.2022 e, in via subordinata, domandava la risoluzione del contratto del
1.05.2022 per inadempimento della convenuta opposta, con domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali.
* * *
Si è costituita in giudizio (d'ora in poi, solo , Controparte_2 CP_2
contrastando in fatto e diritto le contrapposte tesi e, in particolare, deducendo: i) che non era stato manifestato alcun consenso alla risoluzione del contratto, in quanto la Pec del
6.09.2022 semmai evidenziava una disponibilità alla risoluzione concordata, previa rimodulazione del prezzo della fornitura ordinata – da adeguare a quello concretamente applicato in principio sulla minore quantità (48 bancali anziché 1250 corrispondenti a 50 bilici); ii) stante il mancato riscontro alla suddetta proposta, il contratto rimaneva valido ed efficace, fino alla risoluzione di diritto del 9.03.2023; iii) deduce che la mancata consegna dei 27 bancali, sui complessivi 75 ordinati e pagati da si verificava per CP_1 caso fortuito o forza maggiore, in particolare a causa dei forti rallentamenti dovuti alla recrudescenza della pandemia Covid-19, nonché per la situazione di crisi economica che ha colpito in particolare il settore energetico. Invocava pertanto la sopravvenuta impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione dedotta in contratto, deducendo che la prestazione era divenuta esigibile non appena rientravano i prezzi della merce oggetto della fornitura.
Per queste ragioni concludeva domandando, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e la condanna, in via riconvenzionale, di parte opponente al risarcimento di euro 10.000,00= a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali.
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Il Giudice, con ordinanza del 6.11.2023, rigettando l'stanza ex art. 648 c.p.c., formulava la seguente proposta conciliativa: “propone alle parti la definizione della lite con la consegna da parte della convenuta all'opponente dei 27 bancali residui di legna di faggio, dietro pagamento del CP_1
prezzo complessivo di € 190/bancale per tutti i 75 bancali ordinati (detratto quanto già pagato dall'opposta), il tutto entro il mese di novembre 2023; rinuncia al decreto ingiuntivo, abbandono della lite
a spese compensate tra le parti”, la quale trovava l'adesione di parte opponente, ma non di parte opposta, che in seguito proponeva istanza per l'instaurazione del procedimento di mediazione, tuttavia non accettata da CP_1
La causa veniva istruita tramite lo scambio delle memorie ex art. 281-duodecies comma 4 cpc, e, all'esito, valutata la natura documentale, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 5 marzo 2025, nella quale il Giudice si riservava il deposito della sentenza, ex art. 281- sexies comma 3 c.p.c.
§ § §
L'opposizione è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Risulta provato e non contestato che le parti abbiano concluso, in data 1.05.2022, un contratto per la fornitura di n. 50 bilici (corrispondenti a 1.250 bancali) di legna da ardere, così ripartiti: -10 bilici da 50 cm;
-15 bilici da 25 cm;
- 25 bilici da 33 cm;
Con il contratto, parte opponente si è obbligata all'acquisto, a partire dalla data del
1.05.2022, di una quantità minima garantita di 50 bilici entro la scadenza naturale del contratto (31.12.2022), pena l'applicazione di una penale, disciplinata dall'art. 8 del contratto.
Il prezzo convenuto era di euro 128/bancale, oltre IVA, bloccato per tutta la durata del contratto e comprensivo del prezzo di trasporto presso la sede dell'acquirente.
In virtù dell'art. 6 del contratto, l'acquirente era tenuto ad acquistare almeno 2 bilici di pellet a settimana, sino alla quantità pattuita nel contratto, entro la sua scadenza, a pena di risoluzione del contratto e pagamento della penale determinata a norma dell'art. 8; il primo ordine, pari a 3 bilici di legna, doveva essere effettuato al momento della sottoscrizione del contratto.
L'art. 8 del contratto conferiva al venditore il potere di risolvere di diritto il contratto in caso di mancato acquisto della quantità minima come sopra individuata, ovvero in caso di mancato pagamento, anche parziale, entro quindici giorni dalla scadenza prevista dal precedente art.
6.4. La clausola prevedeva l'addebito di una penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cod. civ. (data dal 50% dell'importo risultante dalla moltiplicazione tra la quantità di prodotto ancora da acquistare ed il prezzo pieno del prodotto, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore).
L'art. 10.5 del contratto prevedeva che, qualora la consegna non potesse avere luogo per cause non imputabili al venditore, l'acquirente poteva risolvere il contratto, fermo l'incameramento di quanto già corrisposto.
L'art. 12.1 escludeva la facoltà per l'acquirente di recedere anticipatamente dal contratto, prima della naturale scadenza dello stesso, mentre concedeva all'acquirente la facoltà di recesso senza né preavviso, né motivazione.
Con il ricorso in monitorio, nell'esercizio del diritto di risoluzione CP_2
contrattualmente previsto, allegava l'inadempimento dell'opponente al proprio obbligo di acquisto della quantità minima contrattualmente individuata, avendo provveduto ad acquistare solo n. 75 bancali su 1250.
Risulta invero provato che, al momento della conclusione del contratto, e quindi già in data 1.05.2022, parte opponente provvedeva ad ordinare e pagare n. 3 bilici (75 bancali) di legna da ardere (come convenuto nel contratto, art. 6.2). Conseguentemente, CP_2
emetteva la fattura n. 97/FE/2022 (doc. fascicolo di parte opponente).
[...]
È documentalmente provato e in ogni caso non contestato che, a fronte dell'ordine di 75 bancali, la convenuta opposta ne consegnava solo 48.
a fronte dei ritardi nella consegna della merce ordinata l'01.05.2022, non CP_1
effettuava ulteriori ordini e, in data 2.09.2022, comunicava a la propria CP_2
intenzione a risolvere il contratto, chiedendo il rimborso del prezzo corrisposto per i 27 bancali ordinati, mai consegnati.
In riscontro a detta comunicazione, ammetteva i ritardi nelle consegne, CP_2
imputandoli non ad una propria condotta colposa, bensì al fatto oggettivo (sopravvenuto e non imputabile) della crisi economica riguardante il mercato della legna, invocando la forza maggiore di cui all'art. 10 del contratto. Contestualmente, formulava all'opponente la proposta di pagamento dei bancali acquistati (in luogo dei 1250 pattuiti), con applicazione del prezzo di euro 190/bancale oltre iva (prezzo applicato nel periodo della sottoscrizione del contratto, per la minore quantità), valutando la possibilità di risolvere il contratto (con rinuncia pertanto al pagamento del quantitativo minimo pattuito).
L'opponente non dava seguito a tale proposta, sicché parte opposta procedeva ad agire in monitorio per ottenere il pagamento del quantitativo non acquistato, oltre al pagamento della penale.
L'opposizione risulta fondata su tre motivi:
-l'eccepita risoluzione per c.d. mutuo dissenso del contratto stipulato l'1.05.2022;
-l'inadempimento della convenuta alla consegna, nei tempi stabiliti, del quantitativo di legna inizialmente ordinato e pagato;
-l'inadempimento della convenuta alla consegna di merce della qualità di quella ordinata
(legna da ardere di faggio).
Invero, l'unico motivo meritevole di accoglimento è quello fondato sull'eccepito inadempimento della convenuta opposta alle obbligazioni contrattuali.
Infatti, l'invocata risoluzione per mutuo consenso, in data 6.9.2022, non appare confortata dal tenore letterale della missiva inoltrata dall'opposta, apparendo potersi desumere dal contenuto del doc. 10 di parte opponente la sola formulazione di una proposta per la risoluzione concordata, a determinate condizioni economiche, da parte dell'odierna convenuta opposta, alla quale non ha fatto seguito un riscontro di CP_1
Invero, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario” (cfr. Cass. Ord. 27999 del 31/10/2019). Ebbene, alla comunicazione indirizzata da a contenente la CP_1 CP_2
manifestazione della volontà a risolvere il contratto sottoscritto, non è seguita una manifestazione di volontà concorde di quest'ultima, volta a porre fine agli effetti del contratto sottoscritto (dando vita ad un negozio di segno contrario a quello dell'1.05.2022).
La pec del 6.09.2022 aveva sì l'intento di risolvere il contratto, ma a condizioni economiche ben delineate, le quali avrebbero dovuto trovare un riscontro da parte dell'opponente, invero mai manifestato.
Priva di pregio appare anche l'eccezione formulata dall'opponente sulla mancanza delle qualità della merce consegnata. Come si evince dalla documentazione depositata agli atti, faceva seguito a recapitare legna da ardere (pellet) della qualità “faggio”, CP_2
corrispondente a quella ordinata da CP_1
(doc. 5 fascicolo opposta)
Peraltro, l'opponente, oltre ad aver genericamente allegato la mancata corrispondenza tra la merce ordinata e quella consegnata, non ha documentato né l'esistenza, nè la tempestiva denuncia di vizi. Di talché, l'eccezione proposta con l'opposizione risulta destituita di qualsivoglia fondamento.
L'opposizione appare invece fondata, per quanto concerne l'eccepito inadempimento della convenuta opposta alla consegna della merce nelle tempistiche pattuite.
Infatti, la fornitura de quo aveva modalità di adempimento ben delineate: l'acquirente doveva procedere, come in effetti ha fatto, all'ordine di n. 3 bilici alla stipula del contratto, con successivi ordini di almeno 2 bilici a settimana, fino alla data del 31.12.2022 (termine di efficacia del contratto), entro cui doveva essere ordinata la quantità garantita di n. 50 bilici (cioè tutto il quantitativo ordinato).
Il contratto prevedeva una penale per il solo mancato adempimento dell'acquirente (e non del venditore), nonché il diritto di recesso immotivato e senza preavviso solo in capo al venditore/fornitore, con esclusione di qualsivoglia diritto di recesso in capo all'acquirente.
All'inadempimento non imputabile del venditore, l'acquirente poteva domandare la risoluzione del contratto, fermo il diritto a trattenere gli importi già versati.
Ebbene, preme sottolineare che ha agito in via monitoria per ottenere il CP_2
pagamento del quantitativo minimo di merce ordinata con il contratto dell'1.05.2022 a cui, sin dall'inizio risultava inadempiente. È infatti non contestato che parte opposta non abbia fatto seguito all'integrale consegna della merce, sin dai primi bancali ordinati (e solo parzialmente consegnati), deducendo oggettive difficoltà derivanti dalla crisi del mercato, nonché dalla “recrudescenza della pandemia Covid-19”.
Nonostante il proprio inadempimento (a fronte della consegna di 48 bancali su 75), CP_2
pretendeva comunque che la controparte contrattuale desse seguito agli ordini nelle
[...]
modalità stabilite contrattualmente (n. 2 bilici a settimana), il tutto però senza ricevere la legna ordinata.
Con la missiva del 3.08.2022, comunicava che “in seguito al ridimensionamento CP_2
del costo della legna da ardere”, intendeva procedere all'esecuzione del contratto sottoscritto, sospeso a causa dell'eccessiva onerosità della prestazione ivi dedotta.
Allegava, infatti part opposta, che “nel periodo maggio/giugno del 2022 i prezzi della merce subivano dei forti aumenti, anche a causa degli aumenti operati nel settore dei trasporti e della logistica, dal mese di giugno 2022 iniziavano i blocchi all'esportazione delle merci (legna da ardere, pellet, ecc) nei paesi produttori (Bosnia, Ungheria, Slovenia, Austria, ecc), che impedivano di dare corso ai contratti in essere. E ovvio che i termini ivi indicati non potevano essere più rispettati e che la loro durata venisse per
l'effetto dilatata, riprendendo poi a decorrere con la fine dell'evento interruttivo”.
Pertanto, l'inadempimento nella consegna di parte della merce oggetto dell'ordine dei primi tre 75 bancali, non sarebbe imputabile alla convenuta opposta in quanto si sarebbe verificato per forza maggiore non imputabile. In particolare, ha allegato che CP_2
“nel periodo compreso tra maggio/giugno 2022 a febbraio 2023, in tutto il territorio italiano ed europeo, il settore energetico e stato colpito duramente, creando una profonda crisi nel mercato in questione
(riscontrabile anche oggi), paralizzandolo, con indiscriminati aumenti dei prezzi dei prodotti (legna da ardere o biomasse, petrolio, carbone, gas naturale, ecc), financo irreperibilita degli stessi”.
In merito alle argomentazioni spese da parte opposta, preme evidenziare, in primis, come l'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, incombe sul soggetto inadempiente, il quale è tenuto a provare l'esistenza di cause non imputabili che avessero inciso sulla possibilità di dare esecuzione al contratto. si è limitata ad invocare gli eventi di forza maggiore, senza tuttavia provare CP_2
come gli stessi abbiano inciso concretamente sull'esecuzione della consegna della legna, avvenuta nel maggio del 2022. Al contrario, l'opposta ha genericamente dedotto come il contratto avrebbe “subito l'effetto sospensivo per tutto il periodo in questione (ndr. giugno 2022- febbraio 2023), con la conseguenza di allungare la sua scadenza di ulteriori 9 mesi, decorrenti dalla fine dell'evento di forza maggiore”.
Nel caso di specie, parte opposta ha invocato la sopravvenuta impossibilità di esecuzione della propria prestazione di consegna, in conseguenza degli eventi, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, riguardanti il mercato della legna, rappresentando, in ogni caso, che tali circostanze, incidendo sul sinallagma contrattuale, hanno determinato un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni, il quale imponeva alle parti, in forza del dovere di buona fede e correttezza, un dovere di rinegoziazione o, quanto meno, l'inesigibilità della prestazione sospesa.
Tali argomentazioni appaiono prive di fondamento.
Anzitutto, la mancata consegna della merce pattuita nei termini contrattuali, ha costituito inadempimento contrattuale, imputabile alla convenuta opposta, non essendo al contrario invocabile la forza maggiore, considerato che gli eventi documentati (aumento del prezzo del legname) erano noti a già al momento della conclusione del contratto CP_2
(maggio 2022).
La forza maggiore ricomprende eventi naturali e umani che, per la loro impetuosità, sono sostanzialmente non contrastabili una volta che si sono verificati ed affinché il debitore vada esente da responsabilità per il ricorrere della forza maggiore, occorrerà che egli dimostri che la forza maggiore non era prevedibile e, una volta verificatasi, non era contrastabile.
Tanto premesso è di tutta evidenza che non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di forza maggiore, atteso che, la situazione di aumento dei prezzi del legname e la sua difficoltà di approvvigionamento, era ben nota a la quale si è cionondimeno obbligata CP_2
alla fornitura della merce. Né si può dire che tale circostanza sia sopravvenuta nel corso di un rapporto già avviato, dal momento che l'inesatto adempimento occorreva già a partire dalla consegna della prima partita di legname ordinata da CP_1
Si aggiunga che la Suprema Corte ha chiaramente affermato che: “L'impossibilità ex art.
1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce l'adempimento”.
Nel caso di specie, appare evidente come abbia concluso il contratto quando CP_2
già era a conoscenza della situazione di crisi del mercato della legna, circostanza che dunque non può essere invocata successivamente per la sospensione della prestazione di consegna.
Peraltro, come più volte affermato dalla Suprema Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore determina la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8286).
A tal proposito, ha invocato l'avvenuta sospensione nell'esecuzione della CP_2
prestazione -unilaterale- in seguito all'aumento eccessivo dei prezzi della legna e della difficoltà del suo approvvigionamento, in assenza di qualsivoglia comunicazione alla propria controparte contrattuale, la quale, dunque, ha legittimamente comunicato la propria intenzione di risolvere il contratto.
In secondo luogo, ha invocato il diritto-dovere alla rinegoziazione del CP_2
contratto, pur in assenza di qualsivoglia pattuizione in tal senso, discendente dal dovere di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto e derivante dal solo fatto della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Tale eccezione appare priva di fondamento. Innanzitutto, perché non vi è stata alcuna volontà di rinegoziare il contenuto del contratto, non avendo la convenuta mai esplicitato l'insorgere dello squilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto. La pec del 6.09.2022 non aveva, per ammissione della stessa alcun contenuto di rinegoziazione del CP_2
contratto originariamente stipulato.
Inoltre, preme sottolineare come, in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, né l'art. 1374 cod. civ. né gli invocati doveri di correttezza e buona fede, nell'esecuzione del contratto, né il dovere di solidarietà sociale, consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento, un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, e un potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, aldilà delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
In conclusione, può affermarsi che il mancato corretto adempimento, da parte di CP_2
, alle obbligazioni di consegna del legname, legittimi, ex art. 1453 cod. civ., la
[...]
risoluzione del contratto stipulato con l'opponente in data 1.05.2022.
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., poiché questo Giudice ritiene non provata, da parte di la condotta di mala fede o colpa grave di CP_1 CP_2
nonché il danno effettivamente patito a causa di detto comportamento. Inoltre, ritiene questo Giudice che il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., da parte di non abbia avuto carattere pretestuoso, sicchè non si CP_2
ravvisa una grave negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio, valutabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dall'accoglimento dell'opposizione discende il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da nei confronti di CP_2 CP_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, dei valori minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale, in ragione delle attività effettivamente espletate.
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa,
-In accoglimento dell'opposizione proposta da , Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 316/2023 (R.G. 776/2023), emesso dall'intestato
Tribunale in data 30.03.2023;
-DICHIARA risolto il contratto stipulato in data 1.05.2022;
-RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente nei confronti di parte opposta;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta nei confronti dell'opponente;
-CONDANNA lla refusione, nei confronti di Controparte_2 [...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 9.142,00= Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Rovigo il 6 marzo 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Il Giudice
Rossana Marcadella