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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2024, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. 5715 /2023 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5715 /2023 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. MICHELON MARTA , come da mandato Parte_1
in atti;
e
, contumace;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale conclusioni parte ricorrente:
1) Si autorizzino i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare dove meglio ritiene la propria abituale dimora,
2) Si assegni la casa familiare, alloggio , alla Sig.ra dando atto che Org_1 Parte_1 il Sig. non ha mai abitato nella casa familiare;
CP_1
3) In considerazione della precaria situazione economica di ciascuna delle parti, si stabilisca che nessun assegno è dovuto ad un coniuge nei confronti dell'altro.
FATTO E DIRITTO
1 I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio il 27/09/2002 in AD .
ha proposto ricorso per la separazione personale, Parte_1
formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur regolarmente notiziato, non è comparso né si è costituito.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il convenuto è tunisino), appare necessario verificare se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla domanda oggetto di causa.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito sulla domanda di separazione, in base all'art. 3, lett. a) Regolamento (UE) n. 1111/2019, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8,
lett. d) del Regolamento (UE) n. 1259/2010 prevede che, in assenza in una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso di specie ed in difetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) della medesima norma, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
In via preliminare, si rileva che il marito, benché ritualmente e tempestivamente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituita in giudizio;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Dalle allegazioni di parte ricorrente (abbandono da parte del marito) è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
2 Parte ricorrente chiede la assegnazione della casa familiare, ma la domanda non può essere esaminata in difetto di figli minori.
Attesa la mancata opposizione del convenuto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
che potranno vivere separati nel reciproco rispetto
[...]
2. ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3. nulla per le spese
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 6/ 2/2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
3
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5715 /2023 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. MICHELON MARTA , come da mandato Parte_1
in atti;
e
, contumace;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale conclusioni parte ricorrente:
1) Si autorizzino i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare dove meglio ritiene la propria abituale dimora,
2) Si assegni la casa familiare, alloggio , alla Sig.ra dando atto che Org_1 Parte_1 il Sig. non ha mai abitato nella casa familiare;
CP_1
3) In considerazione della precaria situazione economica di ciascuna delle parti, si stabilisca che nessun assegno è dovuto ad un coniuge nei confronti dell'altro.
FATTO E DIRITTO
1 I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio il 27/09/2002 in AD .
ha proposto ricorso per la separazione personale, Parte_1
formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur regolarmente notiziato, non è comparso né si è costituito.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il convenuto è tunisino), appare necessario verificare se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla domanda oggetto di causa.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito sulla domanda di separazione, in base all'art. 3, lett. a) Regolamento (UE) n. 1111/2019, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8,
lett. d) del Regolamento (UE) n. 1259/2010 prevede che, in assenza in una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso di specie ed in difetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) della medesima norma, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
In via preliminare, si rileva che il marito, benché ritualmente e tempestivamente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituita in giudizio;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Dalle allegazioni di parte ricorrente (abbandono da parte del marito) è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
2 Parte ricorrente chiede la assegnazione della casa familiare, ma la domanda non può essere esaminata in difetto di figli minori.
Attesa la mancata opposizione del convenuto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
che potranno vivere separati nel reciproco rispetto
[...]
2. ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3. nulla per le spese
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 6/ 2/2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
3