TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AN DAZZI Presidente
TE RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1800/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a GR UL (BA) il 25 febbraio 1982; rappresentato e difeso dagli avv.ti Brunella Bertani ed Alessandro
NI RA come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Emilia, Viale
NA EL n. 13/2
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(FG) il 4 aprile 1982; rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Petrella come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Viale XII Giugno n. 7
- convenuta - con l'intervento del
1 di 8 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e Parte_1
il 19 agosto 2011 in San Severo (FG), Controparte_1 matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto comune Parte II, Serie A n. 120;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) disporre che il padre possa vedere e Parte_1 tenere con sé la figlia minore secondo i seguenti tempi: Per_1
Prima settimana:
trascorrerà con il padre il mercoledì, dall'uscita di scuola Per_1
(ovvero nel periodo di chiusura scolastica al campo estivo, ovvero
a casa della madre alle ore 13.00) sino alla mattina seguente, quando il padre la riaccompagnerà a scuola (ovvero durante il periodo di chiusura scolastica al campo estivo, ovvero a casa della madre alle 8.00).
Seconda settimana:
trascorrerà con il padre il mercoledì, dall'uscita di scuola Per_1 sino alla mattina seguente, quando il padre la riaccompagnerà a scuola (ovvero durante il periodo di chiusura scolastica al campo estivo, ovvero a casa della madre alle ore 8.00) ed inoltre dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica prima di cena alle 19.
Il calendario sopra indicato avrà valenza tutto l'anno tranne per i periodi di vacanza diversamente di seguito regolati. Terminati i periodi di vacanza regolati diversamente, il calendario ordinario riprenderà l'alternanza da dove si è interrotto.
2 di 8 Per le vacanze scolastiche estive: ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato accordo deciderà il padre negli anni dispari e la madre in quelli pari.
In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione eventualmente scelto per le vacanze estive.
Vacanze natalizie: trascorrerà con ciascuno dei genitori Per_1 alternativamente di anno in anno dal 25 dicembre al 1° gennaio alle ore 12.00 ovvero dal 1° gennaio, dalle ore 12.00, alla ripresa scolastica. Chi dei genitori usufruirà del secondo periodo terrà con sé la figlia anche il 24 dicembre (compreso il pernottamento)
Vacanze Pasquali: trascorrerà con ciascuno dei genitori ad Per_1 anni alterni durante le vacanze scolastiche pasquali, alternativamente di anno in anno, dal giovedì al sabato compreso
e dalla domenica alla ripresa scolastica.
Le ulteriori vacanze o festività verranno godute dal genitore che ha con sé la figlia secondo il calendario ordinario.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
4) assegnare a la casa coniugale sita in Reggio Controparte_1
Emilia, Via Luigi Walpot n. 22;
5) pone a carico di l'obbligo di pagare a Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento ex art. Controparte_1
156 c.c., la somma mensile di € 250,00, con decorrenza dalla domanda fino al mese di ottobre 2025;
6) pone a carico di l'obbligo di pagare a Parte_1
, a titolo di assegno per il mantenimento della Controparte_1 figlia , la somma mensile di € 750,00, con decorrenza dalla Per_1 domanda fino al mese di ottobre 2025, e di € 1.000,00, con decorrenza dal mese di novembre 2025 e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
3 di 8 ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
7) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, Parte_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la
[...] separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , l'affidamento condiviso Controparte_1 della loro figlia (l'11 agosto 2013), il collocamento prevalente Per_1 della stessa presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita e l'integrale attribuzione alla madre dell'assegno unico, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad € 700,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 13 settembre 2024, aderendo alle domande sullo status, sul regime di affido, sul collocamento e sulla disciplina del diritto di visita paterno, ma chiedendo l'addebito della separazione al marito,
l'assegnazione della casa familiare, un contributo per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 1.200,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, ed un assegno per il mantenimento del coniuge in misura pari ad e 1.000,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 11 giugno 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 15 ottobre 2024 venivano sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 15 ottobre 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta in pari data,
4 di 8 autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione stabile presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, e con diritto del padre di vederla e tenerla con sé come da lui richiesto in ricorso, ponendo a carico del l'obbligo di Parte_1 versare alla moglie, quale assegno mensile di mantenimento ex art. 156 c.c., la somma di € 250,00 al mese, nonché, quale contributo al mantenimento della minore, la somma di € 750,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Alla successiva udienza del 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione per la sola pronuncia sul vincolo.
Con sentenza n. 61/2025 in data 16 gennaio 2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 1° luglio 2025 veniva assegnato alle parti un termine per il deposito di note d'aggiornamento sulle rispettive condizioni economico-personali.
All'udienza del 30 ottobre 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
5 di 8 «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a San Severo
(FG) in data 19 agosto 2011.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 15 ottobre
2024) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con n. 61/2025 in data 16 gennaio
2025 (pubblicata in data 17 gennaio 2025), passata in giudicato.
6 di 8 Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il 25 febbraio Parte_1
1982, e , nata a [...] il [...], Controparte_1 celebrato con rito concordatario a San Severo (FG) in data 19 agosto
2011 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2011 parte 2 serie A numero 120;
7 di 8
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
TE AG
IL PRESIDENTE
AN ZZ
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AN DAZZI Presidente
TE RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1800/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a GR UL (BA) il 25 febbraio 1982; rappresentato e difeso dagli avv.ti Brunella Bertani ed Alessandro
NI RA come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Emilia, Viale
NA EL n. 13/2
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(FG) il 4 aprile 1982; rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Petrella come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Viale XII Giugno n. 7
- convenuta - con l'intervento del
1 di 8 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e Parte_1
il 19 agosto 2011 in San Severo (FG), Controparte_1 matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto comune Parte II, Serie A n. 120;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) disporre che il padre possa vedere e Parte_1 tenere con sé la figlia minore secondo i seguenti tempi: Per_1
Prima settimana:
trascorrerà con il padre il mercoledì, dall'uscita di scuola Per_1
(ovvero nel periodo di chiusura scolastica al campo estivo, ovvero
a casa della madre alle ore 13.00) sino alla mattina seguente, quando il padre la riaccompagnerà a scuola (ovvero durante il periodo di chiusura scolastica al campo estivo, ovvero a casa della madre alle 8.00).
Seconda settimana:
trascorrerà con il padre il mercoledì, dall'uscita di scuola Per_1 sino alla mattina seguente, quando il padre la riaccompagnerà a scuola (ovvero durante il periodo di chiusura scolastica al campo estivo, ovvero a casa della madre alle ore 8.00) ed inoltre dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica prima di cena alle 19.
Il calendario sopra indicato avrà valenza tutto l'anno tranne per i periodi di vacanza diversamente di seguito regolati. Terminati i periodi di vacanza regolati diversamente, il calendario ordinario riprenderà l'alternanza da dove si è interrotto.
2 di 8 Per le vacanze scolastiche estive: ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato accordo deciderà il padre negli anni dispari e la madre in quelli pari.
In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione eventualmente scelto per le vacanze estive.
Vacanze natalizie: trascorrerà con ciascuno dei genitori Per_1 alternativamente di anno in anno dal 25 dicembre al 1° gennaio alle ore 12.00 ovvero dal 1° gennaio, dalle ore 12.00, alla ripresa scolastica. Chi dei genitori usufruirà del secondo periodo terrà con sé la figlia anche il 24 dicembre (compreso il pernottamento)
Vacanze Pasquali: trascorrerà con ciascuno dei genitori ad Per_1 anni alterni durante le vacanze scolastiche pasquali, alternativamente di anno in anno, dal giovedì al sabato compreso
e dalla domenica alla ripresa scolastica.
Le ulteriori vacanze o festività verranno godute dal genitore che ha con sé la figlia secondo il calendario ordinario.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
4) assegnare a la casa coniugale sita in Reggio Controparte_1
Emilia, Via Luigi Walpot n. 22;
5) pone a carico di l'obbligo di pagare a Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento ex art. Controparte_1
156 c.c., la somma mensile di € 250,00, con decorrenza dalla domanda fino al mese di ottobre 2025;
6) pone a carico di l'obbligo di pagare a Parte_1
, a titolo di assegno per il mantenimento della Controparte_1 figlia , la somma mensile di € 750,00, con decorrenza dalla Per_1 domanda fino al mese di ottobre 2025, e di € 1.000,00, con decorrenza dal mese di novembre 2025 e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
3 di 8 ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
7) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, Parte_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la
[...] separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , l'affidamento condiviso Controparte_1 della loro figlia (l'11 agosto 2013), il collocamento prevalente Per_1 della stessa presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita e l'integrale attribuzione alla madre dell'assegno unico, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad € 700,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 13 settembre 2024, aderendo alle domande sullo status, sul regime di affido, sul collocamento e sulla disciplina del diritto di visita paterno, ma chiedendo l'addebito della separazione al marito,
l'assegnazione della casa familiare, un contributo per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 1.200,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, ed un assegno per il mantenimento del coniuge in misura pari ad e 1.000,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 11 giugno 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 15 ottobre 2024 venivano sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 15 ottobre 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta in pari data,
4 di 8 autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione stabile presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, e con diritto del padre di vederla e tenerla con sé come da lui richiesto in ricorso, ponendo a carico del l'obbligo di Parte_1 versare alla moglie, quale assegno mensile di mantenimento ex art. 156 c.c., la somma di € 250,00 al mese, nonché, quale contributo al mantenimento della minore, la somma di € 750,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Alla successiva udienza del 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione per la sola pronuncia sul vincolo.
Con sentenza n. 61/2025 in data 16 gennaio 2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 1° luglio 2025 veniva assegnato alle parti un termine per il deposito di note d'aggiornamento sulle rispettive condizioni economico-personali.
All'udienza del 30 ottobre 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
5 di 8 «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a San Severo
(FG) in data 19 agosto 2011.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 15 ottobre
2024) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con n. 61/2025 in data 16 gennaio
2025 (pubblicata in data 17 gennaio 2025), passata in giudicato.
6 di 8 Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il 25 febbraio Parte_1
1982, e , nata a [...] il [...], Controparte_1 celebrato con rito concordatario a San Severo (FG) in data 19 agosto
2011 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2011 parte 2 serie A numero 120;
7 di 8
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
TE AG
IL PRESIDENTE
AN ZZ
8 di 8