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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 822/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 822/21 promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Enna in Via Giuseppe D'Angelo, n.11, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Mantegna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...], il [...], (C.F.: ) CP_1 C.F._2
nato a [...], il [...], (C.F: ) Parte_1 C.F._3
, nata a [...], il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._4
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Parte_3 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentir dichiarare, in proprio favore, l'intervenuta
[...] Parte_2 Parte_1
usucapione dei seguenti beni immobili: - quota pari a ¼ dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particelle 1, 2, 35 e
118, esteso complessivamente Ha 03.44.40; - appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particella 34, esteso complessivamente Ha 00.85.70; - appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada
Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particella 36, esteso complessivamente Ha
00.17.90; - quota pari a ¼ dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada
Casazze, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 21, particelle 3, 4 e 5, esteso complessivamente Ha 10.62.54, per maturata usucapione acquisitiva.
L'attore ha, a tal fine, dedotto che i superiori beni sono stati posseduti ininterrottamente, pacificamente e con animo domini, prima dai propri genitori e i quali lo Parte_4 Parte_3
avevano acquisito in forza delle scritture private del 16.04.1994 e del 07.10.2005, e poi, alla morte del padre avvenuta il 12.11.2017, solo dall'attore.
Secondo la prospettazione dell'attore risulterebbe provato l'acquisto per maturata usucapione acquisitiva dell'immobile, avendo egli riunito il proprio possesso a quello dei propri genitori.
All'udienza dell'1.02.2022, il Giudice, rilevato che nessuno dei convenuti risultava essersi costituito in giudizio;
ritenuto non integro il contraddittorio nei confronti di non essendosi Parte_1
perfezionata la notifica nei suoi confronti, ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di citazione effettuata nei confronti di e ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio nei suoi confronti.
All'udienza del 20.09.2022, il Giudice, rilevato che tra gli intestatari delle particelle di terreno oggetto di causa, dalla visura prodotta dallo stesso attore, risulta quale intestataria anche nata Parte_3
pagina 2 di 6 a Prignano Cilento il 31.10.1947, ha ordinato, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale ultimo soggetto.
I convenuti, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e vengono quindi dichiarati contumaci.
Sono stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'udienza del 14.02.2024, istruita la causa tramite l'escussione dei testi Testimone_1 [...]
e e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza Testimone_2 Controparte_2
per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 09.06.2025, la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Tale regola si applica a tutti i beni mobili o immobili, mobili registrati, purché il possesso abbia i seguenti requisiti: a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Il decorso del tempo ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
La Corte di Cassazione (sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873).
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
pagina 3 di 6 ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Occorre che l'attore fornisca indizi idonei a dare la prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus”.
In tema di usucapione, è in prima battuta onere di chi la invoca dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione” (Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692).
Ciò premesso la domanda dell'attore deve essere accolta, in quanto è fondata.
In primo luogo, sotto il profilo delle allegazioni, deve rimarcarsi che l'attore ha dedotto in modo specifico l'origine del possesso dei beni immobili oggetto di causa in capo ai propri danti causa, il de cuius e la madre versando in atti le scritture private di Parte_4 Parte_3
compravendita del 16.04.1994 e del 07.10.2005 (cfr. doc. n.ri 4 e 5 fascicolo attore).
L'attore ha dedotto che i terreni sono stati posseduti ininterrottamente, pacificamente animo domini, dapprima dai propri genitori a partire dal 16.04.1994 e dal 07.10.2005 e poi, alla morte del padre avvenuta in data 12.11.2017, dallo stesso in via esclusiva.
In secondo luogo, la circostanza del possesso esclusivo, pacifico e pubblico trova riscontro nelle risultanze della prova orale.
In particolare, i testi escussi e , hanno entrambi confermato Testimone_1 Testimone_2
che l'attore ha sempre posseduto e lavorato i terreni coltivandoli con grano e altri prodotti, nonché che padre dell'attore, da sempre ha lavorato e posseduto i terreni insieme alla moglie Parte_4
e al figlio.
Entrambi i testi hanno confermato che, da quando essi stessi sono proprietari dei terreni confinanti,
l'attore ha posseduto e lavorato i terreni ubicati nel Comune di Calascibetta rispettivamente in contrada
Casazze, indicati catastalmente nel foglio 21 ed in contrada Fico, indicati catastalmente nel foglio 38.
Ed ancora il teste , ha confermato di avere redatto la scrittura privata del 1994 con la Controparte_2
quale le famiglie dei due fratelli con le relative mogli, concordavano la cessione di diversi Parte_1
appezzamenti di terreni, tra cui quelli ubicati in contrada Fico del comune di Calascibetta, indicati pagina 4 di 6 catastalmente al foglio 38, particella 34 e 36, per il pagamento dei quali venivano firmati quattro effetti cambiari per complessivi 30.000.000 di lire.
Lo stesso teste ha inoltre confermato che con la scrittura privata del 2005 (moglie) e CP_1
figlia di cedevano a e i Parte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3
terreni ubicati in contrada Casazze del comune di Calascibetta, indicati catastalmente al foglio 21, per il pagamento dei quali venivano firmati quattro effetti cambiari per complessivi 13.427,88 euro.
Pertanto, risulta dimostrato l'utile possesso ad usucapionem esercitato sugli immobili oggetto di causa.
In effetti il comportamento tenuto da coltivazione dei terreni dapprima insieme ai Parte_1
genitori e utilizzo esclusivo alla morte del padre (anno 2017), corrisponde all'esercizio di fatto del diritto reale pieno ed esclusivo pari al diritto di proprietà.
Alla luce delle escusse prove testimoniali, unitamente alle risultanze documentali e, considerato, ulteriormente, il comportamento dei convenuti che non hanno inteso costituirsi in giudizio, benché ritualmente citati, appaiono in grado di suffragare e ritenere adeguatamente provata la domanda attorea, facendo ritenere l'intervenuta usucapione da parte di del diritto di proprietà degli Parte_1
immobili oggetto di causa.
Sussistono giustificate ragioni per dichiarare irripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, coì dispone:
- accerta e dichiara che nato a [...] il giorno 08.04.1977, (C.F.: Parte_1
), ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la piena ed C.F._1
esclusiva proprietà dei seguenti immobili: - quota pari a ¼ dell'appezzamento di terreno sito nel
Comune di Calascibetta, contrada Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particelle 1,
2 , 35 e118, esteso complessivamente Ha 03.44.40; - appezzamento di terreno sito nel Comune di
Calascibetta, contrada Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particella 34, esteso complessivamente Ha 00.85.70; - appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada
Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particella 36, esteso complessivamente Ha
00.17.90; - quota pari a ¼ dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada
Casazze, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 21, particelle 3, 4 e 5, esteso complessivamente Ha 10.62.54;
pagina 5 di 6 - ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con ogni conseguente annotazione o voltura e con esonero da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Enna, il 16 dicembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 822/21 promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Enna in Via Giuseppe D'Angelo, n.11, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Mantegna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...], il [...], (C.F.: ) CP_1 C.F._2
nato a [...], il [...], (C.F: ) Parte_1 C.F._3
, nata a [...], il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._4
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Parte_3 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentir dichiarare, in proprio favore, l'intervenuta
[...] Parte_2 Parte_1
usucapione dei seguenti beni immobili: - quota pari a ¼ dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particelle 1, 2, 35 e
118, esteso complessivamente Ha 03.44.40; - appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particella 34, esteso complessivamente Ha 00.85.70; - appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada
Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particella 36, esteso complessivamente Ha
00.17.90; - quota pari a ¼ dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada
Casazze, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 21, particelle 3, 4 e 5, esteso complessivamente Ha 10.62.54, per maturata usucapione acquisitiva.
L'attore ha, a tal fine, dedotto che i superiori beni sono stati posseduti ininterrottamente, pacificamente e con animo domini, prima dai propri genitori e i quali lo Parte_4 Parte_3
avevano acquisito in forza delle scritture private del 16.04.1994 e del 07.10.2005, e poi, alla morte del padre avvenuta il 12.11.2017, solo dall'attore.
Secondo la prospettazione dell'attore risulterebbe provato l'acquisto per maturata usucapione acquisitiva dell'immobile, avendo egli riunito il proprio possesso a quello dei propri genitori.
All'udienza dell'1.02.2022, il Giudice, rilevato che nessuno dei convenuti risultava essersi costituito in giudizio;
ritenuto non integro il contraddittorio nei confronti di non essendosi Parte_1
perfezionata la notifica nei suoi confronti, ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di citazione effettuata nei confronti di e ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio nei suoi confronti.
All'udienza del 20.09.2022, il Giudice, rilevato che tra gli intestatari delle particelle di terreno oggetto di causa, dalla visura prodotta dallo stesso attore, risulta quale intestataria anche nata Parte_3
pagina 2 di 6 a Prignano Cilento il 31.10.1947, ha ordinato, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale ultimo soggetto.
I convenuti, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e vengono quindi dichiarati contumaci.
Sono stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'udienza del 14.02.2024, istruita la causa tramite l'escussione dei testi Testimone_1 [...]
e e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza Testimone_2 Controparte_2
per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 09.06.2025, la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Tale regola si applica a tutti i beni mobili o immobili, mobili registrati, purché il possesso abbia i seguenti requisiti: a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Il decorso del tempo ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
La Corte di Cassazione (sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873).
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
pagina 3 di 6 ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Occorre che l'attore fornisca indizi idonei a dare la prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus”.
In tema di usucapione, è in prima battuta onere di chi la invoca dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione” (Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692).
Ciò premesso la domanda dell'attore deve essere accolta, in quanto è fondata.
In primo luogo, sotto il profilo delle allegazioni, deve rimarcarsi che l'attore ha dedotto in modo specifico l'origine del possesso dei beni immobili oggetto di causa in capo ai propri danti causa, il de cuius e la madre versando in atti le scritture private di Parte_4 Parte_3
compravendita del 16.04.1994 e del 07.10.2005 (cfr. doc. n.ri 4 e 5 fascicolo attore).
L'attore ha dedotto che i terreni sono stati posseduti ininterrottamente, pacificamente animo domini, dapprima dai propri genitori a partire dal 16.04.1994 e dal 07.10.2005 e poi, alla morte del padre avvenuta in data 12.11.2017, dallo stesso in via esclusiva.
In secondo luogo, la circostanza del possesso esclusivo, pacifico e pubblico trova riscontro nelle risultanze della prova orale.
In particolare, i testi escussi e , hanno entrambi confermato Testimone_1 Testimone_2
che l'attore ha sempre posseduto e lavorato i terreni coltivandoli con grano e altri prodotti, nonché che padre dell'attore, da sempre ha lavorato e posseduto i terreni insieme alla moglie Parte_4
e al figlio.
Entrambi i testi hanno confermato che, da quando essi stessi sono proprietari dei terreni confinanti,
l'attore ha posseduto e lavorato i terreni ubicati nel Comune di Calascibetta rispettivamente in contrada
Casazze, indicati catastalmente nel foglio 21 ed in contrada Fico, indicati catastalmente nel foglio 38.
Ed ancora il teste , ha confermato di avere redatto la scrittura privata del 1994 con la Controparte_2
quale le famiglie dei due fratelli con le relative mogli, concordavano la cessione di diversi Parte_1
appezzamenti di terreni, tra cui quelli ubicati in contrada Fico del comune di Calascibetta, indicati pagina 4 di 6 catastalmente al foglio 38, particella 34 e 36, per il pagamento dei quali venivano firmati quattro effetti cambiari per complessivi 30.000.000 di lire.
Lo stesso teste ha inoltre confermato che con la scrittura privata del 2005 (moglie) e CP_1
figlia di cedevano a e i Parte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3
terreni ubicati in contrada Casazze del comune di Calascibetta, indicati catastalmente al foglio 21, per il pagamento dei quali venivano firmati quattro effetti cambiari per complessivi 13.427,88 euro.
Pertanto, risulta dimostrato l'utile possesso ad usucapionem esercitato sugli immobili oggetto di causa.
In effetti il comportamento tenuto da coltivazione dei terreni dapprima insieme ai Parte_1
genitori e utilizzo esclusivo alla morte del padre (anno 2017), corrisponde all'esercizio di fatto del diritto reale pieno ed esclusivo pari al diritto di proprietà.
Alla luce delle escusse prove testimoniali, unitamente alle risultanze documentali e, considerato, ulteriormente, il comportamento dei convenuti che non hanno inteso costituirsi in giudizio, benché ritualmente citati, appaiono in grado di suffragare e ritenere adeguatamente provata la domanda attorea, facendo ritenere l'intervenuta usucapione da parte di del diritto di proprietà degli Parte_1
immobili oggetto di causa.
Sussistono giustificate ragioni per dichiarare irripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, coì dispone:
- accerta e dichiara che nato a [...] il giorno 08.04.1977, (C.F.: Parte_1
), ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la piena ed C.F._1
esclusiva proprietà dei seguenti immobili: - quota pari a ¼ dell'appezzamento di terreno sito nel
Comune di Calascibetta, contrada Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particelle 1,
2 , 35 e118, esteso complessivamente Ha 03.44.40; - appezzamento di terreno sito nel Comune di
Calascibetta, contrada Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particella 34, esteso complessivamente Ha 00.85.70; - appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada
Fico, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 38, particella 36, esteso complessivamente Ha
00.17.90; - quota pari a ¼ dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Calascibetta, contrada
Casazze, distinto al Catasto Terreni del Comune al foglio 21, particelle 3, 4 e 5, esteso complessivamente Ha 10.62.54;
pagina 5 di 6 - ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con ogni conseguente annotazione o voltura e con esonero da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Enna, il 16 dicembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6