Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 26.03.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1326/2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Pellicano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via F. Crispi n.44;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55,
Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
- Convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 10.11.2021 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere la pensione di invalidità civile ex L.
118/71; negati i benefici in via amministrativa ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. rubricato al n. 1413/2023 R.G., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta, riconoscendo una percentuale di invalidità pari all'88%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione di accertare, previo rinnovo se del caso della consulenza tecnica di ufficio, la sussistenza del requisito sanitario per il diritto alla pensione di invalidità totale nella misura del 100% dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella accertata in corso di causa, con condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi e delle spese di giudizio. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda o, CP_1 comunque, l'infondatezza della stessa nel merito.
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L'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. , sulla base dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico- legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato la ricorrente affetta da:
“1. Sindrome schizoaffettiva in trattamento farmacologico continuativo in soggetto con pregresso abuso di stupefacenti ed attuale trattamento con metadone (codice 1210 80%)
2. Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale (codice 7010 40%)
3. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico (non invalidante)
4. Psoriasi cutanea (non invalidante)”.
Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, l'ausiliare ha evidenziato che: “La IG è affetta da una condizione psicopatologica diagnosticata come disturbo (o Pt_1 psicosi o sindrome ) schizoaffettiva. La mia valutazione si fonda sia sull'esame clinico, in quanto specialista in psichiatria, sia sullo studio della documentazione agli atti. Il disturbo schizoaffettivo è una condizione psichiatrica insolita, caratterizzata da sintomi appartenenti sia allo spettro psicotico, ossia schizofrenico, che a quello dei disturbi dell'umore, depressivi o maniacali, che possono verificarsi insieme o in momenti diversi.
A causa di questi sintomi, vari e sovrapposti, il disturbo schizoaffettivo si manifesta in modi diversi e, di conseguenza, può essere più difficile da diagnosticare e trattare rispetto ad altre condizioni psicopatologiche.
Dal punto di vista sintomatologico, i sintomi primari, appartenenti alla psicosi, riguardano la presenza di allucinazioni, deliri, pensiero, discorsi e comportamento disorganizzato.
Nel contesto dei disturbi dell'umore, può invece presentarsi mania, accelerazione del pensiero, sentimenti di euforia, comportamenti a rischio, o anche depressione, sentimenti di tristezza, vuoto o inutilità. La IG , riferisce di soffrire di questa psicopatologia da circa trent'anni. È in Pt_1 cura presso l'UOCSM di Pozzuoli ed assume VO (farmaco antidepressivo), GA (farmaco antipsicotico), AK HR (stabilizzanti dell'umore), tavor e
Akineton. Riferisce ricoveri in ambiente psichiatrico: Villa dei Pini e SPDC dell'ospedale di Aversa. Poiché i sintomi del disturbo schizoaffettivo si sovrappongono a quelli del disturbo bipolare o depressivo e della schizofrenia, la condizione può essere difficile da diagnosticare.
Il disturbo schizoaffettivo viene infatti diagnosticato quando sono presenti, due o più sintomi della sfera psicotica per almeno un mese, e quando i segni continuativi del disturbo persistono per almeno sei mesi. Il disturbo schizoaffettivo viene diagnosticato quando c'è un periodo di tempo con un grande umore depresso o maniacale e allo stesso tempo compare almeno un sintomo della schizofrenia, o quando non vi è alcun segno di un grave disturbo dell'umore ma solo una condizione ipomaniacale o sfumatamente depressiva con sintomi chiari della schizofrenia, come deliri o allucinazioni. La IG ha presentato all'esordio prevalenza di disturbi dello spettro psicotico Pt_1 schizofrenico.
Negli anni si è sviluppata una condizione prevalentemente depressiva accompagnata ad un pensiero larvatamente persecutorio. A conferma che si tratta di un disturbo psicopatologico afferente all'area delle psicosi, i trattamenti prescritti, contengono tutti l'utilizzo di neurolettici sia tipici che atipici, farmaci antipsicotici. A questi farmaci sono associati farmaci antidepressivi per il trattamento della depressione umorale e stabilizzanti dell'umore, per limitare i viraggi umorali da depressione a maniacalità, frequenti nel disturbo schizoaffettivo.
2 Questo disturbo, infatti, per quanto concerne l'alterazione umorale, è assimilabile anche al disturbo bipolare, e quindi necessita del trattamento con stabilizzanti dell'umore. La IG mostra una sufficiente compliance alla terapia farmacologica. Pt_1 Per quanto concerne l'inquadramento tabellare, va utilizzato il codice 1210 al massimo valore tabellare di 80%.
La ricorrente presenta poliartralgie diffuse e presenta una spondilodiscoartrosi che si accompagna a fenomeni di lombo sciatalgia. Per il trattamento della sintomatologia algica assume terapia con tachipirina. L'ipertensione arteriosa, patologia riferita in anamnesi, come trattata con l'assunzione di Coverlan, è una condizione che non si accompagna a danno d'organo, e all'esame clinico da me effettuato si presenta in ottimo compenso emodinamico. Non si configura una cardiopatia ipertensiva ed è, quindi, da ritenere non invalidante.
La psoriasi cutanea è condizione non trattata farmacologicamente e che non presenta ripercussioni funzionali. Anche questa patologia è da ritenere, quindi, non invalidante”.
L'ausiliare ha, dunque, concluso individuando, a carico della ricorrente, una complessiva percentuale invalidante pari all'88% sin dalla data di inoltro della domanda in sede amministrativa. L'istante, in sede di opposizione, ha lamentato l'erroneità dell'elaborato peritale, deducendo che il CTU avrebbe effettuato una valutazione superficiale e non adeguata del quadro patologico riscontrato. Orbene, va osservato preliminarmente che l'opponente ha lamentato la inadeguatezza dell'accertamento operato dal CTU con riferimento alla sindrome schizoaffettiva e alla patologia osteo-articolare, senza tuttavia contestare né invocare l'applicazione di codici diversi rispetto a quelli applicati dal consulente.
In proposito, non può non rilevarsi che l'ausiliare, nella valutazione di tali patologie, considerata la sintomatologia riscontrata, ha ritenuto di attribuire a ciascuna di esse la massima percentuale invalidante, rispettivamente dell'80% e del 40%, previste dal codice tabellare 1210 riferito alla “SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITÀ INTELLETTUALI” (71-80%) e dal codice 7010 riferito alla
“ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE” (31-40%). Non risultano, dunque, elementi per ritenere viziato l'operato del CTU che, in applicazione del criterio riduzionistico, ha correttamente individuato una percentuale di invalidità complessiva pari all'88%.
D'altronde, le deduzioni di parte ricorrente - che ha aderito per il resto alla diagnosi formulata dal consulente, non essendo stata formulata alcuna contestazione circa la valutazione delle patologie della “ipertensione arteriosa” e della “psoriasi cutanea” ritenute non invalidanti – non dimostrano la sussistenza di una inabilità lavorativa e non sono, pertanto, sufficienti a contrastare le conclusioni cui è giunto il CTU all'esito degli esami dallo stesso eseguiti.
In altri termini, il quadro patologico della ricorrente è stato valutato nel caso di specie nella sua massima gravità, sia pure pervenendo ad un risultato insufficiente al riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Parimenti infondata - oltre che ininfluente per le ragioni innanzi esposte - risulta la deduzione secondo cui si sarebbero verificati aggravamenti, come risulterebbe dalla Scheda
Reg. Campania di valutazione sanitaria del 04.10.2024, dalla RX Giomar del 07.08.24, dal certificato medico dr. del 26.09.24, dal referto ASL del 17.12.24 e dal Per_2 Pt_2 certificato medico ortopedico dott. del 07.01.25. Per_3
Dall'esame dei suddetti certificati medici, infatti, non si denota alcun aggravamento del quadro patologico della ricorrente, atteso che dalla Scheda Reg. Campania di valutazione
3 sanitaria del 04.10.2024 e la RX Giomar del 07.08.24 si evincono le medesime patologie psichiatriche e artrosiche già oggetto di valutazione da parte del CTU.
Nella detta Scheda Reg. Campania di valutazione sanitaria del 04.10.2024, redatta dal dr
è infatti indicato che l'istante è affetta da: “SINDROME PSICOTICA Persona_4
DEPRESSIVA, INCONTINENZA URINARIA E FECALE SINDROME DI
DISASSAMENTO, SPONDILOARTROSI, INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA ARTI INFERIORI , CALCOLOSI COLISITI , DEFICIT COGNITIVO”.
Il radiologo del Centro Giomar in data 7.8.24 ha poi rilevato “disassamento scoliotico dorso lombare , segni di spondilo artrosi dorsale e lombare, asimmetria degli spazi discali, osteofitosi, sclerosi ed ipertrofia delle faccette articolari”. Nessuna patologia nuova o più grave è, poi, attestata nel certificato ortopedico del 26.09.2024 a firma del dr. ove si rileva “dorsolombalgia”, in relazione alla quale si Per_2 prescrive pratica di “rieducazione posturale con frequenza bi-trisettimanale”.
Né assumono rilievo il referto rilasciato dalla ASL NA 2 del 17.12.2024 ed il certificato medico ortopedico del 07.01.2025, atteso che da essi si evidenziano “postumi di frattura scomposta del trochite omerale di destra in viziata consolidazione” con “assenza di lesioni osteotraumatiche recenti” e relativa terapia farmacologica. Parimenti, la documentazione depositata all'odierna udienza non evidenzia postumi permanenti significativi per un'inabilità lavorativa.
Non risultano, dunque, elementi per ritenere viziato l'operato del CTU, il quale, alla luce dell'esame clinico obiettivo e di tutta la documentazione sanitaria depositata, ha correttamente individuato una percentuale di invalidità complessiva pari all'88%.
L'opponente, dunque, non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento della percentuale necessaria al riconoscimento della pensione di inabilità secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico e le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate.
Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni del ricorrente.
Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del
4 procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
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Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 26.03.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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