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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via della Parte_1 C.F._1
Ferrovia n. 40, con l'avv. RICCI LEONARDO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo procuratore
ATTORE contro
) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
), in persona del procuratore dott. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Dionisi n. 73, con il patrocinio dell'avv.
MANDRE' MARA ( ) e dell'avv. GALLO PATRIZIA, dai quali C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio e la al Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivatile dal sinistro stradale del 19.7.2013, da imputarsi alla esclusiva responsabilità del convenuto.
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A sostegno della domanda, ha esposto che, mentre si trovava a bordo della propria auto
Audi A4, targata EN102CE, all'altezza della intersezione Strada Castrense, Piazzale Aurelia
Tarquinia nei pressi di Montalto di Castro, ferma nella corsia di canalizzazione, prima del limite indicato dalla striscia trasversale discontinua, veniva urtata con violenza dal veicolo Chevrolet
Aveo, targato EL422BM, condotto da che proveniva a fortissima Controparte_1 velocità da Canino, direzione Montalto Marina, e che invadeva la corsia di pertinenza dell'auto della odierna attrice;
nel sinistro veniva coinvolta anche la Fiat Punto targata CG405FY di proprietà e condotta da;
a causa dell'urto, l'Audi della odierna attrice veniva Controparte_5 completamente distrutta e la stessa subiva gravi lesioni fisiche diagnosticate dai medici del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Tarquinia in “Distorsione cervicale, contusione della parete toraco-addominale dx, contusione ecchimotica avambraccio dx, abrasioni multiple arti superiori ed inferiori” con esiti permanenti;
parte attrice ha quantificato i danni in € 16.897,74 per il danno auto e in € 9.100,00 per il danno fisico, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto dell'importo di € 5.150,00 (€ 350,00 per le lesioni personali ed € 4.800,00 per danno materiale al veicolo) liquidato dalla compagnia assicurativa convenuta ed accettata a titolo di acconto.
Si è costituita la già non contestando Controparte_2 Controparte_6 la storicità del fatto, ma ritenendo che la somma offerta (per complessivi € 5.900,00 comprensivi di spese legali) sia satisfattiva del danno sofferto ed eccependo la concorrente responsabilità della odierna attrice nella causazione del sinistro per non aver osservato l'obbligo di precedenza.
è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione di prove orali;
sono state espletate una CTU sulla dinamica del sinistro e una medico-legale; all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
30.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è fondata.
Giova, anzitutto, ricordare che la controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sicché è onere della parte attrice provare la verificazione del danno ingiusto, il nesso causale fra la condotta illecita e tale danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c..
Deve aggiungersi che, in materia di sinistri stradali, la regola di giudizio è data dall'articolo
2054, comma I c.c., in virtù del quale è onere della prova incombente su chi agisce dimostrare che il conducente del veicolo abbia cagionato il danno a persone o cose dalla circolazione del mezzo, senza aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ciò premesso, la dinamica del sinistro per cui è causa può essere agevolmente ricostruita in base alle risultanze della relazione di intervento redatta dai Carabinieri di Montalto di Castro, intervenuti nell'immediatezza del fatto, e alle conclusioni del CTU ing. Persona_1
In particolare, il sinistro risulta pacificamente avvenuto in data 19.7.2013, alle ore 12,15 circa, sulla SR 312 “Castrense”, all'altezza del km 0+100, in corrispondenza dell'incrocio con via
Aurelia Tarquinia, nel comune di Montalto di Castro (VT), tra l'Audi A4 condotta da Parte_1 che si trovava sulla corsia in direzione Canino, in procinto però di svoltare a sinistra per immettersi su via Aurelia Tarquinia verso il centro di Montalto di Castro, e la CP_7 condotta da che percorreva la corsia opposta della “Castrense” in Controparte_1 direzione mare. A seguito dell'urto, avvenuto frontalmente tra i due veicoli, l'Audi A4 ha ruotato di circa 90° ed è stato trascinato per alcuni metri.
Ciò posto, il CTU ha ricostruito il punto d'urto e la velocità dei veicoli al momento dell'impatto, basandosi sull'analisi del rapporto dei Carabinieri e in coerenza con i dati da questo risultanti.
In particolare, risulta anzitutto che l'urto sia avvenuto sulla corsia di pertinenza della
Chevrolet, in prossimità del centro della carreggiata e, dunque, della linea di mezzeria che separa le due corsie. Tale dato non è sostanzialmente contestato tra le parti ed è desumibile dalla posizione di quiete dei veicoli, tenuto conto del fatto che ha dichiarato Controparte_1 ai Carabinieri di aver svoltato verso destra per tentare di evitare l'impatto (“La ricostruzione delle misurazioni effettuate dai Carabinieri è stata fatta partendo dai rilievi eseguiti e, nell'impossibilità di poter effettuare altre misurazioni in proprio, questi risultano essere l'unico affidamento plausibile per la ricostruzione dell'incidente che altrimenti non potrebbe avere luogo in maniera più realistica. La scelta della distanza dal punto di impatto posta a 5 metri è corroborata dalla triangolazione dei punti fissi presi in esame dai Carabinieri e si ritiene ragionevolmente corretta. Inoltre, non c'è evidenza di cambiamenti sostanziali dei luoghi dell'incidente dal
2013 ad oggi, almeno nell'area immediatamente circoscritta dell'interesse dei rilievi” cfr. pag. 10 relazione peritale ing. . Per_1
Quanto alla velocità di moto dei veicoli al momento dell'urto, va anzitutto rilevato che il
CTU ha considerato pressoché nulla la velocità dell'Audi A4 sulla scorta delle seguenti considerazioni: “si ipotizza il veicolo C [l'Audi dell'odierna attrice] come fermo o a velocità trascurabile in quanto non è ragionevole ritenere il veicolo in oggetto a velocità relativamente alte al fine di effettuare una manovra di svolta all'incrocio dove ha avuto luogo l'incidente. Ai fini dei calcoli della ricostruzione assumere una velocità nulla o piccola comporta una variazione minima della velocità finale… le posizioni statiche finali e il fatto stesso che l'impatto sia avvenuto all'interno della corsia di pertinenza del veicolo B [la Chevrolet di non CP_1 pongono automaticamente la condizione di movimento rilevante del veicolo C… il veicolo C dovendo attraversare la
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corsia ha necessariamente sterzato in direzione dell'uscita e quindi parte della velocità risulta ortogonale rispetto alla direzione considerata e di conseguenza non utile in definitiva ai fini del calcolo e quindi comunque da ritenersi trascurabile” (pagg. 10-11-12 della relazione peritale ing. . Per_1
Invece, il CTU ha ritenuto di accertare la velocità della Chevrolet, considerata la dinamica del sinistro e l'assenza di tracce di frenata, quanto meno in 76 km/h, superiore al limite imposto di 50 km/h.
Le considerazioni del CTU circa la dinamica del sinistro devono essere integralmente condivise, in quanto, come detto, coerenti con le risultanze del rapporto di intervento dei
Carabinieri, immuni da vizi logico-giuridici e congruamente motivate (anche rispetto alle osservazioni dei CTP).
Inoltre, la ricostruzione della dinamica nei termini esposti dal CTU è confermata dal teste in base alle dichiarazioni dallo stesso rese sia dinanzi ai Carabinieri Controparte_5 nell'immediatezza del fatto, sia in sede processuale. L'attendibilità del teste, coinvolto nel sinistro solo in minima parte (il suo veicolo, fermo in prossimità dell'incrocio, è stato urtato dalla riportando una “lieve ammaccatura al paraurti posteriore” come indicato nel rapporto dei CP_7
Carabinieri), è data proprio dalla intrinseca coerenza delle sue affermazioni e della totale concordanza con quanto rilevato dal CTU.
È quindi riscontrabile una condotta imprudente in capo a Controparte_1 consistita nell'eccesso di velocità, che risulta causalmente rilevante rispetto al verificarsi del sinistro. Infatti, deve ritenersi che, se avesse rispettato il limite di velocità e avesse posto la dovuta attenzione alla guida, avrebbe certamente evitato l'urto, frenando o Controparte_1 deviando la propria marcia verso destra o, ancora, consentendo il compimento della manovra di svolta alla odierna attrice.
Non è invece riscontrabile alcuna imprudenza in capo a la quale era Parte_1 pressoché ferma sulla segnaletica orizzontale di precedenza, avendola di poco superata con la parte anteriore del veicolo. Data la velocità trascurabile al momento dell'impatto e considerato il punto d'urto, posto come detto in prossimità del centro della carreggiata, non può ritenersi che abbia violato l'obbligo di precedenza, avendo lievemente invaso l'opposta corsia Parte_1 senza, sostanzialmente, tentare la manovra di svolta a sinistra. Si noti, infatti, che la segnaletica orizzontale non imponeva lo “stop” bensì la precedenza.
Pertanto, l'esclusiva responsabilità del sinistro va attribuita alla condotta di
[...]
Controparte_1
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3. Passando alla valutazione dei danni, parte attrice ha anzitutto dedotto la sussistenza di danni patrimoniali per il danneggiamento materiale del veicolo, producendo unicamente un preventivo redatto dalla per € 21.697,74 comprensivi di Iva. Parte_2
Tuttavia, non vi è prova dell'effettivo pagamento di tale importo, né della necessità di tutti gli interventi preventivati rispetto ai danni conseguenti al sinistro. Infine, nulla viene allegato da parte attrice in ordine al valore commerciale del veicolo ante sinistro, in modo da valutare la necessità ed opportunità economica delle riparazioni.
Pertanto, tenuto conto che parte attrice ha già percepito l'importo di € 4.800,00 a titolo di ristoro del danno materiale al veicolo, non può essere accertato il diritto della stessa a percepire ulteriori somme per il medesimo titolo.
4. Quanto al danno non patrimoniale, dalla documentazione medica versata in atti risulta che a seguito del sinistro ha riportato lesioni fisiche consistite in “Distorsione cervicale, Parte_1 contusione della parete toraco-addominale dx, contusione ecchimotica avambraccio dx, abrasioni multiple arti superiori e inferiori” (cfr. referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tarquinia), con prognosi clinica e lavorativa di giorni quindici e prescrizione di terapia medica, ghiaccio sulle contusioni e di collare cervicale morbido per 5-6 giorni. Seguivano visite ortopediche con prescrizione di FKT ed estensione della prognosi, stante la riscontrata contrattura dei muscoli cervicali.
Il CTU dott.ssa ha riconosciuto la presenza di postumi rappresentati Persona_2 da “Esiti di trauma distorsivo-distrattivo del rachide cervicale consistenti in algie, limitazione funzionale a carico del rachide cervicale e residua sensazione di disequilibrio”, che ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro.
È quindi riscontrabile un pregiudizio alla persona in termini di danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art. 139 d.lgs. n. 209/2005), che deve essere valutato secondo le risultanze della CTU, congruamente motivate, nella misura del 2% di invalidità permanente, nonché in giorni 15 di inabilità temporanea assoluta e ulteriori giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 50%.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, sulla base dei dati quantificati dal CTU, devono essere applicati i criteri dettati da ultimo dal d.m. 16 luglio 2024 in attuazione del disposto dell'art. 139 comma 5 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, per le lesioni cd. micropermanenti ovvero di lieve entità (inferiori a 9 punti di invalidità permanente) derivanti da sinistri stradali.
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In applicazione di tali criteri, considerata l'età dell'odierna attrice al momento del sinistro
(34 anni), va riconosciuto un danno biologico permanente nella misura di € 1.833,97 (punto base
€ 947,30).
Per quanto riguarda il danno da invalidità temporanea, applicando i criteri previsti dalla normativa citata (somma giornaliera per invalidità assoluta pari ad € 55,24), si giunge a determinare i seguenti importi:
- Invalidità temporanea al 100%: € 828,60
- Invalidità temporanea parziale al 50%: € 414,30
Il complessivo danno non patrimoniale risarcibile ammonta quindi ad € 3.076,87.
Tale somma è liquidata ai valori attuali e non necessita di rivalutazione.
Quanto agli interessi, si osserva quanto segue.
Alla luce dei principi di diritto affermati, in tema di rivalutazione ed interessi compensativi sulle somme di danaro liquidate per debiti di valore, da Cass. civ. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712,
è da precisare: che al creditore di un debito di valore è dovuto il risarcimento del danno derivante dal lucro cessante, conseguente al ritardo nel pagamento della somma liquidata e rivalutata;
che nel liquidare detta parte di danno, anche attraverso l'utilizzazione di presunzioni e mediante il ricorso al fatto notorio, il giudice può anche ricorrere alla liquidazione di interessi, che possono essere inferiori al tasso legale;
che è da escludere la liquidazione automatica degli interessi in misura legale sulla somma rivalutata, perché si finirebbe per rivalutare gli interessi stessi;
che gli interessi non possono essere calcolati (dalla data del fatto) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.
In quest'ordine di concetti, gli interessi compensativi vanno riconosciuti in misura legale sulla somma annualmente rivalutata. La misura del danno all'attualità, comprensiva di interessi, è quindi pari ad € 3.460,93.
Considerato che parte attrice ha già percepito l'importo di € 350,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito per le lesioni personali, spetta alla stessa l'ulteriore importo di €
3.110,93.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio
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della controversia, determinato in base alla somma liquidata anziché a quella richiesta, in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_1
- condanna e in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore di della somma di € 3.110,93, oltre interessi dalla presente sentenza al Parte_1 saldo;
- condanna e in solido, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 2.816,00, di cui € 2.552,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Leonardo Ricci quale antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Civitavecchia, 6 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via della Parte_1 C.F._1
Ferrovia n. 40, con l'avv. RICCI LEONARDO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo procuratore
ATTORE contro
) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
), in persona del procuratore dott. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Dionisi n. 73, con il patrocinio dell'avv.
MANDRE' MARA ( ) e dell'avv. GALLO PATRIZIA, dai quali C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio e la al Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivatile dal sinistro stradale del 19.7.2013, da imputarsi alla esclusiva responsabilità del convenuto.
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A sostegno della domanda, ha esposto che, mentre si trovava a bordo della propria auto
Audi A4, targata EN102CE, all'altezza della intersezione Strada Castrense, Piazzale Aurelia
Tarquinia nei pressi di Montalto di Castro, ferma nella corsia di canalizzazione, prima del limite indicato dalla striscia trasversale discontinua, veniva urtata con violenza dal veicolo Chevrolet
Aveo, targato EL422BM, condotto da che proveniva a fortissima Controparte_1 velocità da Canino, direzione Montalto Marina, e che invadeva la corsia di pertinenza dell'auto della odierna attrice;
nel sinistro veniva coinvolta anche la Fiat Punto targata CG405FY di proprietà e condotta da;
a causa dell'urto, l'Audi della odierna attrice veniva Controparte_5 completamente distrutta e la stessa subiva gravi lesioni fisiche diagnosticate dai medici del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Tarquinia in “Distorsione cervicale, contusione della parete toraco-addominale dx, contusione ecchimotica avambraccio dx, abrasioni multiple arti superiori ed inferiori” con esiti permanenti;
parte attrice ha quantificato i danni in € 16.897,74 per il danno auto e in € 9.100,00 per il danno fisico, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto dell'importo di € 5.150,00 (€ 350,00 per le lesioni personali ed € 4.800,00 per danno materiale al veicolo) liquidato dalla compagnia assicurativa convenuta ed accettata a titolo di acconto.
Si è costituita la già non contestando Controparte_2 Controparte_6 la storicità del fatto, ma ritenendo che la somma offerta (per complessivi € 5.900,00 comprensivi di spese legali) sia satisfattiva del danno sofferto ed eccependo la concorrente responsabilità della odierna attrice nella causazione del sinistro per non aver osservato l'obbligo di precedenza.
è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione di prove orali;
sono state espletate una CTU sulla dinamica del sinistro e una medico-legale; all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
30.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è fondata.
Giova, anzitutto, ricordare che la controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sicché è onere della parte attrice provare la verificazione del danno ingiusto, il nesso causale fra la condotta illecita e tale danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c..
Deve aggiungersi che, in materia di sinistri stradali, la regola di giudizio è data dall'articolo
2054, comma I c.c., in virtù del quale è onere della prova incombente su chi agisce dimostrare che il conducente del veicolo abbia cagionato il danno a persone o cose dalla circolazione del mezzo, senza aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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Ciò premesso, la dinamica del sinistro per cui è causa può essere agevolmente ricostruita in base alle risultanze della relazione di intervento redatta dai Carabinieri di Montalto di Castro, intervenuti nell'immediatezza del fatto, e alle conclusioni del CTU ing. Persona_1
In particolare, il sinistro risulta pacificamente avvenuto in data 19.7.2013, alle ore 12,15 circa, sulla SR 312 “Castrense”, all'altezza del km 0+100, in corrispondenza dell'incrocio con via
Aurelia Tarquinia, nel comune di Montalto di Castro (VT), tra l'Audi A4 condotta da Parte_1 che si trovava sulla corsia in direzione Canino, in procinto però di svoltare a sinistra per immettersi su via Aurelia Tarquinia verso il centro di Montalto di Castro, e la CP_7 condotta da che percorreva la corsia opposta della “Castrense” in Controparte_1 direzione mare. A seguito dell'urto, avvenuto frontalmente tra i due veicoli, l'Audi A4 ha ruotato di circa 90° ed è stato trascinato per alcuni metri.
Ciò posto, il CTU ha ricostruito il punto d'urto e la velocità dei veicoli al momento dell'impatto, basandosi sull'analisi del rapporto dei Carabinieri e in coerenza con i dati da questo risultanti.
In particolare, risulta anzitutto che l'urto sia avvenuto sulla corsia di pertinenza della
Chevrolet, in prossimità del centro della carreggiata e, dunque, della linea di mezzeria che separa le due corsie. Tale dato non è sostanzialmente contestato tra le parti ed è desumibile dalla posizione di quiete dei veicoli, tenuto conto del fatto che ha dichiarato Controparte_1 ai Carabinieri di aver svoltato verso destra per tentare di evitare l'impatto (“La ricostruzione delle misurazioni effettuate dai Carabinieri è stata fatta partendo dai rilievi eseguiti e, nell'impossibilità di poter effettuare altre misurazioni in proprio, questi risultano essere l'unico affidamento plausibile per la ricostruzione dell'incidente che altrimenti non potrebbe avere luogo in maniera più realistica. La scelta della distanza dal punto di impatto posta a 5 metri è corroborata dalla triangolazione dei punti fissi presi in esame dai Carabinieri e si ritiene ragionevolmente corretta. Inoltre, non c'è evidenza di cambiamenti sostanziali dei luoghi dell'incidente dal
2013 ad oggi, almeno nell'area immediatamente circoscritta dell'interesse dei rilievi” cfr. pag. 10 relazione peritale ing. . Per_1
Quanto alla velocità di moto dei veicoli al momento dell'urto, va anzitutto rilevato che il
CTU ha considerato pressoché nulla la velocità dell'Audi A4 sulla scorta delle seguenti considerazioni: “si ipotizza il veicolo C [l'Audi dell'odierna attrice] come fermo o a velocità trascurabile in quanto non è ragionevole ritenere il veicolo in oggetto a velocità relativamente alte al fine di effettuare una manovra di svolta all'incrocio dove ha avuto luogo l'incidente. Ai fini dei calcoli della ricostruzione assumere una velocità nulla o piccola comporta una variazione minima della velocità finale… le posizioni statiche finali e il fatto stesso che l'impatto sia avvenuto all'interno della corsia di pertinenza del veicolo B [la Chevrolet di non CP_1 pongono automaticamente la condizione di movimento rilevante del veicolo C… il veicolo C dovendo attraversare la
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corsia ha necessariamente sterzato in direzione dell'uscita e quindi parte della velocità risulta ortogonale rispetto alla direzione considerata e di conseguenza non utile in definitiva ai fini del calcolo e quindi comunque da ritenersi trascurabile” (pagg. 10-11-12 della relazione peritale ing. . Per_1
Invece, il CTU ha ritenuto di accertare la velocità della Chevrolet, considerata la dinamica del sinistro e l'assenza di tracce di frenata, quanto meno in 76 km/h, superiore al limite imposto di 50 km/h.
Le considerazioni del CTU circa la dinamica del sinistro devono essere integralmente condivise, in quanto, come detto, coerenti con le risultanze del rapporto di intervento dei
Carabinieri, immuni da vizi logico-giuridici e congruamente motivate (anche rispetto alle osservazioni dei CTP).
Inoltre, la ricostruzione della dinamica nei termini esposti dal CTU è confermata dal teste in base alle dichiarazioni dallo stesso rese sia dinanzi ai Carabinieri Controparte_5 nell'immediatezza del fatto, sia in sede processuale. L'attendibilità del teste, coinvolto nel sinistro solo in minima parte (il suo veicolo, fermo in prossimità dell'incrocio, è stato urtato dalla riportando una “lieve ammaccatura al paraurti posteriore” come indicato nel rapporto dei CP_7
Carabinieri), è data proprio dalla intrinseca coerenza delle sue affermazioni e della totale concordanza con quanto rilevato dal CTU.
È quindi riscontrabile una condotta imprudente in capo a Controparte_1 consistita nell'eccesso di velocità, che risulta causalmente rilevante rispetto al verificarsi del sinistro. Infatti, deve ritenersi che, se avesse rispettato il limite di velocità e avesse posto la dovuta attenzione alla guida, avrebbe certamente evitato l'urto, frenando o Controparte_1 deviando la propria marcia verso destra o, ancora, consentendo il compimento della manovra di svolta alla odierna attrice.
Non è invece riscontrabile alcuna imprudenza in capo a la quale era Parte_1 pressoché ferma sulla segnaletica orizzontale di precedenza, avendola di poco superata con la parte anteriore del veicolo. Data la velocità trascurabile al momento dell'impatto e considerato il punto d'urto, posto come detto in prossimità del centro della carreggiata, non può ritenersi che abbia violato l'obbligo di precedenza, avendo lievemente invaso l'opposta corsia Parte_1 senza, sostanzialmente, tentare la manovra di svolta a sinistra. Si noti, infatti, che la segnaletica orizzontale non imponeva lo “stop” bensì la precedenza.
Pertanto, l'esclusiva responsabilità del sinistro va attribuita alla condotta di
[...]
Controparte_1
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3. Passando alla valutazione dei danni, parte attrice ha anzitutto dedotto la sussistenza di danni patrimoniali per il danneggiamento materiale del veicolo, producendo unicamente un preventivo redatto dalla per € 21.697,74 comprensivi di Iva. Parte_2
Tuttavia, non vi è prova dell'effettivo pagamento di tale importo, né della necessità di tutti gli interventi preventivati rispetto ai danni conseguenti al sinistro. Infine, nulla viene allegato da parte attrice in ordine al valore commerciale del veicolo ante sinistro, in modo da valutare la necessità ed opportunità economica delle riparazioni.
Pertanto, tenuto conto che parte attrice ha già percepito l'importo di € 4.800,00 a titolo di ristoro del danno materiale al veicolo, non può essere accertato il diritto della stessa a percepire ulteriori somme per il medesimo titolo.
4. Quanto al danno non patrimoniale, dalla documentazione medica versata in atti risulta che a seguito del sinistro ha riportato lesioni fisiche consistite in “Distorsione cervicale, Parte_1 contusione della parete toraco-addominale dx, contusione ecchimotica avambraccio dx, abrasioni multiple arti superiori e inferiori” (cfr. referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tarquinia), con prognosi clinica e lavorativa di giorni quindici e prescrizione di terapia medica, ghiaccio sulle contusioni e di collare cervicale morbido per 5-6 giorni. Seguivano visite ortopediche con prescrizione di FKT ed estensione della prognosi, stante la riscontrata contrattura dei muscoli cervicali.
Il CTU dott.ssa ha riconosciuto la presenza di postumi rappresentati Persona_2 da “Esiti di trauma distorsivo-distrattivo del rachide cervicale consistenti in algie, limitazione funzionale a carico del rachide cervicale e residua sensazione di disequilibrio”, che ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro.
È quindi riscontrabile un pregiudizio alla persona in termini di danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art. 139 d.lgs. n. 209/2005), che deve essere valutato secondo le risultanze della CTU, congruamente motivate, nella misura del 2% di invalidità permanente, nonché in giorni 15 di inabilità temporanea assoluta e ulteriori giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 50%.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, sulla base dei dati quantificati dal CTU, devono essere applicati i criteri dettati da ultimo dal d.m. 16 luglio 2024 in attuazione del disposto dell'art. 139 comma 5 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, per le lesioni cd. micropermanenti ovvero di lieve entità (inferiori a 9 punti di invalidità permanente) derivanti da sinistri stradali.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In applicazione di tali criteri, considerata l'età dell'odierna attrice al momento del sinistro
(34 anni), va riconosciuto un danno biologico permanente nella misura di € 1.833,97 (punto base
€ 947,30).
Per quanto riguarda il danno da invalidità temporanea, applicando i criteri previsti dalla normativa citata (somma giornaliera per invalidità assoluta pari ad € 55,24), si giunge a determinare i seguenti importi:
- Invalidità temporanea al 100%: € 828,60
- Invalidità temporanea parziale al 50%: € 414,30
Il complessivo danno non patrimoniale risarcibile ammonta quindi ad € 3.076,87.
Tale somma è liquidata ai valori attuali e non necessita di rivalutazione.
Quanto agli interessi, si osserva quanto segue.
Alla luce dei principi di diritto affermati, in tema di rivalutazione ed interessi compensativi sulle somme di danaro liquidate per debiti di valore, da Cass. civ. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712,
è da precisare: che al creditore di un debito di valore è dovuto il risarcimento del danno derivante dal lucro cessante, conseguente al ritardo nel pagamento della somma liquidata e rivalutata;
che nel liquidare detta parte di danno, anche attraverso l'utilizzazione di presunzioni e mediante il ricorso al fatto notorio, il giudice può anche ricorrere alla liquidazione di interessi, che possono essere inferiori al tasso legale;
che è da escludere la liquidazione automatica degli interessi in misura legale sulla somma rivalutata, perché si finirebbe per rivalutare gli interessi stessi;
che gli interessi non possono essere calcolati (dalla data del fatto) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.
In quest'ordine di concetti, gli interessi compensativi vanno riconosciuti in misura legale sulla somma annualmente rivalutata. La misura del danno all'attualità, comprensiva di interessi, è quindi pari ad € 3.460,93.
Considerato che parte attrice ha già percepito l'importo di € 350,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito per le lesioni personali, spetta alla stessa l'ulteriore importo di €
3.110,93.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio
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della controversia, determinato in base alla somma liquidata anziché a quella richiesta, in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_1
- condanna e in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore di della somma di € 3.110,93, oltre interessi dalla presente sentenza al Parte_1 saldo;
- condanna e in solido, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 2.816,00, di cui € 2.552,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Leonardo Ricci quale antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Civitavecchia, 6 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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