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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 213 /2024 R.G.L. promoSS da:
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria in viale Brigate Partigiane
n.2 APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall' avv. Tiziana Blengino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, piazza Oriani 4, per procura allegata alla comparsa.
APPELLATO
Oggetto: mansione e jus variandi
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 23.1.2025.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 27.1.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, in data 15.1.2021, ha CP_1 convenuto in giudizio l' esponendo: - di essere Parte_1
dipendente della convenuta con qualifica di funzionario di terza area e di avere svolto dal 2.2.2009 funzioni dirigenziali, ricoprendo da ultimo l'incarico di Capo Ufficio Legale della Direzione provinciale di Savona;
- che tale incarico era proseguito fino a quando la Corte Costituzionale, con sentenza n. 37/2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 24, d.l. 16/2012, conv. in l. 44/2012; - che, a seguito di questa sentenza, il 25.3.2015 l' aveva comunicato a tutti i Parte_1
funzionari già titolari di incarico dirigenziale, compreso il ricorrente, che l'incarico sarebbe venuto meno dal giorno successivo;
- che da tale data egli aveva pertanto percepito la retribuzione spettante al funzionario;
- che con ordine di servizio del 25.3.2015 gli erano state attribuite deleghe di firma relative agli atti a rilevanza esterna che erano di sua competenza quando era titolare di incarico dirigenziale e che, quindi, dal 26.3.2015 al 22.11.2015 aveva continuato a svolgere mansioni identiche a quelle precedentemente svolte in virtù dell'incarico dirigenziale;
- di avere pertanto diritto alle conseguenti differenze retributive, compresa la retribuzione di risultato, per l'importo complessivo di euro 31.324,48 lordi.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato il Parte_1
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 857 del 2023, il Tribunale ha condannato l'
[...]
a pagare al ricorrente euro 24.265,50, oltre accessori. Parte_1
Avverso la sentenza l' propone appello e l'appellato Parte_1
resiste.
La causa è stata discuSS mediante deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 4.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, in relazione ad un minore ammontare della retribuzione di posizione (concordato nel quantum dalle parti), sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione di prescrizione è infondata, attesa la valida interruzione del termine quinquennale di prescrizione con la richiesta del tentativo di conciliazione presso l' ; Controparte_2
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- nel merito è incontroverso che in data 25.3.2015, a seguito della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 8 d.l. 16/2012, convertito con l. 44/2012, l'incarico dirigenziale in paSSto conferito al ricorrente è stato revocato;
- dai documenti prodotti emerge la prosecuzione oltre tale data, e fino al
22.11.2015, della gestione in via del tutto autonoma, da parte del ricorrente, dei processi di giustizia tributaria di competenza dell'Ufficio Legale
Savona, dal contenuto intrinsecamente dirigenziale;
- la prova testimoniale ha confermato e rafforzato l'esito della prova documentale, atteso quanto riferito in particolare dal Dirigente dell'ufficio, teste (“Dopo la sentenza della Corte Costituzionale l'attività Tes_1
difensiva/processuale che il ricorrente ha svolto è rimasta identica rispetto
a quella svolta in precedenza;
semplicemente sul piano formale è venuta meno la dizione “il capo dell'Ufficio Legale” che è stata sostituita da “il funzionario delegato alla firma”), il quale ha altresì precisato che le deleghe conferite ai dirigenti di ruolo erano identiche a quelle conferite al ricorrente per quanto riguarda i limiti della delega;
- al di là del dato formale, inerente all'esercizio delle funzioni soltanto in virtù della preventiva delega di firma, le mansioni svolte dal ricorrente dopo il 25 marzo 2015 e fino al 22 novembre 2025 sono rimaste immutate, con la medesima autonomia e con lo stesso contenuto connotato da una elevata discrezionalità tecnica;
- in ordine alla quantificazione del credito, l' ha Parte_1
determinato nella minore somma di euro 15.233,50 l'importo complessivo lordo spettante a titolo di retribuzione di posizione e il ricorrente ha aderito a tale eccezione;
- in merito alla retribuzione di risultato, l' ha Parte_1
contestato la pretesa sul rilievo che tale voce può essere erogata solo a seguito di preventiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, d. lgs. 165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con
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detti obiettivi, nella specie non avvenuta;
- l'omeSS determinazione dell'obiettivo è tuttavia imputabile nel caso di specie all'Amministrazione;
- al riguardo il teste ha riferito che il ricorrente è stato valutato Tes_1
dalla Regionale soltanto nei primi mesi del 2016 assumendo CP_3 quale riferimento temporale l'intero anno 2015, senza alcuna differenziazione tra periodo precedente e periodo successivo alla sentenza della Corte Costituzionale;
- pertanto l è obbligata a pagare al ricorrente anche la Parte_1
retribuzione di risultato.
2. Con il primo motivo di appello l' lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo 25.3.2025 - 22.11.2025 sulla scorta di un erroneo apprezzamento della differenza tra la delega di firma conferita all'appellato, quale funzionario di area terza, e la delega di funzioni, considerando la prima un dato meramente formale a fronte dell'immutato svolgimento delle precedenti funzioni dirigenziali, laddove invece il delegato alla firma non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante, ma agisce come longa manus del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'errata valutazione della deposizione testimoniale del Direttore provinciale dell'Agenzia, Tes_1
evidenziandone la intrinseca contraddittorietà e l'inattendibilità nella parte in cui ha minimizzato le differenze tra le deleghe conferite al prima CP_1
della revoca delle funzioni dirigenziali e quelle successive a detta revoca.
Con il terzo motivo, l' critica la sentenza per non avere Pt_1
considerato che le mansioni svolte dall'appellato dopo il 25.3.2015 non presentavano la caratteristica principale della qualifica dirigenziale, ossia la presenza di un'obbligazione di risultato conneSS al raggiungimento di obiettivi assegnati, e rientravano nella declaratoria contrattuale dei
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funzionari di Terza area (che prevede peraltro la possibilità di assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare) non avendo comportato alcuna attribuzione di responsabilità.
Con l'ultimo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto all'appellato il diritto alla retribuzione di risultato in assenza della preventiva assegnazione di obiettivi, che ne costituisce presupposto essenziale, ricordando altresì che in virtù dell'Accordo 23.10.2018, sui criteri di corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2015 ai dirigenti e ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, il maggior impegno professionale richiesto al a seguito CP_1 della sentenza della Corte costituzionale e dell'improvvisa privazione della qualifica e della posizione di responsabilità, era già stato adeguatamente considerato e retribuito in sede di contrattazione.
3. L'appello è infondato.
Questa Corte si è già ripetutamente espreSS sulle questioni controverse, respingendo analoghi appelli dell' ( App. Genova nn. Pt_1 Parte_1
125 e 148/2018, 224 e 247/2023, 47, 66/2024, 212/2024), con argomentazioni che vengono di seguito riportate anche ai sensi dell'art. 118,
1° comma, disp. att. c.p.c.:
“I testi escussi hanno infatti riferito che, al di là del provvedimento organizzativo assunto, le mansioni della sig.ra ... dopo il 25 marzo 2015 sono proseguite senza alcuna modifica, con la steSS autonomia, lo stesso ruolo di coordinamento dei collaboratori, gli stessi poteri di decisione in ordine al tipo di accertamenti da svolgere ed al raggiungimento degli obiettivi.
Ed è molto verosimile che vi sia stata – quanto meno sino alla fine dell'anno 2015 – una sorta di continuità dell'azione amministrativa;
ciò in quanto – essendo la direzione provinciale di (…) una struttura molto compleSS, con varie articolazioni interne e territoriali – non era certo possibile modificare l'organizzazione dirigenziale da un giorno all'altro.
In altre parole, deve ritenersi provato che, nonostante il provvedimento
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di mera delega di firma adottato dal Direttore, la gestione, l'organizzazione
e la responsabilità dell'Ufficio … ha continuato a far capo alla DO.SS ..., che di fatto ha continuato a svolgere le medesime funzioni dirigenziali in precedenza espletate e ad assumere le decisioni organizzative neceSSrie ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura.
Né assume rilevanza il fatto che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia sia formalmente di contenuto più ridotto;
ciò in quanto, secondo giurisprudenza costante, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico (Cass., 29 novembre 2016, n.
24266).
Infondata deve altresì ritenersi la doglianza dell' Parte_1
secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel non considerare il fatto che per
l'anno 2015, a differenza che per gli anni precedenti, alla dott.SS ... (così come agli altri funzionari incaricati sino al 25 marzo 2015 di funzioni dirigenziali) non sarebbe stato assegnato alcun obiettivo istituzionale.
Si riporta al riguardo la condivisibile argomentazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Genova n. 215/17 secondo cui “deve distinguersi
l'assegnazione degli obiettivi, che, per definizione (avendo ad oggetto il risultato che ci si propone di ottenere e cioè, in altre parole, il fine cui doveva tendere l'attività della struttura), non può che avvenire in via preventiva rispetto alla conclusione del periodo di riferimento, rispetto alla successiva valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi fiSSti”.
É vero che l' ha sempre utilizzato un sistema informatico Pt_1
(S.I.R.I.O.) per la valutazione dei dirigenti ai fini del riconoscimento a loro favore della retribuzione di risultato, individuando il peso da attribuire al raggiungimento di ciascuno dei vari obiettivi assegnati;
tuttavia il fatto che per il periodo successivo al 25 marzo 2015 tale ponderazione non vi è stata non assume alcun rilievo ai fini dell'accertamento della natura dirigenziale
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delle mansioni svolte, trattandosi di un inadempimento imputabile all'amministrazione steSS. Né pare fondato il rilevo contenuto in appello secondo cui la funzionaria avrebbe comunque svolto mansioni corrispondenti al proprio profilo di inquadramento, in quanto la contrattazione collettiva (CCNL Agenzie Fiscali 2002-2005 dipendenti non dirigenti) attribuisce tra i compiti propri del funzionario di Terza Area proprio quello di sostituire temporaneamente il dirigente titolare in caso di sua assenza. La fattispecie in esame non può ricondursi alla declaratoria contrattuale di cui sopra, riferendosi quest'ultima all'ipotesi, totalmente differente, in cui vi sia una temporanea assenza del dirigente titolare (per ferie, malattia, momentaneo distacco ad altro incarico), tale da comportare la necessità di un provvedimento di sostituzione adottato dallo stesso titolare impossibilitato a svolgere l'incarico.
Nel caso in esame, invece, ci si trova di fronte ad una situazione anomala in cui, per i motivi sopra esposti, l'amministrazione ha dovuto garantire il buon funzionamento dell'attività amministrativa a seguito della obbligatorietà di revocare tutta una serie di incarichi costituzionalmente illegittimi;
situazione in cui l' si è momentaneamente organizzata, Pt_1
sino alla copertura del posto attraverso le doverose procedure concorsuali, attraverso il conferimento di deleghe che di fatto non possono che ricondursi allo svolgimento di mansioni superiori. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di riconoscimento del complessivo trattamento economico spettante al dirigente di IV Area, seconda fascia, tenuto conto di tutti gli emolumenti previsti dal CCNL di riferimento, compresa la retribuzione di risultato, in quanto facente parte del trattamento economico complessivo che l'art. 52 comma 5 del D.Lgs n.
165/2001 riconosce a favore del pubblico impiegato in caso di svolgimento di mansioni superiori” (App. Genova 125/2018).
La situazione di fatto e di diritto esaminata nel presente giudizio risulta perfettamente sovrapponibile ai precedenti già decisi da questa Corte e valgono pertanto le considerazioni sopra riportate.
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La copiosa documentazione versata in atti offre piena conferma degli assunti dell'appellato circa il perdurante svolgimento delle mansioni di direzione e coordinamento dell'Ufficio Legale in sostanziale continuità con il periodo precedente la revoca dell'incarico. Il teste Direttore Tes_1 provinciale dell' di Savona, ha confermato che, al di là del Pt_1
provvedimento organizzativo assunto, dopo il 25.3.2015 l'appellato ha continuato a svolgere le medesime mansioni dirigenziali senza alcuna modifica, con la steSS autonomia, lo stesso ruolo di coordinamento dei collaboratori, gli stessi poteri di decisione anche in ordine al raggiungimento degli obiettivi:
“Essenzialmente il ricorrente era a capo dell'Ufficio Legale di Savona;
non andava sistematicamente ad assistere il Fisco nelle udienze davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale in quanto era il coordinatore dell'Ufficio Legale;
per essere chiaro si recava in udienza tributaria per le cause di maggiore importanza anche economica.
La proposta di mediazione veniva presentata da un funzionario dell'Ufficio Legale dell'Agenzia; veniva trasmeSS al contribuente il quale in caso di accettazione la restituiva salvo i casi in cui presentava delle memorie;
una volta che la proposta di mediazione era stata accettata veniva sottoscritta dal dr. CP_1
Devo precisare che a monte vi era il mio ordine di servizio che conteneva una serie di deleghe alla firma degli atti del processo tributario aventi una rilevanza esterna;
tra queste deleghe vi era quella che io avevo conferito al ricorrente;
in sostanza il ricorrente (DO. in base al mio CP_1
provvedimento era stato delegato a sottoscrivere alcune tipologie di atti processuali o paraprocessuali aventi rilevanza esterna;
preciso che talvolta la delega veniva data ai capi team dell'Ufficio Legale per importi ovviamente più bassi.
Occorre tenere presente che l'attività svolta dal ricorrente si inseriva in una logica di processo cioè in una serie di funzioni integrate con quelle dell'Ufficio Legale, tanto è vero che la funzione del ricorrente era quella di
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coordinare.
Preciso che nell'atto firmato dal ricorrente compariva sempre la dizione
“firma su delega del Direttore Provinciale”, si trattava di un format predisposto dall' . Naturalmente talvolta il ricorrente Parte_1 redigeva lui stesso l'atto processuale per poi firmarlo, altre volte l'atto veniva predisposto da un suo collaboratore e quindi veniva firmato dal ricorrente.
Il ricorrente nell'ambito della delega conferitagli esercitava una discrezionalità tecnica tenendo presente che relativamente alla procedura di mediazione doveva seguire alcuni principi fiSSti dalla legge e dalle direttive generali dell'Agenzia tra cui il principio della sostenibilità della pretesa tributaria.
Evidenzio poi che il sottoscritto era titolare anche di un potere tecnico oltre che manageriale e il ricorrente svolgeva la propria funzione nell'ambito della mia delega conferita in base al mio potere tecnico.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale l'attività difensiva/processuale che il ricorrente ha svolto è rimasta identica rispetto
a quella svolta in precedenza;
semplicemente sul piano formale è venuta meno la dizione “il capo dell'Ufficio Legale” che è stata sostituita da “il funzionario delegato alla firma”.
Evidenzio che le deleghe da me conferite ai dirigenti di ruolo erano identiche a quelle conferite al dr. per quanto riguarda i limiti della CP_1
delega, ovviamente mutava il settore di attività.
Evidenzio poi che il ricorrente è stato valutato dalla Controparte_4 nei primi mesi del 2016 assumendo quale riferimento temporale l'intero anno 2015 senza alcuna differenziazione tra periodo precedente e periodo successivo alla sentenza della Corte Costituzionale.
Gli obiettivi vengono misurati attraverso indicatori e io in quel periodo ho consultato i vari report che si riferivano all'intero anno 2015.
All'interno degli obiettivi di budget vi sono obiettivi che vengono assegnati al singolo responsabile dell'unità organizzativa;
anche al ricorrente
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all'inizio dell'anno erano stati assegnati, quale responsabile, determinati obiettivi”.
Anche con riferimento a questo profilo concernente il conseguimento degli obiettivi, che l'appellante contesta sia ai fini della prova dello svolgimento delle mansioni superiori sia ai fini della retribuzione di risultato, le dichiarazioni del teste trovano riscontro nei Tes_1
documenti prodotti (All. X), contenenti i prospetti degli obiettivi di budget dell'Ufficio Legale relativi all'intero anno 2015 e dei relativi risultati raggiunti dall'ufficio diretto dall'appellato, tutti pienamente favorevoli nel periodo oggetto di causa. Risulta pertanto fondata la pretesa anche per quanto attiene il pagamento della relativa voce retributiva variabile, nell'importo di euro 9.032,04 non specificamente contestato nel quantum, indipendentemente dall'inserimento dell'appellato nel sistema S.I.R.I.O., che in ogni caso, ove avvenuto, avrebbe consentito al di percepire tali CP_1 somme atteso l'eccellente rendimento attestato dalla valutazione in atti. Né a diversa conclusione può pervenirsi in ragione dell'Accordo sindacale del
2018 richiamato dall'appellante, relativo a criteri di valutazione dell'emolumento premiale maturato nei primi tre mesi del 2015.
4. Per le ragioni esposte l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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