Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 448/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Marsala, via Messina e C.F._1
Orlando, n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Lombardo Francesca che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
, nato a [...] il 15 otto- Controparte_1
bre 1974, (C.F. C.F._2
– parte appellata non costituita
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Corte di Appello Palermo sez. I civile
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 95/2025, pubblicata il
29.01.2025, provvedeva alla regolamentazione delle responsabilità genitoriale delle figlie minori, (nata a [...] il 2 mag- Persona_1
gio 2013) e (nata a [...] il [...]), nate Persona_2
dall'unione sentimentale intercorsa tra e Parte_1 Controparte_1
così statuendo:
1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, e , con domicilio prevalente Persona_1 Persona_2
presso il padre e con la facoltà per la madre di incontrare e tenere con sé le figlie, secondo il calendario di cui al paragrafo 3.2 della parte mo- tiva;
2) assegna a la casa familiare, sita in Marsala, via Controparte_1
A. Saffi, n. 14; 3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore di , entro il giorno 11 di ogni mese, la somma Controparte_1
di € 200 mensili (€ 100 per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e , da Persona_1 Persona_2
rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I.; 4) dispone Per che le spese straordinarie sostenute per le figlie minori e Per_1
[..
, previamente concordate dai genitori e documentate, sono poste per il 75% a carico di e per il 25% a carico di;
Controparte_1 Parte_1
5) dispone che tratterrà per intero e impiegherà Controparte_1
l'assegno unico universale per il mantenimento delle figlie minori;
6) dichiara inammissibile la domanda di obbligare a donare Parte_1
la nuda proprietà della casa familiare alle figlie con riserva del diritto di usufrutto in favore di;
7) onera le parti di effettuare Controparte_1
un percorso di terapia di mediazione familiare di cui al paragrafo 4.
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della parte motiva;
8) condanna alla refusione, in favore Parte_1
del resistente, della quota di 1/3 delle spese processuali, quota che si liquida in € 1.350, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come per legge;
9) compensa le spese processuali per la restante quota di
2/3; 10) pone le spese di CTU a carico delle parti (e per a Parte_1
carico dell'Erario) in misura uguale nei rapporti interni.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello chie- Parte_1
dendone l'integrale riforma sia in ordine all'affidamento delle figlie minori, disposto erroneamente dal primo giudice in misura prevalente nei confronti del padre non tenendo conto dei legami affettivi delle minori con la madre, sia rispetto ai provvedimenti aventi contenuto economico.
Nel giudizio di secondo grado non si costituiva . Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza del 12.6.2025, parte appellante ha depositato telematica- mente nota scritta con la quale ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta ed ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 27.6.2025, tenuta con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata decisa.
XXXX
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'appello, ancorché il giudizio di primo grado fosse stato trattato correttamente con il rito previsto da- gli artt. 473bis e ss. c.p.c. e definito con la sentenza n. 39/2025, è stato
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proposto con atto di citazione in violazione dell'art. 473bis.30, è stato notificato a controparte in data 18.2.2025 ed iscritto al ruolo, mediante deposito telematico, in data 3 marzo 2025, tardivamente, oltre 10 giorni dall'avvenuta notifica.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 e 165 c.p.c., la tardiva costituzione dell'appellante postula l'improcedibilità dell'appello.
Peraltro, anche la notifica dell'atto di appello prodotta deve ritener- si eseguita in difformità alla normativa vigente che regola le notifiche telematiche (Legge del 21/01/1994 - N. 53 e successiva modifiche), essendo necessaria, ai fini della prova del perfezionamento del- la notifica, la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'ori- ginale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg".
Nella specie parte appellante ha del tutto omesso di produrre tali ri- cevute, seppur fosse stata specificamente onerata con precedente or- dinanza, essendosi limitata a produrre la mera copia dell'atto di appel- lo e un foglio separato, in formato pdf, proveniente dallo stesso difen- sore ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994, attestante la conformità della no- tifica eseguita in data 18.2.2025 all'avv.to Tobia Didio, di cui però non si ha alcuna prova, in carenza di costituzione dell'appellato.
Pertanto, l'appello è dichiarato improcedibile.
***
Stante la mancata costituzione di controparte, le spese di lite sono
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lasciate a carico della ricorrente.
Poiché l'appello è stato dichiarato improcedibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto;
lascia a carico dell'appellante le spese di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, l. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 27.6.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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