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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore dott.ssa Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elena Bertoni, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Isernia
(IS) alla Rampa Occidentale n. 12, preso lo studio del difensore;
Ricorrente
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Miguel Mastrangelo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Garibaldi n. 41, preso lo studio del difensore;
Resistente
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI CONCLUSIONI: per le parti come congiuntamente rassegante in atti;
per il
Pubblico Ministero come da parere espresso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ha proposto domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in data 9.9.2000 in Campobasso, trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] del predetto Comune al n. 36, parte I, Ufficio I, anno 2000, chiedendo la conferma delle statuizioni rese in sede di separazione personale e, in particolare, la corresponsione, a carico di controparte, dell'importo di euro 300,00 mensili per il figlio minore e di euro 100,00 per la figlia maggiore d'età . Per_1 Per_2
, costituendosi in giudizio, non si è opposto alla cessazione degli Controparte_1 effetti civili e, nel merito, ha chiesto disporsi l'obbligo, a carico della ricorrente, di corresponsione dell'assegno mensile di euro 200,00 in favore del figlio , a Per_1 far data da quando quest'ultimo si fosse trasferito a vivere dal padre.
All'udienza del 4.3.2025 le parti, presenti personalmente, hanno raggiunto un accordo, del quale si riportano i punti salienti, come da verbale: “Entrambe le parti dichiarano di essere disponibili a versare euro 100,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, sul conto corrente intestato al figlio maggiorenne , fin Per_1 quando non avrà raggiunto l'indipendenza economica, e ciò indipendentemente dalla collocazione dello stesso presso l'uno o l'altro genitore;
dichiarano entrambi di concordare sul venir meno dell'assegno in favore della figlia , in ragione Per_2 dell'avvenuta costituzione, da parte sua, di un nuovo nucleo familiare”.
Alla medesima udienza le parti hanno, pertanto, precisato le conclusioni in maniera congiunta, richiamando l'accordo raggiunto e sopra riportato.
Il PM ha concluso in data 4.3.2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
***
Il Tribunale, letto il ricorso e l'accordo raggiunto dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., osserva quanto segue. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
-decreto di omologa della separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di
Campobasso in data 22.1.2019;
-prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale;
-mancanza di eccezioni di interruzione.
Non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, contenuta negli atti di causa, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti, presenti personalmente in udienza, si sono accordate, contenute nell'accordo raggiunto, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono pertanto parte integrante della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 9.9.2000 in Campobasso, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 36, parte I, Ufficio I, anno 2000, alle condizioni tutte riportate nell'accordo, che costituiscono parte integrante della presente sentenza, ed in particolare:
1. Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di CP_1
ed in favore della figlia;
[...] Persona_3
2. Dispone che ciascun genitore versi, a titolo di mantenimento in favore del figlio minore , l'importo mensile di euro 100,00, rivalutabile Persona_4 secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato al figlio medesimo, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica ed indipendentemente dalla collocazione del minore presso l'uno ovvero l'altro genitore;
3. Spese straordinarie al 50% a carico di ciascuna parte;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69
D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore dott.ssa Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elena Bertoni, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Isernia
(IS) alla Rampa Occidentale n. 12, preso lo studio del difensore;
Ricorrente
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Miguel Mastrangelo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Garibaldi n. 41, preso lo studio del difensore;
Resistente
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI CONCLUSIONI: per le parti come congiuntamente rassegante in atti;
per il
Pubblico Ministero come da parere espresso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ha proposto domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in data 9.9.2000 in Campobasso, trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] del predetto Comune al n. 36, parte I, Ufficio I, anno 2000, chiedendo la conferma delle statuizioni rese in sede di separazione personale e, in particolare, la corresponsione, a carico di controparte, dell'importo di euro 300,00 mensili per il figlio minore e di euro 100,00 per la figlia maggiore d'età . Per_1 Per_2
, costituendosi in giudizio, non si è opposto alla cessazione degli Controparte_1 effetti civili e, nel merito, ha chiesto disporsi l'obbligo, a carico della ricorrente, di corresponsione dell'assegno mensile di euro 200,00 in favore del figlio , a Per_1 far data da quando quest'ultimo si fosse trasferito a vivere dal padre.
All'udienza del 4.3.2025 le parti, presenti personalmente, hanno raggiunto un accordo, del quale si riportano i punti salienti, come da verbale: “Entrambe le parti dichiarano di essere disponibili a versare euro 100,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, sul conto corrente intestato al figlio maggiorenne , fin Per_1 quando non avrà raggiunto l'indipendenza economica, e ciò indipendentemente dalla collocazione dello stesso presso l'uno o l'altro genitore;
dichiarano entrambi di concordare sul venir meno dell'assegno in favore della figlia , in ragione Per_2 dell'avvenuta costituzione, da parte sua, di un nuovo nucleo familiare”.
Alla medesima udienza le parti hanno, pertanto, precisato le conclusioni in maniera congiunta, richiamando l'accordo raggiunto e sopra riportato.
Il PM ha concluso in data 4.3.2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
***
Il Tribunale, letto il ricorso e l'accordo raggiunto dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., osserva quanto segue. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
-decreto di omologa della separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di
Campobasso in data 22.1.2019;
-prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale;
-mancanza di eccezioni di interruzione.
Non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, contenuta negli atti di causa, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti, presenti personalmente in udienza, si sono accordate, contenute nell'accordo raggiunto, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono pertanto parte integrante della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 9.9.2000 in Campobasso, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 36, parte I, Ufficio I, anno 2000, alle condizioni tutte riportate nell'accordo, che costituiscono parte integrante della presente sentenza, ed in particolare:
1. Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di CP_1
ed in favore della figlia;
[...] Persona_3
2. Dispone che ciascun genitore versi, a titolo di mantenimento in favore del figlio minore , l'importo mensile di euro 100,00, rivalutabile Persona_4 secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato al figlio medesimo, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica ed indipendentemente dalla collocazione del minore presso l'uno ovvero l'altro genitore;
3. Spese straordinarie al 50% a carico di ciascuna parte;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69
D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda