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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Jone Galasso, all'esito delle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 4869 del 2020, avente ad oggetto un'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da
in proprio nonché quale legale Parte_1
rappresentante della società Parte_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aniello Capuano e Manuel
Capuano;
- parte opponente -
e
, in Controparte_1
persona del tenente colonnello pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato;
- parte opposta-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 e 22- bis L. n. 689/81. CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente chiedeva annullarsi le ordinanze ingiunzione n. 27/2020 e n.
28/2020, notificate in data 08.10.2020. A tal fine, esponeva che: a) con la memoria difensiva del 31.10.2019 nonché con l'audizione del legale rappresentate avvenuta il 18.02.2020, la parte aveva prodotto agli organi accertatori la documentazione da loro richiesta nel corso del accesso ispettivo;
b) di aver tenuto con modalità telematica il registro contenente le informazioni relative all'approvvigionamento del legno da parte dei singoli operatori;
c) di aver osservato la diligenza richiesta dall'art. 6 d.lgs. 178/2014, come risultava dalla perizia redatta dal dott. allegata al ricorso. Per_1
Con memoria difensiva depositata in data in data 21.01.2021, il si Controparte_2
costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite. A tal fine, deduceva che i report prodotti dalla ricorrente non potevano essere considerati validi documenti al fine di escludere l'origine illegale del legno importato, poiché tali report – relativi agli anni 2017 e 2018 – non recavano alcuna sottoscrizione e, pertanto, non vi era l'indicazione del soggetto che avrebbe effettuato la valutazione del rischio. Al contempo, deduceva che la diligenza richiesta all'importatore di legname non si esauriva nella sola raccolta dei dati ma riguardava anche la valutazione del rischio;
infine, a tal proposito, deduceva che i documenti del
05.01.2017 e del 05.01.2018, dai quali risultava che la società aveva acquistato la merce dalla Gold East Paper, non erano sufficienti al fine escludere l'addebito poiché la ricorrente aveva accertato il possesso in capo alla venditrice dei certificati PEFC/FSC solo successivamente al primo accesso ispettivo;
da ultimo, deduceva che non vi era corrispondenza tra le bolle doganali e le schede di valutazione, risultando dalle prime che la materia prima era stata acquistata in Cina mentre dalle seconde risultava che la merce era stata acquistata dalla società Gold East Paper con sede in Hong
Kong.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso non va accolto.
Giova ricordare che il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (v. in particolare Cass., Sez. Lav. 7.11.2004, n. 23800; v. anche Trib. Torino, Sez. Lav. 14.3.2012).
Nel corso del primo accesso ispettivo, la parte non ha prodotto alcun documento volto a dimostrare l'origine legale del legno ed, al contempo, ha dichiarato di non detenere alcun registro per l'annotazione degli acquisti effettuati da società site al di fuori del territorio dell'Unione Europea (v. verbale del 01.10.2019 allegato alla memoria difensiva).
Al contempo, il registro relativo all'indicazione degli operatori previsto dall'art. 5 del Reg. 607/2012 (e prodotto tra gli allegati del documento n. 4 di parte ricorrente) reca una sottoscrizione riferibile al legale rappresentante della Parte_3 ma è privo di data e, dunque, non può escludersi che sia stato successivamente formato secondo la prospettazione fornita dalla resistente, avendo il medesimo legale rappresentato dichiarato – nel corso dell'accesso ispettivo - di non aver formato alcun registro.
Inoltre, il ha dato atto che - Controparte_2
solo in data 28.10.2019 - la società ricorrente avrebbe provveduto a consultare i siti internet per verificare che gli enti fossero in possesso delle certificazioni (v. documento del 20.08.2020 prot.
8392).
Tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla società ricorrente, se non con la memoria depositata nel corso del giudizio in data 29.01.2021; tale contestazione è però tardiva, atteso che – essendo già emersa nel corso degli accessi ispettivi – la parte avrebbe dovuto contestarla nel ricorso introduttivo.
Infatti, vale la pena precisare che l'art. 23 della l. 689/81 (oggi abrogato) è stato sostituito dall'art. 34 d.lgs. 150/2011 che, a sua volta, rinvia all'art. 6 del medesimo decreto legislativo, il quale cosi' prevede: “le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Ne consegue che occorre applicare i principi espressi dagli artt. 413 e ss. c.p.c. per quello che riguarda il rito applicabile.
Sul punto, è chiaro che – essendo la materia regolata dal rito del lavoro di cui agli artt. 413 e ss. c.p.c. (si veda l'art. 2 d.lgs.
150/2011 che non esclude tale norme da quelle espressamente applicabili) – la ricorrente avrebbe dovuto indicare nell'atto introduttivo tutte le difese ai sensi dell'art. 414 c.p.c., anche tenendo conto di quegli elementi già emersi nel corso degli accesi ispettivi.
Ciò posto, emerge anche un altro elemento di rilievo. Nel corso del procedimento amministrativo, la società ricorrente ha prodotto delle certificazioni idonee – secondo la prospettazione della parte – ad escludere gli addebiti contestati.
Tuttavia, tali certificazioni non si riferiscono al materiale acquistato e ciò emerge dalla discrasia esistente tra le bolle doganali, le fatture e le schede di valutazione degli anni 2017 e
2018, per le quali la società ricorrente non ha fornito alcuno specifico elemento dimostrativo della corrispondenza tra le certificazioni, materiale acquistato e le schede di valutazione.
Infatti, anche tale elemento era già emerso nel corso dell'accesso ispettivo e le deduzioni svolte dalla ricorrente nel superare tale contestazione – in quanto svolte solo con la memoria depositata in data 29.01.2021 - sono da ritenersi tardive per la medesima ragione sopra indicata.
Da ultimo, i report per la valutazione del rischio non sono accompagnati né dalla data né dalla sottoscrizione di colui che li ha formati. Pertanto, devono ritenersi documenti inidonei dal punto di vista probatorio, in quanto non consentono di accertare che la società ricorrente avesse effettuato le verifiche prescritte dalla normativa prima dell'acquisto del materiale.
Né tantomeno può farsi alcun uso dei documenti prodotti dalla società ricorrente con le memorie autorizzate depositate rispettivamente in data 29.01.2021 e 06.04.2021.
Infatti, è chiaro che – sebbene fosse autorizzato il deposito delle memorie – non era autorizzata la produzione di nuovi documenti, poiché nel rito lavoro (applicabile alle opposizioni ad ordinanza ingiunzione ai sensi del d.lgs. 150/2011) non è consentita la produzione di nuovi documenti dopo il deposito degli scritti introduttivi (salvo i casi di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui Cass. n. 33393/2019).
Pertanto, non ricorrendo nel caso in esame nessuna delle ipotesi di deroga alla produzione tardiva dei documenti, deve ritenersi inammissibile il deposito di nuovi documenti effettuato con le memorie rispettivamente depositate in data 29.10.2021 e
06.04.20221.
Da ultimo, nel ricorso introduttivo, la società ha fatto leva sulla perizia del dott. per escludere gli addebiti contestati, Per_1
deducendo in altri termini che il soggetto incaricato dalla società per le verifiche nel campo degli acquisti del legno avrebbe certificato il rispetto da parte della del Parte_2
rispetto della normativa del settore.
Orbene, è chiaro che anche tale documento non può assumere alcun rilievo probatorio al fine di incidere sul contenuto delle ordinanze ingiunzione, poiché – essendo una perizia di parte (v. allegato 4 fasc. parte ricorrente) - è una mera allegazione difensiva priva di intrinseco valore probatorio.
Pertanto, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €.
52.000,00 ed €. 260.000,00).
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) rigetta l'opposizione; 2) condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente la somma di €. 4.800,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge (se dovuti).
Così deciso in Nocera Inferiore, 27.03.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Jone Galasso