Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.365 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Natale Parte_1
Vallone parte appellante
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del Direttore pro Controparte_3 tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 maggio 2024 il Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiarava il diritto di Parte_1 quest'ultima di fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 e, per l'effetto, condannava il Controparte_1
e le competenti articolazioni territoriali all'adozione di ogni atto idoneo ad assicurarne
[...]
il godimento per ciascun anno scolastico, rigettando nel resto il ricorso e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente, lamentandone il vizio di non corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, con riferimento all'assoluta mancanza di
Il in via preliminare ha eccepito la genericità ed Controparte_1
incomprensibilità del gravame;
nel merito ne ha chiesto il rigetto.
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Invero, si evince dalla lettura della sentenza impugnata che il primo giudice ha vagliato in maniera puntuale ognuna delle domande proposte dall'originaria ricorrente ed ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste a base del rigetto tanto delle pretese risarcitorie ricondotte all'abusiva reiterazione dei contratti a termine quanto della domanda di differenze retributive ancorata alla spettanza degli scatti di anzianità e della progressione stipendiale. Ed infatti, il Tribunale si è soffermato diffusamente ed in maniera approfondita sul tema inerente alla disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, quindi, con specifico riferimento alla posizione della ricorrente ha affermato: “…Con la ricorrente sono stati sottoscritti solo negli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022 contratti di durata annuale con orario completo, mentre nei due pregressi aa.ss. risultano stipulati, quanto all'a.s. 2018/2019 contratti brevi e saltuari in diversi istituti e, quanto all'a.s. 2019/2020, contratti a termine su organico di fatto per spezzoni-orari e tanto su posto normale che di sostegno, sicché emerge, come argomentato dall'istituzione scolastica, la necessità temporanea di sostituzione e non risulta di fatto mascherata un'esigenza permanente.
La relativa domanda andrà dunque rigettata, non essendo superato il limite di trentasei mesi nella stipula di contratti a termine su organico di diritto e risultando l'insita temporaneità degli ulteriori accordi sottoscritti inter partes.
Quanto agli scatti stipendiali, va osservato non risulta maturata alcuna differenza retributiva/stipendiale, non avendola ricorrente oltrepassato la classe stipendiale di anzianità da zero ad otto anni di servizio di cui al c.c.n.l. di comparto dell'agosto 2011.
L'anzianità pre-ruolo andrà debitamente riconosciuta a domanda della ricorrente di ricostruzione della carriera, ad oggi non richiesta dalla ricorrente all'istituzione scolastica…..”.
In tal modo il primo giudice ha inequivocabilmente ed esaustivamente motivato in merito alle ragioni a suo avviso impeditive del riconoscimento delle pretese azionate nella direzione anzidetta.
A fronte del corretto iter logico e motivazionale seguito dal Tribunale, non è dato comprendere alla stregua di quali elementi l'odierna appellante invochi il vizio dell'omessa pronuncia ovvero della non corrispondenza di questa al petitum cristallizzato nell'atto introduttivo del giudizio, laddove, viceversa, emerge in tutta evidenza la totale mancanza di correlazione tra gli argomenti su cui poggia l'accertamento del Tribunale e le doglianze sollevate in questa sede dall'appellante.
In conclusione, il gravame si riduce ad un'apodittica affermazione di omessa pronuncia del
Tribunale ed alla pedissequa reiterazione dei già confusi argomenti spesi nel ricorso di primo grado, avulsa da minimi riferimenti al percorso motivazionale del primo giudice ed alle specifiche ragioni per le quali lo stesso sarebbe carente. Ne discende che il Collegio giudice di secondo grado non viene sollecitato a nuovi spunti di riflessione, su specifici e concreti aspetti di erroneità ovvero di superficialità della decisione adottata dal Tribunale.
Viceversa, ad un esame complessivo, il gravame risulta mero strumento per dilazionare i tempi della giustizia e protrarre il più possibile lo stato di incertezza inevitabilmente connesso all'accertamento sub iudice.
In forza dei suesposti argomenti, l'appello va dichiarato inammissibile, dovendosi dare piena adesione all'ormai unanime orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (per tutte, Cass.,Ordinanza n. 18704 del 22 settembre 2015).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del appellato CP_1
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al Parte_1
pagamento delle spese del grado, liquidandole in favore del appellato in complessivi euro CP_1
3.500,00 oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente