Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13/2023 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1 [...]
), Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ),
[...] C.F._6 Parte_7
( , ( ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
( , Parte_9 C.F._9 Parte_10
( ), C.F._10 Parte_11
( ), ( , C.F._11 Parte_12 C.F._12
), Parte_13 C.F._13 Parte_14
( ,
[...] C.F._14 Parte_15
( , ( ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
( ), Parte_17 C.F._17 [...]
), Parte_18 C.F._18 Parte_19
( ), ( ), C.F._19 Parte_20 C.F._20
( ),
[...] C.F._22 Parte_23
( ), ( ), C.F._23 Parte_24 C.F._24
), Parte_25 C.F._25 Parte_26
), ( ),
[...] C.F._26 Parte_27 C.F._27 [...]
( ), Parte_28 C.F._28 Parte_29
( ), ( ), C.F._29 Parte_30 C.F._30
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Andrea Amata;
Appellanti
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, patrocinata ex P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Gianfranco Vittori
OGGETTO: appello - rapporto tra previsioni contrattuali e usi aziendali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11.2.2019, gli odierni appellanti– dipendenti della
[...]
Contr
(d'ora in avanti , applicati nella III Area Controparte_1
Professionale con mansioni operative nei profili dell'Area Operativa Esercizio – adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, formulando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad un orario di 36 ore Contr settimanali;
condannare la Gestione Commissariale Governativa in persona del legale rappresentate pt, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive, maturate e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché il versamento dei contributi omessi e dovuti;
condannare la Gestione Commissariale Contr Governativa in persona del legale rappresentante pt alla rielaborazione e rideterminazione dei turni di lavoro dei ricorrenti distribuiti in 36 ore settimanali
(anziché 39 come arbitrariamente ed illegittimamente ordinato dalla resistente anche successivamente alla sentenza del CGA Regione Sicilia); condannare la Contr Gestione Commissariale Governativa in persona del legale rappresentate pt al risarcimento dei danni morali e materiali individualmente arrecati alla condotta illegittima della stessa protratta anche in seguito alla sentenza del CGA Regione
Sicilia, fino al ripristino della legalità violata nella misura che il Giudice adito,
Contr riterrà equo e di diritto”. Esponevano che , anche in deroga alla contrattazione collettiva, aveva sempre applicato ai propri dipendenti l'orario di lavoro di 36 ore settimanali, come risultante dall'O.d.S. dell'1.12.1964 e dalla circolare di servizio n. Contr 16/1977 e che, dal 1985, aveva fissato l'orario del personale tecnico in 39 ore, mantenendo l'orario del personale amministrativo a 40 ore. Evidenziavano che tale situazione aveva determinato una vertenza protrattasi per anni e che, in sede sindacale, la vertenza era stata definita con accordo integrativo aziendale del
5.8.1985, con il quale era stata prevista la graduale uniformazione della retribuzione oraria con applicazione del divisore orario 180 a tutto il personale di pari livello. Contr Lamentavano la disapplicazione di detto accordo da parte di in seguito al Ccnl del 5.8.1985. Sostenevano che le condizioni di miglior favore derivanti dall'applicazione dell'uso aziendale relativo al diverso orario di lavoro non potessero essere derogate dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 3523/2022 del 18.10.2022, rigettava integralmente il ricorso.
Premesso che oggetto del ricorso era esclusivamente il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad avere applicato l'orario settimanale di 36 ore, con le conseguenti differenze retributive, oltre il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata applicazione del predetto orario, dichiarava inammissibile la domanda volta all'applicazione del divisore 180 per il calcolo della retribuzione spettante, proposta soltanto in seno alle note di trattazione cartolare del 2.10.2020 e, quindi, tardivamente. Escludeva che tale nuova domanda fosse stata spiegata con il ricorso introduttivo come sostenuto dai ricorrenti nelle note del 2.10.2020 e in quelle del 10.10.2020.
Disattendeva la domanda relativa all'applicazione dell'orario di 36 ore settimanali, condividendo le argomentazioni di cui alla sentenza n. 841/2017 resa da questa Corte, in fattispecie analoga, con la quale era stato ritenuto che: “La domanda concernente l'accertamento del diritto a una prestazione di trentasei ore settimanali anziché trentanove è senz'altro infondata. Come evidenziato anche in questo grado dalla difesa erariale e come altresì ampiamente documentato in atti, la disciplina Contr del rapporto di lavoro dei dipendenti della (il cui rapporto è regolato dal
CCNL autoferrotranvieri) ha da sempre previsto una differenziazione dell'orario di lavoro settimanale del personale: in particolare, mentre il personale addetto agli uffici ha sempre osservato un orario settimanale di trentasei ore settimanali (sei ore al giorno), il personale applicato all'area operativa di esercizio (cui l'odierno appellante appartiene) ha invece osservato l'orario settimanale fissato dalla contrattazione collettiva di settore (in ultimo pari a trentanove ore;
in precedenza pari a quaranta ore). Ciò trova puntuale conferma nell'ordine di servizio n. 42 dell'1 dicembre 1964 (“…questa Direzione comunica che l'orario di lavoro per il personale dipendente viene così ridotto: - da 8 ore a 7 [ore e] 40 [minuti] per il personale delle officine, della manutenzione e delle stazioni;
- da 8 ore a 7 [ore e]
35 [minuti] per il personale viaggiante, bigliettai, personale di macchina ed autisti.
Rimane inalterato l'orario per il personale di direzione”) oltre che nella circolare di servizio n. 16 del 20 settembre 1977 (riguardante il personale della Direzione di esercizio addetto alla Cassa di Soccorso: “Allo scopo di regolare definitivamente l'orario di servizio della Cassa di Soccorso, si comunica al personale che tale orario è il medesimo di quello osservato dagli altri uffici dell' e Pt_31
precisamente: - dalle ore 8 Alle ore 14”). Val la pena altresì riportare il contenuto del verbale di accordo del 5 agosto 1985, dagli appellanti invocato. Si legge ivi in premessa: “Sin dall'11-3-1985 l'O.S. ha fatto rilevare l'anomala Parte_32 situazione che …si verifica nella determinazione del valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo delle carie competenze da corrispondere al personale
(lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.) Quanto sopra in relazione al fatto che mentre per il personale degli uffici, che effettua un orario di servizio di 36 ore settimanali, il suddetto valore orario si ottiene dividendo per 6 quello della giornata, per il resto del personale che effettua 40 ore settimanali lo stesso valore orario si ottiene dividendo quello della giornata per 6 ore e 40”. Quindi, dato atto che il valore orario era dato dal “quoziente fra la retribuzione mensile e il divisore
180 per il personale degli uffici e il divisore 200 per il resto del personale”, le parti ritenevano che l'applicazione di un diverso divisorio comportava “una sperequazione tra personale di pari livello” e convenivano di “procedere (a partire dal luglio 1985 ed entro il termine finale del 32 dicembre 1986) ad una generale uniformazione delle modalità di calcolo “, con applicazione, a scalare, di divisori via via inferiori, sino a raggiungere il divisore “180”, al quale andava rapportato il
“valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo dell'ora straordinaria, festiva, notturna ecc… del personale che effettua 40 ore settimanali di lavoro”. Inoltre, si dava espressamente atto nell'accordo in parola che “quanto sopra non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro del personale che resta pertanto quello fissato dagli accordi nazionali in vigore”. Errano del tutto, dunque, Contr gli appellanti nell'affermare che presso la sarebbe esistito un inveterato uso aziendale in virtù del quale l'orario di lavoro settimanale sarebbe sempre stato, per tutti i dipendenti -e, in particolare, anche per il personale non addetto agli uffici-, di trentasei ore settimanali, nonché nel ritenere che l'applicazione del divisore “180”
“si riflette inevitabilmente sull'orario di lavoro, determinandolo in 36 ore settimanali”. Per come emerge chiaramente dal richiamato verbale, l'accordo aziendale del 1985 era stato adottato al fine di ovviare alla disparità di trattamento del personale non addetto agli uffici, il quale, pur a parità di retribuzione tabellare, tuttavia percepiva – in ragione dell'applicazione del “valore orario”, base di calcolo per la determinazione delle competenze eccedenti l'orario settimanale – un compenso inferiore per le ore di straordinario, notturno e/o festivo espletate, rispetto al personale addetto agli uffici, essendo superiore il divisore (“200”) da applicare alla retribuzione mensile rispetto a quello (“180”) fissato per il personale addetto agli uffici. In base al suddetto accordo perequativo si era stabilito, dunque, di applicare progressivamente (entro il dicembre 1986) a tutto il personale lo stesso divisore orario dei dipendenti addetti agli uffici, ferma restando, tuttavia, la disciplina dell'orario di lavoro settimanale, che per espressa previsione, rimaneva - per il personale non addetto agli uffici - quella fissata “dagli accordi nazionali in vigore” (quaranta ore settimanali al momento dell'accordo, poi divenute trentanove). […] Sebbene poi, alla stregua della giurisprudenza della Suprema
Corte, (cfr. Cass. 5763/05; 19492/07; 4241/13) la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e
“tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque via abbia interesse”, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”, nella specie, tuttavia, nessuna efficacia, nemmeno riflessa, può essere attribuita alla sentenza n. 148/07 del CGA, tenuto conto dell'oggetto del giudizio da essa definito. rispetto al personale addetto agli uffici, essendo superiore il divisore (“200”) da applicare alla retribuzione mensile rispetto a quello (“180”) fissato per il personale addetto agli uffici. In base al suddetto accordo perequativo si era stabilito, dunque, di applicare progressivamente (entro il dicembre 1986) a tutto il personale lo stesso divisore orario dei dipendenti addetti agli uffici, ferma restando, tuttavia, la disciplina dell'orario di lavoro settimanale, che per espressa previsione, rimaneva - per il personale non addetto agli uffici - quella fissata “dagli accordi nazionali in vigore” (quaranta ore settimanali al momento dell'accordo, poi divenute trentanove). […] Sebbene poi, alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte, (cfr. Cass. 5763/05; 19492/07; 4241/13) la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e “tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque via abbia interesse”, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”, nella specie, tuttavia, nessuna efficacia, nemmeno riflessa, può essere attribuita alla sentenza n.
148/07 del CGA, tenuto conto dell'oggetto del giudizio da essa definito. V'è da dire infatti che con la richiamata sentenza n. 148/07, il CGA, adito dall'amministrazione per la riforma della sentenza del TAR Catania n. 2736/04 – che, conformemente al petitum del ricorso proposto da altri lavoratori aventi analoga qualifica degli appellanti, si era unicamente pronunciato sull'applicazione del divisore “180” nel rispetto dell'accordo sindacale dell'agosto 1985, unilateralmente disatteso, nel
1995, dall'amministrazione -, pur confermando in dispositivo “la sentenza impugnata”, per effetto di una evidente sovrapposizione dei testi, riportava testualmente, da pag. 9 a pag. 11, la motivazione del proprio precedente arresto
(sentenza n. 292/03) reso nel diverso giudizio proposto dal personale addetto agli uffici (nell'ambito del quale era stato riconosciuto il diritto azionato da quei ricorrenti in virtù dell'uso aziendale che, effettivamente, prevedeva, per tal personale, un orario settimanali di trentasei ore)”.
In applicazione del principio della soccombenza, condannava i ricorrenti al Contr pagamento delle spese di lite nei confronti di . Compensava le spese nei riguardi dell' rispetto al quale il contraddittorio era stato integrato nelle more del CP_2
giudizio, tenuto conto dello “scarso rilievo assunto nell'economia del giudizio dalla questione inerente il preteso versamento di ulteriore contribuzione e rispetto ai cui presupposti l' non ha formulato particolari deduzioni”. CP_2
Appellavano la citata sentenza i lavoratori soccombenti indicati in epigrafe, Contr con atto depositato il 4.1.2023. Resisteva al gravame . Si costituiva, altresì, in giudizio l' . Controparte_4 La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
Assumono che il Tribunale avrebbe travisato la domanda proposta con il ricorso introduttivo volta al riconoscimento del diritto all'applicazione dell'orario settimanale di trentasei ore, come da uso aziendale, con le relative differenze retributive. Deducono che, in tema di usi aziendali, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “l'uso aziendale costituisce fonte di obbligo unilaterale di carattere collettivo, che opera sui singoli rapporti di lavoro allo stesso modo e con medesima efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo le clausole della regolamentazione collettiva con altre più favorevoli. Gli usi aziendali sono cioè suscettibili di inserzione automatica nei contratti individuali di lavoro, al fine di derogare in melius la contrattazione collettiva, con l'attribuzione di un trattamento non previsto né dal contratto individuale né dal contratto collettivo” (cfr. Cass. n.
1773/2000).
Sostengono che, indiscussa la reiterazione nel tempo dell'attribuzione ai Contr dipendenti di , dell'orario di lavoro di 36 ore, le condizioni di miglior favore derivanti dall'uso aziendale non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, giacché gli usi aziendali si inseriscono nei singoli contratti individuali e non nei contratti collettivi nazionali o aziendali, per cui l'eventuale disapplicazione degli stessi può avvenire soltanto in forza della concorde volontà delle parti contraenti. Precisano che, di contro, nel caso di specie, l'appellata avrebbe unilateralmente ed arbitrariamente disconosciuto il predetto diritto.
Impugnano la sentenza per aver ritenuto che: “il ricorso deve comunque dichiararsi inammissibile in quanto in relazione alla stessa questo Tribunale (e la
Corte di Appello di Catania) si sono già pronunciati e, per il principio ne bis in idem, rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale che non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, sulla stessa questione non può aversi una seconda pronuncia e la relativa domanda qui proposta deve quindi essere dichiarata inammissibile”.
1.2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la mancata ammissione dei mezzi istruttori e, cioè della consulenza tecnica, sull'erroneo presupposto della inammissibilità della domanda.
1.3. Con il terzo motivo, infine, si dolgono della disposta condanna al pagamento delle spese di lite, rilevando che il ricorso all'autorità giudiziaria è un diritto del lavoratore atteso che il datore di lavoro non aveva adempiuto agli impegni assunti in sede sindacale e comunque il giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite.
2. Preliminarmente, deve osservarsi che parte appellante non ha impugnato il capo di sentenza con il quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile, poiché tardiva, la domanda proposta con le note di trattazione cartolare del
2.10.2020 relativa al riconoscimento del diritto all'applicazione del divisore 180 nella determinazione del valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo della retribuzione mensile e delle varie competenza. La relativa statuizione, quindi, deve ritenersi coperta dal giudicato.
2.1.E' inammissibile la censura per cui “La sentenza appellata infine risulta errata laddove il decidente ritiene che “il ricorso deve comunque dichiararsi inammissibile in quanto in relazione alla stessa questo Tribunale (e la Corte di
Appello di Catania) si sono già pronunciati e, per il principio ne bis in idem, rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale che non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, sulla stessa questione non può aversi una seconda pronuncia e la relativa domanda qui proposta deve quindi essere dichiarata inammissibile”. Detta doglianza non si confronta con le argomentazioni e le statuizioni di cui alla sentenza gravata. Il giudice di primo grado non ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha rigettato lo stesso in quanto infondato.
2.2. È poi infondata la doglianza con cui gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
Osserva il collegio che il vizio di omessa motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dall'art. 111 Costituzione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, ricorre allorquando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero quando, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (in questo senso ex multis Cass. civ. n.
3819/2020).
Nella specie, non viene in rilievo alcuna delle carenze sopra indicate, per avere il tribunale statuito su tutte le domande proposte fornendo adeguata motivazione.
Il giudice di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, ha correttamente individuato, in via preliminare, l'oggetto del ricorso nel
“riconoscimento del diritto in favore dei ricorrenti ad avere applicato l'orario settimanale di trentasei ore con le conseguenti differenze retributive, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale…” (cfr. pag. 5 sentenza) e ha rigettato la domanda facendo propria la motivazione di cui alla sentenza n. 841/2017 resa da questa Corte di appello.
Del tutto corretto appare il processo motivazionale del primo giudice, posto che è principio consolidato quello secondo cui l'obbligo motivazionale è assolto anche qualora il giudice richiami, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., un precedente conforme di merito, rispondendo la motivazione per relationem ad un'esigenza di economia dei tempi di giustizia (Cass. civ. n.1157/2022); è stato altresì chiarito che:
“…la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell' art. 118 disp. att. c.p.c., non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione…” (Cass. civ. n.17640/2016; Cass. civ. n.29017/2021).
Ciò chiarito, il collegio ritiene di confermare quanto si legge nella sentenza impugnata.
Non sussiste per i lavoratori appellanti il diritto a svolgere un orario lavorativo di trentasei ore, essendo incontestato che essi hanno sempre espletato mansioni nell'ambito dell'area operativa per la quale l'orario settimanale fissato dalla contrattazione collettiva di settore è sempre stato di trentanove ore (in precedenza di quaranta ore), come chiaramente evincibile dall'ordine di servizio n.
42 dell'1 dicembre 1964 e dalla circolare di servizio n. 16 del 20 settembre 1977, Contr entrambi prodotti in atti da in primo grado.
I citati documenti escludono, per i lavoratori dell'area operativa, l'esistenza di un uso aziendale sulla cui base l'orario lavorativo era, come invece per il personale addetto agli uffici, di trentasei ore.
Ciò è altresì confermato dal verbale di accordo del 5 agosto 1985, che erroneamente viene invocato dagli appellanti al fine di ritenere sussistente una parificazione dell'orario per tutto il personale.
Come si evince chiaramente dalla lettura del verbale, infatti, con il suddetto accordo le parti si sono limitate a regolare la base di calcolo per la determinazione delle competenze eccedenti l'orario settimanale (lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.), introducendo un criterio uniforme tra tutti i lavoratori onde eliminare le sperequazioni sino a quel momento esistenti per coloro che svolgevano un orario di 40 ore settimanali.
A tal fine è stato disposto un criterio di calcolo “…con applicazione, a scalare, di divisori via via inferiori, sino a raggiungere il divisore “180”, al quale andava rapportato il “valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo dell'ora straordinaria, festiva, notturna ecc… del personale che effettua 40 ore settimanali di lavoro…”.
Va escluso che l'accordo sopra indicato abbia esteso a tutti i lavoratori l'orario di 36 ore settimanali, essendo stato al contrario espressamente convenuto dalle parti nel suddetto verbale (cfr. allegato 6 della produzione di primo grado di Contr
) che per il personale non addetto agli uffici la disciplina dell'orario lavorativo restava quella fissata “dagli accordi nazionali in vigore” (quaranta ore settimanali al momento dell'accordo, poi divenute trentanove).
2.3. Va infine rigettato il motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali, correttamente disposta in conformità al principio della soccombenza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che norma dell'art. 92 c.p.c. consentono la compensazione.
Ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di e in favore dell' nella misura Controparte_1 CP_2
indicata per ciascuno degli appellati in dispositivo, sulla base del valore della causa nei confronti di ciascun appellato.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado che liquida, in favore di in €.19.934,00 oltre Controparte_1
rimborso spese generali e in favore dell' in €. 11.594,00 oltre rimborso spese CP_2
generali.
Dichiara gli appellanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi