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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 125/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 125/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MASSARI COLAVECCHI LUIGI ANGELO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. MASSARI COLAVECCHI LUIGI ANGELO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 17/07/2011 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in CAPRACOTTA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 22/04/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
- Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre. Il padre ha la facoltà di vedere tutti i giorni il figlio, previo accordo con la madre sugli orari, e di tenerlo con sé, facendolo anche pernottare, il venerdì o il sabato in alternativa alla madre;
nelle ricorrenze con pari alternanza (Natale, Capodanno, Pasqua, compleanni e simili festività); per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo.
- I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali, come di seguito meglio specificate, dando atto che la cessione interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo.
a) La casa coniugale di proprietà di viene assegnata al medesimo, Controparte_1
con i beni e gli arredi ivi contenuti, rinunciando ad ogni pretesa al Parte_1
riguardo, in virtù di quanto pattuito al punto b) successivo, e trasferendosi ella nell'appartamento in comproprietà dei coniugi, a Chieti in via Madonna della
Misericordia 7, ove vivrà con il figlio , portando con sé gli effetti Persona_1
personali. I coniugi provvederanno a dividere i beni mobili in comune, che quindi d'allora in poi resteranno assegnati a ciascuno di loro in proprietà esclusiva.
b) CONDIZIONI SUL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
pagina 3 di 8 1) trasferisce a , che accetta, la sua quota del 50% di Controparte_1 Parte_1
proprietà dell'appartamento di Chieti in via Madonna della Misericordia 7, e precisamente:
- appartamento al piano terzo, con annesso locale ripostiglio al piano quarto sottotetto;
il tutto è distinto nel NCEU di Chieti al foglio 34, particella 568, sub. 18, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 4,5, rendita catastale euro 325,37.
L'unità immobiliare confina da una parte (lato via Madonna della Misericordia) con l'unità immobiliare di altra ditta e, procedendo in senso orario, con il vano scala comune dell'edificio, e per i rimanenti due lati con il cortile censito in catasto al foglio 34, particella 202, costituente distacco dagli altri fabbricati.
Il ripostiglio al piano sottotetto confina da una parte (lato via Madonna della
Misericordia) con la strada pubblica e, procedendo in senso orario con ripostiglio di altra ditta, con disimpegno comune e con il distacco dagli altri fabbricati (cortile censito in catasto al foglio 34, particella 202).
2) L'unità immobiliare descritta è stata acquistata da in regime di Parte_1 comunione legale con il coniuge con il decreto dell'11/9/2018 di Controparte_1 trasferimento del Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 240/2014 r.g. es. imm. del
Tribunale di Chieti, registrato a Chieti in data 3/10/2018 al n. 1781, e trascritto sempre a Chieti in data 8/10/2018 al n. 18769 r.g. e n. 13968 r.p..
3) Il cedente dichiara che il predetto cespite immobiliare è stato Controparte_1
realizzato in forza di autorizzazione edilizia del Sindaco n. 17298/1759 del
10/9/1951 (verbale di Commissione Edilizia dell'8/9/1951), e di autorizzazione edilizia del Sindaco n. 16162/635 del 6/5/1952 (verbale di Commissione Edilizia del
3/5/1952), ed è stato dichiarato abitabile con permesso di abitabilità del 29/8/1952 e con permesso di abitabilità del 20/5/1953, e garantisce che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena e libera commerciabilità, ai sensi della legge n. 47/1985 e D.P.R. n. 380/2001.
pagina 4 di 8 4) Il cedente dichiara che la consistenza del predetto cespite Controparte_1
immobiliare, sulla base delle vigenti normative in materia, è conforme allo stato di fatto dell'immobile da trasferire sia dei dati catastali che della planimetria catastale, né contiene difformità rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale;
pertanto lo stato di fatto è coerente con le planimetrie agli atti presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, tranne la ripartizione degli spazi interni, modificata prima del decreto dell'11/9/2018 del Tribunale di Chieti di trasferimento dell'immobile, dopo la quale data non sono state realizzate opere sul medesimo cespite.
5) Il cedente dichiara che l'immobile è dotato di attestato di Controparte_1
prestazione energetica del 12/3/2025, a firma del perito industriale a Persona_2 tutt'oggi in vigore.
6) Il cedente dichiara che il valore del bene da trasferire è pari a Controparte_1
32.537,00 euro (trentaduemilacinquecentotrentasette/00 euro).
7) Il cedente prestando le garanzie di legge, trasferisce l'immobile Controparte_1
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri.
8) Il cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere Controparte_1
per gli eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
9) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n.
21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
pagina 5 di 8 10) I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del verbale di trasferimento e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del
Territorio.
- Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la Controparte_1
somma mensile anticipata di duecento euro, da rivalutare ogni anno secondo l'indice
Istat.
- Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie Controparte_1
relative al figlio medesimo, qui elencate a titolo esemplificativo.
• Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista, anche se non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale. - Spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
• Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno,
pagina 6 di 8 comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) chiesta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
• Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
• Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, gruppi estivi, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
• Spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive, abbigliamento pertinente e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Gli stessi coniugi si scambiano sin d'ora il reciproco consenso per l'espatrio del minore e per il rilascio dei documenti amministrativi di qualsiasi genere.
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPRACOTTA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 125/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MASSARI COLAVECCHI LUIGI ANGELO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. MASSARI COLAVECCHI LUIGI ANGELO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 17/07/2011 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in CAPRACOTTA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 22/04/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
- Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre. Il padre ha la facoltà di vedere tutti i giorni il figlio, previo accordo con la madre sugli orari, e di tenerlo con sé, facendolo anche pernottare, il venerdì o il sabato in alternativa alla madre;
nelle ricorrenze con pari alternanza (Natale, Capodanno, Pasqua, compleanni e simili festività); per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo.
- I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali, come di seguito meglio specificate, dando atto che la cessione interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo.
a) La casa coniugale di proprietà di viene assegnata al medesimo, Controparte_1
con i beni e gli arredi ivi contenuti, rinunciando ad ogni pretesa al Parte_1
riguardo, in virtù di quanto pattuito al punto b) successivo, e trasferendosi ella nell'appartamento in comproprietà dei coniugi, a Chieti in via Madonna della
Misericordia 7, ove vivrà con il figlio , portando con sé gli effetti Persona_1
personali. I coniugi provvederanno a dividere i beni mobili in comune, che quindi d'allora in poi resteranno assegnati a ciascuno di loro in proprietà esclusiva.
b) CONDIZIONI SUL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
pagina 3 di 8 1) trasferisce a , che accetta, la sua quota del 50% di Controparte_1 Parte_1
proprietà dell'appartamento di Chieti in via Madonna della Misericordia 7, e precisamente:
- appartamento al piano terzo, con annesso locale ripostiglio al piano quarto sottotetto;
il tutto è distinto nel NCEU di Chieti al foglio 34, particella 568, sub. 18, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 4,5, rendita catastale euro 325,37.
L'unità immobiliare confina da una parte (lato via Madonna della Misericordia) con l'unità immobiliare di altra ditta e, procedendo in senso orario, con il vano scala comune dell'edificio, e per i rimanenti due lati con il cortile censito in catasto al foglio 34, particella 202, costituente distacco dagli altri fabbricati.
Il ripostiglio al piano sottotetto confina da una parte (lato via Madonna della
Misericordia) con la strada pubblica e, procedendo in senso orario con ripostiglio di altra ditta, con disimpegno comune e con il distacco dagli altri fabbricati (cortile censito in catasto al foglio 34, particella 202).
2) L'unità immobiliare descritta è stata acquistata da in regime di Parte_1 comunione legale con il coniuge con il decreto dell'11/9/2018 di Controparte_1 trasferimento del Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 240/2014 r.g. es. imm. del
Tribunale di Chieti, registrato a Chieti in data 3/10/2018 al n. 1781, e trascritto sempre a Chieti in data 8/10/2018 al n. 18769 r.g. e n. 13968 r.p..
3) Il cedente dichiara che il predetto cespite immobiliare è stato Controparte_1
realizzato in forza di autorizzazione edilizia del Sindaco n. 17298/1759 del
10/9/1951 (verbale di Commissione Edilizia dell'8/9/1951), e di autorizzazione edilizia del Sindaco n. 16162/635 del 6/5/1952 (verbale di Commissione Edilizia del
3/5/1952), ed è stato dichiarato abitabile con permesso di abitabilità del 29/8/1952 e con permesso di abitabilità del 20/5/1953, e garantisce che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena e libera commerciabilità, ai sensi della legge n. 47/1985 e D.P.R. n. 380/2001.
pagina 4 di 8 4) Il cedente dichiara che la consistenza del predetto cespite Controparte_1
immobiliare, sulla base delle vigenti normative in materia, è conforme allo stato di fatto dell'immobile da trasferire sia dei dati catastali che della planimetria catastale, né contiene difformità rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale;
pertanto lo stato di fatto è coerente con le planimetrie agli atti presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, tranne la ripartizione degli spazi interni, modificata prima del decreto dell'11/9/2018 del Tribunale di Chieti di trasferimento dell'immobile, dopo la quale data non sono state realizzate opere sul medesimo cespite.
5) Il cedente dichiara che l'immobile è dotato di attestato di Controparte_1
prestazione energetica del 12/3/2025, a firma del perito industriale a Persona_2 tutt'oggi in vigore.
6) Il cedente dichiara che il valore del bene da trasferire è pari a Controparte_1
32.537,00 euro (trentaduemilacinquecentotrentasette/00 euro).
7) Il cedente prestando le garanzie di legge, trasferisce l'immobile Controparte_1
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri.
8) Il cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere Controparte_1
per gli eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
9) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n.
21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
pagina 5 di 8 10) I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del verbale di trasferimento e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del
Territorio.
- Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la Controparte_1
somma mensile anticipata di duecento euro, da rivalutare ogni anno secondo l'indice
Istat.
- Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie Controparte_1
relative al figlio medesimo, qui elencate a titolo esemplificativo.
• Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista, anche se non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale. - Spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
• Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno,
pagina 6 di 8 comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) chiesta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
• Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
• Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, gruppi estivi, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
• Spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive, abbigliamento pertinente e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Gli stessi coniugi si scambiano sin d'ora il reciproco consenso per l'espatrio del minore e per il rilascio dei documenti amministrativi di qualsiasi genere.
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPRACOTTA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8