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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/10/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE Volontaria Giurisdizione R.G. n. 793/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 9/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 793 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nato a [...] il [...], residente in [...]
DELL'ANCORA 41 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. C.F._1
HE AN AN
-ricorrente-
e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
COPERNICO 5/19 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. C.F._2
HE AN AN
-ricorrente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
1 -interventore ex lege-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 02/09/2025, e Parte_1
hanno dedotto: Controparte_1 che, con sentenza n. 306/2022 (Reg. Gen. 784/2020) il Tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato la separazione consensuale tra i medesimi alle seguenti condizioni:
“ 1) assegna l'uso della casa coniugale a , presso la quale abiteranno anche i Controparte_1 figli e;
Per_1 Per_2
2) dispone a carico di per il mantenimento del coniuge l'assegno mensile di € Parte_1
450,00 da corrispondere entro il giorno 30 di ogni mese mediante accredito bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3) dispone a carico di per il mantenimento dei figli non economicamente Parte_1 autosufficienti l'assegno mensile di euro 150 per ciascun figlio, da corrispondere direttamente agli stessi sui rispettivi conti correnti e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) dispone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno, le spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche;
prende atto delle seguenti pattuizioni fra i coniugi:
5) a carico di ciascun coniuge il pagamento del 50% - ciascuno – delle residue rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa, le cui utenze e spese di manutenzione ordinaria e condominiali saranno a carico di Controparte_1
6) provveda a corrispondere alla BNL il saldo dovuto del conto corrente alla Parte_1 data del 25/02/2022 per complessivi € 800,00, e ad corrispondere le rate degli oneri condominiali scaduti dal mese di maggio 2020 al mese di novembre 2020 per l'importo complessivo di € 530,00;
7) saranno ad esclusivo carico di la restante parte insoluta delle quote Controparte_1 condominiali per € 200,00 e relative al periodo da dicembre 2020 ad aprile 2021, oltre le successive a scadere;
2 8) assegnazione dell'autovettura FIAT PANDA, targata EL248BM a con a Controparte_1 carico della stessa le spese e gli adempimenti per il passaggio di proprietà, oltre al pagamento dell'assicurazione RC e della tassa di possesso;
9) spese compensate”; che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto;
che con note scritte congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...]
DELL'ANCORA 41 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), C.F._1
3 e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
COPERNICO 5/19 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), C.F._2 alle seguenti condizioni:
“a) omissis b) Il sig. corrisponderà l'assegno di mantenimento ai figli, non economicamente Parte_1 autosufficienti, pari ad € 150,00 ciascuno, da corrispondere direttamente agli stessi sui rispettivi conti correnti e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
c) Quanto alle spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno, previa esibizione delle relative pezze giustificative inviate tramite e – mail/whatsapp;
d) Le parti concordano di sostituire gli accordi economici come segue:
e) il sig. si obbliga e si impegna ad estinguere, entro il 30 Giugno 2026, anche per conto Pt_1 della sig.ra il residuo del mutuo acceso presso la Banca Intesa San Paolo per CP_1
l'acquisto dell'immobile del quale sono comproprietari, sito in Olbia (SS), via Copernico 5/19, che alla data del 31 Luglio 2025, a seguito del pagamento della rata mensile, ammonta ad €
89.368,77. Le spese relative alla pratica di estinzione del predetto mutuo saranno a carico del sig. . Il pagamento della predetta somma è subordinato alla condizione che il sig. Pt_1 Pt_1 abbia ricevuto le somme a titolo di TFS a seguito del suo pensionamento. Qualora entro il 30
Giugno 2026, il sig. , non dovesse aver ricevuto le predette somme, le parti si concedono Pt_1 sin d'ora una proroga sino alla data di ricezione delle stesse;
f) il sig. a seguito dell'estinzione del predetto residuo del mutuo, si obbliga e si impegna a Pt_1 cedere/trasferire/donare in favore dei figli ( e ), senza corrispettivo, la Per_1 Parte_2 propria quota (50%) nella misura del 25% ciascuno della piena proprietà dell'immobile del quale è comproprietario con la sig.ra sito in Olbia, via Copernico 5/19. La sig.ra CP_1 continuerà a rimanere proprietaria del suo 50%. Il trasferimento della quota dovrà CP_1 essere effettuato tramite atto notarile entro e non oltre il 30 Luglio 2026. Il trasferimento della quota è subordinato alla condizione che il sig. abbia ricevuto le somme a titolo di TFS e Pt_1 abbia potuto estinguere il residuo del mutuo entro il 30 Giugno 2026. Qualora non dovesse essersi avverata la predetta condizione, le parti si concedono sin d'ora una proroga. La quota del predetto immobile sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con gli inerenti diritti, accessori e pertinenze, usi, servitù attive e i diritti sulle parti comuni relativi al
Condominio. Le spese relative all'atto pubblico di cessione delle predette quote saranno a carico del sig. . Per tale immobile nessuna somma a nessun titolo potrà essere pretesa dal sig. Pt_1
4 dai figli;
Pt_1
g) a seguito della cessione delle quote ai figli, presso l'immobile sito in Olbia, via Copernico
5/19, continueranno ad abitare la sig.ra e il figlio CP_1 Per_1
h) dalla data di cessione della quota dell'immobile ai figli, le spese vive, nonché le spese relative alle utenze, alla manutenzione dell'immobile e condominiali saranno ripartite equamente tra la sig.ra e il figlio il quale continuerà ad abitare con la mamma. Sarà, invece, CP_1 Per_1 esclusa dai predetti pagamenti la figlia , la quale dalla data della separazione e dall'inizio Per_2 dell'Università, non vive più con la mamma. La figlia dall'8 Aprile 2025, si è trasferita in
Portogallo;
i) all'atto pubblico di trasferimento delle quote dell'immobile di cui al punto f) che precede ai figli, il sig. corrisponderà in favore della sig.ra un assegno circolare pari ad € Pt_1 CP_1
4.000,00 alla medesima intestato ed entro e non oltre il 30 Ottobre 2026 un ulteriore assegno circolare pari ad € 4.000,00, e così complessivamente € 8.000,00. La corresponsione della predetta somma è subordinata alla condizione della ricezione delle somme a titolo di TFS in favore del sig. , della estinzione del residuo mutuo e della possibilità di stipulare l'atto Pt_1 pubblico di cessione delle quote ai figli. Qualora tali condizioni non dovessero avverarsi alle scadenze stabilite, le parti concorderanno una proroga. Qualora il sig. dovesse ricevere Pt_1 integralmente le somme del TFS entro il 30 Luglio 2026, lo stesso si impegna a corrispondere la predetta somma pari ad € 8.000,00 in un unica soluzione all'atto di cessione delle quote ai figli;
j) la sig.ra a seguito degli accordi di cui ai punti e), f), g), h), i), rinuncia nei confronti CP_1 del sig. ad ogni diritto e azione di natura economica a qualsivoglia titolo Parte_1 presente e futuro, connesso o dipendente con il loro matrimonio. Per i medesimi titoli che precedono, la sig.ra rinuncia, altresì, a qualsivoglia assegno di mantenimento o altro CP_1 tipo di retribuzione economica in suo favore, ritenendo equo e satisfattivo quanto concordato e ricevuto. Fino a quando non si saranno avverate le condizioni di cui ai punti e), f), g), h), i) e il sig. non sarà nella possibilità di adempiere ai predetti accordi, la sig.ra Pt_1 CP_1 continuerà a percepire il mantenimento;
k) La sig.ra rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa sulle somme che saranno liquidate al CP_1 sig. a titolo di TFS a seguito della cessazione dal Servizio e del suo pensionamento. Pt_1
l) Spese di giudizio compensate”.
2) Restituzione in favore del Sig. dell'immobile, ubicato in Comune di Trinità Parte_3
d'Agultu, Località Paduledda, Via La Scalitta n. 15, adibito a dimora famigliare entro il
31.12.2023; l'immobile dovrà essere restituito in ordine senza danni;
3) Rinuncia da parte di all'assegno di mantenimento nell'interesse dei figli Controparte_2
5 e perché maggiorenni e avendo gli stessi una autonoma capacità economica tale Per_3 Per_4 da mantenersi da soli;
4) Le parti accettano reciprocamente le rispettive concessioni, rinunciano agli atti ed alle azioni proposte nel presente giudizio, che viene definito con conciliazione giudiziale, con integrale compensazione tra le parti di tutti i rispettivi crediti e debiti, anche derivanti da altri procedimenti definiti presso questo Tribunale e presso il Giudice di Pace di Tempio Pausania, in modo che nulla sarà più dovuto a qualsivoglia titolo nascente, conseguente e connesso alla separazione e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni ivi contenute,
l'uno nei confronti dell'altro”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 9/10/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE Volontaria Giurisdizione R.G. n. 793/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 9/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 793 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nato a [...] il [...], residente in [...]
DELL'ANCORA 41 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. C.F._1
HE AN AN
-ricorrente-
e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
COPERNICO 5/19 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. C.F._2
HE AN AN
-ricorrente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
1 -interventore ex lege-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 02/09/2025, e Parte_1
hanno dedotto: Controparte_1 che, con sentenza n. 306/2022 (Reg. Gen. 784/2020) il Tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato la separazione consensuale tra i medesimi alle seguenti condizioni:
“ 1) assegna l'uso della casa coniugale a , presso la quale abiteranno anche i Controparte_1 figli e;
Per_1 Per_2
2) dispone a carico di per il mantenimento del coniuge l'assegno mensile di € Parte_1
450,00 da corrispondere entro il giorno 30 di ogni mese mediante accredito bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3) dispone a carico di per il mantenimento dei figli non economicamente Parte_1 autosufficienti l'assegno mensile di euro 150 per ciascun figlio, da corrispondere direttamente agli stessi sui rispettivi conti correnti e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) dispone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno, le spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche;
prende atto delle seguenti pattuizioni fra i coniugi:
5) a carico di ciascun coniuge il pagamento del 50% - ciascuno – delle residue rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa, le cui utenze e spese di manutenzione ordinaria e condominiali saranno a carico di Controparte_1
6) provveda a corrispondere alla BNL il saldo dovuto del conto corrente alla Parte_1 data del 25/02/2022 per complessivi € 800,00, e ad corrispondere le rate degli oneri condominiali scaduti dal mese di maggio 2020 al mese di novembre 2020 per l'importo complessivo di € 530,00;
7) saranno ad esclusivo carico di la restante parte insoluta delle quote Controparte_1 condominiali per € 200,00 e relative al periodo da dicembre 2020 ad aprile 2021, oltre le successive a scadere;
2 8) assegnazione dell'autovettura FIAT PANDA, targata EL248BM a con a Controparte_1 carico della stessa le spese e gli adempimenti per il passaggio di proprietà, oltre al pagamento dell'assicurazione RC e della tassa di possesso;
9) spese compensate”; che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto;
che con note scritte congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...]
DELL'ANCORA 41 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), C.F._1
3 e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
COPERNICO 5/19 07026 OLBIA ITALIA;
CF ), C.F._2 alle seguenti condizioni:
“a) omissis b) Il sig. corrisponderà l'assegno di mantenimento ai figli, non economicamente Parte_1 autosufficienti, pari ad € 150,00 ciascuno, da corrispondere direttamente agli stessi sui rispettivi conti correnti e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
c) Quanto alle spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno, previa esibizione delle relative pezze giustificative inviate tramite e – mail/whatsapp;
d) Le parti concordano di sostituire gli accordi economici come segue:
e) il sig. si obbliga e si impegna ad estinguere, entro il 30 Giugno 2026, anche per conto Pt_1 della sig.ra il residuo del mutuo acceso presso la Banca Intesa San Paolo per CP_1
l'acquisto dell'immobile del quale sono comproprietari, sito in Olbia (SS), via Copernico 5/19, che alla data del 31 Luglio 2025, a seguito del pagamento della rata mensile, ammonta ad €
89.368,77. Le spese relative alla pratica di estinzione del predetto mutuo saranno a carico del sig. . Il pagamento della predetta somma è subordinato alla condizione che il sig. Pt_1 Pt_1 abbia ricevuto le somme a titolo di TFS a seguito del suo pensionamento. Qualora entro il 30
Giugno 2026, il sig. , non dovesse aver ricevuto le predette somme, le parti si concedono Pt_1 sin d'ora una proroga sino alla data di ricezione delle stesse;
f) il sig. a seguito dell'estinzione del predetto residuo del mutuo, si obbliga e si impegna a Pt_1 cedere/trasferire/donare in favore dei figli ( e ), senza corrispettivo, la Per_1 Parte_2 propria quota (50%) nella misura del 25% ciascuno della piena proprietà dell'immobile del quale è comproprietario con la sig.ra sito in Olbia, via Copernico 5/19. La sig.ra CP_1 continuerà a rimanere proprietaria del suo 50%. Il trasferimento della quota dovrà CP_1 essere effettuato tramite atto notarile entro e non oltre il 30 Luglio 2026. Il trasferimento della quota è subordinato alla condizione che il sig. abbia ricevuto le somme a titolo di TFS e Pt_1 abbia potuto estinguere il residuo del mutuo entro il 30 Giugno 2026. Qualora non dovesse essersi avverata la predetta condizione, le parti si concedono sin d'ora una proroga. La quota del predetto immobile sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con gli inerenti diritti, accessori e pertinenze, usi, servitù attive e i diritti sulle parti comuni relativi al
Condominio. Le spese relative all'atto pubblico di cessione delle predette quote saranno a carico del sig. . Per tale immobile nessuna somma a nessun titolo potrà essere pretesa dal sig. Pt_1
4 dai figli;
Pt_1
g) a seguito della cessione delle quote ai figli, presso l'immobile sito in Olbia, via Copernico
5/19, continueranno ad abitare la sig.ra e il figlio CP_1 Per_1
h) dalla data di cessione della quota dell'immobile ai figli, le spese vive, nonché le spese relative alle utenze, alla manutenzione dell'immobile e condominiali saranno ripartite equamente tra la sig.ra e il figlio il quale continuerà ad abitare con la mamma. Sarà, invece, CP_1 Per_1 esclusa dai predetti pagamenti la figlia , la quale dalla data della separazione e dall'inizio Per_2 dell'Università, non vive più con la mamma. La figlia dall'8 Aprile 2025, si è trasferita in
Portogallo;
i) all'atto pubblico di trasferimento delle quote dell'immobile di cui al punto f) che precede ai figli, il sig. corrisponderà in favore della sig.ra un assegno circolare pari ad € Pt_1 CP_1
4.000,00 alla medesima intestato ed entro e non oltre il 30 Ottobre 2026 un ulteriore assegno circolare pari ad € 4.000,00, e così complessivamente € 8.000,00. La corresponsione della predetta somma è subordinata alla condizione della ricezione delle somme a titolo di TFS in favore del sig. , della estinzione del residuo mutuo e della possibilità di stipulare l'atto Pt_1 pubblico di cessione delle quote ai figli. Qualora tali condizioni non dovessero avverarsi alle scadenze stabilite, le parti concorderanno una proroga. Qualora il sig. dovesse ricevere Pt_1 integralmente le somme del TFS entro il 30 Luglio 2026, lo stesso si impegna a corrispondere la predetta somma pari ad € 8.000,00 in un unica soluzione all'atto di cessione delle quote ai figli;
j) la sig.ra a seguito degli accordi di cui ai punti e), f), g), h), i), rinuncia nei confronti CP_1 del sig. ad ogni diritto e azione di natura economica a qualsivoglia titolo Parte_1 presente e futuro, connesso o dipendente con il loro matrimonio. Per i medesimi titoli che precedono, la sig.ra rinuncia, altresì, a qualsivoglia assegno di mantenimento o altro CP_1 tipo di retribuzione economica in suo favore, ritenendo equo e satisfattivo quanto concordato e ricevuto. Fino a quando non si saranno avverate le condizioni di cui ai punti e), f), g), h), i) e il sig. non sarà nella possibilità di adempiere ai predetti accordi, la sig.ra Pt_1 CP_1 continuerà a percepire il mantenimento;
k) La sig.ra rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa sulle somme che saranno liquidate al CP_1 sig. a titolo di TFS a seguito della cessazione dal Servizio e del suo pensionamento. Pt_1
l) Spese di giudizio compensate”.
2) Restituzione in favore del Sig. dell'immobile, ubicato in Comune di Trinità Parte_3
d'Agultu, Località Paduledda, Via La Scalitta n. 15, adibito a dimora famigliare entro il
31.12.2023; l'immobile dovrà essere restituito in ordine senza danni;
3) Rinuncia da parte di all'assegno di mantenimento nell'interesse dei figli Controparte_2
5 e perché maggiorenni e avendo gli stessi una autonoma capacità economica tale Per_3 Per_4 da mantenersi da soli;
4) Le parti accettano reciprocamente le rispettive concessioni, rinunciano agli atti ed alle azioni proposte nel presente giudizio, che viene definito con conciliazione giudiziale, con integrale compensazione tra le parti di tutti i rispettivi crediti e debiti, anche derivanti da altri procedimenti definiti presso questo Tribunale e presso il Giudice di Pace di Tempio Pausania, in modo che nulla sarà più dovuto a qualsivoglia titolo nascente, conseguente e connesso alla separazione e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni ivi contenute,
l'uno nei confronti dell'altro”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 9/10/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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