Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2787 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIOACCHINO MULE', giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA e GIANTONY ILARDO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: corresponsione Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, la ricorrente indicata in epigrafe agiva in giudizio avverso il provvedimento del 09.05.2024 con cui veniva richiesta la restituzione CP_1
dell'importo pari ad euro 1.449,00 erogato a titolo di per il periodo dal Parte_3
16.10.2014 al 30.11.2014, eccependo la prescrizione delle pretese nonché allegando la propria buona fede. Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare illegittima l'azione di restituzione dell' con vittoria di spese del giudizio. CP_1
cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione c.d. mini Aspi di cui all' art. 2, della legge 28/06/2012 n. 92
a mente del quale “1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli
apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma
subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della
legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni.
4. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel
biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal
rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui
quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge”.
In particolare, quindi, la c.d. era un'indennità mensile corrisposta per un numero Parte_2
di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione e per una somma corrispondente al
75% della retribuzione prevista dal contratto spettante ai lavoratori che potevano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi e che non disponevano i requisiti per accedere all'ASPI.
All'evidenza, tale prestazione trovava la sua ragion d'essere nel rapporto di lavoro che lega datore di lavoro e lavoratore.
Nel caso di specie, l'ente previdenziale ha allegato che, con verbale ispettivo n.
2014000844/DDL del 16/05/2017, è stato annullato il rapporto di lavoro che la ricorrente intratteneva con l'azienda non agricola Group Elettro Di Lombardo Giuseppina, con conseguente eliminazione delle singole posizioni assicurative dei dipendenti denunciati dalla ditta.
A seguito del predetto accertamento ispettivo si è proceduto “all'annullamento della posizione
contributiva intestata all'odierna ispezionata e dei relativi falsi rapporti di lavoro dichiarati in quanto
la ditta è inesistente e generata al solo scopo di fare percepire a soggetti non aventi diritto prestazioni
a carico dell' (cfr. allegati alla memoria di costituzione). CP_1
Pertanto, essendo venuto meno il rapporto di lavoro, appare legittimo l'operato dell'ente previdenziale.
Non può accogliersi l'eccezione sollevata da parte ricorrente e riferita al legittimo affidamento da lei riposto sulla prestazione;
invero, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 11659 del 2024, ha specificato che: “La prestazione di Assicurazione sociale per
l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di
somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art.
2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga
secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione
nel suo nucleo essenziale”.
Non trattandosi, dunque, né di prestazione pensionistica, né di prestazione assistenziale,
troverà applicazione la generale disciplina ex art. 2033 c.c., così come reinterpretato recentemente dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 8/2023) secondo cui: “[…] la clausola
della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di
adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione
restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato”.
Va, infine, rigettata, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente tenuto conto che l'indebito è stato richiesto nel termine decennale.
Il ricorso pertanto va rigettato, con spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
dichiara che parte ricorrente non è tenuta a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio;
pone a carico dello Stato le spese, competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 16/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo