Sentenza 24 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/10/2023, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2023
N. 05787/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05951/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5951 del 2022, proposto da
NN CI, rappresentato e difeso dall’avvocato Zurino Rodolfo Omar il quale agisce contestualmente anche per se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto di accoglimento n. 3243/2019 della Corte di Appello di Napoli, V Sez. Civile, emesso nel procedimento segnato al numero R.G. 3175/2019 in data 17.12.2019, depositato in cancelleria in data 27.12.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023 la dott.ssa Cesira Casalanguida, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il ricorso in epigrafe NN CI chiede l’esecuzione del decreto cron. n. 3243/2019, reso nel giudizio R.G. n. 3175/2019 V.G. dalla Corte d’Appello di Napoli - Sezione V civile, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare in suo favore, per l’irragionevole durata del processo, la somma “ di € 1.600,00 comprensiva anche degli interessi legali ”.
Agisce altresì l’avv. Rodolfo Omar Zurino per le somme distratte in suo favore, a titolo di spese legali, nel suindicato decreto, liquidate “ in € 70,00 per spese e € 450,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%”.
Stante l’inadempimento dell’intimato Ministero, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di ordinare al Ministero della Giustizia di corrispondere le somme a ciascuno spettanti, maggiorate di interessi legali dalla domanda, nominando un commissario ad acta per ipotesi di perdurante inerzia.
2- Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.
3 - Alla camera di consiglio del 25 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
4 - Il ricorso va accolto nei termini appresso esplicitati.
4.1 - Preliminarmente occorre precisare, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (per tutte: Cons. Stato 1210/10 n. 7441).
4.2 - Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data 27 settembre 2021.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).
4.3 - Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti ex lege Pinto:
a) in data 31.01.2020 da entrambe le parte ricorrenti è stato notificato, a mezzo posta (plichi ricevuti il 7 febbraio 2020), presso la sede reale del Ministero della Giustizia il decreto decisorio de quo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);
b) in data 24.04.2020 sono state inviate a mezzo PEC le autodichiarazioni di cui all’art. 5 -sexies della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, cosiddetta legge di stabilità 2016 (ed è decorso infruttuosamente il termine di sei mesi dalla presentazione delle stesse).
5 - La domanda dei ricorrenti va quindi accolta e, per l’effetto, va dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al decreto in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti come sopra specificati delle somme ivi quantificate.
Ritenuto che può accogliersi la richiesta di corresponsione, a carico del Ministero intimato, degli interessi legali maturati sulla somma dovuta dopo il passaggio in giudicato del decreto inottemperato, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, del codice del processo amministrativo (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.).
Analogamente, per quanto concerne le somme dovute all’avv. Zurino, le stesse vanno maggiorate degli interessi in misura legale, a far data dal passaggio in giudicato del decreto ottemperando.
6 - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo Ministero della Giustizia (con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali), che entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5- sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
7 - Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; T.A.R. Campania Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania Napoli, n. 12998/2003; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001; Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
8 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti, tenuto conto della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato in favore dei ricorrenti in epigrafe indicati nei modi e nei termini di cui in motivazione, con il pagamento di quanto loro dovuto;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo Ministero della Giustizia (con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali), che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del procuratore antistatario della parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge. C.U. rifuso se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO