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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11963/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.10.2024
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Anna Vergani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Maggi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VI ED (MI) il 15 settembre 2001 (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2001) trascritto altresì nei Registri di Stato civile del Comune di LA (atto n. 37, parte II, serie B, anno 2001); coniugi separati con sentenza n. 2369/2024 emessa in data 12/12/2024 e pubblicata il 17/12/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano, maggiorenne ma non Parte_3 economicamente autosufficiente, c.f. C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/10/2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti CONDIZIONI
1) Il figlio , divenuto maggiorenne il 22/6/2025 non ancora autonomo economicamente, Pt_3 continuerà ad abitare presso la madre, nella casa sita in LA Via Giulio Pastore 20.
2) il signor a far tempo dal mese di ottobre 2024, contribuirà al mantenimento ordinario del Pt_2 figlio mediante il versamento alla signora di un assegno mensile pari a € 800,00; assegno da Pt_1 corrispondersi in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat del costo della vita. Detto importo tiene anche conto che attualmente Pt_3 vive esclusivamente con la madre. Il padre provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese extra di come da Linee Guida Pt_3 approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano il 14.11.2017 e qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail con prova di avvenuta ricezione o altro mezzo ritenuto idoneo) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Pagina 2 di 5 3) Nelle more della cessione immobiliare di cui al successivo punto n. 4 la casa coniugale sita in LA Via Giulio Pastore 20 intestata alla sig.ra ma in comunione con il Sig. Pt_1 Pt_2 resterà assegnata alla madre che vi vivrà con il figlio , maggiorenne ma non ancora Pt_3 economicamente autosufficiente.
4) Il signor si obbliga a cedere per la somma complessiva di € 40.000 (quarantamila) alla Pt_2 signora che accetta e si impegna ad acquistare, la propria quota della casa coniugale con Pt_1 annessa cantina sita in LA (MI), Via Pastore n. 20 così censita catastalmente: Comune di LA (MI) Via Giulio Pastore 20, Piano 4 S1 (identificato al Foglio 6, mappale 512, Subalterno 40), oltre al box auto al piano interrato (identificato al Foglio 6, mappale 512, subalterno 46) unitamente agli arredi ivi presenti e alle proporzionali parti e spazi comuni dell'edificio di cui sono parte. L'importo concordato di € 40.000 verrà corrisposto in n. 6 rate così stabilite:
- € 10.000 (euro diecimila/00) già versato in data 25/10/2024 all'atto di sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio;
- € 10.000,00 (euro diecimila a/00) da versarsi entro il 23/07/2025 giorno previsto per l'udienza (a trattazione scritta) di divorzio;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da versarsi entro il 1 dicembre 2026;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da versarsi entro il 1 dicembre 2027;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da versarsi entro il 1 dicembre 2028;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da versarsi entro il 1 dicembre 2029. L'atto di cessione immobiliare verrà effettuata a ministero di un Notaio scelto dalla signora Pt_1 entro 60 (sessanta) giorni (o nel termine maggiore se necessario per verificare la piena e completa regolarità urbanistica e catastale degli immobili sopra indicati) dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio. Le spese connesse alla cessione verranno sostenute tutte in via esclusiva, nessuna esclusa, dalla signora Pt_1
Il trasferimento verrà fatto ed accettato a corpo con tutti i diritti, ragioni, azioni, inerenti a quanto costituito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e così come è stato posseduto dal dante causa e dall'avente causa. Il sig. garantisce la libertà alla data odierna da pesi vincoli, privilegi, Pt_2 anche di natura fiscale ed oneri pregiudizievoli ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 22 ottobre 2003 al n. particolare 32051 rinnovata in data 16 ottobre 2023 nn. 138050/24274, a garanzia del mutuo ipotecario rep 46403 racc. 10718 a ministero Notaio contratto con la Persona_1
Banca Credito Bergamasco spa.
5) La sig.ra continuerà in via esclusiva a pagare le rate residue del mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale sita in LA Via Giulio Pastore 20, mutuo alla stessa esclusivamente intestato. Resta inteso fra le parti che la signora si impegna a mantenere indenne il marito da qualsiasi pretesa Pt_1 da parte della Banca derivante dal contratto di mutuo relativo all'immobile coniugale.
6) Il sig. si impegna altresì a trasferire senza pagamento di corrispettivo l'immobile di sua Pt_2 proprietà sito in LA (MI) Via Mattei n.6, int. 36, piano 4 scala B con annesso box e cantina
-identificato al foglio 4, mappale 153, sub 28 (appartamento e cantina) e sub 54 (box) - unitamente agli arredi ivi presenti e alle proporzionali parti e spazi comuni dell'edificio di cui sono parte, al figlio divenuto maggiorenne in data 22/6/2025. L'atto di cessione immobiliare verrà effettuata a Pt_3 ministero di un Notaio scelto dalla signora entro 60 (sessanta) giorni (o nel termine maggiore Pt_1 se necessario per verificare la piena e completa regolarità urbanistica e catastale degli immobili sopra indicati) dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio. Il presente accordo patrimoniale è
Pagina 3 di 5 elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale. Le spese relative alla cessione, eventuali tasse, spese notarili saranno a carico esclusivo della sig.ra
Pt_1
Il trasferimento verrà fatto ed accettato a corpo con tutti i diritti, ragioni, azioni, inerenti a quanto costituito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e così come è stato posseduto dal dante causa. Il sig. garantisce la libertà alla data odierna da pesi vincoli, privilegi, anche di natura fiscale Pt_2 ed oneri pregiudizievoli. 7) Il padre continuerà a versare in via esclusiva l'importo di € 150,00 quale rata di accantonamento prevista dalla polizza Zurich, che i genitori hanno deciso di stipulare nel 2017 quale forma di risparmio per il pagamento degli studi universitari del figlio . Allo scadere – previsto per Pt_3 marzo 2027- l'intero importo liquidato (comprensivo di eventuali interessi) verrà versato sul conto corrente di e sarà utilizzato per pagarne gli studi universitari. Il versamento della somma di Pt_3
€ 150/mensili da parte del signor viene considerata come anticipazione di spesa straordinaria Pt_2 relativa alla sola voce “spese e tasse universitarie” per l'importo complessivo di € 4.650 pari alle sole somme che, a partire da agosto 2024, lo stesso verserà a titolo personale ed in via esclusiva sino alla scadenza prevista per il 1/3/2027. Qualora, però, la somma liquidata dall'assicurazione non fosse sufficiente a coprire l'intero costo del percorso universitario di resta inteso che le ulteriori Pt_3 spese universitarie, dedotto quanto anticipato in via esclusiva dal padre mediante l'accantonamento mensile pari ad € 4.650, saranno divise fra i genitori al 50% ciascuno come previsto dalle Linee guida del Tribunale di Milano riportate al punto n. 3), così come sarà divisa fra i genitori la quota iniziale per l'iscrizione, i libri e le prima rate posto che dovrebbe iniziare il proprio percorso Pt_3 universitario nell'a.a. 2026/2027 mentre la polizza sarà svincolata solo nel marzo 2027.
8) L'assegno unico verrà incassato totalmente dalla madre a far data dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso.
9) con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa nascente dal matrimonio e in relazione ai rapporti patrimoniali;
10) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
11) le spese del procedimento restano compensate tra le parti, con rinuncia dei legali delle stesse alla solidarietà ex art. 13 LPF.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis. 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VI ED (MI) il 15/09/2001 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese legali;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI ED (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di LA (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.10.2024
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Anna Vergani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Maggi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VI ED (MI) il 15 settembre 2001 (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2001) trascritto altresì nei Registri di Stato civile del Comune di LA (atto n. 37, parte II, serie B, anno 2001); coniugi separati con sentenza n. 2369/2024 emessa in data 12/12/2024 e pubblicata il 17/12/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano, maggiorenne ma non Parte_3 economicamente autosufficiente, c.f. C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/10/2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti CONDIZIONI
1) Il figlio , divenuto maggiorenne il 22/6/2025 non ancora autonomo economicamente, Pt_3 continuerà ad abitare presso la madre, nella casa sita in LA Via Giulio Pastore 20.
2) il signor a far tempo dal mese di ottobre 2024, contribuirà al mantenimento ordinario del Pt_2 figlio mediante il versamento alla signora di un assegno mensile pari a € 800,00; assegno da Pt_1 corrispondersi in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat del costo della vita. Detto importo tiene anche conto che attualmente Pt_3 vive esclusivamente con la madre. Il padre provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese extra di come da Linee Guida Pt_3 approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano il 14.11.2017 e qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail con prova di avvenuta ricezione o altro mezzo ritenuto idoneo) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Pagina 2 di 5 3) Nelle more della cessione immobiliare di cui al successivo punto n. 4 la casa coniugale sita in LA Via Giulio Pastore 20 intestata alla sig.ra ma in comunione con il Sig. Pt_1 Pt_2 resterà assegnata alla madre che vi vivrà con il figlio , maggiorenne ma non ancora Pt_3 economicamente autosufficiente.
4) Il signor si obbliga a cedere per la somma complessiva di € 40.000 (quarantamila) alla Pt_2 signora che accetta e si impegna ad acquistare, la propria quota della casa coniugale con Pt_1 annessa cantina sita in LA (MI), Via Pastore n. 20 così censita catastalmente: Comune di LA (MI) Via Giulio Pastore 20, Piano 4 S1 (identificato al Foglio 6, mappale 512, Subalterno 40), oltre al box auto al piano interrato (identificato al Foglio 6, mappale 512, subalterno 46) unitamente agli arredi ivi presenti e alle proporzionali parti e spazi comuni dell'edificio di cui sono parte. L'importo concordato di € 40.000 verrà corrisposto in n. 6 rate così stabilite:
- € 10.000 (euro diecimila/00) già versato in data 25/10/2024 all'atto di sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio;
- € 10.000,00 (euro diecimila a/00) da versarsi entro il 23/07/2025 giorno previsto per l'udienza (a trattazione scritta) di divorzio;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da versarsi entro il 1 dicembre 2026;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da versarsi entro il 1 dicembre 2027;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da versarsi entro il 1 dicembre 2028;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da versarsi entro il 1 dicembre 2029. L'atto di cessione immobiliare verrà effettuata a ministero di un Notaio scelto dalla signora Pt_1 entro 60 (sessanta) giorni (o nel termine maggiore se necessario per verificare la piena e completa regolarità urbanistica e catastale degli immobili sopra indicati) dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio. Le spese connesse alla cessione verranno sostenute tutte in via esclusiva, nessuna esclusa, dalla signora Pt_1
Il trasferimento verrà fatto ed accettato a corpo con tutti i diritti, ragioni, azioni, inerenti a quanto costituito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e così come è stato posseduto dal dante causa e dall'avente causa. Il sig. garantisce la libertà alla data odierna da pesi vincoli, privilegi, Pt_2 anche di natura fiscale ed oneri pregiudizievoli ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 22 ottobre 2003 al n. particolare 32051 rinnovata in data 16 ottobre 2023 nn. 138050/24274, a garanzia del mutuo ipotecario rep 46403 racc. 10718 a ministero Notaio contratto con la Persona_1
Banca Credito Bergamasco spa.
5) La sig.ra continuerà in via esclusiva a pagare le rate residue del mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale sita in LA Via Giulio Pastore 20, mutuo alla stessa esclusivamente intestato. Resta inteso fra le parti che la signora si impegna a mantenere indenne il marito da qualsiasi pretesa Pt_1 da parte della Banca derivante dal contratto di mutuo relativo all'immobile coniugale.
6) Il sig. si impegna altresì a trasferire senza pagamento di corrispettivo l'immobile di sua Pt_2 proprietà sito in LA (MI) Via Mattei n.6, int. 36, piano 4 scala B con annesso box e cantina
-identificato al foglio 4, mappale 153, sub 28 (appartamento e cantina) e sub 54 (box) - unitamente agli arredi ivi presenti e alle proporzionali parti e spazi comuni dell'edificio di cui sono parte, al figlio divenuto maggiorenne in data 22/6/2025. L'atto di cessione immobiliare verrà effettuata a Pt_3 ministero di un Notaio scelto dalla signora entro 60 (sessanta) giorni (o nel termine maggiore Pt_1 se necessario per verificare la piena e completa regolarità urbanistica e catastale degli immobili sopra indicati) dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio. Il presente accordo patrimoniale è
Pagina 3 di 5 elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale. Le spese relative alla cessione, eventuali tasse, spese notarili saranno a carico esclusivo della sig.ra
Pt_1
Il trasferimento verrà fatto ed accettato a corpo con tutti i diritti, ragioni, azioni, inerenti a quanto costituito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e così come è stato posseduto dal dante causa. Il sig. garantisce la libertà alla data odierna da pesi vincoli, privilegi, anche di natura fiscale Pt_2 ed oneri pregiudizievoli. 7) Il padre continuerà a versare in via esclusiva l'importo di € 150,00 quale rata di accantonamento prevista dalla polizza Zurich, che i genitori hanno deciso di stipulare nel 2017 quale forma di risparmio per il pagamento degli studi universitari del figlio . Allo scadere – previsto per Pt_3 marzo 2027- l'intero importo liquidato (comprensivo di eventuali interessi) verrà versato sul conto corrente di e sarà utilizzato per pagarne gli studi universitari. Il versamento della somma di Pt_3
€ 150/mensili da parte del signor viene considerata come anticipazione di spesa straordinaria Pt_2 relativa alla sola voce “spese e tasse universitarie” per l'importo complessivo di € 4.650 pari alle sole somme che, a partire da agosto 2024, lo stesso verserà a titolo personale ed in via esclusiva sino alla scadenza prevista per il 1/3/2027. Qualora, però, la somma liquidata dall'assicurazione non fosse sufficiente a coprire l'intero costo del percorso universitario di resta inteso che le ulteriori Pt_3 spese universitarie, dedotto quanto anticipato in via esclusiva dal padre mediante l'accantonamento mensile pari ad € 4.650, saranno divise fra i genitori al 50% ciascuno come previsto dalle Linee guida del Tribunale di Milano riportate al punto n. 3), così come sarà divisa fra i genitori la quota iniziale per l'iscrizione, i libri e le prima rate posto che dovrebbe iniziare il proprio percorso Pt_3 universitario nell'a.a. 2026/2027 mentre la polizza sarà svincolata solo nel marzo 2027.
8) L'assegno unico verrà incassato totalmente dalla madre a far data dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso.
9) con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa nascente dal matrimonio e in relazione ai rapporti patrimoniali;
10) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
11) le spese del procedimento restano compensate tra le parti, con rinuncia dei legali delle stesse alla solidarietà ex art. 13 LPF.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis. 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VI ED (MI) il 15/09/2001 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese legali;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI ED (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di LA (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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