Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/1988, n. 6522
CASS
Sentenza 2 dicembre 1988

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La "prassi aziendale" - che non consiste nella mera reiterazione del comportamento dei lavoratori e del datore di lavoro, ma richiede che con tale ripetizione le parti abbiano inteso regolare aspetti del rapporto di lavoro - non può prevalere sul contratto individuale di lavoro, ne' sui contratti collettivi postcorporativi, ma, integrando il contenuto di tali contratti, può avere forza vincolante per le parti solo nell'ipotesi di deroga in senso più favorevole al lavoratore. ( V 3220/88, mass n 458666; ( V 7732/87, mass n 455578).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/1988, n. 6522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6522
    Data del deposito : 2 dicembre 1988

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