Sentenza 2 dicembre 1988
Massime • 1
La "prassi aziendale" - che non consiste nella mera reiterazione del comportamento dei lavoratori e del datore di lavoro, ma richiede che con tale ripetizione le parti abbiano inteso regolare aspetti del rapporto di lavoro - non può prevalere sul contratto individuale di lavoro, ne' sui contratti collettivi postcorporativi, ma, integrando il contenuto di tali contratti, può avere forza vincolante per le parti solo nell'ipotesi di deroga in senso più favorevole al lavoratore. ( V 3220/88, mass n 458666; ( V 7732/87, mass n 455578).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/1988, n. 6522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6522 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1988 |
Testo completo
La "prassi aziendale" - che non consiste nella mera reiterazione del comportamento dei lavoratori e del datore di lavoro, ma richiede che con tale ripetizione le parti abbiano inteso regolare aspetti del rapporto di lavoro - non può prevalere sul contratto individuale di lavoro, ne' sui contratti collettivi postcorporativi, ma, integrando il contenuto di tali contratti, può avere forza vincolante per le parti solo nell'ipotesi di deroga in senso più favorevole al lavoratore. ( V 3220/88, mass n 458666; ( V 7732/87, mass n 455578).*