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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1725/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1275/2022 promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.to Coffrini Marcello Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio nell'Emilia, Via Sessi n. 1/1; appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avvocati Virginia Ripa CP_1 C.F._2 di Meana e Elisa Carucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Piazza Santi
Apostoli n. 81;
appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1005/2022, pubbl. in data 4 ottobre 2022
conclusioni
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7 maggio 2024
Motivi della decisione
Con sentenza n. 1005/2022, il Tribunale di Reggio Emilia ha respinto la domanda proposta da Parte_1 volta al riconoscimento del danno all'onore e alla reputazione causato dalla pubblicazione, da
[...] parte del giornalista , di un articolo di giornale datato 14 giugno 2015 che richiamava la CP_1
pagina 1 di 5 vicenda del vigile urbano in servizio presso il comune di SC. L'articolo, dal Persona_1 titolo “La vittoria del vigile onesto – SC dovrà risarcirlo”, conteneva un riferimento all'allora sindaco descritto come “infastidito” dall'attività investigativa posta in Pt_1 essere dall' . Per_1
Riteneva il Tribunale che i titoli di giornale rappresentassero “opera redazionale” e quindi, il loro tenore non fosse imputabile al giornalista che redige l'articolo. Quanto al contenuto dell'articolo stesso, sottolineava il primo Giudice come il avesse, ripercorrendo l'iter giudiziario di , riferito CP_1 Per_1 una notizia senz'altro vera, oltre che di interesse pubblico per la comunità locale, trattandosi di una vicenda che aveva avuto una vasta risonanza. Negava poi che l'articolo contenesse alcun riferimento, neppure implicito, a un presunto collegamento tra ed organizzazioni criminali, Parte_1 concludendo che non sussistessero pertanto profili di illegittimità nell'articolo de quo, “dovendosi ritenere che il giornalista si sia limitato a riportare fatti veri, senza mai trasmodare in un ingiustificato e gratuito attacco alla persona dell'attore, utilizzando un linguaggio non eccedente il limite della continenza espositiva” . Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio nell'Emilia ha proposto appello la difesa di Parte_1
sostenendo che il Tribunale fosse incorso in errore, essendo stato pienamente dimostrato che
[...] fino al 2002, anno del suo licenziamento, non avesse svolto alcuna attività investigativa riferita Per_1 ad illecite escavazioni e che, per come l'articolo era stato impostato, diventava naturale imputare il fastidio insorto nel sindaco a vicinanza con le organizzazioni mafiose inserite nel substrato industriale locale, con evidente pregiudizio per l'onore e il prestigio della sua persona.
Si è costituito nel presente procedimento , contestando le difese avversarie, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza
***
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata Preliminarmente, occorre rilevare che non vi è stata, né in primo né in secondo grado, produzione integrale dell'articolo di giornale redatto e pubblicato dall'appellato in qualità di giornalista CP_1 affiliato alla testata giornalistica “ ”, poiché il documento n. 5 di parte appellante (già CP_2 facente parte del fascicolo di parte attrice di primo grado e in questa sede riproposto) altro non è che la prima pagina del giornale “La Repubblica” di domenica 14 giugno 2015, ove l'articolo in questione appare solo come trafiletto posizionato in basso a destra, dal titolo “La vittoria del vigile onesto – SC dovrà risarcirlo”, cui segue una breve introduzione non corrispondente al contenuto dell'articolo de quo riprodotto in sentenza di primo grado, che allo stato risulta l'unico estratto su cui basare la decisione. Infatti, in mancanza di produzione e puntuale indicazione circa il contenuto integrale dell'articolo, l'odierna deliberazione non può che basarsi sul testo dell'articolo richiamato in parte motiva dell'impugnata sentenza (e non contestato dalle parti), che qui si ripropone al fine di facilitarne la disamina: “La vicenda ha inizio nel 2002 quando , allora vigile urbano Persona_1 nel paese della Bassa reggiana dove inscenò i suoi romanzi, venne accusato dall'allora Per_2 sindaco (…) di conflitto di interessi in quanto con saltuarie collaborazioni alla Parte_1
Gazzetta di Reggio denunciava illecite escavazioni lungo le sponde Po ad opera di aziende poi interdette dalla prefettura locale col sospetto di essere infiltrate o fiancheggiatrici della 'ndrangheta. L'attività investigativa di infastidì il Sindaco il quale accusò il vigile di sfruttare la sua Per_1 posizione di pubblico ufficiale per carpire notizie che, a suo parere non dovevano diventare di dominio pubblico. In realtà, molte delle denunce di hanno poi trovato riscontro nelle inchieste della Per_1
Dda che hanno portato, mesi fa, a 115 arresti per 'ndrangheta in Emilia. …”.
pagina 2 di 5 Orbene, da una prima lettura dell'estratto, appare evidente come l'articolo di giornale intendesse ripercorrere l'iter giudiziario e personale dell'agente di polizia municipale , vicenda che aveva Per_1 visto coinvolto anche il e il sindaco del tempo il cui “fastidio”, si Parte_2 Parte_1 anticipa, non era necessariamente legato al sospetto di una relazione tra questi e l'intrusione della 'ndrangheta nelle attività poste in essere da alcune aziende locali del , bensì dalla Parte_2 disapprovazione per il fatto che tali notizie venissero fatte pervenire ai media da parte di chi era dipendente comunale e avrebbe dovuto, secondo l'ex sindaco, mantenere riserbo perché richiesto dalla qualità di agente di polizia municipale, quindi soggetto ai limiti del segreto d'ufficio. Quanto alla posizione lavorativa dell' , deve rilevarsi che non vi era incompatibilità originaria Per_1 tra l'ufficio di vigile urbano e la collaborazione col giornale locale come accertato dal Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro nell'ambito del procedimento avverso il provvedimento di decadenza dall'impiego di vigile urbano che gli era stato notificato dal , con sentenza Parte_2 confermata nei successivi gradi di giudizio. Ed era stata proprio la conclusione dell'iter giudiziario (e personale) dell'ex vigile urbano ad aver spinto il giornalista nel giugno 2015, a pubblicare CP_1
l'articolo di giornale incriminato, nel quale, come si evince chiaramente dal titolo (“La vittoria del vigile onesto – SC dovrà risarcirlo”), veniva enfatizzata la vittoria processuale dell' Per_1 uscito vincente da una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto, suo malgrado, per oltre dieci anni.
Peraltro, dalla lettura dello stralcio dell'articolo di giornale non emerge alcun collegamento, finanche implicito, tra la figura del sindaco e le attività illecite denunciate dall' . L'articolo di giornale del Per_1
infatti, dava conto del fatto che la vicenda processuale che vedeva coinvolto e il CP_1 Per_1
era stata originata dall'invio di una comunicazione da parte dell'allora sindaco di Parte_2
SC Coffrini Ermes, nella quale (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice di primo grado) questi ricordava all' gli obblighi derivanti dalla posizione di agente di polizia municipale, sia in ordine Per_1 alla prescrizione del rispetto del segreto d'ufficio, sia in ordine all'obbligo per un rappresentante della polizia giudiziaria di riferire prima di tutto, “ciò che si è appreso all'autorità locale di pubblica sicurezza e responsabile della sanità (ossia al Sindaco)”. La comunicazione altro non era che un invito rivolto all' di abbandonare la collaborazione con i media locali e dedicarsi esclusivamente Per_1 all'ufficio di agente di polizia municipale per evitare una situazione di potenziale conflitto d'interessi, cui tuttavia seguiva l'avvertimento finale del Sindaco, il quale chiudeva la comunicazione minacciando di sottoporre “queste mie considerazioni al Responsabile del Personale perché valuti quali conseguenze disciplinari ne possono derivare”. L'invito informale, tuttavia, non sortiva effetto e l' veniva così sottoposto al procedimento di decadenza dall'impiego, che si concludeva con Per_1
l'allontanamento del vigile urbano dal servizio. Dunque, risponde sicuramente a verità quanto scritto dal giornalista nell'articolo di giornale del 14 giugno 2015, poiché il “fastidio” provato dal CP_1
Sindaco emerge chiaramente dalla lettura della raccomandata poc'anzi citata, nella misura in Pt_1 cui questi esternava la propria disapprovazione per il doppio incarico che l' stava portando Per_1 avanti e per la pubblicazione di articoli di denuncia recanti la sua firma. Non regge pertanto l'argomentazione difensiva di parte appellante secondo cui l'utilizzo del termine “infastidì” legato alla figura del Sindaco implicitamente associava la reazione del sindaco rispetto alle attività Pt_1 investigative poste in essere dal vigile urbano - e le relative denunce nei confronti di aziende locali partecipate dalla mafia – alla presenza della 'ndrangheta nel territorio comunale.
Peraltro, alle medesime conclusioni perveniva il GIP del Tribunale penale di Roma, all'esito del procedimento (R.G. N.R. 42564/2015) ex artt. 13, L. 47/1948 e 595 c.p. (diffamazione a mezzo stampa) - istauratosi a seguito di denuncia-querela sporta dal – il quale, nell'ordinanza di Pt_1 archiviazione pronunciata ai sensi dell'art. 409 c.p.p. evidenziava che “in tale articolo, pur pagina 3 di 5 rimarcandosi che le illecite escavazioni lungo le sponde del Po fossero opera di aziende poi interdette dalla Prefettura locale con sospetto di essere infiltrate o fiancheggiatrici delle 'ndrangheta, si sottolineava esclusivamente che tale attività investigativa svolta dall' aveva infastidito il Per_1 sindaco (sotto il profilo dell'asserita incompatibilità con il rapporto di impiego con il Parte_2
e non già per il presunto collegamento del Sindaco con organizzazioni criminali di cui non vi
[...]
è nemmeno cenno nell'articolo di stampa) e che l'esito del giudizio aveva portato alla condanna del
al pagamento di una consistente somma di denaro in favore dell' ”. Parte_2 Per_1
Sotto altro profilo, non si condivide la tesi dell'appellante che sostiene la falsità dell'intero articolo di giornale nella misura in cui le escavazioni abusive lungo la sponda del Po oggetto del narrato non si erano ancora verificate ai tempi del licenziamento dell' (2002), il quale aveva iniziato la propria Per_1 attività investigativa solo nel 2004.
Orbene, sul punto deve rilevarsi come il primo Giudice abbia già statuito, con motivazione che si ritiene di dover condividere, che “il richiamo, contenuto nell'articolo, ad una fattispecie di reato denunciata in un secondo momento, costituisce una divergenza dalla realtà non idonea ad intaccare la verità sostanziale della notizia e quindi assumere un'autonoma valenza lesiva della reputazione dell'attore”, riferendosi all'ipotesi fattuale per cui le escavazioni abusive richiamate dall'articolo erano postume rispetto al provvedimento di decadenza dall'impiego dell' . Peraltro, si giungerebbe alla Per_1 medesima conclusione laddove si volesse identificare l'erroneo riferimento a escavazione abusive lungo le sponde del Po in luogo all'attività, parimenti illecita, dell'interramento abusivo di rifiuti tossici.
Orbene, a prescindere dalla scelta tra le due ipotesi fattuali cui si voglia dar credito, non può non rilevarsi come tale operazione in realtà non incida sulla verità sostanziale della notizia e sul nucleo essenziale della stessa, vertendo l'articolo non tanto sulla denuncia di attività illecite eseguite lungo il corso del Po da parte di aziende locali fiancheggiate dalla 'ndrangheta, quanto – si ripete – sulla vicenda giudiziaria e personale dell' e sul contesto storico, geografico e lavorativo nel quale si Per_1 era sviluppata.
In ogni caso, non intacca la verità sostanziale dell'articolo nemmeno il riferimento di parte appellante al filmato del 2004. Sul punto deve osservarsi come il riferimento al video del 2004 non trova puntuale riscontro probatorio, atteso che il doc. 6 cui parte attrice fa riferimento (denominato “Copia intervista rilasciata in data 26.07.2015 da a IlFattoQuotidiano.it/Emilia-Romagna”) non contiene Persona_1 alcun estratto video multimediale. Trattasi invece di un altro articolo, datato 26 luglio 2015 e pubblicato via web, contenente uno stralcio di intervista rilasciata dall' . Nell'ambito di tale Per_1 intervista e al di fuori del virgolettato relativo alle parole pronunciate dall'ex vigile urbano, gli autori scrivevano che l' “con un suo filmato del 2004 aveva anche portato all'apertura di un'indagine Per_1 da parte della Procura di Reggio Emilia su quelle presunte escavazioni illegali”. Il riferimento ad uno stralcio di articolo web nel quale gli stessi autori, al di fuori delle parole pronunciate dall'Ungaro e virgolettate, discorrono genericamente di escavazioni abusive senza peraltro attribuire tale affermazione all'ex vigile urbano, nulla dimostrano circa la falsità integrale della notizia richiamata dall'articolo di giornale del CP_1
Da ultimo, non coglie nel segno neppure la censura mossa dall'appellante in merito alla scelta del titolo del brano, che sarebbe esemplificativa della logica e del messaggio che pervade l'articolo e che si sarebbe voluto comunicare ai lettori. In primo luogo, deve evidenziarsi quanto già statuito dal primo
Giudice in merito alla classificazione del titolo di giornale come “opera redazionale”, il cui tenore e contenuto non sono mai imputabili al giornalista che ha redatto l'articolo (cfr. Cass. sez. V, del 27/11/1991). Quanto poi alla scelta delle espressioni utilizzate, non si ravvisano gli estremi della lesione dell'onore e della reputazione di parte appellante, atteso che il riferimento all' quale Per_1 pagina 4 di 5 “vigile onesto” attiene alla circostanza – più volte evidenziata e incontrovertibile - della vittoria giudiziaria dell' e, quindi, dell'accertamento della ineccepibile condotta da egli tenuta anche in Per_1 costanza di doppio impegno lavorativo. Inoltre, con l'espressione “SC dovrà risarcirlo”, l'autore intendeva sottolineare il fatto che, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di CP_1
Cassazione nell'estate del 2015, il era stato condannato a reintegrare l' nel Parte_2 Per_1 proprio posto di lavoro ed a corrispondergli gli emolumenti non goduti.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività
e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 1005/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 6.000,00 Parte_1 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 14.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1275/2022 promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.to Coffrini Marcello Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio nell'Emilia, Via Sessi n. 1/1; appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avvocati Virginia Ripa CP_1 C.F._2 di Meana e Elisa Carucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Piazza Santi
Apostoli n. 81;
appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1005/2022, pubbl. in data 4 ottobre 2022
conclusioni
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7 maggio 2024
Motivi della decisione
Con sentenza n. 1005/2022, il Tribunale di Reggio Emilia ha respinto la domanda proposta da Parte_1 volta al riconoscimento del danno all'onore e alla reputazione causato dalla pubblicazione, da
[...] parte del giornalista , di un articolo di giornale datato 14 giugno 2015 che richiamava la CP_1
pagina 1 di 5 vicenda del vigile urbano in servizio presso il comune di SC. L'articolo, dal Persona_1 titolo “La vittoria del vigile onesto – SC dovrà risarcirlo”, conteneva un riferimento all'allora sindaco descritto come “infastidito” dall'attività investigativa posta in Pt_1 essere dall' . Per_1
Riteneva il Tribunale che i titoli di giornale rappresentassero “opera redazionale” e quindi, il loro tenore non fosse imputabile al giornalista che redige l'articolo. Quanto al contenuto dell'articolo stesso, sottolineava il primo Giudice come il avesse, ripercorrendo l'iter giudiziario di , riferito CP_1 Per_1 una notizia senz'altro vera, oltre che di interesse pubblico per la comunità locale, trattandosi di una vicenda che aveva avuto una vasta risonanza. Negava poi che l'articolo contenesse alcun riferimento, neppure implicito, a un presunto collegamento tra ed organizzazioni criminali, Parte_1 concludendo che non sussistessero pertanto profili di illegittimità nell'articolo de quo, “dovendosi ritenere che il giornalista si sia limitato a riportare fatti veri, senza mai trasmodare in un ingiustificato e gratuito attacco alla persona dell'attore, utilizzando un linguaggio non eccedente il limite della continenza espositiva” . Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio nell'Emilia ha proposto appello la difesa di Parte_1
sostenendo che il Tribunale fosse incorso in errore, essendo stato pienamente dimostrato che
[...] fino al 2002, anno del suo licenziamento, non avesse svolto alcuna attività investigativa riferita Per_1 ad illecite escavazioni e che, per come l'articolo era stato impostato, diventava naturale imputare il fastidio insorto nel sindaco a vicinanza con le organizzazioni mafiose inserite nel substrato industriale locale, con evidente pregiudizio per l'onore e il prestigio della sua persona.
Si è costituito nel presente procedimento , contestando le difese avversarie, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza
***
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata Preliminarmente, occorre rilevare che non vi è stata, né in primo né in secondo grado, produzione integrale dell'articolo di giornale redatto e pubblicato dall'appellato in qualità di giornalista CP_1 affiliato alla testata giornalistica “ ”, poiché il documento n. 5 di parte appellante (già CP_2 facente parte del fascicolo di parte attrice di primo grado e in questa sede riproposto) altro non è che la prima pagina del giornale “La Repubblica” di domenica 14 giugno 2015, ove l'articolo in questione appare solo come trafiletto posizionato in basso a destra, dal titolo “La vittoria del vigile onesto – SC dovrà risarcirlo”, cui segue una breve introduzione non corrispondente al contenuto dell'articolo de quo riprodotto in sentenza di primo grado, che allo stato risulta l'unico estratto su cui basare la decisione. Infatti, in mancanza di produzione e puntuale indicazione circa il contenuto integrale dell'articolo, l'odierna deliberazione non può che basarsi sul testo dell'articolo richiamato in parte motiva dell'impugnata sentenza (e non contestato dalle parti), che qui si ripropone al fine di facilitarne la disamina: “La vicenda ha inizio nel 2002 quando , allora vigile urbano Persona_1 nel paese della Bassa reggiana dove inscenò i suoi romanzi, venne accusato dall'allora Per_2 sindaco (…) di conflitto di interessi in quanto con saltuarie collaborazioni alla Parte_1
Gazzetta di Reggio denunciava illecite escavazioni lungo le sponde Po ad opera di aziende poi interdette dalla prefettura locale col sospetto di essere infiltrate o fiancheggiatrici della 'ndrangheta. L'attività investigativa di infastidì il Sindaco il quale accusò il vigile di sfruttare la sua Per_1 posizione di pubblico ufficiale per carpire notizie che, a suo parere non dovevano diventare di dominio pubblico. In realtà, molte delle denunce di hanno poi trovato riscontro nelle inchieste della Per_1
Dda che hanno portato, mesi fa, a 115 arresti per 'ndrangheta in Emilia. …”.
pagina 2 di 5 Orbene, da una prima lettura dell'estratto, appare evidente come l'articolo di giornale intendesse ripercorrere l'iter giudiziario e personale dell'agente di polizia municipale , vicenda che aveva Per_1 visto coinvolto anche il e il sindaco del tempo il cui “fastidio”, si Parte_2 Parte_1 anticipa, non era necessariamente legato al sospetto di una relazione tra questi e l'intrusione della 'ndrangheta nelle attività poste in essere da alcune aziende locali del , bensì dalla Parte_2 disapprovazione per il fatto che tali notizie venissero fatte pervenire ai media da parte di chi era dipendente comunale e avrebbe dovuto, secondo l'ex sindaco, mantenere riserbo perché richiesto dalla qualità di agente di polizia municipale, quindi soggetto ai limiti del segreto d'ufficio. Quanto alla posizione lavorativa dell' , deve rilevarsi che non vi era incompatibilità originaria Per_1 tra l'ufficio di vigile urbano e la collaborazione col giornale locale come accertato dal Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro nell'ambito del procedimento avverso il provvedimento di decadenza dall'impiego di vigile urbano che gli era stato notificato dal , con sentenza Parte_2 confermata nei successivi gradi di giudizio. Ed era stata proprio la conclusione dell'iter giudiziario (e personale) dell'ex vigile urbano ad aver spinto il giornalista nel giugno 2015, a pubblicare CP_1
l'articolo di giornale incriminato, nel quale, come si evince chiaramente dal titolo (“La vittoria del vigile onesto – SC dovrà risarcirlo”), veniva enfatizzata la vittoria processuale dell' Per_1 uscito vincente da una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto, suo malgrado, per oltre dieci anni.
Peraltro, dalla lettura dello stralcio dell'articolo di giornale non emerge alcun collegamento, finanche implicito, tra la figura del sindaco e le attività illecite denunciate dall' . L'articolo di giornale del Per_1
infatti, dava conto del fatto che la vicenda processuale che vedeva coinvolto e il CP_1 Per_1
era stata originata dall'invio di una comunicazione da parte dell'allora sindaco di Parte_2
SC Coffrini Ermes, nella quale (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice di primo grado) questi ricordava all' gli obblighi derivanti dalla posizione di agente di polizia municipale, sia in ordine Per_1 alla prescrizione del rispetto del segreto d'ufficio, sia in ordine all'obbligo per un rappresentante della polizia giudiziaria di riferire prima di tutto, “ciò che si è appreso all'autorità locale di pubblica sicurezza e responsabile della sanità (ossia al Sindaco)”. La comunicazione altro non era che un invito rivolto all' di abbandonare la collaborazione con i media locali e dedicarsi esclusivamente Per_1 all'ufficio di agente di polizia municipale per evitare una situazione di potenziale conflitto d'interessi, cui tuttavia seguiva l'avvertimento finale del Sindaco, il quale chiudeva la comunicazione minacciando di sottoporre “queste mie considerazioni al Responsabile del Personale perché valuti quali conseguenze disciplinari ne possono derivare”. L'invito informale, tuttavia, non sortiva effetto e l' veniva così sottoposto al procedimento di decadenza dall'impiego, che si concludeva con Per_1
l'allontanamento del vigile urbano dal servizio. Dunque, risponde sicuramente a verità quanto scritto dal giornalista nell'articolo di giornale del 14 giugno 2015, poiché il “fastidio” provato dal CP_1
Sindaco emerge chiaramente dalla lettura della raccomandata poc'anzi citata, nella misura in Pt_1 cui questi esternava la propria disapprovazione per il doppio incarico che l' stava portando Per_1 avanti e per la pubblicazione di articoli di denuncia recanti la sua firma. Non regge pertanto l'argomentazione difensiva di parte appellante secondo cui l'utilizzo del termine “infastidì” legato alla figura del Sindaco implicitamente associava la reazione del sindaco rispetto alle attività Pt_1 investigative poste in essere dal vigile urbano - e le relative denunce nei confronti di aziende locali partecipate dalla mafia – alla presenza della 'ndrangheta nel territorio comunale.
Peraltro, alle medesime conclusioni perveniva il GIP del Tribunale penale di Roma, all'esito del procedimento (R.G. N.R. 42564/2015) ex artt. 13, L. 47/1948 e 595 c.p. (diffamazione a mezzo stampa) - istauratosi a seguito di denuncia-querela sporta dal – il quale, nell'ordinanza di Pt_1 archiviazione pronunciata ai sensi dell'art. 409 c.p.p. evidenziava che “in tale articolo, pur pagina 3 di 5 rimarcandosi che le illecite escavazioni lungo le sponde del Po fossero opera di aziende poi interdette dalla Prefettura locale con sospetto di essere infiltrate o fiancheggiatrici delle 'ndrangheta, si sottolineava esclusivamente che tale attività investigativa svolta dall' aveva infastidito il Per_1 sindaco (sotto il profilo dell'asserita incompatibilità con il rapporto di impiego con il Parte_2
e non già per il presunto collegamento del Sindaco con organizzazioni criminali di cui non vi
[...]
è nemmeno cenno nell'articolo di stampa) e che l'esito del giudizio aveva portato alla condanna del
al pagamento di una consistente somma di denaro in favore dell' ”. Parte_2 Per_1
Sotto altro profilo, non si condivide la tesi dell'appellante che sostiene la falsità dell'intero articolo di giornale nella misura in cui le escavazioni abusive lungo la sponda del Po oggetto del narrato non si erano ancora verificate ai tempi del licenziamento dell' (2002), il quale aveva iniziato la propria Per_1 attività investigativa solo nel 2004.
Orbene, sul punto deve rilevarsi come il primo Giudice abbia già statuito, con motivazione che si ritiene di dover condividere, che “il richiamo, contenuto nell'articolo, ad una fattispecie di reato denunciata in un secondo momento, costituisce una divergenza dalla realtà non idonea ad intaccare la verità sostanziale della notizia e quindi assumere un'autonoma valenza lesiva della reputazione dell'attore”, riferendosi all'ipotesi fattuale per cui le escavazioni abusive richiamate dall'articolo erano postume rispetto al provvedimento di decadenza dall'impiego dell' . Peraltro, si giungerebbe alla Per_1 medesima conclusione laddove si volesse identificare l'erroneo riferimento a escavazione abusive lungo le sponde del Po in luogo all'attività, parimenti illecita, dell'interramento abusivo di rifiuti tossici.
Orbene, a prescindere dalla scelta tra le due ipotesi fattuali cui si voglia dar credito, non può non rilevarsi come tale operazione in realtà non incida sulla verità sostanziale della notizia e sul nucleo essenziale della stessa, vertendo l'articolo non tanto sulla denuncia di attività illecite eseguite lungo il corso del Po da parte di aziende locali fiancheggiate dalla 'ndrangheta, quanto – si ripete – sulla vicenda giudiziaria e personale dell' e sul contesto storico, geografico e lavorativo nel quale si Per_1 era sviluppata.
In ogni caso, non intacca la verità sostanziale dell'articolo nemmeno il riferimento di parte appellante al filmato del 2004. Sul punto deve osservarsi come il riferimento al video del 2004 non trova puntuale riscontro probatorio, atteso che il doc. 6 cui parte attrice fa riferimento (denominato “Copia intervista rilasciata in data 26.07.2015 da a IlFattoQuotidiano.it/Emilia-Romagna”) non contiene Persona_1 alcun estratto video multimediale. Trattasi invece di un altro articolo, datato 26 luglio 2015 e pubblicato via web, contenente uno stralcio di intervista rilasciata dall' . Nell'ambito di tale Per_1 intervista e al di fuori del virgolettato relativo alle parole pronunciate dall'ex vigile urbano, gli autori scrivevano che l' “con un suo filmato del 2004 aveva anche portato all'apertura di un'indagine Per_1 da parte della Procura di Reggio Emilia su quelle presunte escavazioni illegali”. Il riferimento ad uno stralcio di articolo web nel quale gli stessi autori, al di fuori delle parole pronunciate dall'Ungaro e virgolettate, discorrono genericamente di escavazioni abusive senza peraltro attribuire tale affermazione all'ex vigile urbano, nulla dimostrano circa la falsità integrale della notizia richiamata dall'articolo di giornale del CP_1
Da ultimo, non coglie nel segno neppure la censura mossa dall'appellante in merito alla scelta del titolo del brano, che sarebbe esemplificativa della logica e del messaggio che pervade l'articolo e che si sarebbe voluto comunicare ai lettori. In primo luogo, deve evidenziarsi quanto già statuito dal primo
Giudice in merito alla classificazione del titolo di giornale come “opera redazionale”, il cui tenore e contenuto non sono mai imputabili al giornalista che ha redatto l'articolo (cfr. Cass. sez. V, del 27/11/1991). Quanto poi alla scelta delle espressioni utilizzate, non si ravvisano gli estremi della lesione dell'onore e della reputazione di parte appellante, atteso che il riferimento all' quale Per_1 pagina 4 di 5 “vigile onesto” attiene alla circostanza – più volte evidenziata e incontrovertibile - della vittoria giudiziaria dell' e, quindi, dell'accertamento della ineccepibile condotta da egli tenuta anche in Per_1 costanza di doppio impegno lavorativo. Inoltre, con l'espressione “SC dovrà risarcirlo”, l'autore intendeva sottolineare il fatto che, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di CP_1
Cassazione nell'estate del 2015, il era stato condannato a reintegrare l' nel Parte_2 Per_1 proprio posto di lavoro ed a corrispondergli gli emolumenti non goduti.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività
e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 1005/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 6.000,00 Parte_1 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 14.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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