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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1272 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di NZ, sezione Iª civile, nella camera di consiglio del
26.05.2025 in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Mecacci del Parte_1
Foro di Grosseto
ATTORE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Borgognoni del CO foro di Grosseto
CONVENUTA
In contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
avente ad oggetto: delibazione sentenza di nullità di matrimonio emessa dal Giudice Ecclesiastico tra le parti in data 21.09.2016, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 22.02.2017.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per : “Voglia la Corte D'Appello di NZ ogni contraria Parte_1 istanza disattesa e reietta, in accoglimento della domanda proposta dal sig. ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Parte_1
Corte, dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità di matrimonio emessa dal Giudice Ecclesiastico fra le parti in data 21/9/16, depositata in Cancelleria il 26/10/16 e pubblicata il 31/10/16, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in data 22/2/17. Con condanna alla refusione delle spese di giudizio del Primo Grado, del giudizio di Cassazione e del presente grado di giudizio”.
- per : “disattesa ogni diversa argomentazione, eccezione CO avversaria, il rigetto della domanda avanzata dal signor Parte_1 in quanto la sentenza di nullità del matrimonio emessa dal Giudice Ecclesiastico tra le parti in data 21.09.2016, depositata in cancelleria il 26.10.2016 e pubblicata il 31.10.2016, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana, per contrarietà all'ordine pubblico per i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio e rigetto delle domande in punto di spese formulate dall'attore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. , con citazione ritualmente notificata nel 2018, Parte_1 conveniva dinnanzi alla Corte di Appello di NZ , CO chiedendo: la delibazione della decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto tra l'attore e in CO
TO (in data 26/09/2009) e che, pertanto, gli effetti di quella sentenza fossero dichiarati riconoscibili nello Stato italiano. L'appellante precisava che: (i) la sentenza da delibare aveva dichiarato nullo il matrimonio per dolo della donna;
poiché la stessa avere nascosto al marito, che l'aveva appreso solo nel gennaio 2015, di essere afflitta fin da prima della loro conoscenza (ovvero fin dall'anno 2002) da amenorrea, che la rendeva inidonea a procreare, (ii) che pertanto la durata ultra triennale del matrimonio nella specie era irrilevante, ricorrendo ipotesi di nullità assimilabile a quelle di cui all'art. 122 comma 2 e 3 n.1) c.c., da ritenere dunque compatibile con l'ordine pubblico italiano e suscettibile di delibazione, per ricorrere ipotesi di incompatibilità relativa (come da Cass. sez. un. 19809/08).
II. si costituiva deducendo l'inammissibilità della CO domanda per la contrarietà ad ordine pubblico della decisione ecclesiastica, in coerenza con quanto affermato da Cass. n. 16379/14 in relazione al rapporto matrimoniale protrattosi per oltre tre anni (dal 2004 vivendo di fatto e dal 2009 al 2015 da sposati) e con lo svolgimento in comune tra i coniugi di attività commerciale e di acquisti in comune. Quanto al dolo esposto dal marito, la convenuta deduceva anzitutto che la sua incapacità a procreare era temporanea e rimediabile con la procreazione assistita;
che inoltre il marito conosceva il problema della difficoltà di procreazione della coppia fina
2 dal 2011, quando si sottopose pure lui ad accertamenti per verificare le causa di quella difficoltà, ma solo nel 2015 presentava la domanda, dunque dopo il decorso del termine di cui all'art. 122 c.c. u.c..
III. Con sentenza n. 1539/2018, pubbl. il 25.06.2018, la Corte d'Appello di
NZ così disponeva: “respinge la domanda di delibazione nello Stato della sentenza di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario in
TO, in data 26/9/2009 da e Parte_1 CP_1
, per contrarietà della medesima all'ordine pubblico italiano.
[...]
Condanna a pagare a le spese Parte_1 CO processuali, che liquida per onorari in €. 2.000,00= per la fase di studio,
€.1.400,00= per la fase introduttiva, ed €.3.600,00= per la fase decisoria;
oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie ed oltre CAP e IVA di legge”.
VI. Avverso detta sentenza, il proponeva ricorso per cassazione per Parte_1
i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 2, lett. c) della l. n. 121/1985, dell'art. 122, co. 2, c.c. e dell'art. 7 co. 2 cost., deducendo in particolare la conformità all'ordine pubblico della sentenza da delibare;
2) Violazione e falsa applicazione del p.to 4, lett. b, n. 3 del protocollo addizionale all'accordo ratificato con l. n. 121/1985, deducendo in particolare l'impossibilità per il giudice della delibazione di procedere al riesame nel merito delle decisioni contenute nella sentenza da delibare, nonché l'errata interpretazione del diritto canonico con riferimento alla rilevanza del momento della scoperta del vizio ed errata lettura delle prove di merito, già vagliate dal giudice ecclesiastico nel corso del procedimento canonico.
V. In data 19.05.2022, la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, emetteva l'ordinanza (Num. sezionale 2043/22 - Num. di Racc. Gen.
17910/22) con la quale cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di NZ n.1539/2018, rinviando alla medesima in diversa composizione, per nuovo esame, statuendo che la Corte d'Appello si uniformi al presente principio: “la convivenza "come coniugi", pur essendo elemento essenziale del
"matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di
"ordine pubblico italiano", non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del
"matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano;
in
3 particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell'ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio. La corte d'appello provvederà sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità”.
VI. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. tempestivamente notificato, il citava la sig.ra chiedendo, in Parte_1 CO applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità di matrimonio.
VII. Si è costituita in giudizio la sig.ra che ha chiesto CO nuovamente il respingimento della domanda formulata dal A Parte_1 sostegno, ha rilevato in particolare: (i) l'inapplicabilità del principio enunciato dalla Corte di Cassazione alla fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio, (ii) la discrasia fra ordinamento giuridico italiano e ordinamento canonico con riferimento alla qualificazione del motivo di nullità del matrimonio.
All'udienza del 27.03.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'a. 190 c.p.c. per lo scambio delle conclusionali e delle repliche.
***
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Pregiudizialmente, occorre precisare che la Suprema Corte si è pronunciata nel solco dei principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
16379 del 2014, dove si è chiarito che ecclesiastiche, la convivenza come coniugi – pur costituendo un elemento essenziale del matrimonio – rapporto ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione ed integrando una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano” – non è di ostacolo alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del “matrimonio-atto” che siano a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano>> (v. Cass. 149/2023; v. altresì Cass. 28307/2023, Cass. 28308/2023 e Cass. 17910/2022). In particolare, tale limite non opera rispetto alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio del consenso corrispondente a quello
4 previsto nell'ordinamento italiano, come ad esempio in caso di errore o violenza regolato dall'a. 122 cc (nullità del matrimonio). Ancora ecclesiastiche che si fondano sui vizi del consenso con i caratteri oggettivi almeno analoghi a quelli previsti dal nostro ordinamento non determinano contrasto con l'ordine pubblico interno, ostativo al loro riconoscimento>> (Cass.
n. 17910/2022).
Sostiene la parte convenuta che il principio enunciato dalla CP_1
Cassazione non sarebbe applicabile alla fattispecie concreta, poiché non vi sarebbe una reale corrispondenza tra il vizio di nullità del matrimonio previsto nel diritto canonico per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge ed il vizio previsto dall'a. 122, co. 2 e 3 sub. a) del codice civile, che specifica che l'errore è essenziale quando: (i) se l'altro coniuge avesse conosciuto la verità, non avrebbe prestato il consenso a contrarre il matrimonio, (ii) l'errore riguarda “l'esistenza di una malattia fisica o psichica
o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale”. Di talché, secondo la il protrarsi della convivenza per CP_1 oltre tre anni, dimostrerebbe che la malattia fisica taciuta dalla medesima, non aveva comunque impedito lo svolgimento della vita coniugale. Ancora,
l'argomento della convivenza oltre i tre anni viene nuovamente invocato come ragione di ordine pubblico che impedisce ex se la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Come già anticipato, le Sezioni Unite hanno precisato che l'argomento della convivenza “come coniugi” non costituisce un motivo di ordine pubblico che osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza, quando il vizio di nullità riconosciuto dal giudice ecclesiastico è corrispondente a quello previsto dall'ordinamento italiano. È questo il caso oggetto del presente giudizio, ove l'errore in cui è incorso il ha riguardato, secondo quando dice la Parte_1 sentenza ecclesiastica, l'esistenza di una malattia della tale da indurre CP_1
a sterilità e quindi da impedire lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto essenziale, quanto meno per lui (la procreazione), che trova corrispondenza nell'a. 122, co. 2 e 3 c.c. La Suprema Corte ha efficacemente evidenziato che <la prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio, non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come tali anche dall'ordinamento italiano, senza termini di decadenza o
5 fattispecie di sanatoria, o con limiti tutt'affatto distinti dalla protratta convivenza in sé>> (pag. 8, ordinanza). Ed ancora, che anche qualora la fattispecie fosse interamente disciplinata dal proprio diritto interno, la protratta convivenza non poteva costituire un limite all'invocabilità del vizio genetico.
Parimenti priva di fondamento è l'argomentazione tesa ad evidenziare che l'errore de qua non aveva i caratteri dell'essenzialità e della determinatezza, tema che si ricollega alle censure dispiegate al num. 2 dell'atto di costituzione della dove la stessa evidenzia che l'amenorrea non si tradurrebbe in CP_1 una “incapacità assoluta di procreare”. Le censure sono da respingersi, in quanto da un lato precluse dal pronunciamento contenuto nell'ordinanza della Cassazione, che ha evidenziato che il vizio accertato dalla sentenza ecclesiastica (errore circa l'esistenza di una malattia tale da indurre la sterilità) <sarebbe presidiato da nullità anche per l'ordinamento interno (a.
122, secondo e terzo comma, cod. civ.), sul semplice presupposto dell'essenzialità dell'errore in base alla sensibilità dell'altro coniuge>> (cfr. pag. 9 dell'ordinanza). Dall'altro lato, le valutazioni in ordine alla idoneità dell'amenorrea a condurre ad infertilità sono, a ben vedere, precluse dal divieto di riesame del merito, in base al punto 4, lett. b), n. 3 del Protocollo addizionale all'accordo del 18.02.1984.
Tanto premesso, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte
Suprema di Cassazione, la domanda di dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica promossa dal dev'essere accolta. Parte_1
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Il giudice del rinvio, oltreché a liquidare le spese del presente giudizio, è chiamato a liquidare le spese del giudizio di legittimità, oltreché a rideterminare quelle del primo grado. In base al principio della soccombenza, esse devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, in base al valore della causa indeterminabile (bassa complessità ed esclusa la fase istruttoria che non si è svolta).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di NZ, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, pronunciando in grado unico sulla domanda come in atti proposta
6 da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CO
Pubblico Ministero, così provvede:
DICHIARA l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
Etrusco in data 31.10.2016, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario nel Comune di Grosseto (GR) il 26.09.2009, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 22.02.2017;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grosseto di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di CO
, che liquida in complessivi € 9.703,00 oltre spese generali Parte_1 al 15%, Iva e Cpa (di cui € 6.946,00 per il giudizio di primo grado e per il presente grado di giudizio e € 2.757,00 per il giudizio di Cassazione);
DA' ATTO che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Presidente
Dott.ssa Isabella Mariani
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di NZ, sezione Iª civile, nella camera di consiglio del
26.05.2025 in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Mecacci del Parte_1
Foro di Grosseto
ATTORE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Borgognoni del CO foro di Grosseto
CONVENUTA
In contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
avente ad oggetto: delibazione sentenza di nullità di matrimonio emessa dal Giudice Ecclesiastico tra le parti in data 21.09.2016, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 22.02.2017.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per : “Voglia la Corte D'Appello di NZ ogni contraria Parte_1 istanza disattesa e reietta, in accoglimento della domanda proposta dal sig. ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Parte_1
Corte, dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità di matrimonio emessa dal Giudice Ecclesiastico fra le parti in data 21/9/16, depositata in Cancelleria il 26/10/16 e pubblicata il 31/10/16, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in data 22/2/17. Con condanna alla refusione delle spese di giudizio del Primo Grado, del giudizio di Cassazione e del presente grado di giudizio”.
- per : “disattesa ogni diversa argomentazione, eccezione CO avversaria, il rigetto della domanda avanzata dal signor Parte_1 in quanto la sentenza di nullità del matrimonio emessa dal Giudice Ecclesiastico tra le parti in data 21.09.2016, depositata in cancelleria il 26.10.2016 e pubblicata il 31.10.2016, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana, per contrarietà all'ordine pubblico per i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio e rigetto delle domande in punto di spese formulate dall'attore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. , con citazione ritualmente notificata nel 2018, Parte_1 conveniva dinnanzi alla Corte di Appello di NZ , CO chiedendo: la delibazione della decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto tra l'attore e in CO
TO (in data 26/09/2009) e che, pertanto, gli effetti di quella sentenza fossero dichiarati riconoscibili nello Stato italiano. L'appellante precisava che: (i) la sentenza da delibare aveva dichiarato nullo il matrimonio per dolo della donna;
poiché la stessa avere nascosto al marito, che l'aveva appreso solo nel gennaio 2015, di essere afflitta fin da prima della loro conoscenza (ovvero fin dall'anno 2002) da amenorrea, che la rendeva inidonea a procreare, (ii) che pertanto la durata ultra triennale del matrimonio nella specie era irrilevante, ricorrendo ipotesi di nullità assimilabile a quelle di cui all'art. 122 comma 2 e 3 n.1) c.c., da ritenere dunque compatibile con l'ordine pubblico italiano e suscettibile di delibazione, per ricorrere ipotesi di incompatibilità relativa (come da Cass. sez. un. 19809/08).
II. si costituiva deducendo l'inammissibilità della CO domanda per la contrarietà ad ordine pubblico della decisione ecclesiastica, in coerenza con quanto affermato da Cass. n. 16379/14 in relazione al rapporto matrimoniale protrattosi per oltre tre anni (dal 2004 vivendo di fatto e dal 2009 al 2015 da sposati) e con lo svolgimento in comune tra i coniugi di attività commerciale e di acquisti in comune. Quanto al dolo esposto dal marito, la convenuta deduceva anzitutto che la sua incapacità a procreare era temporanea e rimediabile con la procreazione assistita;
che inoltre il marito conosceva il problema della difficoltà di procreazione della coppia fina
2 dal 2011, quando si sottopose pure lui ad accertamenti per verificare le causa di quella difficoltà, ma solo nel 2015 presentava la domanda, dunque dopo il decorso del termine di cui all'art. 122 c.c. u.c..
III. Con sentenza n. 1539/2018, pubbl. il 25.06.2018, la Corte d'Appello di
NZ così disponeva: “respinge la domanda di delibazione nello Stato della sentenza di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario in
TO, in data 26/9/2009 da e Parte_1 CP_1
, per contrarietà della medesima all'ordine pubblico italiano.
[...]
Condanna a pagare a le spese Parte_1 CO processuali, che liquida per onorari in €. 2.000,00= per la fase di studio,
€.1.400,00= per la fase introduttiva, ed €.3.600,00= per la fase decisoria;
oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie ed oltre CAP e IVA di legge”.
VI. Avverso detta sentenza, il proponeva ricorso per cassazione per Parte_1
i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 2, lett. c) della l. n. 121/1985, dell'art. 122, co. 2, c.c. e dell'art. 7 co. 2 cost., deducendo in particolare la conformità all'ordine pubblico della sentenza da delibare;
2) Violazione e falsa applicazione del p.to 4, lett. b, n. 3 del protocollo addizionale all'accordo ratificato con l. n. 121/1985, deducendo in particolare l'impossibilità per il giudice della delibazione di procedere al riesame nel merito delle decisioni contenute nella sentenza da delibare, nonché l'errata interpretazione del diritto canonico con riferimento alla rilevanza del momento della scoperta del vizio ed errata lettura delle prove di merito, già vagliate dal giudice ecclesiastico nel corso del procedimento canonico.
V. In data 19.05.2022, la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, emetteva l'ordinanza (Num. sezionale 2043/22 - Num. di Racc. Gen.
17910/22) con la quale cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di NZ n.1539/2018, rinviando alla medesima in diversa composizione, per nuovo esame, statuendo che la Corte d'Appello si uniformi al presente principio: “la convivenza "come coniugi", pur essendo elemento essenziale del
"matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di
"ordine pubblico italiano", non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del
"matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano;
in
3 particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell'ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio. La corte d'appello provvederà sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità”.
VI. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. tempestivamente notificato, il citava la sig.ra chiedendo, in Parte_1 CO applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità di matrimonio.
VII. Si è costituita in giudizio la sig.ra che ha chiesto CO nuovamente il respingimento della domanda formulata dal A Parte_1 sostegno, ha rilevato in particolare: (i) l'inapplicabilità del principio enunciato dalla Corte di Cassazione alla fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio, (ii) la discrasia fra ordinamento giuridico italiano e ordinamento canonico con riferimento alla qualificazione del motivo di nullità del matrimonio.
All'udienza del 27.03.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'a. 190 c.p.c. per lo scambio delle conclusionali e delle repliche.
***
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Pregiudizialmente, occorre precisare che la Suprema Corte si è pronunciata nel solco dei principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
16379 del 2014, dove si è chiarito che ecclesiastiche, la convivenza come coniugi – pur costituendo un elemento essenziale del matrimonio – rapporto ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione ed integrando una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano” – non è di ostacolo alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del “matrimonio-atto” che siano a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano>> (v. Cass. 149/2023; v. altresì Cass. 28307/2023, Cass. 28308/2023 e Cass. 17910/2022). In particolare, tale limite non opera rispetto alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio del consenso corrispondente a quello
4 previsto nell'ordinamento italiano, come ad esempio in caso di errore o violenza regolato dall'a. 122 cc (nullità del matrimonio). Ancora ecclesiastiche che si fondano sui vizi del consenso con i caratteri oggettivi almeno analoghi a quelli previsti dal nostro ordinamento non determinano contrasto con l'ordine pubblico interno, ostativo al loro riconoscimento>> (Cass.
n. 17910/2022).
Sostiene la parte convenuta che il principio enunciato dalla CP_1
Cassazione non sarebbe applicabile alla fattispecie concreta, poiché non vi sarebbe una reale corrispondenza tra il vizio di nullità del matrimonio previsto nel diritto canonico per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge ed il vizio previsto dall'a. 122, co. 2 e 3 sub. a) del codice civile, che specifica che l'errore è essenziale quando: (i) se l'altro coniuge avesse conosciuto la verità, non avrebbe prestato il consenso a contrarre il matrimonio, (ii) l'errore riguarda “l'esistenza di una malattia fisica o psichica
o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale”. Di talché, secondo la il protrarsi della convivenza per CP_1 oltre tre anni, dimostrerebbe che la malattia fisica taciuta dalla medesima, non aveva comunque impedito lo svolgimento della vita coniugale. Ancora,
l'argomento della convivenza oltre i tre anni viene nuovamente invocato come ragione di ordine pubblico che impedisce ex se la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Come già anticipato, le Sezioni Unite hanno precisato che l'argomento della convivenza “come coniugi” non costituisce un motivo di ordine pubblico che osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza, quando il vizio di nullità riconosciuto dal giudice ecclesiastico è corrispondente a quello previsto dall'ordinamento italiano. È questo il caso oggetto del presente giudizio, ove l'errore in cui è incorso il ha riguardato, secondo quando dice la Parte_1 sentenza ecclesiastica, l'esistenza di una malattia della tale da indurre CP_1
a sterilità e quindi da impedire lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto essenziale, quanto meno per lui (la procreazione), che trova corrispondenza nell'a. 122, co. 2 e 3 c.c. La Suprema Corte ha efficacemente evidenziato che <la prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio, non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come tali anche dall'ordinamento italiano, senza termini di decadenza o
5 fattispecie di sanatoria, o con limiti tutt'affatto distinti dalla protratta convivenza in sé>> (pag. 8, ordinanza). Ed ancora, che anche qualora la fattispecie fosse interamente disciplinata dal proprio diritto interno, la protratta convivenza non poteva costituire un limite all'invocabilità del vizio genetico.
Parimenti priva di fondamento è l'argomentazione tesa ad evidenziare che l'errore de qua non aveva i caratteri dell'essenzialità e della determinatezza, tema che si ricollega alle censure dispiegate al num. 2 dell'atto di costituzione della dove la stessa evidenzia che l'amenorrea non si tradurrebbe in CP_1 una “incapacità assoluta di procreare”. Le censure sono da respingersi, in quanto da un lato precluse dal pronunciamento contenuto nell'ordinanza della Cassazione, che ha evidenziato che il vizio accertato dalla sentenza ecclesiastica (errore circa l'esistenza di una malattia tale da indurre la sterilità) <sarebbe presidiato da nullità anche per l'ordinamento interno (a.
122, secondo e terzo comma, cod. civ.), sul semplice presupposto dell'essenzialità dell'errore in base alla sensibilità dell'altro coniuge>> (cfr. pag. 9 dell'ordinanza). Dall'altro lato, le valutazioni in ordine alla idoneità dell'amenorrea a condurre ad infertilità sono, a ben vedere, precluse dal divieto di riesame del merito, in base al punto 4, lett. b), n. 3 del Protocollo addizionale all'accordo del 18.02.1984.
Tanto premesso, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte
Suprema di Cassazione, la domanda di dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica promossa dal dev'essere accolta. Parte_1
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Il giudice del rinvio, oltreché a liquidare le spese del presente giudizio, è chiamato a liquidare le spese del giudizio di legittimità, oltreché a rideterminare quelle del primo grado. In base al principio della soccombenza, esse devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, in base al valore della causa indeterminabile (bassa complessità ed esclusa la fase istruttoria che non si è svolta).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di NZ, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, pronunciando in grado unico sulla domanda come in atti proposta
6 da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CO
Pubblico Ministero, così provvede:
DICHIARA l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
Etrusco in data 31.10.2016, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario nel Comune di Grosseto (GR) il 26.09.2009, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 22.02.2017;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grosseto di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di CO
, che liquida in complessivi € 9.703,00 oltre spese generali Parte_1 al 15%, Iva e Cpa (di cui € 6.946,00 per il giudizio di primo grado e per il presente grado di giudizio e € 2.757,00 per il giudizio di Cassazione);
DA' ATTO che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Presidente
Dott.ssa Isabella Mariani
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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