TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16529/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16529/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Umberto I n. 306, presso lo C.F._1
studio dell'avv. GALVAGNO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Cosenza n. 6, presso lo C.F._2
studio dell'avv. MAGRO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
da : ha esposto che le parti si sono sposate a MA (CT) in data Controparte_1
19.9.1992 e che dall'unione coniugale sono nate le figlie il 2.10.1993, Persona_1 [...]
il 14.3.1996, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Persona_2 [...]
il 14.7.2004. Persona_3
Ha chiesto di dichiarare l'addebitabilità della separazione in capo al resistente, di disporre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 600,00 in favore della FI
[...]
all'epoca minorenne, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e il Persona_3
pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore dell'importo di Euro 500,00.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di pronunciare la Controparte_1
separazione dei coniugi, con addebito nei confronti della ricorrente, e di porre a carico della ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 300,00 in favore della FI all'epoca minorenne, con lui convivente, oltre il Persona_3
pagamento del 50% delle spese straordinarie, e di condannare la ricorrente al risarcimento dei danni per la disgregazione familiare e per la violazione degli obblighi familiari.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 28.1.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso della FI all'epoca minorenne , con collocamento presso il resistente, con la Persona_3
conseguente assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale, è stato posto a carico della ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 150,00 in favore della FI , oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed è Persona_3
2 stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente dell'importo di Euro 200,00.
Aperta la fase istruttoria, è stato disposto l'interrogatorio formale della ricorrente e sono stati escussi alcuni testimoni.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda della ricorrente volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione al resistente appare fondata e va accolta.
Anzitutto, incontestata appare la circostanza che la ricorrente abbia collaborato all'impresa del resistente, esercente l'attività di bar e pasticceria in Bronte.
I testimoni escussi hanno concordato in ordine alla circostanza che il resistente si rivolgeva spesso alla ricorrente con toni inopportuni e maleducati, sia in famiglia che nel locale commerciale di famiglia: in particolare, il teste , all'udienza del 17.3.2023, ha Testimone_1
esposto che in alcune occasioni la FI delle parti lo ha chiamato mentre il resistente schiaffeggiava tutti, che al bar spesso insultava la ricorrente davanti ai clienti, e ha riferito che in un'occasione il resistente con uno schiaffo ha sfondato il timpano della ricorrente, avendo riferito, testualmente: “una volta, con un timbuluni, le ha sfondato il timpano”.
FI della coppia, ha confermato che in famiglia il clima non era Persona_1
sereno, spesso per problematiche legate alla mancata regolarizzazione contrattuale della ricorrente, e che le parti spesso litigavano;
in generale, i testimoni hanno confermato i comportamenti prevaricatori, in particolare hanno riferito di atteggiamenti sgarbati, posti in essere dal resistente nei confronti della ricorrente.
3 Orbene, dagli elementi raccolti si può pervenire alla conclusione che i comportamenti del resistente abbiano concorso a determinare la intollerabilità della convivenza coniugale, in ragione dei suoi comportamenti prevaricatori e violenti nei confronti della ricorrente.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “le violenze fisiche costituiscono
violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per
sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio -, non solo la pronuncia di separazione
personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere
di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del
coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale
delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Civ., sez. I, 22.9.2022 n.
27766).
Va, peraltro, considerato che la ricorrente si sia rivolta ad un avvocato, in un periodo di tempo invero non meglio precisato;
tuttavia, non si comprende se ciò sia effettivamente avvenuto per approntare una eventuale separazione, che poi non vi è stata, neppure di fatto,
almeno sino al mese di giugno 2019.
Ebbene, tale elemento, rimasto imprecisato, non può essere valorizzato nella presente sede,
apparendo assorbente la circostanza che la convivenza non si è mai interrotta sino al mese di giugno 2019, allorquando la ricorrente si è dapprima allontanata dalla casa coniugale, per poi rientrare e infine lasciarla definitivamente nel mese di agosto 2019.
Inoltre, va parimenti considerato che dalle dichiarazioni dei testi escussi si evince che la ricorrente ha intrattenuto una relazione extraconiugale con tale , e che ha Persona_4
lasciato la casa coniugale per andare a vivere con quest'ultimo.
Nello specifico, la FI l'unica all'epoca dei fatti ancora minorenne e Persona_3
convivente con le parti, sempre all'udienza del 17.3.2023 ha riferito che, in un'occasione, la ricorrente ha ammesso dinanzi al resistente e alle tre figlie, presente la teste, testualmente, “di
avere avuto una piccola relazione (messaggini e stare insieme durante i lavori che il Per_4
4 ha fatto nella casa coniugale) col e dire anche che l'aveva interrotta. C'erano voci in Per_4
giro in Paese che dicevano che e [la ricorrente] avevano una relazione;
Per_4 Parte_1
preciso che dopo l'incontro che ho detto prima col primo articolato, mia madre ha negato la
relazione; quando io e mia madre andavamo a trovare mio padre al bar, ci trovavamo sempre
tra i piedi il sig. . Per_4
La FI ha, poi, aggiunto, testualmente, che “mia madre era andata via Persona_3
[da casa] a giugno 2019, poi è rientrata ed è riandata via definitivamente ad agosto 2019 …
mia madre e il convivevano da agosto – settembre 2019 in Bronte, traversa di piazza Per_4
Rosario, a casa del io ci sono stata a pranzo e ho anche dormito lì con loro per stare Per_4
con mia madre … posso dire di sapere che mia madre ha convissuto col a Bronte nella Per_4
casa dove io andavo a trovarla fino al mese di agosto 2021”.
Ebbene, se la FI delle parti ha fornito una ricostruzione dettagliata dei rapporti tra la ricorrente e il anche gli altri testimoni, pur senza fornire elementi così dettagliati, Per_4
hanno esposto che tra le parti sopra menzionate vi fosse una frequentazione in luoghi pubblici e presso il bar del resistente, e che il menzionato si trovasse spesso con la ricorrente. Per_4
Pertanto, sia l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente che la prova che la stessa coltivasse una relazione extraconiugale con tale con il quale è andata poi Per_4
direttamente a convivere, consentono di addebitare la separazione anche alla ricorrente.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, “il volontario abbandono della casa comune da parte
di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta
all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere
l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero
quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza si è già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la
domanda di separazione non sia già stata proposta” (Cass. Civ., sez. I, 5.5.2021 n. 11792).
5 L'accoglimento della domanda di addebito in capo alla ricorrente comporta il rigetto della sua domanda volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore.
Appare, poi, incontestata la circostanza che la FI sia attualmente Persona_3
arruolata nell'Esercito, sebbene originariamente come volontario in ferma iniziale, e che pertanto abbia intrapreso la carriera militare, entrando così nel mondo del lavoro, trattandosi di un inquadramento regolarmente stipendiato, sebbene ancora a tempo determinato;
del resto, lo stesso resistente ha ammesso, nella memoria di replica del 16.9.2024, che la FI sta seguendo il periodo obbligatorio di addestramento propedeutico all'inserimento nel reggimento,
nell'auspicato positivo superamento del corso.
Ebbene, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico della ricorrente, di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 150,00 in favore della FI
[...]
, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data Persona_3
di deposito della presente sentenza.
Inoltre, va rigettata la domanda del resistente volta ad ottenere in suo favore l'assegnazione della casa coniugale.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
6 La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate, la reciproca parziale soccombenza e la particolarità della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito in capo ad entrambe le parti;
Controparte_1
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico della ricorrente Parte_1
, di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 150,00 in favore
[...]
della FI oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con Persona_3
decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia di Gesu
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16529/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Umberto I n. 306, presso lo C.F._1
studio dell'avv. GALVAGNO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Cosenza n. 6, presso lo C.F._2
studio dell'avv. MAGRO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
da : ha esposto che le parti si sono sposate a MA (CT) in data Controparte_1
19.9.1992 e che dall'unione coniugale sono nate le figlie il 2.10.1993, Persona_1 [...]
il 14.3.1996, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Persona_2 [...]
il 14.7.2004. Persona_3
Ha chiesto di dichiarare l'addebitabilità della separazione in capo al resistente, di disporre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 600,00 in favore della FI
[...]
all'epoca minorenne, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e il Persona_3
pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore dell'importo di Euro 500,00.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di pronunciare la Controparte_1
separazione dei coniugi, con addebito nei confronti della ricorrente, e di porre a carico della ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 300,00 in favore della FI all'epoca minorenne, con lui convivente, oltre il Persona_3
pagamento del 50% delle spese straordinarie, e di condannare la ricorrente al risarcimento dei danni per la disgregazione familiare e per la violazione degli obblighi familiari.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 28.1.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso della FI all'epoca minorenne , con collocamento presso il resistente, con la Persona_3
conseguente assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale, è stato posto a carico della ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 150,00 in favore della FI , oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed è Persona_3
2 stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente dell'importo di Euro 200,00.
Aperta la fase istruttoria, è stato disposto l'interrogatorio formale della ricorrente e sono stati escussi alcuni testimoni.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda della ricorrente volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione al resistente appare fondata e va accolta.
Anzitutto, incontestata appare la circostanza che la ricorrente abbia collaborato all'impresa del resistente, esercente l'attività di bar e pasticceria in Bronte.
I testimoni escussi hanno concordato in ordine alla circostanza che il resistente si rivolgeva spesso alla ricorrente con toni inopportuni e maleducati, sia in famiglia che nel locale commerciale di famiglia: in particolare, il teste , all'udienza del 17.3.2023, ha Testimone_1
esposto che in alcune occasioni la FI delle parti lo ha chiamato mentre il resistente schiaffeggiava tutti, che al bar spesso insultava la ricorrente davanti ai clienti, e ha riferito che in un'occasione il resistente con uno schiaffo ha sfondato il timpano della ricorrente, avendo riferito, testualmente: “una volta, con un timbuluni, le ha sfondato il timpano”.
FI della coppia, ha confermato che in famiglia il clima non era Persona_1
sereno, spesso per problematiche legate alla mancata regolarizzazione contrattuale della ricorrente, e che le parti spesso litigavano;
in generale, i testimoni hanno confermato i comportamenti prevaricatori, in particolare hanno riferito di atteggiamenti sgarbati, posti in essere dal resistente nei confronti della ricorrente.
3 Orbene, dagli elementi raccolti si può pervenire alla conclusione che i comportamenti del resistente abbiano concorso a determinare la intollerabilità della convivenza coniugale, in ragione dei suoi comportamenti prevaricatori e violenti nei confronti della ricorrente.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “le violenze fisiche costituiscono
violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per
sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio -, non solo la pronuncia di separazione
personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere
di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del
coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale
delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Civ., sez. I, 22.9.2022 n.
27766).
Va, peraltro, considerato che la ricorrente si sia rivolta ad un avvocato, in un periodo di tempo invero non meglio precisato;
tuttavia, non si comprende se ciò sia effettivamente avvenuto per approntare una eventuale separazione, che poi non vi è stata, neppure di fatto,
almeno sino al mese di giugno 2019.
Ebbene, tale elemento, rimasto imprecisato, non può essere valorizzato nella presente sede,
apparendo assorbente la circostanza che la convivenza non si è mai interrotta sino al mese di giugno 2019, allorquando la ricorrente si è dapprima allontanata dalla casa coniugale, per poi rientrare e infine lasciarla definitivamente nel mese di agosto 2019.
Inoltre, va parimenti considerato che dalle dichiarazioni dei testi escussi si evince che la ricorrente ha intrattenuto una relazione extraconiugale con tale , e che ha Persona_4
lasciato la casa coniugale per andare a vivere con quest'ultimo.
Nello specifico, la FI l'unica all'epoca dei fatti ancora minorenne e Persona_3
convivente con le parti, sempre all'udienza del 17.3.2023 ha riferito che, in un'occasione, la ricorrente ha ammesso dinanzi al resistente e alle tre figlie, presente la teste, testualmente, “di
avere avuto una piccola relazione (messaggini e stare insieme durante i lavori che il Per_4
4 ha fatto nella casa coniugale) col e dire anche che l'aveva interrotta. C'erano voci in Per_4
giro in Paese che dicevano che e [la ricorrente] avevano una relazione;
Per_4 Parte_1
preciso che dopo l'incontro che ho detto prima col primo articolato, mia madre ha negato la
relazione; quando io e mia madre andavamo a trovare mio padre al bar, ci trovavamo sempre
tra i piedi il sig. . Per_4
La FI ha, poi, aggiunto, testualmente, che “mia madre era andata via Persona_3
[da casa] a giugno 2019, poi è rientrata ed è riandata via definitivamente ad agosto 2019 …
mia madre e il convivevano da agosto – settembre 2019 in Bronte, traversa di piazza Per_4
Rosario, a casa del io ci sono stata a pranzo e ho anche dormito lì con loro per stare Per_4
con mia madre … posso dire di sapere che mia madre ha convissuto col a Bronte nella Per_4
casa dove io andavo a trovarla fino al mese di agosto 2021”.
Ebbene, se la FI delle parti ha fornito una ricostruzione dettagliata dei rapporti tra la ricorrente e il anche gli altri testimoni, pur senza fornire elementi così dettagliati, Per_4
hanno esposto che tra le parti sopra menzionate vi fosse una frequentazione in luoghi pubblici e presso il bar del resistente, e che il menzionato si trovasse spesso con la ricorrente. Per_4
Pertanto, sia l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente che la prova che la stessa coltivasse una relazione extraconiugale con tale con il quale è andata poi Per_4
direttamente a convivere, consentono di addebitare la separazione anche alla ricorrente.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, “il volontario abbandono della casa comune da parte
di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta
all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere
l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero
quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza si è già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la
domanda di separazione non sia già stata proposta” (Cass. Civ., sez. I, 5.5.2021 n. 11792).
5 L'accoglimento della domanda di addebito in capo alla ricorrente comporta il rigetto della sua domanda volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore.
Appare, poi, incontestata la circostanza che la FI sia attualmente Persona_3
arruolata nell'Esercito, sebbene originariamente come volontario in ferma iniziale, e che pertanto abbia intrapreso la carriera militare, entrando così nel mondo del lavoro, trattandosi di un inquadramento regolarmente stipendiato, sebbene ancora a tempo determinato;
del resto, lo stesso resistente ha ammesso, nella memoria di replica del 16.9.2024, che la FI sta seguendo il periodo obbligatorio di addestramento propedeutico all'inserimento nel reggimento,
nell'auspicato positivo superamento del corso.
Ebbene, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico della ricorrente, di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 150,00 in favore della FI
[...]
, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data Persona_3
di deposito della presente sentenza.
Inoltre, va rigettata la domanda del resistente volta ad ottenere in suo favore l'assegnazione della casa coniugale.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
6 La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate, la reciproca parziale soccombenza e la particolarità della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito in capo ad entrambe le parti;
Controparte_1
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico della ricorrente Parte_1
, di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 150,00 in favore
[...]
della FI oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con Persona_3
decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia di Gesu
7