Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1740/2024 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 15/05/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Di Lella in sostituzione dell'avv. Naso per la parte convenuta Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. In particolare, la difesa della parte ricorrente contesta quanto dedotto dalla resistente, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia. Concorda con i conteggi da ultimo effettuati dal convenuto. CP_2
La difesa di parte resistente chiede un rinvio per ricerca di ulteriore giurisprudenza in materia.
Il giudice, ritenuta la questione già ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di merito e legittimità note all'ufficio, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del 15/05/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1740 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 09/08/2024 avente ad oggetto: avente ad oggetto: personale docente/contratti a termine/ discriminazione/indennità
per ferie non godute e festività soppresse da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
) Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, con il Controparte_4
patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Persona_1
Indirizzo Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.La parte ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche indicate in epigrafe esponendo di essere docente e di avere prestato servizio alle dipendenze del CP_2
convenuto in forza di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche negli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021, di avere maturato 28,66 gg di ferie e festività soppresse;
di non avere goduto delle ferie e festività soppresse maturate, di non averle richieste, di non essere stata
1 informata del diritto di potere fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e comunque di non essere stata invitato dai dirigenti scolastici a goderne;
di non essere stata avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie e festività avrebbe comportato la perdita delle stesse. La parte ricorrente richiama la disciplina speciale dettata per il comparto scuola dall'art. 1, comma 54-56
della legge 228/2012, la quale deve essere coordinata e interpretata alla luce dei principi fissati dalle fonti europee in tema di ferie annuali retribuite. La ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea secondo la quale la dir. 2003/88 non è ostativa ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie, purché però il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare tale diritto. Tale principio è stato applicato dalla Corte di
Cassazione (ord. 14268/2022). La S.C. ha anche chiarito che i docenti devono comunque considerarsi a disposizione anche durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. Ciò
premesso, la parte ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE
l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione
della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte
ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di
Cont contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO CONDANNARE
le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità
sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2019/20 e
2020/21, per complessivi € 1.739,37 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”.
2. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto l'integrale rigetto delle Controparte_3
domande di parte ricorrente sostenendo che alla luce della normativa in vigore, per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie non fruite nel corso dell'anno scolastico deve essere calcolata detraendo dal computo i giorni di sospensione delle lezioni, durante i quali
2 avrebbe potuto godere delle ferie, avuto riguardo all'astratta possibilità di fruirne. Ha in subordine formulato propri conteggi sull'eventuale ammontare delle somme spettanti.
3. La causa non richiede attività istruttoria, anche alla luce dell'adesione della difesa di parte ricorrente ai conteggi di parte resistente e pertanto il Giudice sentite le difese delle parti, con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. In base all'orientamento recentemente espresso da questo Tribunale (sentt. 42/2025, 48/2025,
50/2025, 96/2025 e 291/2025), che trova fondamento nella ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., ord. 11968/2025 del 7.5.2025), le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte integralmente.
5. La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14268/2022 ha disatteso la tesi sostenuta dal stabilendo che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle CP_2
ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno
che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la
normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato
dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme
all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle
ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante
una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare
effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di la sulla base di
recente ma ormai costante orientamento. Tale orientamento ha trovato conferma nelle
successive conformi pronunce della S.C. n. 13440/2024, 16715/2024 28587/2024.
6.Il principio fissato dalla Cassazione, in quanto fondato su attenta analisi della normativa nazionale alla luce delle fonti comunitarie e della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia,
merita integrale condivisione.
3 7.L'amministrazione convenuta non ha dimostrato di avere invitato la docente ricorrente a godere delle ferie nel periodo di sospensione, con avvertenza circa la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. La ricorrente pertanto ha diritto all'indennità sostitutiva per le giornate di ferie ed ex festività non godute nel corso degli anni scolastici indicati.
8. L'amministrazione convenuta ha correttamente ricostruito, in base all'ammontare della retribuzione tabellare e all'orario di servizio, il numero delle giornate di ferie maturate e non godute e la relativa indennità: anno 2019/2020 giorni 11,25; anno 2020/2021 giorni 9,25, con una indennità pari a € 1.226,11 (di cui Euro 689,17 per il 2019/2020 ed Euro 536,94 per il
2020/2021). Allo stesso modo sono stati calcolati n. 2,97 giorni di festività soppresse non goduti nel 2019/2020 e n. 2,70 giorni nel 2020/2021, con un'indennità complessiva di Euro 23,63.
Il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi del . CP_2
9. L'amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata a pagare alla ricorrente l'indennità sostitutiva per la mancata fruizione di nn. 11,15+9,25 giorni di ferie non fruite e di n.
2,97+2,70 giorni di festività soppresse, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del di maturazione del credito sino al saldo.
L'importo dovuto ammonta a € 1.249,74.
10.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente alla indennità
sostitutiva corrispondente alle ferie e festività soppresse maturate e non godute negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (n. 26,17 giornate) e condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma complessiva di € 1.249,74, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data maturazione del credito sino al saldo;
4 2) condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 15.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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