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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1318/2023, avverso la sentenza n. 1144/2023 del Tribunale di Bari tra
elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giuseppe Lospalluti, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
e
elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Antonia D'Ecclesiis, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.11.15 ha evocato innanzi al Controparte_1
Tribunale di Bari , moglie del fratello , per sentirla condannare a Parte_1 Controparte_2 pagargli € 25.700,00 o altra somma di giustizia (oltre accessori e spese di lite) a titolo di risarcimento dei danni all'onore, alla reputazione e alla salute che la donna gli aveva arrecato, in un generale contesto di ostilità tra le due famiglie (abitanti a piani diversi dello stesso stabile di Gravina in
Puglia), attraverso una serie di condotte di minaccia, ingiuria e violenza culminate nell'episodio del
29.6.15, allorchè la donna lo aveva aggredito alle spalle all'uscita dal portone di casa, ingiuriandolo, minacciandolo e colpendolo più volte al capo con una borsa contenente bottiglie fino a causargli un trauma cranico.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta e, nell'offrire una diversa versione sugli episodi indicati dall'attore (ivi compreso quello del 29.6.15, in cui a suo dire era stato il cognato a insultarla, sbatterla contro un'auto, a tentare di strangolarla e, dopo un tentativo della CP_1 donna di difendersi graffiando al collo l'aggressore, a causarle gravi lesioni scaraventandola per terra, dove era stata ulteriormente colpita con calci al torace e alle gambe dai figli e dalla moglie dell'aggressore, frattanto sopraggiunti), ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte a risarcirle i danni nella misura di € 47.533,74 oltre accessori, con vittoria di spese.
Istruita la causa mediante prove orali ed espletamento di due CTU medico-legali sulle persone dello e della con sentenza del 31.3.23 il Tribunale di Bari ha accolto la CP_1 Pt_1 domanda risarcitoria dell'attore principale limitatamente al danno biologico subìto nell'episodio del
29.6.15 (essendo rimaste indimostrate le ulteriori condotte asseritamente lesive dell'onore e della reputazione) e, per l'effetto, ha condannato la a pagargli, a tale titolo, l'importo di € 685,67 oltre Pt_1 accessori, mentre ha rigettato la domanda riconvenzionale di quest'ultima, con condanna della stessa a rifondere alla controparte le spese di lite e a sopportare i costi delle due CTU.
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello la per chiedere, in riforma Pt_1 della decisione di primo grado, il rigetto dell'avversa domanda e l'accoglimento della richiesta risarcitoria come da lei avanzata in quella sede, con vittoria delle spese del doppio grado.
Assegnati i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
Con motivi di impugnazione suscettibili di esame unitario l'appellante lamenta in sostanza che il primo giudice, mal governando il compendio probatorio, abbia erroneamente ritenuto provata la versione dei fatti offerta dallo , sminuendo senza ragione sia le dichiarazioni testimoniali CP_1 rese da , figlio della sia la valutazione del CTU di compatibilità tra le lesioni Testimone_1 Pt_1 riportate dalla e la condotta da lei riferita. Pt_1
La doglianza è infondata.
La sentenza appellata, nell'esaminare il complessivo quadro probatorio emerso dall'istruttoria orale, ha valutato che, una volta divenute inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese da tale (il quale, denunciato da per avere falsamente Testimone_2 Controparte_1 confermato in quella sede la versione dei fatti della nel susseguente giudizio penale è stato Pt_1 prosciolto ex art.376 co.2 c.p. per avere ritrattato confessando di non essere stato presente all'episodio del 29.6.15), l'unica altra testimonianza favorevole alla in quanto proveniente dal Pt_1 figlio è da ritenere meno attendibile rispetto a quelle, confermative dell'opposta versione Tes_1 dello , rese dai testi e : e ciò in quanto di CP_1 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 queste ultime testimonianze non vi è ragione di dubitare (provenendo da soggetti indifferenti all'esito della lite, essendo connotate da attendibilità intrinseca ed estrinseca e trovando altresì riscontro nella relazione del Pronto Soccorso e nelle fotografie – scattate dallo – della ferita CP_1
e della busta utilizzata come arma); mentre le dichiarazioni di provengono da Testimone_1 soggetto non soltanto legato alla da un rapporto di stretta parentela, ma anche pacificamente Pt_1 animato, al pari degli altri componenti del suo nucleo familiare, da importanti ragioni di astio verso lo zio e i familiari di quest'ultimo. Controparte_1
Trattasi di ragionamento probatorio immune da vizi logici o da profili di illegittimità, che questa Corte condivide senz'altro.
Né può valere a sovvertire il percorso argomentativo seguito dal primo giudice l'altro elemento invocato dall'appellante, ossia il fatto che la consulenza medico-legale espletata sulla persona della abbia accertato l'astratta compatibilità tra le lesioni accertate dai sanitari a carico Pt_1 della donna e la caduta in terra lamentata dalla stessa.
Siffatta valutazione di compatibilità, infatti, non soltanto lascia comunque residuare l'ipotesi che la donna si sia potuta fare male con altre modalità egualmente compatibili con il pregiudizio riscontrato oppure sia potuta cadere in una diversa successiva occasione;
ma, soprattutto, non vale comunque a dimostrare che, se pure la caduta si è verificata in occasione dell'episodio di cui è causa, essa sia stata cagionata proprio da un'aggressione dello , condotta quest'ultima che tutti i CP_1 testimoni indifferenti all'esito della lite hanno fermamente negato, piuttosto riferendo di un'azione aggressiva da parte della stessa Pt_1
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'appello va rigettato, con condanna della a rifondere Pt_1 alla controparte le spese di difesa sostenute nel presente grado e liquidate come da dispositivo.
La dovrà anche versare, ricorrendo i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater TUSG, Pt_1
l'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1144/2023 emessa dal Tribunale di Bari il Parte_1
31.3.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3.500,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento, a carico dell'appellante , Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 26.2.25
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo