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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 20 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 4421/2024 R.G. e al n. 5910/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...], l'[...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Polveriera n. 36, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Giulia Calcagno.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 19.8.2024 Parte_1
premettendo di svolgere attività lavorativa di impiegata presso attività di vendita prodotti di sanitaria e di essere affetta da patologie altamente invalidanti e notevolmente riduttive della sua capacità di lavoro, riferiva di aver presentato, in data 27.4.2023, domanda per ottenere il riconoscimento dello status invalidante richiesto per conseguire l'assegno ordinario di invalidità; che, in seguito a visita medica, l' convenuto non accoglieva la domanda;
di CP_1
1 aver presentato istanza di ATP, in data 17.11.2023, incoato presso questo Tribunale al R.G. n.
5910/2023, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire delle detta prestazione previdenziale ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla concessione del beneficio richiesto;
aveva depositato, in data 31.7.2024, dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del c.t.u. evidenziando che lo stesso aveva sottovalutato le gravità delle patologie da ella sofferte. va la mancata indicazione, nell'elencazione della certificazione medica prodotta nell'elaborato, riguardanti l'aspetto ortopedico, le difficoltà deambulatorie e lo stato di obesità patiti.
Sottolineava che, come rilevato nella ctp in atti, il c.t.u. si era limitato ad individuare, in modo didascalico, un complesso di patologie presenti, senza però discernere dalle stesse altre realtà fenomeniche che, una volta rilevate, avrebbero dato una diversa connotazione e qualificazione medico legale a quel quadro clinico effettivamente poi accreditato.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, di ritenere e dichiarare che ella ricorrente era affetta da un complesso quadro patologico tale da ridurre in modo permanente la sua capacità di lavoro (in occupazioni confacenti alle proprie attitudini) a meno di 1/3 della totale con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine, da altra data che risulterà in corso di causa, e condannarsi l' al pagamento della prestazione dovuta con CP_1
la decorrenza di legge, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio con memoria del 27.11.2024, eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria iscritto al n. 5910/2023 R.G., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 20.5.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è parzialmente meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità:
“Artropatia degenerativa polidistrettuale, con maggiore interessamento del rachide, delle ginocchia e della spalla destra, a moderata incidenza funzionale. Obesità classe 3. Laparocele
2 in fossa iliaca sinistra quale esito di pregresso intervento chirurgico di istero-annessiectomia bilaterale. Insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. Sindrome ansioso-depressiva di entità moderata in 61enne addetta alle vendite ed alle operazioni di magazzinaggio in una sanitaria a gestione familiare” ed ha quindi accertato che tali patologie sono tali da determinare a meno di un terzo la capacità di lavoro della ricorrente in occupazioni confacenti alle proprie attitudini di lavoro, a far data dal mese di giugno 2024.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda, va dichiarato che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da giugno 2024.
6.- Va, poi, rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della
l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei. CP_1
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante accertato e della inammissibile domanda di condanna al pagamento della prestazione, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di due terzi delle spese di giudizio relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore della ricorrente come dispositivo ex D.M. CP_1
n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio;
di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Giulia Calcagno, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
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P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 17.11.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 19.8.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da giugno 2024;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1
merito, che liquida – già ridotte – in euro 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Giulia CALCAGNO, compensando la restante quota e le spese di lite relative alla fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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