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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2024, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 106/2024 tra i coniugi:
(C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CESARANO ANTONIO
attore
(C.F. ) Parte_1 C.F._2
convenuta contumace
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
conclusioni della parte costituita: come in ricorso e verbale di udienza del 7/5/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. - Con ricorso depositato il 8/1/2024 ha chiesto a questo Tribunale di CP_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in CASORIA (NA) in data 08/06/1991, unione dalla quale sono nati i figli Parte_1
e (19/7/1994) e (10/7/2003). Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Alla prima udienza del 7/5/2024, presente solo la parte ricorrente, il suo difensore ha documentato la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza alla parte convenuta, di cui è stata così dichiarata la contumacia.
A tale udienza il difensore della parte attrice ha quindi insistito per l'accoglimento delle iniziali conclusioni e ha proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 14/5/2024.
Motivi della decisione
2. - La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e viene accolta.
I coniugi, sposatisi con matrimonio concordatario in data 08/06/1991 in CASORIA (NA), vivono separati dal 28/2/2023 , data di loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa del Tribunale di Modena del 8/3/2024.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, dalla stessa mancata partecipazione del convenuto al presente giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Quanto alle domande accessorie, il ricorrente ha chiesto di confermare le condizioni delle separazione consensuale: “il padre verserà per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne
(10/7/2003) la somma mensile di € 220,00, dei quali 170,00 alla madre e 50,00 direttamente Per_3
alla figlia, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno 5 d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.”
In assenza di fatti sopravvenuti può essere confermata tale condizione concordata nella recente separazione consensuale.
Gli altri due figli ( e ), sono economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
4. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto che, con la sua condotta, ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale della vicenda, anche con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di pagina 2 di 3 legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M . Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis seg. c.p.c.
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CASORIA
(NA) il 08/06/1991 fra nato a [...] il [...] e CP_1 [...]
nata a [...] il [...] Parte_1
II – CONFERMA la seguente previsione della separazione consensuale: “il padre verserà per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne (10/7/2003) la somma mensile di € 220,00, Per_3
dei quali 170,00 alla madre e 50,00 direttamente alla figlia, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno 5 d'ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.”
III - condanna a rifondere a , le spese del Parte_1 CP_1
procedimento, che liquida in € 1.500,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
IV - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASORIA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1991 Atto n. 74 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 106/2024 tra i coniugi:
(C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CESARANO ANTONIO
attore
(C.F. ) Parte_1 C.F._2
convenuta contumace
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
conclusioni della parte costituita: come in ricorso e verbale di udienza del 7/5/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. - Con ricorso depositato il 8/1/2024 ha chiesto a questo Tribunale di CP_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in CASORIA (NA) in data 08/06/1991, unione dalla quale sono nati i figli Parte_1
e (19/7/1994) e (10/7/2003). Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Alla prima udienza del 7/5/2024, presente solo la parte ricorrente, il suo difensore ha documentato la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza alla parte convenuta, di cui è stata così dichiarata la contumacia.
A tale udienza il difensore della parte attrice ha quindi insistito per l'accoglimento delle iniziali conclusioni e ha proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 14/5/2024.
Motivi della decisione
2. - La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e viene accolta.
I coniugi, sposatisi con matrimonio concordatario in data 08/06/1991 in CASORIA (NA), vivono separati dal 28/2/2023 , data di loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa del Tribunale di Modena del 8/3/2024.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, dalla stessa mancata partecipazione del convenuto al presente giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Quanto alle domande accessorie, il ricorrente ha chiesto di confermare le condizioni delle separazione consensuale: “il padre verserà per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne
(10/7/2003) la somma mensile di € 220,00, dei quali 170,00 alla madre e 50,00 direttamente Per_3
alla figlia, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno 5 d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.”
In assenza di fatti sopravvenuti può essere confermata tale condizione concordata nella recente separazione consensuale.
Gli altri due figli ( e ), sono economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
4. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto che, con la sua condotta, ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale della vicenda, anche con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di pagina 2 di 3 legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M . Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis seg. c.p.c.
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CASORIA
(NA) il 08/06/1991 fra nato a [...] il [...] e CP_1 [...]
nata a [...] il [...] Parte_1
II – CONFERMA la seguente previsione della separazione consensuale: “il padre verserà per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne (10/7/2003) la somma mensile di € 220,00, Per_3
dei quali 170,00 alla madre e 50,00 direttamente alla figlia, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno 5 d'ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.”
III - condanna a rifondere a , le spese del Parte_1 CP_1
procedimento, che liquida in € 1.500,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
IV - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASORIA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1991 Atto n. 74 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3