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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 19/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5136/2022, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Catania Maria;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
-resistente contumace-
Oggetto: disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.6.2022 parte ricorrente ha contestato le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 2018014206/DDL del 07.05.2022 nella
1 parte in cui l ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l'impresa CP_1 individuale LI e co. di e il dipendente coniuge Parte_1 Controparte_3 della ricorrente.
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha dedotto la veridicità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, come contrattualizzato, deducendo di aver assunto con la CP_3 qualifica di carpentiere, prima dal 15.11.2017 al 14.12.2017 e, successivamente, a decorrere dal
16.7.2018 al fine di impiegarlo presso un nuovo cantiere, per poi distaccarlo presso altra ditta nel gennaio 2019, provvedendo in tali periodi a corrispondere lo stipendio e versare i contributi previdenziali. Ha chiesto quindi “accertare e che il lavoratore nato a [...]
Catania il 22 luglio 1966 ha prestato attività di lavoro subordinato per la ditta LI & CO di Pappalardo Martina - conseguentemente riconoscere il rapporto di lavoro subordinato in capo al lavoratore”.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, l ha richiamato i contenuti del verbale CP_1 ispettivo e rappresentato la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra la ditta individuale e in ragione della presunzione di gratuità del lavoro tra Controparte_3 familiari e in difetto di alcuna prova della subordinazione;
ha poi rappresentato la legittimità degli ulteriori accertamenti compiuti nel verbale ispettivo riferiti a diverse posizioni lavorative, chiedendo “In via principale, rigettare integralmente il ricorso avversario e tutte domande ivi svolte e per l'effetto confermare integralmente il verbale di accertamento opposto e tutti gli atti presupposti e conseguenti , il disconoscimento e l'annullamento del rapporto di lavoro subordinato di Controparte_3
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal
Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato”.
Non si è costituito in giudizio l , del quale va dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, stante il carattere in parte generico e in parte irrilevante delle circostanze dedotte nei capitoli di prova di cui al ricorso, il procedimento è stato rinviato con assegnazione di termine per note difensive all'udienza del 18.11.2024 e, successivamente, stante il mancato deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 12.12.2024 per verificare l'interesse delle parti e, per discussione e
2 decisione, all'udienza del 19.5.2025, anch'essa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti.
All'esito, sulle conclusioni di parte ricorrente di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il presente giudizio impone di valutare la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra quale titolare della ditta individuale Parte_1
LI e co. e coniuge della ricorrente, rapporto ritenuto fittizio Controparte_3 dall in ragione della carenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione. CP_1
Con riguardo all'oggetto del giudizio, occorre in via preliminare chiarire che il verbale di accertamento in questa sede contestato non contiene il solo disconoscimento del rapporto di lavoro di per il quale l si è riservato di provvedere al recupero delle Controparte_3 CP_1 agevolazioni contributive, ma contiene ulteriori rilievi e addebiti contributivi relativi alle posizioni di altri lavoratori, che tuttavia non sono stati contestati da parte ricorrente e, dunque, esulano dal sindacato da compiersi in questa sede (cfr. punto n. 3 del verbale, allegato ai fascicoli di entrambe le parti)
2.1. Tanto chiarito, con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018014206/DDL del 7.4.2022 i funzionari competenti hanno rilevato che Controparte_3 era stato dipendente della LI e co. dal 15.11.2017 al 14.12.2017L, che aveva in seguito fruito della Naspi e successivamente era stato riassunto dal 16.7.2018 al 31.7.2019, come operaio full time e con la qualifica di carpentiere inquadrato nel livello 3 del CCNL di categoria.
Hanno quindi ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato come formalizzato tra le parti, ritenendo che a tale qualificazione ostasse “la circostanza che lo stesso è coniuge della titolare dell'azienda sig.ra ”, avendo i due “contratto matrimonio il Parte_1
27.7.1991” e convivendo nella medesima abitazione, dovendo pertanto ritenersi operanti le presunzioni di gratuità relative alle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, non contraddette da elementi di prova contrari forniti dalla datrice di lavoro. In particolare, nel verbale di accertamento si legge che “con riferimento all'onerosità si rileva che nessuna prova di pagamento della retribuzione è stata fornita dalla , Parte_2 sebbene richiesta. Le ricariche sulla carta posta pay del sig. […] non riportano una CP_3 causale e dove è riportata viene indicata un generico “fondo cassa” e mai “acconto su stipendio” o “saldo stipendio” come accade nel caso degli altri lavoratori. Inoltre gli importi accreditati non hanno alcuna rispondenza con le buste paga emesse in favore del sig. CP_3
A questo si aggiunge che le modalità con cui il rapporto si è svolto in concreto non
[...]
3 sembrano riconducibili ai requisiti previsti nel caso di lavoro dipendente mancando oltre che
l'onerosità […]”.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del disconoscimento, affermando la sussistenza di tutti i requisiti tipici del rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto anche della documentazione prodotta in allegato al ricorso, comprovante l'esistenza e la veridicità del suddetto rapporto (Unilav, buste paga e disposizioni di pagamento;
cfr. doc. nn.1,
2, 3, 7, 8, 9, 10 – fasc. ricorrente).
Tale assunto non può tuttavia ritenersi fondato, non avendo la ricorrente offerto adeguata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche proprie della subordinazione intercorso con il coniuge . Controparte_3
CP_ 2.2. In tema di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ad opera dell la
Suprema Corte ha affermato che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, CP_ alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (cfr. C. Cass. n. 809/2021).
A ciò aggiungasi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle prestazioni lavorative rese in ambito familiare opera una presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae, il che non esclude la possibilità che esista un rapporto di lavoro subordinato, ma implica che tale rapporto debba essere rigorosamente provato nei suoi elementi costitutivi, in modo da vincere la suddetta presunzione
(cfr. Cass. n. 9043/2011; Cass. n. 17992/2010; Cass. n. 7845/2003). Ciò comporta che chi intende far valere l'esistenza del rapporto subordinato deve fornire prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni rese, dovendo queste risultare avvinte da un nesso di corrispettività con le retribuzioni erogate retribuzioni e dovendo essere le suddette prestazioni svolte in esecuzione di direttive e controlli propri del datore di lavoro, pur se caratterizzate da
4 una possibile maggiore elasticità derivante dal vincolo di parentela tra le parti (cfr. Cass. n.
1218/2004). Regole e principi non difformi sono applicati dalla stessa Corte di Cassazione citata in ricorso (Cass. n. 4535/2018), che ha compiuto una valutazione in concreto dell'esistenza degli elementi sintomatico della subordinazione.
2.3. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non sia stato soddisfatto da parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Già sotto il profilo assertivo, le allegazioni di cui al ricorso appaiono generiche, non essendo stato specificato nulla di concreto in ordine alle modalità di estrinsecazione del rapporto lavorativo, in ordine ai poteri di etero-organizzazione in tesi esercitati da Parte_1
né in ordine alla necessità che rispettasse precisi orari di lavoro (nemmeno
[...] CP_3 indicati) o che fosse soggetto al controllo della moglie, datrice di lavoro.
Insufficienti a tal fine appaiono le deduzioni in ordine al carattere oneroso delle prestazioni rese o all'avvenuta emissione delle buste paga e al versamento dei contributi.
Quanto all'onerosità della prestazione, essa non risulta comprovata dalla documentazione in atti, che depone anzi in senso contrario rispetto alla necessaria corrispettività tra le prestazioni rese e gli importi erogati a;
invero, le disposizioni di pagamento effettuate in favore CP_3 di quest'ultimo non hanno ad oggetto importi fissi né tali importi coincidono con quelli mensilmente indicati nelle buste paga (cfr. docc. 2, 3, 9,e 10 – fasc. ricorrente), il che induce a ritenere che non vi fosse precisa correlazione tra il versamento di somme in favore di CP_3
e l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Non valgono poi a comprovare l'effettiva natura subordinata del rapporto i modelli Unilav
o le buste paga, in quanto atti di formazione datoriale, in quanto tale scarsamente attendibili in punto di rilevanza probatoria laddove sia lo stesso datore di lavoro a volersene avvalere, e che comunque nulla indicano in ordine al concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti.
Inammissibili risultano poi i capitoli di prova articolati in ricorso, in quanto aventi ad oggetto circostanze solo genericamente dedotte, prive di concreti riferimenti spazio temporali, inidonee a comprovare anche solo la sussistenza di indici sintomatici della subordinazione.1 In particolare, non sono puntualmente indicati i poteri datoriali esercitati dalla datrice di lavoro,
1 1. Vero o no che da luglio 2018 al gennaio 2019 avete svolto con il sig. attività lavorativa presso il Controparte_3 cantiere sito in Comune di Figline e Incisa Valdarno, località Traccolle”, recandovi presso il cantiere tutti i giorni, dal lunedì al venerdì ?
2. Vero o no che il signor rispettava gli orario di lavoro di entrata e di uscita? Controparte_3
3. Vero o no che le diretti te sia dal direttore dei lavori nominato dalla ditta appaltatrice che dalla datrice di lavoro ?
4. Vero o no che la ditta provvedeva ad ordinare tutti i materiali necessari per il proseguimento dei lavori ?
5. Vero o no che nel gennaio del 2019 il cantiere di Figline veniva sospeso ed il signor veniva distaccato presso un' CP_3 altra ditta ?
5 non è stato chiesto di provare quali fossero le mansioni svolte da non sono stati CP_3 indicati puntualmente gli orari che questi era tenuto a rispettare, il che non consente di determinare se sussistesse il vincolo di subordinazione, che si sostanzia nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore, condizione che non può ritenersi provata dal genericamente formulato capitolo n. 4.
Il ricorso va dunque rigettato in quanto infondato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come integrato e modificato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5136/2022 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia dell;
Controparte_2 rigetta il ricorso;
condanna a rifondere all le spese di lite che liquida in € 1863,50 Parte_1 CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali.
Catania, 20/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 19/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5136/2022, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Catania Maria;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
-resistente contumace-
Oggetto: disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.6.2022 parte ricorrente ha contestato le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 2018014206/DDL del 07.05.2022 nella
1 parte in cui l ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l'impresa CP_1 individuale LI e co. di e il dipendente coniuge Parte_1 Controparte_3 della ricorrente.
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha dedotto la veridicità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, come contrattualizzato, deducendo di aver assunto con la CP_3 qualifica di carpentiere, prima dal 15.11.2017 al 14.12.2017 e, successivamente, a decorrere dal
16.7.2018 al fine di impiegarlo presso un nuovo cantiere, per poi distaccarlo presso altra ditta nel gennaio 2019, provvedendo in tali periodi a corrispondere lo stipendio e versare i contributi previdenziali. Ha chiesto quindi “accertare e che il lavoratore nato a [...]
Catania il 22 luglio 1966 ha prestato attività di lavoro subordinato per la ditta LI & CO di Pappalardo Martina - conseguentemente riconoscere il rapporto di lavoro subordinato in capo al lavoratore”.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, l ha richiamato i contenuti del verbale CP_1 ispettivo e rappresentato la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra la ditta individuale e in ragione della presunzione di gratuità del lavoro tra Controparte_3 familiari e in difetto di alcuna prova della subordinazione;
ha poi rappresentato la legittimità degli ulteriori accertamenti compiuti nel verbale ispettivo riferiti a diverse posizioni lavorative, chiedendo “In via principale, rigettare integralmente il ricorso avversario e tutte domande ivi svolte e per l'effetto confermare integralmente il verbale di accertamento opposto e tutti gli atti presupposti e conseguenti , il disconoscimento e l'annullamento del rapporto di lavoro subordinato di Controparte_3
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal
Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato”.
Non si è costituito in giudizio l , del quale va dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, stante il carattere in parte generico e in parte irrilevante delle circostanze dedotte nei capitoli di prova di cui al ricorso, il procedimento è stato rinviato con assegnazione di termine per note difensive all'udienza del 18.11.2024 e, successivamente, stante il mancato deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 12.12.2024 per verificare l'interesse delle parti e, per discussione e
2 decisione, all'udienza del 19.5.2025, anch'essa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti.
All'esito, sulle conclusioni di parte ricorrente di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il presente giudizio impone di valutare la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra quale titolare della ditta individuale Parte_1
LI e co. e coniuge della ricorrente, rapporto ritenuto fittizio Controparte_3 dall in ragione della carenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione. CP_1
Con riguardo all'oggetto del giudizio, occorre in via preliminare chiarire che il verbale di accertamento in questa sede contestato non contiene il solo disconoscimento del rapporto di lavoro di per il quale l si è riservato di provvedere al recupero delle Controparte_3 CP_1 agevolazioni contributive, ma contiene ulteriori rilievi e addebiti contributivi relativi alle posizioni di altri lavoratori, che tuttavia non sono stati contestati da parte ricorrente e, dunque, esulano dal sindacato da compiersi in questa sede (cfr. punto n. 3 del verbale, allegato ai fascicoli di entrambe le parti)
2.1. Tanto chiarito, con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018014206/DDL del 7.4.2022 i funzionari competenti hanno rilevato che Controparte_3 era stato dipendente della LI e co. dal 15.11.2017 al 14.12.2017L, che aveva in seguito fruito della Naspi e successivamente era stato riassunto dal 16.7.2018 al 31.7.2019, come operaio full time e con la qualifica di carpentiere inquadrato nel livello 3 del CCNL di categoria.
Hanno quindi ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato come formalizzato tra le parti, ritenendo che a tale qualificazione ostasse “la circostanza che lo stesso è coniuge della titolare dell'azienda sig.ra ”, avendo i due “contratto matrimonio il Parte_1
27.7.1991” e convivendo nella medesima abitazione, dovendo pertanto ritenersi operanti le presunzioni di gratuità relative alle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, non contraddette da elementi di prova contrari forniti dalla datrice di lavoro. In particolare, nel verbale di accertamento si legge che “con riferimento all'onerosità si rileva che nessuna prova di pagamento della retribuzione è stata fornita dalla , Parte_2 sebbene richiesta. Le ricariche sulla carta posta pay del sig. […] non riportano una CP_3 causale e dove è riportata viene indicata un generico “fondo cassa” e mai “acconto su stipendio” o “saldo stipendio” come accade nel caso degli altri lavoratori. Inoltre gli importi accreditati non hanno alcuna rispondenza con le buste paga emesse in favore del sig. CP_3
A questo si aggiunge che le modalità con cui il rapporto si è svolto in concreto non
[...]
3 sembrano riconducibili ai requisiti previsti nel caso di lavoro dipendente mancando oltre che
l'onerosità […]”.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del disconoscimento, affermando la sussistenza di tutti i requisiti tipici del rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto anche della documentazione prodotta in allegato al ricorso, comprovante l'esistenza e la veridicità del suddetto rapporto (Unilav, buste paga e disposizioni di pagamento;
cfr. doc. nn.1,
2, 3, 7, 8, 9, 10 – fasc. ricorrente).
Tale assunto non può tuttavia ritenersi fondato, non avendo la ricorrente offerto adeguata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche proprie della subordinazione intercorso con il coniuge . Controparte_3
CP_ 2.2. In tema di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ad opera dell la
Suprema Corte ha affermato che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, CP_ alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (cfr. C. Cass. n. 809/2021).
A ciò aggiungasi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle prestazioni lavorative rese in ambito familiare opera una presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae, il che non esclude la possibilità che esista un rapporto di lavoro subordinato, ma implica che tale rapporto debba essere rigorosamente provato nei suoi elementi costitutivi, in modo da vincere la suddetta presunzione
(cfr. Cass. n. 9043/2011; Cass. n. 17992/2010; Cass. n. 7845/2003). Ciò comporta che chi intende far valere l'esistenza del rapporto subordinato deve fornire prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni rese, dovendo queste risultare avvinte da un nesso di corrispettività con le retribuzioni erogate retribuzioni e dovendo essere le suddette prestazioni svolte in esecuzione di direttive e controlli propri del datore di lavoro, pur se caratterizzate da
4 una possibile maggiore elasticità derivante dal vincolo di parentela tra le parti (cfr. Cass. n.
1218/2004). Regole e principi non difformi sono applicati dalla stessa Corte di Cassazione citata in ricorso (Cass. n. 4535/2018), che ha compiuto una valutazione in concreto dell'esistenza degli elementi sintomatico della subordinazione.
2.3. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non sia stato soddisfatto da parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Già sotto il profilo assertivo, le allegazioni di cui al ricorso appaiono generiche, non essendo stato specificato nulla di concreto in ordine alle modalità di estrinsecazione del rapporto lavorativo, in ordine ai poteri di etero-organizzazione in tesi esercitati da Parte_1
né in ordine alla necessità che rispettasse precisi orari di lavoro (nemmeno
[...] CP_3 indicati) o che fosse soggetto al controllo della moglie, datrice di lavoro.
Insufficienti a tal fine appaiono le deduzioni in ordine al carattere oneroso delle prestazioni rese o all'avvenuta emissione delle buste paga e al versamento dei contributi.
Quanto all'onerosità della prestazione, essa non risulta comprovata dalla documentazione in atti, che depone anzi in senso contrario rispetto alla necessaria corrispettività tra le prestazioni rese e gli importi erogati a;
invero, le disposizioni di pagamento effettuate in favore CP_3 di quest'ultimo non hanno ad oggetto importi fissi né tali importi coincidono con quelli mensilmente indicati nelle buste paga (cfr. docc. 2, 3, 9,e 10 – fasc. ricorrente), il che induce a ritenere che non vi fosse precisa correlazione tra il versamento di somme in favore di CP_3
e l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Non valgono poi a comprovare l'effettiva natura subordinata del rapporto i modelli Unilav
o le buste paga, in quanto atti di formazione datoriale, in quanto tale scarsamente attendibili in punto di rilevanza probatoria laddove sia lo stesso datore di lavoro a volersene avvalere, e che comunque nulla indicano in ordine al concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti.
Inammissibili risultano poi i capitoli di prova articolati in ricorso, in quanto aventi ad oggetto circostanze solo genericamente dedotte, prive di concreti riferimenti spazio temporali, inidonee a comprovare anche solo la sussistenza di indici sintomatici della subordinazione.1 In particolare, non sono puntualmente indicati i poteri datoriali esercitati dalla datrice di lavoro,
1 1. Vero o no che da luglio 2018 al gennaio 2019 avete svolto con il sig. attività lavorativa presso il Controparte_3 cantiere sito in Comune di Figline e Incisa Valdarno, località Traccolle”, recandovi presso il cantiere tutti i giorni, dal lunedì al venerdì ?
2. Vero o no che il signor rispettava gli orario di lavoro di entrata e di uscita? Controparte_3
3. Vero o no che le diretti te sia dal direttore dei lavori nominato dalla ditta appaltatrice che dalla datrice di lavoro ?
4. Vero o no che la ditta provvedeva ad ordinare tutti i materiali necessari per il proseguimento dei lavori ?
5. Vero o no che nel gennaio del 2019 il cantiere di Figline veniva sospeso ed il signor veniva distaccato presso un' CP_3 altra ditta ?
5 non è stato chiesto di provare quali fossero le mansioni svolte da non sono stati CP_3 indicati puntualmente gli orari che questi era tenuto a rispettare, il che non consente di determinare se sussistesse il vincolo di subordinazione, che si sostanzia nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore, condizione che non può ritenersi provata dal genericamente formulato capitolo n. 4.
Il ricorso va dunque rigettato in quanto infondato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come integrato e modificato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso, sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5136/2022 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia dell;
Controparte_2 rigetta il ricorso;
condanna a rifondere all le spese di lite che liquida in € 1863,50 Parte_1 CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali.
Catania, 20/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
6