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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 57636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
(Avv. Antonio Formiconi) APPELLANTE
E
con sede in Roma, Via Barberini n. 47, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Controparte_2
(Avv. Rosario Sapuppo) APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4726-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 28170-2020 R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.12.2024 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.:
Per la parte appellante:
“lo scrivente procuratore, in nome e per conto della Sig.ra intende riportarsi Parte_1 all'atto di citazione in appello, agli scritti difensivi, insistendo per il loro totale accoglimento ed impugnando e contestando le pretese avversarie siccome infondate sia in fatto sia in diritto e precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a tutti gli scritti difensivi, insistendo per il loro totale accoglimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Lo scrivente procuratore chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con ogni altra consequenziale pronuncia”.
Per la parte appellata:
“La Compagnia aerea, come sopra rappresentata e difesa, insiste nelle difese già spiegate nel proprio atto di costituzione in appello e chiede il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi già esposti in atti, a cui si rinvia per completezza, con conferma della sentenza appellata n.4726/2022, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, d.ssa M.C.
Vitale, nel proc. n.28170/2020 RG. In particolare, si insiste sull'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis, nonché sulla decadenza dall'esercizio dell'azione di risarcimento ai sensi della Convenzione di Montreal, avvenuta oltre 5 mesi dopo lo spirare del termine sancito.
In ogni caso, si chiede il rigetto delle pretese e richieste avversarie, così come formulate dall'appellante, per i motivi già spiegati in comparsa di costituzione a cui si rinvia per completezza.
Con vittoria di spese e competenze.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 57636/2022 R.G., Parte_1
ha proposto al Tribunale di Roma appello avverso la sentenza n. 4726-2022, resa dal Giudice di
Pace di Roma, a definizione della causa civile iscritta al n. 28170-2020 R.G., di rigetto della sua domanda risarcitoria dell'importo di € 2.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per danni patrimoniali e non, per il ritardo di due giorni nella consegna del bagaglio, nel corso del viaggio aereo con la parte convenuta, con partenza il 13.4.2018 dall'aeroporto di Controparte_1
Roma Fiumicino, scalo a Istanbul e arrivo a Tokyo.
La parte convenuta, non costituita, era stata dichiarata contumace con ordinanza del 3.6.2021.
Con la sentenza n. 4726-2022, pubblicata il 14.3.2022, il Giudice di Pace di Roma, a v e v a respinto la domanda di cui all'atto di citazione, aveva deciso:
“[…] Va rilevato che in effetti parte attrice si è sottratta all'onere di supportare con idonea impalcatura probatoria il proprio assunto, onere espressamente previsto dall'art. 2697 c.c.; ed invero, agli atti vi è documentazione che dimostra l'acquisto del biglietto aereo con la Turkish, ma manca la prova del “Property Irregulary report” che dovrebbe dimostrare la compilazione del modulo P.I.R. . Va rilevato che perché il passeggero possa rivendicare il ristoro del danno subito a seguito della mancata consegna del bagaglio, è necessario, in forza della Carta dei Diritti del
Passeggero Enac, che il passeggero inoltri all'Ufficio Relazione Clienti ed/od Assistenza Bagagli di ciascuna compagnia aerea: a) la ricevuta del biglietto aereo;
b) l'originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
c) il talloncino identificativo del bagaglio e la prova dell'eventuale avvenuto pagamento dell'eccedenza del peso;
d) scontrini e ricevute fiscali dalle quali si evinca la tipologia di merce acquistata in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio non consegnato;
e) indicazioni di coordinate bancarie complete. Orbene, nel caso di specie, non risulta che l'istante si si sia attenuta alla corretta procedura di richiesta risarcitoria per la perdita del bagaglio smarrito
e poi ritrovato e consegnato.
L'istante nulla ha prodotto in ordine al fatto che lo smarrimento (sia pure momentaneo del suo bagaglio) la costringeva all'acquisto di beni di prima necessità una volta giunta a Kyoto;
agli atti vi è traccia solo di alcuni scontrini fiscali che provano l'esborso di importi in moneta nipponica di difficile comprensione. Va osservato che di tali esborsi non è dato in alcun modo sapere se fossero stati determinati da un'effettiva necessità di sostituzione di beni che si trovavano nel bagaglio non consegnato e se, dunque, la spesa sostenuta dall'istante sia riconducibile al mancato rinvenimento del bagaglio. Fra l'altro, dagli scontrini prodotti non è dato comprendere che tipo di beni fossero stati acquistati e se siano qualificabili come beni di prima necessità (la difesa attorea non ne fa una descrizione dettagliata né nel libello introduttivo, né nella richiesta di ristoro inviata alle convenute società in fase precontenziosa, riconducendoli in modo preciso a ciascuno scontrino fiscale prodotto che, si ripete, è di difficile comprensione). La carenza probatoria appena messa in luce viene enfatizzata anche dalla carenza di elementi che possano far risalire al criterio in forza del quale il danno è stato quantificato in € 2.000,00; giova ricordare che se da una parte è vero che il giudice può procedere ad una quantificazione equitativa del danno ai sensi e per gli effetti dell'art.
1226 c.c., quando si versi nell'impossibilità o nella condizione oggettiva di notevole difficoltà di provare l'esatto e puntuale ammontare dello stesso, è pure vero che il potere discrezionale del giudicante di liquidazione equitativa non può esonerare l'istante dal fornire elementi probatori e dati di fatto utili a consentire che la valutazione equitativa mantenga inalterata la sua precipua funzione di andare a riempire dei vuoti inevitabili, al fine di potere addivenire ad una determinazione del danno effettivamente equa (Cass. Civile n. 15558-2007). Va osservato che se, invece, contrariamente a quanto detto fin ora, si desse seguito ad una richiesta risarcitoria priva di
riscontri probatori in ordine al quantum o corredata da riscontri non meglio precisati e riconducibili all'evento dannoso e si procedesse in via equitativa in assenza di tali riscontri probatori, si autorizzerebbe un giudizio soggetto all'arbitrio del giudice che, anche in assenza di punti fermi di riferimento (punti fermi che, in ogni caso, devono essere allegati dalla parte), darebbe vita ad una decisione non ragionevole ed illogica, del tutto priva di un adeguato riscontro motivazionale. Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può essere accolta. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, CP_4
eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese.”
Con l'atto di citazione in appello, di cui si richiama il contenuto, per quanto qui non riportato, ha dedotto l'erroneo rigetto della domanda, affermando di non aver depositato il Parte_1
modulo per la richiesta risarcitoria (P.I.R.), che la compagnia aerea non le aveva fornito, nonostante il sollecito formulato il 18.5.2022 con posta elettronica certificata (documento n. 2); ha affermato il diritto a ottenere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 43 del Codice del
Turismo e dall'art. 953 Codice della Navigazione, essendo a carico del vettore la responsabilità per la perdita del bagaglio, il cui smarrimento determina il risarcimento, da liquidare in via equitativa e d'importo pari al suo valore e al rimborso delle spese sostenute per l 'acquisto di beni di prima necessità, di cui agli scontrini allegati;
ha evidenziato che l'art. 22 della Convenzione di Montreal prevede un'indennità di mille diritti speciali di prelievo per passeggero e la Corte di Giustizia Europea, con la decisione del 6.5.2010 - nella causa c. , ha chiarito che la nozione di danno ai sensi di questo articolo CP_5 CP_6
comprende il danno patrimoniale e morale. ha proposto al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa riforma della sentenza n. 4726/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Roma (RM), Sez. V, Giudice Dott.ssa VITALE, il 28.02.2022, per il procedimento recante RGN
28170/2020 e pubblicata il 14.03.2022, riproponendo le domande presentate al Giudice di Pt_2
e ne chiede in questa sede:
[...]
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale sia della
Compagnia Aerea Turkish Airlines, in persona del lrpt, sia della in Controparte_7
persona del lrpt, in solido tra loro, in ordine alla perdita dei bagagli della Sig.ra Parte_1 come descritto nelle premesse del presente atto e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che si quantificano in € 2.000,00 (duemila euro/00)
o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria: lo scrivente procuratore chiede concedersi termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. al fine di meglio articolare prova per testimoni, di svolgere capitoli di prova e di depositare ulteriori documenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.” 5
Con decreto reso il 30.9.2022, la prima udienza è stata differita al 13.1.2023.
In data 3.1.2023, si è costituita in giudizio e ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, chiedendo:
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'inappellabilità della sentenza impugnata, o comunque dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivazione ex art. 342 c.p.c., ovvero in via subordinata ex art. 348 bis c.p.c.;
- In via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 4726/2022 resa dal g.d.p. di Roma, Dott.ssa Maria Cristina Vitale,
R.G. 28170/2020
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA, come per legge per il presente grado di giudizio.”
La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha esposto che il bagaglio era stato riconsegnato il 21.4.2018 a la quale il Parte_1
15.10.2018 aveva inoltrato al vettore la richiesta risarcitoria, tramite l' Controparte_8
nell'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 31, comma 2°, della
[...]
Convenzione di Montreal, che prevede: “In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.”
La parte appellata ha eccepito il difetto di prova del danno, non ravvisata in tale ritardo, e ha esposto che il limite del risarcimento è previsto dall'art. 22, comma 2°, della Convenzione di
Montreal, in mille diritti speciali di prelievo per passeggero;
ha richiamato le linee guida ENAC, al cui punto 6 è previsto: “All'arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio registrato (per il quale viene emesso il
“Talloncino di Identificazione Bagaglio”), il passeggero deve compilare un rapporto di smarrimento o di danneggiamento. La constatazione dell'evento deve essere effettuata, prima di lasciare l'area riconsegna bagagli, presso gli uffici Lost and Found dell'aeroporto di arrivo, utilizzando gli appositi moduli comunemente denominati PIR
(Property Irregularity Report)”; ha sostenuto che il suindicato rapporto di smarrimento, su modulo PIR, diverso dal reclamo al 6
vettore, è rilasciato da un ufficio dell'aeroporto di destinazione e permette al vettore di rintracciare il bagaglio e consegnarlo, ancorché in ritardo;
ha eccepito l'inapplicabilità del Codice del Turismo, essendo stato fornito unicamente il trasporto aereo.
Respinta l'istanza di concessione del termine per la notificazione dell'atto di appello alla compagnia assicuratrice, contumace in primo grado, (codice fiscale Controparte_9
) e poi l'istanza proposta da quest'ultima ex art. 153 c.p.c. in data 23.1.2025, P.IVA_2
contumace in primo grado, acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio svolto presso l'Ufficio del
Giudice di Pace, prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è passata in decisione all'udienza del 17.12.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in sessanta giorni.
Non è ravvisabile l'eccepita inammissibilità dell'atto di citazione in appello, che contiene l'indicazione del rapporto contrattuale a cui si riferisce la domanda giudiziale e indica le censure mosse alla sentenza impugnata.
Al riguardo, va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass., Sez. U., sentenza n. 27199 del 16.11.2017,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 645991-01) ed è stato affermato che: “L'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé
l'inammissibilità dell'appello.” (Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 3115 del 8.2.2018, ivi, Rv.
648034-
01).
L'eccezione di decadenza dall'azione è stata formulata solo in grado di appello dalle
[...]
la cui contumacia è stata dichiarata in primo grado, ai sensi dell'art. 31 della Controparte_1 7
C onvenzione di Montreal del 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, recante l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificati, cui ha aderito la Turchia dal 2011, è rubricato “Termini per la presentazione dei reclami” e prevede:
“1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2.
2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.
4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.”
L'eccezione in parola è inammissibile, essendo stata proposta solo in grado di appello dalla parte convenuta e contumace in primo grado e va considerato il principio secondo cui: “La parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (nella specie, l'appellante, contumace in primo grado, aveva, in sede di appello, proposto eccezione di irritualità, per difetto di indicazione dei testimoni - giusto disposto dell'art. 252 c.p.c. - della prova testimoniale esperita in primo grado;
la suprema corte, nel confermare la pronuncia del giudice di merito, ha sancito il principio di diritto di cui in massima, aggiungendo, ancora, che la prescrizione di cui al ricordato art. 252, non attenendo all'ordine pubblico, deve essere necessariamente eccepita dalla parte, che ne ha facoltà «nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso», ex art. 157 del codice di rito - disposizione, quest'ultima, all'evidenza riferita allo stesso grado del processo nel quale la nullità si sia verificata - con conseguente sanatoria del vizio sia nei confronti del convenuto costituito, ma intempestivo nella proposizione dell'eccezione, sia, a più forte ragione, del convenuto 8
contumace).” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 4404 del 4.5.1998, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
515016-01; conf. Cass., Sez. L, sentenza n. 6530 del 15.12.1979; Cass., Sez. L, sentenza n. 16265 del 29.10.2003; cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 264 del 13.1.1997; Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 194 del 9.1.2002 e n. 7110 del 12.4.2016; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2132 del
27.1.2017).
Nel merito, si rileva che è incontroverso che il bagaglio è stato riconsegnato a il Parte_1
21.4.2018, presso l'albergo in cui ha soggiornato, in ritardo di due giorni rispetto all'arrivo dell'areo a destinazione.
E' irrilevante il reclamo di ritardata consegna del bagaglio effettuato il 15.10.2018, oltre il termine previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal (documento n. 5 fascicolo primo grado), poiché il precitato art. 31 della Convenzione di Montreal si riferisce all'ipotesi in cui il bagaglio abbia riportato dei danni, mentre, nella presente fattispecie, è stato consegnato il bagaglio integro e non era tenuta a presentare reclamo entro ventuno giorni dalla Parte_1
data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.
E' provato documentalmente che l'attuale appellante, nel viaggio di andata da Roma a Tokio ha subito lo smarrimento della valigia, contenente vestiario ed effetti personali, che ha tempestivamente segnalato all'ufficio per la relazione della clientela del vettore e ha dovuto acquistare beni di prima necessità per sopperire alla mancanza dei beni occorrenti per soggiornare due giorni, dopo i quali il bagaglio le è stato consegnato in albergo a Kyoto.
In base alla Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (art. 19), se non dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
In difetto di alcuna allegazione e prova relativa a una circostanza esimente della responsabilità della compagnia aerea, il dedotto inadempimento va imputato alla medesima.
Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l'art. 22, comma 2°, della Convenzione di
Montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, equivalente a circa € 1.226,00.
Il Tribunale reputa congruo questo importo per risarcire in via equitativa l'effettivo danno subito dalla parte appellante, che non ha specificamente indicato natura, quantità e qualità dei beni acquistati nel tempo in cui è rimasta senza il proprio vestiario e gli effetti personali, evenienze non desumibili dagli meri scontrini fiscali prodotti.
Tale importo comprende il risarcimento del danno patrimoniale e non, come ha statuito dalla 9
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, con la sentenza del 6.5.2010, nel procedimento C-63/09 tra e , secondo cui: “La nozione di danno sottesa Parte_3 CP_6 all'art. 22, n. 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretata nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.”
Va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito: “In tema di trasporto aereo internazionale, ove il vettore si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio, opera la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 22, n. 2, della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n 12 del
2004, che pone a carico del vettore un risarcimento fino alla concorrenza di mille diritti speciali di prelievo per passeggero e comprende ogni tipologia di danno patito (patrimoniale e non patrimoniale), escludendo solo gli ulteriori esborsi indicati nell'art. 22, n. 6, della Convenzione menzionata, riconducibili alle spese processuali e agli altri oneri sopportati per la vertenza, suscettibili di separata liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva considerato ulteriori esborsi le spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità e medicinali nell'attesa che arrivasse il bagaglio, mentre invece si trattava di voci di danno patrimoniale).” (Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 3165 del 9.2.2021, C.E.D.. Corte di Cassazione,
Rv. 660739-01; conf. Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 4996 del 21.2.2019).
A tale importo accedono gli interessi legali dalla data della domanda risarcitoria (15.10.2018) al saldo.
Le spese processuali relative ai due gradi del giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e, in difetto della relativa nota, si liquidano, come in dispositivo, a favore dell'Avv.
Antonio Formiconi, a norma dell'art. 93 c.p.c., in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022, secondo il valore della controversia e in base all'attività difensiva svolta risultante in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, riforma la sentenza n. 4726-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 28170-2020 R.G. e, per l'effetto: condanna in persona del legale rappresentante, a pagare a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 1.226,00 oltre interessi legali dal 15.10.2018 al saldo;
[...]
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in persona del legale Controparte_1 10
rappresentante, a rifondere all'Avv. Antonio Formiconi le spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 638,00 (150 anticipazioni, 236 fase di studio, 252 fase introduttiva), oltre
I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge, nonché le spese processuali del presente grado, che liquida in € 1.450,00 (425 fase di studio, 425 fase introduttiva, 600 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 22.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 57636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
(Avv. Antonio Formiconi) APPELLANTE
E
con sede in Roma, Via Barberini n. 47, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Controparte_2
(Avv. Rosario Sapuppo) APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4726-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 28170-2020 R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.12.2024 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.:
Per la parte appellante:
“lo scrivente procuratore, in nome e per conto della Sig.ra intende riportarsi Parte_1 all'atto di citazione in appello, agli scritti difensivi, insistendo per il loro totale accoglimento ed impugnando e contestando le pretese avversarie siccome infondate sia in fatto sia in diritto e precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a tutti gli scritti difensivi, insistendo per il loro totale accoglimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Lo scrivente procuratore chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con ogni altra consequenziale pronuncia”.
Per la parte appellata:
“La Compagnia aerea, come sopra rappresentata e difesa, insiste nelle difese già spiegate nel proprio atto di costituzione in appello e chiede il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi già esposti in atti, a cui si rinvia per completezza, con conferma della sentenza appellata n.4726/2022, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, d.ssa M.C.
Vitale, nel proc. n.28170/2020 RG. In particolare, si insiste sull'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis, nonché sulla decadenza dall'esercizio dell'azione di risarcimento ai sensi della Convenzione di Montreal, avvenuta oltre 5 mesi dopo lo spirare del termine sancito.
In ogni caso, si chiede il rigetto delle pretese e richieste avversarie, così come formulate dall'appellante, per i motivi già spiegati in comparsa di costituzione a cui si rinvia per completezza.
Con vittoria di spese e competenze.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 57636/2022 R.G., Parte_1
ha proposto al Tribunale di Roma appello avverso la sentenza n. 4726-2022, resa dal Giudice di
Pace di Roma, a definizione della causa civile iscritta al n. 28170-2020 R.G., di rigetto della sua domanda risarcitoria dell'importo di € 2.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per danni patrimoniali e non, per il ritardo di due giorni nella consegna del bagaglio, nel corso del viaggio aereo con la parte convenuta, con partenza il 13.4.2018 dall'aeroporto di Controparte_1
Roma Fiumicino, scalo a Istanbul e arrivo a Tokyo.
La parte convenuta, non costituita, era stata dichiarata contumace con ordinanza del 3.6.2021.
Con la sentenza n. 4726-2022, pubblicata il 14.3.2022, il Giudice di Pace di Roma, a v e v a respinto la domanda di cui all'atto di citazione, aveva deciso:
“[…] Va rilevato che in effetti parte attrice si è sottratta all'onere di supportare con idonea impalcatura probatoria il proprio assunto, onere espressamente previsto dall'art. 2697 c.c.; ed invero, agli atti vi è documentazione che dimostra l'acquisto del biglietto aereo con la Turkish, ma manca la prova del “Property Irregulary report” che dovrebbe dimostrare la compilazione del modulo P.I.R. . Va rilevato che perché il passeggero possa rivendicare il ristoro del danno subito a seguito della mancata consegna del bagaglio, è necessario, in forza della Carta dei Diritti del
Passeggero Enac, che il passeggero inoltri all'Ufficio Relazione Clienti ed/od Assistenza Bagagli di ciascuna compagnia aerea: a) la ricevuta del biglietto aereo;
b) l'originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
c) il talloncino identificativo del bagaglio e la prova dell'eventuale avvenuto pagamento dell'eccedenza del peso;
d) scontrini e ricevute fiscali dalle quali si evinca la tipologia di merce acquistata in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio non consegnato;
e) indicazioni di coordinate bancarie complete. Orbene, nel caso di specie, non risulta che l'istante si si sia attenuta alla corretta procedura di richiesta risarcitoria per la perdita del bagaglio smarrito
e poi ritrovato e consegnato.
L'istante nulla ha prodotto in ordine al fatto che lo smarrimento (sia pure momentaneo del suo bagaglio) la costringeva all'acquisto di beni di prima necessità una volta giunta a Kyoto;
agli atti vi è traccia solo di alcuni scontrini fiscali che provano l'esborso di importi in moneta nipponica di difficile comprensione. Va osservato che di tali esborsi non è dato in alcun modo sapere se fossero stati determinati da un'effettiva necessità di sostituzione di beni che si trovavano nel bagaglio non consegnato e se, dunque, la spesa sostenuta dall'istante sia riconducibile al mancato rinvenimento del bagaglio. Fra l'altro, dagli scontrini prodotti non è dato comprendere che tipo di beni fossero stati acquistati e se siano qualificabili come beni di prima necessità (la difesa attorea non ne fa una descrizione dettagliata né nel libello introduttivo, né nella richiesta di ristoro inviata alle convenute società in fase precontenziosa, riconducendoli in modo preciso a ciascuno scontrino fiscale prodotto che, si ripete, è di difficile comprensione). La carenza probatoria appena messa in luce viene enfatizzata anche dalla carenza di elementi che possano far risalire al criterio in forza del quale il danno è stato quantificato in € 2.000,00; giova ricordare che se da una parte è vero che il giudice può procedere ad una quantificazione equitativa del danno ai sensi e per gli effetti dell'art.
1226 c.c., quando si versi nell'impossibilità o nella condizione oggettiva di notevole difficoltà di provare l'esatto e puntuale ammontare dello stesso, è pure vero che il potere discrezionale del giudicante di liquidazione equitativa non può esonerare l'istante dal fornire elementi probatori e dati di fatto utili a consentire che la valutazione equitativa mantenga inalterata la sua precipua funzione di andare a riempire dei vuoti inevitabili, al fine di potere addivenire ad una determinazione del danno effettivamente equa (Cass. Civile n. 15558-2007). Va osservato che se, invece, contrariamente a quanto detto fin ora, si desse seguito ad una richiesta risarcitoria priva di
riscontri probatori in ordine al quantum o corredata da riscontri non meglio precisati e riconducibili all'evento dannoso e si procedesse in via equitativa in assenza di tali riscontri probatori, si autorizzerebbe un giudizio soggetto all'arbitrio del giudice che, anche in assenza di punti fermi di riferimento (punti fermi che, in ogni caso, devono essere allegati dalla parte), darebbe vita ad una decisione non ragionevole ed illogica, del tutto priva di un adeguato riscontro motivazionale. Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può essere accolta. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, CP_4
eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese.”
Con l'atto di citazione in appello, di cui si richiama il contenuto, per quanto qui non riportato, ha dedotto l'erroneo rigetto della domanda, affermando di non aver depositato il Parte_1
modulo per la richiesta risarcitoria (P.I.R.), che la compagnia aerea non le aveva fornito, nonostante il sollecito formulato il 18.5.2022 con posta elettronica certificata (documento n. 2); ha affermato il diritto a ottenere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 43 del Codice del
Turismo e dall'art. 953 Codice della Navigazione, essendo a carico del vettore la responsabilità per la perdita del bagaglio, il cui smarrimento determina il risarcimento, da liquidare in via equitativa e d'importo pari al suo valore e al rimborso delle spese sostenute per l 'acquisto di beni di prima necessità, di cui agli scontrini allegati;
ha evidenziato che l'art. 22 della Convenzione di Montreal prevede un'indennità di mille diritti speciali di prelievo per passeggero e la Corte di Giustizia Europea, con la decisione del 6.5.2010 - nella causa c. , ha chiarito che la nozione di danno ai sensi di questo articolo CP_5 CP_6
comprende il danno patrimoniale e morale. ha proposto al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa riforma della sentenza n. 4726/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Roma (RM), Sez. V, Giudice Dott.ssa VITALE, il 28.02.2022, per il procedimento recante RGN
28170/2020 e pubblicata il 14.03.2022, riproponendo le domande presentate al Giudice di Pt_2
e ne chiede in questa sede:
[...]
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale sia della
Compagnia Aerea Turkish Airlines, in persona del lrpt, sia della in Controparte_7
persona del lrpt, in solido tra loro, in ordine alla perdita dei bagagli della Sig.ra Parte_1 come descritto nelle premesse del presente atto e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che si quantificano in € 2.000,00 (duemila euro/00)
o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria: lo scrivente procuratore chiede concedersi termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. al fine di meglio articolare prova per testimoni, di svolgere capitoli di prova e di depositare ulteriori documenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.” 5
Con decreto reso il 30.9.2022, la prima udienza è stata differita al 13.1.2023.
In data 3.1.2023, si è costituita in giudizio e ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, chiedendo:
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'inappellabilità della sentenza impugnata, o comunque dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivazione ex art. 342 c.p.c., ovvero in via subordinata ex art. 348 bis c.p.c.;
- In via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 4726/2022 resa dal g.d.p. di Roma, Dott.ssa Maria Cristina Vitale,
R.G. 28170/2020
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA, come per legge per il presente grado di giudizio.”
La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha esposto che il bagaglio era stato riconsegnato il 21.4.2018 a la quale il Parte_1
15.10.2018 aveva inoltrato al vettore la richiesta risarcitoria, tramite l' Controparte_8
nell'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 31, comma 2°, della
[...]
Convenzione di Montreal, che prevede: “In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.”
La parte appellata ha eccepito il difetto di prova del danno, non ravvisata in tale ritardo, e ha esposto che il limite del risarcimento è previsto dall'art. 22, comma 2°, della Convenzione di
Montreal, in mille diritti speciali di prelievo per passeggero;
ha richiamato le linee guida ENAC, al cui punto 6 è previsto: “All'arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio registrato (per il quale viene emesso il
“Talloncino di Identificazione Bagaglio”), il passeggero deve compilare un rapporto di smarrimento o di danneggiamento. La constatazione dell'evento deve essere effettuata, prima di lasciare l'area riconsegna bagagli, presso gli uffici Lost and Found dell'aeroporto di arrivo, utilizzando gli appositi moduli comunemente denominati PIR
(Property Irregularity Report)”; ha sostenuto che il suindicato rapporto di smarrimento, su modulo PIR, diverso dal reclamo al 6
vettore, è rilasciato da un ufficio dell'aeroporto di destinazione e permette al vettore di rintracciare il bagaglio e consegnarlo, ancorché in ritardo;
ha eccepito l'inapplicabilità del Codice del Turismo, essendo stato fornito unicamente il trasporto aereo.
Respinta l'istanza di concessione del termine per la notificazione dell'atto di appello alla compagnia assicuratrice, contumace in primo grado, (codice fiscale Controparte_9
) e poi l'istanza proposta da quest'ultima ex art. 153 c.p.c. in data 23.1.2025, P.IVA_2
contumace in primo grado, acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio svolto presso l'Ufficio del
Giudice di Pace, prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è passata in decisione all'udienza del 17.12.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in sessanta giorni.
Non è ravvisabile l'eccepita inammissibilità dell'atto di citazione in appello, che contiene l'indicazione del rapporto contrattuale a cui si riferisce la domanda giudiziale e indica le censure mosse alla sentenza impugnata.
Al riguardo, va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass., Sez. U., sentenza n. 27199 del 16.11.2017,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 645991-01) ed è stato affermato che: “L'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé
l'inammissibilità dell'appello.” (Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 3115 del 8.2.2018, ivi, Rv.
648034-
01).
L'eccezione di decadenza dall'azione è stata formulata solo in grado di appello dalle
[...]
la cui contumacia è stata dichiarata in primo grado, ai sensi dell'art. 31 della Controparte_1 7
C onvenzione di Montreal del 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, recante l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificati, cui ha aderito la Turchia dal 2011, è rubricato “Termini per la presentazione dei reclami” e prevede:
“1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2.
2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.
4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.”
L'eccezione in parola è inammissibile, essendo stata proposta solo in grado di appello dalla parte convenuta e contumace in primo grado e va considerato il principio secondo cui: “La parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (nella specie, l'appellante, contumace in primo grado, aveva, in sede di appello, proposto eccezione di irritualità, per difetto di indicazione dei testimoni - giusto disposto dell'art. 252 c.p.c. - della prova testimoniale esperita in primo grado;
la suprema corte, nel confermare la pronuncia del giudice di merito, ha sancito il principio di diritto di cui in massima, aggiungendo, ancora, che la prescrizione di cui al ricordato art. 252, non attenendo all'ordine pubblico, deve essere necessariamente eccepita dalla parte, che ne ha facoltà «nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso», ex art. 157 del codice di rito - disposizione, quest'ultima, all'evidenza riferita allo stesso grado del processo nel quale la nullità si sia verificata - con conseguente sanatoria del vizio sia nei confronti del convenuto costituito, ma intempestivo nella proposizione dell'eccezione, sia, a più forte ragione, del convenuto 8
contumace).” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 4404 del 4.5.1998, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
515016-01; conf. Cass., Sez. L, sentenza n. 6530 del 15.12.1979; Cass., Sez. L, sentenza n. 16265 del 29.10.2003; cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 264 del 13.1.1997; Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 194 del 9.1.2002 e n. 7110 del 12.4.2016; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2132 del
27.1.2017).
Nel merito, si rileva che è incontroverso che il bagaglio è stato riconsegnato a il Parte_1
21.4.2018, presso l'albergo in cui ha soggiornato, in ritardo di due giorni rispetto all'arrivo dell'areo a destinazione.
E' irrilevante il reclamo di ritardata consegna del bagaglio effettuato il 15.10.2018, oltre il termine previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal (documento n. 5 fascicolo primo grado), poiché il precitato art. 31 della Convenzione di Montreal si riferisce all'ipotesi in cui il bagaglio abbia riportato dei danni, mentre, nella presente fattispecie, è stato consegnato il bagaglio integro e non era tenuta a presentare reclamo entro ventuno giorni dalla Parte_1
data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.
E' provato documentalmente che l'attuale appellante, nel viaggio di andata da Roma a Tokio ha subito lo smarrimento della valigia, contenente vestiario ed effetti personali, che ha tempestivamente segnalato all'ufficio per la relazione della clientela del vettore e ha dovuto acquistare beni di prima necessità per sopperire alla mancanza dei beni occorrenti per soggiornare due giorni, dopo i quali il bagaglio le è stato consegnato in albergo a Kyoto.
In base alla Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (art. 19), se non dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
In difetto di alcuna allegazione e prova relativa a una circostanza esimente della responsabilità della compagnia aerea, il dedotto inadempimento va imputato alla medesima.
Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l'art. 22, comma 2°, della Convenzione di
Montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, equivalente a circa € 1.226,00.
Il Tribunale reputa congruo questo importo per risarcire in via equitativa l'effettivo danno subito dalla parte appellante, che non ha specificamente indicato natura, quantità e qualità dei beni acquistati nel tempo in cui è rimasta senza il proprio vestiario e gli effetti personali, evenienze non desumibili dagli meri scontrini fiscali prodotti.
Tale importo comprende il risarcimento del danno patrimoniale e non, come ha statuito dalla 9
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, con la sentenza del 6.5.2010, nel procedimento C-63/09 tra e , secondo cui: “La nozione di danno sottesa Parte_3 CP_6 all'art. 22, n. 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretata nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.”
Va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito: “In tema di trasporto aereo internazionale, ove il vettore si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio, opera la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 22, n. 2, della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n 12 del
2004, che pone a carico del vettore un risarcimento fino alla concorrenza di mille diritti speciali di prelievo per passeggero e comprende ogni tipologia di danno patito (patrimoniale e non patrimoniale), escludendo solo gli ulteriori esborsi indicati nell'art. 22, n. 6, della Convenzione menzionata, riconducibili alle spese processuali e agli altri oneri sopportati per la vertenza, suscettibili di separata liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva considerato ulteriori esborsi le spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità e medicinali nell'attesa che arrivasse il bagaglio, mentre invece si trattava di voci di danno patrimoniale).” (Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 3165 del 9.2.2021, C.E.D.. Corte di Cassazione,
Rv. 660739-01; conf. Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 4996 del 21.2.2019).
A tale importo accedono gli interessi legali dalla data della domanda risarcitoria (15.10.2018) al saldo.
Le spese processuali relative ai due gradi del giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e, in difetto della relativa nota, si liquidano, come in dispositivo, a favore dell'Avv.
Antonio Formiconi, a norma dell'art. 93 c.p.c., in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022, secondo il valore della controversia e in base all'attività difensiva svolta risultante in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, riforma la sentenza n. 4726-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 28170-2020 R.G. e, per l'effetto: condanna in persona del legale rappresentante, a pagare a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 1.226,00 oltre interessi legali dal 15.10.2018 al saldo;
[...]
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in persona del legale Controparte_1 10
rappresentante, a rifondere all'Avv. Antonio Formiconi le spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 638,00 (150 anticipazioni, 236 fase di studio, 252 fase introduttiva), oltre
I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge, nonché le spese processuali del presente grado, che liquida in € 1.450,00 (425 fase di studio, 425 fase introduttiva, 600 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 22.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano