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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 277/2023; promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio TE CodiceFiscale_1
Francesconi, ed elettivamente domiciliato in Campello sul Clitunno, via Dante Alighieri
n. 2 presso il suo studio, p.e.c. Email_1
appellante
contro
, c.f. , rappresentato e difeso _1 C.F._2 dall'Avv. Sabrina Saccomanni, p.e.c. Email_2
appellato
e contro
pagina 1 di 18 , c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Controparte_2 C.F._3
Petroni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via delle Caravelle
n. 27, p.e.c.: Email_3
appellato e appellante incidentale
e nei confronti di
, c.f. rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._4 giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Marco Barbatelli presso il cui studio in Spoleto, via Guglielmo Marconi n. 2/A, ha eletto domicilio, p.e.c.
Email_4
appellato e appellante incidentale
Oggetto: azione di accertamento dell'usucapione su terreni.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.4.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 150/2023 del Tribunale di Spoleto, TE pubblicata il 2.3.2023, con la quale è stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di e (che hanno chiamato in causa _1 Controparte_2
per l'accertamento dell'usucapione di un fabbricato Controparte_3 rurale e di limitrofi terreni censiti al C.T. del Comune di Sellano al foglio 17, particelle
505 sub 2, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
186 e 188. L'attore all'udienza del 27.6.2019 ha rinunciato espressamente alla domanda di usucapione con riferimento a parte dei terreni citati e, segnatamente, a quelli di cui al foglio 17, part. nn. 135, 137, 182, 183, 184, 186 e 188, pacificamente riconosciuti come corte dell'abitazione di proprietà di rinuncia accettata _1 dalle altre parti.
Col primo motivo di appello, rubricato “violazione dell'art. 228 c.p.c e 2733 c.c. per avere il Tribunale di Spoleto ignorato la confessione giudiziale resa dal convenuto
[...] all'udienza del 21 maggio 2021”, si è lamentato che: sarebbe stata ignorata _1 la confessione giudiziale resa da all'udienza del 21.5.2021, _1
pagina 2 di 18 in sede di interrogatorio formale, laddove aveva dichiarato, con riferimento ad
[...]
che costui aveva avuto accesso con continuità nei fondi sino al 2018; altri TE elementi favorevoli all'accertamento dell'usucapione dei terreni potevano trarsi dalle dichiarazioni dell'altro convenuto il quale frequentava i luoghi di causa Controparte_2 sin dal 2013, precisando che alcuno aveva posto in essere atti interruttivi dell'usucapione da lui vantata.
Col secondo motivo, rubricato “violazione dell'art. 1143 c.c. e comunque travisamento delle emergenze istruttorie per quanto concerne l'esistenza del corpus possessionis” ha censurato la pronuncia nella parte in cui è stato ritenuto: non soddisfatto l'elemento oggettivo del possesso e, dunque, l'esercizio del diritto di proprietà sui beni immobili oggetto di causa richiamando sempre l'esito dell'interrogatorio formale deferito a e le deposizioni testimoniali a sé favorevoli come le _1 risposte fornite, in sede di interrogatorio formale, dall'altro convenuto Controparte_2 erroneamente mancanti i presupposti per il possesso oggettivo dei beni essendo stato invece dimostrato che sin dal 1980 aveva coltivato i fondi, utilizzato la stalla anche d'inverno, aveva posizionato un cancello atto ad impedire l'accesso agli estranei e che non aveva offerto sul punto la prova contraria, precisando che, per Controparte_2 effetto dell'art. 1159-bis c.c., l'usucapione dei terreni montani con annessi fabbricati rurali si fosse comunque perfezionata con il decorso di quindici anni.
Con il terzo motivo, rubricato “travisamento delle risultanze istruttorie per quanto concerne la ritenuta insussistenza dell'animus possidendi. violazione del principio iuxta alligata et probata con riferimento al richiamo effettuato dal Tribunale di Spoleto all'ordinanza di rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso spiegata in altro giudizio dal nei confronti TE di zooumbria”, ha criticato il capo della pronuncia che aveva respinto la domanda in base alla ritenuta mancanza di prova della sussistenza in capo all'attore dell'animus possidendi in quanto l'accordo verbale del 1980 - intervenuto al tempo tra lui e
[...]
- consisteva in un preliminare di compravendita con effetti Persona_1 anticipati, sicché non era negozio giuridico idoneo a trasferire il possesso dei beni ma, al più, la mera detenzione degli stessi;
la decisione sarebbe errata perché non era stato considerato che l'uso prolungato sulla cosa (assunta per oltre quaranta anni, cioè sin dal
1980), non fosse compatibile con la mera tolleranza che, invece, presuppone casi pagina 3 di 18 occasionali e transitori.
Con l'ultimo motivo di censura ha lamentato l'errata regolamentazione delle spese di lite con condanna a rifonderle nei confronti di tutte le altre parti di causa, giacché per la posizione del convenuto avrebbe dovuto considerarsi _1 che costui aveva riconosciuto i presupposti idonei a legittimare l'acquisto dei beni per intervenuta usucapione in favore dell'appellante, e, dunque, non poteva essere considerato parte vittoriosa, al pari dell'altro convenuto ciò che valeva Controparte_2 anche per la (neutrale) posizione di evocato in lite da Controparte_3
Controparte_2
Si è costituito in giudizio l'originario terzo chiamato Controparte_3
insistendo per l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto non
[...] erede di non avendone mai accettato l'eredità - ma, al più, poteva Persona_2 considerarsi mero chiamato a succedere - e proponendo appello incidentale verso il capo della pronuncia con cui era stato affermato che, pur essendo
[...] chiamato a succedere, questi avesse accettato tacitamente l'eredità Controparte_3 di dichiarando, quindi, infondata l'eccezione di difetto di Persona_2 legittimazione passiva e, quindi, l'estraneità della medesima parte al giudizio.
Si è costituito in giudizio contrastando le ragioni _1 dell'appellante e sostenendo il difetto dei presupposti per usucapire il compendio immobiliare “uti dominus” e aderendo all'appello incidentale spiegato da
[...] anche per effetto del rigetto delle domande attoree. Controparte_3
Si è infine costituito l'altro convenuto eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art. 342, comma 2, c.p.c., nonché l'intervenuta acquiescenza sul capo della pronuncia che aveva stabilito l'assenza di animus possidendi in capo ad
[...]
non accettando il contraddittorio sulla domanda di usucapione abbreviata ex TE art. 1159-bis c.c., formulata soltanto in grado appello e spiegando appello incidentale sul presupposto per cui la domanda di avrebbe dovuto essere stata TE dichiarata improcedibile poiché azionata senza rispettare la procedura di mediazione civile e commerciale secondo la procedibilità richiamata dal d.l. n. 69/2009, ovvero senza la partecipazione personale della parte istante che pure aveva TE introdotto la domanda dinanzi l'Organismo deputato.
pagina 4 di 18 Con note scritte depositate per l'udienza del 21/22.11.2023, la difesa di CP_2 dava atto del decesso di in data 21.6.2023, depositando
[...] TE certificato ed estratto dell'atto di morte, del che, in applicazione dell'art. 300 c.p.c., il processo proseguiva tra le parti originarie.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025, con provvedimento del 10.4.2025.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342, comma 2, c.p.c. si osserva che per effetto della c.d. riforma Cartabia, dal 28.2.2023 - applicabile ratione temporis all'atto di appello notificato - il gravame deve ora contenere, ex art. 342 c.p.c., oltre alle indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c. ed a pena di inammissibilità: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Quindi, attraverso il gravame vanno esposti i motivi che devono essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, tali cioè da far comprendere quale sia la violazione di legge o l'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado è incorso, errore che però deve essere ritenuto rilevante ai fini della decisione impugnata e tale da portare ad una soluzione differente rispetto quella adottata in primo grado. Si evidenzia che nella fattispecie l'atto di gravame riporta le parti della sentenza che si intendono sottoporre a critica raggiungendo, anche per la rubricazione dei motivi, quella specificità tassativa richiesta dall'ordinamento per l'ammissibilità processuale e per il conseguente vaglio del merito della impugnazione (cfr. Cass. n. 36481/2022). Infatti, l'appellante ha riproposto la domanda di accertamento dell'usucapione con riferimento alle indagini sull'animus e sul corpus possidendi, muovendo le censure alla mancata osservanza del compendio istruttorio e lamentando in particolare l'elusione della dirimente confessione giudiziale resa a seguito del deferimento di interrogatorio formale di _1
e la valenza confessoria del mezzo di prova espletato, unitamente agli esiti delle deposizioni testimoniali, risultanze che a suo dire avrebbero deposto per la continuità
d'uso ed utilizzo dei luoghi di causa da parte dell'appellante; sulla scorta di tali elementi ha chiesto la modifica della pronuncia con accoglimento della domanda di usucapione per essere sussistenti le condizioni del possesso uti dominus e il corpus
pagina 5 di 18 possidendi, anche ai sensi dell'art. 1143 c.c.
Ciò posto, giova rimarcare che l'appellante aveva introdotto nel grado precedente una generica domanda di accertamento per usucapione precisando che avrebbe potuto avvalersi degli effetti di cui all'usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. Trattandosi di giudizio finalizzato all'accertamento della usucapione su “piccola proprietà rurale” la specificazione attuale, già inserita nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non è tale da determinare un ampliamento o specificazione non consentita della generica domanda di usucapione (abbreviando il termine per consentire il positivo accertamento dell'usucapione dei beni rispetto la disciplina generale) con la conseguenza che la qualificazione giuridica della domanda declinata in tal senso è ammissibile e da intendere quale specificazione dell'originaria richiesta di accertamento.
Avendo l'appellante già rinunciato ad una consistente parte della domanda avanzata nel precedente grado di giudizio all'udienza del 27.6.2019, precisamente a quella riferita ai terreni di cui al Comune di Sellano foglio 17, part. nn. 135, 137, 182, 183,
184, 186 e 188, pacificamente riconosciuti come corte dell'abitazione di proprietà di ed avendo i convenuti accettato tale rinuncia vi è stata sul _1 punto cessazione della materia del contendere. Dunque, quanto alla posizione di proprietario del 50% del compendio immobiliare per cui è _1 causa (cedutogli mediante legato da nel 1992) può ritenersi Persona_1 dimidiato il thema decidendum in relazione all'originaria domanda spiegata da
[...] per effetto della (accettata) rinuncia della domanda nei confronti di costui TE
(convenuto principale) e, dunque, della carenza di interesse a promuovere appello nei suoi confronti, emergendo, peraltro, dalle visure prodotte che la proprietà delle particelle appena richiamate risulta intestata a terzi (si richiama doc. nn. 2 e 3, atto di citazione). Ne consegue l'estraneità all'oggetto del contendere in appello di CP_1
appellato che è stato evocato in questo giudizio solo in quanto _1 parte del giudizio di primo grado.
Venendo poi alla posizione dell'originario chiamato Controparte_3
coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Costui è stato
[...] chiamato da nel precedente giudizio, quale erede di Controparte_2 Persona_2
pagina 6 di 18 ed aveva eccepito tempestivamente il proprio difetto di legittimazione passiva qualificandosi come figlio adottivo della stessa e mero chiamato all'eredità. L'eccezione
è stata disattesa ritenendo erroneamente che il chiamato all'eredità avesse in realtà dichiarato di essere “erede” e che avesse compiuto atti dispositivi patrimoniali in merito all'eredità giacente, tali per cui la sua doveva comunque considerarsi una accettazione tacita dell'eredità.
In effetti non vi sono dichiarazioni espresse in tal senso provenienti direttamente dal terzo chiamato, risultando soltanto nel caso di un giudizio svoltosi dinanzi la Corte di cassazione (richiamato dal convenuto che Controparte_2 Controparte_3 avrebbe accettato tacitamente l'eredità della madre per averlo Persona_2 dichiarato il suo procuratore laddove aveva affermato che la parte “accettava e dichiarava” di essere subentrato quale erede nelle posizioni sostanziali e processuali del proprio dante causa.
Si tratta però di una dichiarazione processuale, posta a difesa e nell'interesse della parte rappresentata dal proprio procuratore (Avv. Massimo Bersani), senza che gli effetti sostanziali possano essere in qualche modo imputabili all'assistito, nel senso di interpretare tale accadimento come accettazione espressa o tacita dell'eredità, ciò anche in ossequio degli artt. 475 e 476 c.c., chiari nell'esplicitare che possa essere unicamente il chiamato all'eredità a porre in essere atti che, espressamente o tacitamente, hanno effetto sulla disposizione e sulla disponibilità del compendio dei beni caduti in successione. Si aggiunga che la procura conferita al proprio difensore, al fine di provocare l'accettazione dell'eredità da parte del procurato o, comunque, di realizzare atti compatibili con la volontà di accettare (o rinunciare) al trasferimento della proprietà dei beni caduti in successione in favore del procurato, presupporrebbe la forma dell'atto pubblico, non essendo sufficiente a tale fine la procura ad litem ex art. 83 c.p.c.
Vale precisare anche che il terzo chiamato non è entrato nel merito della controversia, ma ha soltanto declinato il proprio difetto di legittimazione passiva;
dunque, non ha attuato comportamenti concludenti (anche per effetti di contestazioni sulla pretesa altrui) che possano essere letti come accettazione pura e semplice, o tacita, della eredità giacente di E allora, a ben guardare Persona_2 [...] ha compiuto meri atti conservativi secondo i poteri propri che Controparte_3
pagina 7 di 18 derivano dall'art. 460 c.c., ivi incluso l'aver partecipato alla procedura di mediazione civile e commerciale instaurata da ove non risulta che l'aderente abbia TE dichiarato di partecipare formalmente in veste di “erede” di Si tratta Persona_2 di atti che rientrano nei poteri del chiamato all'eredità che egli può esercitare prima del compimento della scelta, quale che sia, sulla eredità giacente, senza che possa ritenersi perfezionata l'accettazione dell'eredità di e, quindi, la posizione Persona_2 formale del chiamato quale litisconsorte necessario e comproprietario dei beni.
Del resto, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. 6.5.2002, n. 6479; Cass. 10.3.1992, n. 2849). E dunque, affinché un atto del chiamato all'eredità possa configurare accettazione tacita, è necessario che esso presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr. Cass. n.5569/2021).
L'accertamento compiuto, nel caso che occupa, non consente di ritenere che il chiamato abbia realizzato un atto dispositivo sull'eredità giacente, ovvero un atto di gestione, non essendo mai entrato dichiaratamente nella disponibilità del compendio ereditario, quanto piuttosto, e al limite, un atto conservativo di mera gestione senza, oltretutto, contrastare direttamente la pretesa avversaria ma opponendo la propria estraneità alla lite in corso sottolineando la propria posizione sostanziale. Tale atto, allora, si presta ad essere interpretato come “neutro” o, al più, meramente
“conservativo” secondo quanto disposto dall'art. 460 c.c. (ovvero un atto che si mantiene nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione pur sempre inteso a tutela del patrimonio ereditario), tale cioè da non provocare la mutazione dello status da chiamato a erede, non incompatibile con la volontà di accettare o rinunziare, essendo irrilevanti sul piano giuridico tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, come appunto l'aver opposto il difetto di una propria qualità sostanziale nel corso di un giudizio.
L'appello incidentale, pertanto, va accolto e la sentenza merita riforma nel senso di accogliere l'eccezione di assoluto difetto di legittimazione passiva avanzato pagina 8 di 18 dall'originario chiamato Controparte_3
Va invece respinto, quale questione pregiudiziale da trattare e riferita alla
(im)procedibilità del giudizio, l'appello incidentale formulato dall'altro convenuto non potendosi condividere la tesi secondo cui la domanda formulata da Controparte_2 doveva essere dichiarata improcedibile poiché proposta senza TE adeguata domanda di mediazione nel rispetto del d.l. n. 69/2009 (art.
1-bis), e senza la partecipazione personale della parte istante.
Ora, a prescindere dal riferimento normativo alla disciplina applicabile ratione temporis, per cui si dovranno prendere le mosse dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (e successive mm. e ii.) al fine di sondare il rispetto della condizione di procedibilità nella materia obbligatoria che occupa (art. 5 del citato decreto), il convenuto/appellato si duole del mancato effettivo svolgimento della procedura di mediazione che, pur se instaurata da (con deposito dell'istanza del 7.7.2015), si esauriva (con TE verbale di data 11.09.2015, doc. n.4 – atto di citazione) senza la personale partecipazione dell'istante ma soltanto del procuratore da questi incaricato.
Seppur ampio dibattito giuridico è insorto su tale questione, l'indirizzo di legittimità che qui si condivide ha rilevato che: “in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai commi 1 bis e dell'art. 5, D. Lgs. n. 28/2010, la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale, e la condizione di procedibilità si considera avverata qualora una delle parti o entrambe, dopo essere state adeguatamente informate dal mediatore circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, comunichino allo stesso la propria indisponibilità a procedere oltre” (cfr. Cass. n.
8473/2019; Cass. n. 18068/2019 e Cass. n. 13029/2022). Orbene, quando si richiama la
“procura sostanziale” (rectius “delega privatistica”) si intende fare riferimento alla delega conferita al procuratore per il compimento dell'affare, e non invece alla procura notarile conferita per atto pubblico, come pur spesso ritenuto in materia dai giudici di merito, quale unica condizione di esonero dalla partecipazione personale alla procedura. Datosi il largo dibattito interpretativo, per tale motivo la c.d. riforma
Cartabia, nella stesura dell'art. 8, d.lgs. n. 28 (entrato in vigore in data 30.6.2023) stabilisce ora in modo inequivoco il preciso obbligo di presenza personale delle parti pagina 9 di 18 all'incontro: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione” (art. 4, d.lgs.
n. 28/2010), seppur con dei correttivi che consentano, quando la parte istante motivatamente non possa presenziare, la partecipazione del procuratore dotato di poteri sostanziali a tale scopo conferiti. La mediazione introdotta al tempo (appunto in data 7.7.2015) poteva, quindi, essere (anche) partecipata dal procuratore incaricato dall'istante in sua vece, appunto per mezzo del conferimento di TE semplice delega privatistica, come tra l'altro leggasi e riportato more solito nei regolamenti degli Organismi di Mediazione competenti per territorio.
Aggiungasi anche che come si rinviene a verbale (v. doc. n. 4 TE dell'atto di citazione), non aveva potuto partecipare al primo incontro della procedura per motivi di salute, come da certificato depositato. Del resto, la ritenuta mancanza dei poteri sostanziali - nella specie insussistente vista la chiara informativa di cui alla procura speciale al tempo conferita da ove lo si informa della TE obbligatorietà della procedura di mediazione nella materia che occupa – avrebbe inciso laddove si fosse raggiunto un accordo positivo tra le parti, cosa che invece diviene deteriore e non certo a cagione di improcedibilità, quando i procuratori interessati giungono ad un c.d. verbale negativo in ragione del mancato accordo.
Risulta quindi rispettata la condizione di procedibilità della domanda anche per la materia obbligatoria che occupa, come disciplinata dall'art. 5, d.lgs. n. 28/2010. Pertanto,
l'appello incidentale formulato da va disatteso. Controparte_2
Da tali premesse, deponenti per la procedibilità dell'azione, prendendo atto della già perfezionata rinunciata dell'appellante alla domanda formulata nei confronti di ed accertato il difetto di legittimazione passiva di _1
emerge che soltanto l'altro appellato sia Controparte_3 Controparte_2
l'effettivo destinatario e contraddittore in merito alla pretesa che ha TE coltivato nel presente giudizio.
Venendo all'esame dei primi tre motivi di gravame, si ritiene che l'esame del merito possa essere unitariamente trattato, in quanto le censure di legge vengono articolate sotto un minimo comun denominatore, ovvero la lesione del compendio istruttorio con particolare riferimento alla mancata valutazione: a) dell'interrogatorio formale reso da all'udienza del 21.5.2021, rivestito, secondo _1
pagina 10 di 18 l'appellante, da valenza confessoria favorevole alle proprie ragioni, e da cui potevano trarsi elementi di valutazione utili anche per la posizione dell'altro convenuto e litisconsorte necessario b) delle deposizioni testimoniali e c) dell'altro Controparte_2 interrogatorio formale reso da all'udienza del 27.6.2019. L'interrogatorio Controparte_2 reso dal convenuto avrebbe offerto una vantaggiosa _1 confessione alle ragioni dell'appellante per quanto riguarda l'esistenza del corpus possessionis (elemento oggettivo del possesso derivato dall'uso prolungato nel tempo), dimostrato anche per effetto dell'interrogatorio formale reso da e Controparte_2 avvalorato dalle altre deposizioni testimoniali.
Rientra nel medesimo unitario esame anche quanto lamentato da TE col terzo motivo di gravame, con riguardo alla mancata valutazione delle risultanze istruttorie, e sempre con riferimento all'interrogatorio formale reso da
[...] in ordine alla supposta lesione dell'animus possidendi (l'intenzione _1 di possedere e cioè l'elemento soggettivo del possesso), che evidenzierebbe l'uso prolungato del compendio di beni immobili in questione per oltre quaranta anni, fatto non compatibile con la mera tolleranza.
Va rammentato che altro comproprietario del compendio Controparte_2 immobiliare di cui l'appellante chiedeva accertarsi l'acquisto a titolo originario per usucapione, è proprietario al 50% dello stesso per essergli stato ceduto da Per_2 nel 2013, e che lo stesso ha dimostrato nel corso di causa che sia prima
[...] dell'anno 2013, sia successivamente, i terreni da lui acquisiti erano affittati ad aziende agricole (doc.ti nn. 7,8, e 9, della comparsa di costituzione del fascicolo di primo grado dell'appellato).
Allo stesso modo va ricordato che sarebbe stato immesso nel TE
“possesso” della piccola proprietà rurale in questione (di 34 ettari) nel 1980 in forza di una compravendita per accordo verbale con e dietro asserito Persona_1 pagamento di lire 5 milioni quale acconto, senza giungere al perfezionamento del trasferimento dei beni con atto pubblico, negozio qualificato come “preliminare a effetti anticipati” (rectius “preliminare improprio”) da ritenersi inesistente per carenza di forma e tale per cui la relazione con la cosa, da parte del promissorio acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione (qualificata) e non come possesso utile pagina 11 di 18 “ad usucapionem”, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (ad es. Cass. ord. n. 25839/2020).
Orbene, non si ritiene sufficientemente raggiunta la prova dell'animus possidendi in capo all'odierno appellante. L'usucapione prediale, in questo caso della piccola proprietà rurale, è caratterizzata da tratti peculiari, dovendosi segnalare a tale riguardo gli aspetti posti in rilievo dal recente orientamento espresso dalla Corte di cassazione, qui di perfetta aderenza, secondo il quale “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve invece estrinsecarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene” (cfr. per tutte Cass. Ordinanze nn. 1796/22, 18528/23). Da tanto deriva un maggior rigore probatorio concernente gli elementi posti a fondamento della domanda tesa all'accertamento dell'acquisto a titolo originario del diritto dominicale nell'ambito di che trattasi, ma anche la necessità che l'elemento materiale caratterizzante il possesso ad usucapionem sia contraddistinto da fatti esteriori dai quali poter desumere la concreta volontà del possessore di precludere a terzi la fruizione del bene in questione, escludendo ogni interferenza esterna, primariamente mediante idonea recinzione del terreno che impedisca ai terzi di potervi accedere, risultando l'inidoneità del mero utilizzo del fondo altrui mediante ad esempio la coltivazione, il passaggio, ovvero il pascolo degli ovini o il parcheggio di un veicolo;
tutte estrinsecazioni materiali infatti non univocamente riconducibili sul piano volitivo e soggettivo all'animus possidendi, che peraltro potrebbero caratterizzare situazioni di mera tolleranza da parte del formale intestatario, non garantendo neppure che ulteriori terzi non fruiscano parimenti del medesimo bene nei termini indicati.
Ne segue che ammettere genericamente di aver coltivato il fondo e di condurre al pascolo gli ovini “sin dal 1980” non pare elemento sufficientemente apprezzabile a garantire l'utilizzo del (di tutto il) compendio immobiliare in questione “uti dominus”, elemento questo genericamente ammesso ma insufficiente anche per l'esclusione delle altrui interferenze sul bene, e cioè finalizzato all'esercizio dello ius excludendi alios.
Difettano, per meglio dire, in capo all'appellante la prova del possesso
“ininterrotto” “pacifico” e “pubblico”, soprattutto in maniera esclusiva, tale cioè dall'aver escluso altri dalla interferenza sul possesso (o compossesso) del compendio pagina 12 di 18 immobiliare in questione, con la conseguenza che si è di fronte, anche per l'esito delle prove espletate per quanto si dirà, ad una situazione di detenzione insufficiente a determinare l'acquisto originario dei beni.
A tal uopo non può eludersi dall'esegesi il rilievo che non ha TE dimostrato che il fondo rurale fosse stato da lui coltivato e, a ben guardare, il redde rationem sul fatto che parte della proprietà rivendicata in usucapione fosse intestata ad altri e la conseguente riduzione della domanda da questi azionata, l'opponibilità di altre e diverse situazioni giuridiche sulla legittima detenzione da parte di terzi degli stessi beni (costituite dai contratti di locazione agricola anche precedenti all'annualità 2013) sono tutti elementi che depongono per l'assenza dei presupposti necessari a delibare l'animus possidendi, e ciò anche in considerazione del fatto che, quando trattasi di usucapione speciale per proprietà rurale, la giurisprudenza ha precisato che il fondo agricolo debba essere effettivamente destinato alla coltivazione da parte del possessore, con ciò non risultando sufficiente – ancorché necessario (cfr. Cass. 13.4.2010, n. 8778;
Cass. 12.4.2019, n. 10350) – il mero dato formale della destinazione agricola del fondo, richiedendosi a compendio, anche la necessità di un ulteriore presupposto soggettivo in capo al possessore, ovvero la qualità di coltivatore, anch'essa tuttavia indimostrata.
Ed anzi, emerge dalla documentazione versata in atti che soltanto TE in data 5.12.1996, aveva costituito l'omonima azienda agraria, operante però soltanto sino al 31.12.2009: data della effettiva cancellazione (v. doc. n. 12 del fascicolo della parte appellata).
Né è sufficiente, a tale riguardo, affermare di aver posseduto il compendio immobiliare per cui è causa ad “uso pascolo” sin dal 1980 (come aveva già enunciato dinanzi l'Organismo di Mediazione), data la saltuaria natura delle TE attività di pascolamento stagionali, non intrinsecamente dotate di ripetitività e sempiterna costanza, tali cioè da incidere nel presupposto della non-interruzione del possesso e di formare ciò che necessita per costante indirizzo giurisprudenziale ovvero l'esercizio inequivoco dello ius excludendi alios. E, prima della domanda di mediazione instaurata da nel corso del 2015, si aggiunge che nel corso del 2014 TE
e (questi ovviamente per la propria quota in Persona_2 Controparte_2 comproprietà) avevano concesso in locazione agricola a Zooumbra i terreni oggetto di pagina 13 di 18 usucapione (convenendo la scadenza della locazione al 2028), che erano stati, quindi, coltivati e detenuti dall'azienda in questione con continuità e, soprattutto, con ritenuta piena disponibilità degli stessi da parte del proprietario e di al tempo Persona_2 usufruttuaria (si richiama il doc. n. 9 del fascicolo della parte appellata).
Fondamentale si ritiene in questo senso la testimonianza resa da Tes_1 all'udienza del 27.6.2019 per la società agricola Zooumbra che - relativamente
[...] agli anni in cui la società agricola aveva utilizzato i terreni oggetto di locazione agricola per pascolamento di equini - ha precisato che i danneggiavano le recinzioni e i TE lucchetti, ma che negli anni aveva sempre continuato ad utilizzare tali fondi, e poiché cacciava gli equini della società agricola dalla rimessa mettendo dentro TE gli ovini si era reso necessario allertare l' e la Guardia forestale al fine di CP_4 identificare gli ovini e rimettere gli equini di proprietà della società nella rimessa.
Ed ancora, nei rogiti di compravendita stipulati tra e Controparte_2 Per_2
(v. doc. n. 2 del fascicolo della parte appellata) si precisava che i beni
[...] compravenduti sino all'anno 1992, erano in comproprietà per la quota del 50% tra e la moglie poi, successivamente al decesso di Persona_1 Persona_2
avvenuta nel 1992, veniva aperta la successione con trasferimento Persona_1 della sua quota in favore del figlio con legato in _1 sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto Persona_2
l'usufrutto sul 50% della quota del figlio.
Tali risultanze evidenziano la continuità nella proprietà dei beni oggetto di usucapione e la loro ritenuta disponibilità ed utilizzo (quali beni appunto oggetto di contratti con i terzi) quantomeno da parte del convenuto pur nato nel Controparte_2
1980.
E allora, a ben guardare, le tesi dell'appellante, poste a fondamento dei motivi di gravame, divengono inattendibili ed affievolite, tanto da dove essere disattese. Ciò, non tanto per acquiescenza prestata al capo della pronuncia, come preteso dall'appellato giacché con sufficiente specificità ha contrastato anche il Controparte_2 TE capo della sentenza relativo al negato accertamento dell'animus possidendi nei propri confronti, ma perché ribadire strenuamente che quanto esitato dalle risultanze istruttorie sia favorevole alle ragioni dell'appellante non sconfessa quanto sinora pagina 14 di 18 argomentato. Più precisamente, l'interrogatorio formale reso da _1
convenuto nei confronti del quale le domande sono state rinunciate, evidenzia
[...] sporadici comportamenti da parte del detentore dei beni, che avrebbe esercitato il possesso degli stessi “anche per interposta persona” avendo ciò dichiarato “sino al 2018”, ma il dies a quo rimane sconosciuto.
Difetta poi la prova relativa alla collocazione del cancello sui luoghi di causa, asseritamente ad opera di avendo l'interrogato riferito la presenza a TE fini impeditivi (ma già si è fatto riferimento alle manomissioni sul cancello riferite da e, dunque, anche sul piano logico ci si potrebbe domandare perché Testimone_1 mai avrebbe dovuto manomettere il proprio cancello) ma non chi TE avesse materialmente proceduto all'installazione del medesimo e da quale preciso momento temporale. Sotto tale profilo, dunque, difetta non soltanto l'animus ma anche il corpus possessionis: quantomeno incerto, equivoco, difettando comunque la prova dello ius excludendi alios. Ed infatti, a ben leggere le altre deposizioni testimoniali (rese da all'udienza del 13.12.2019, e da e Testimone_2 Testimone_3 [...] all'udienza del 22.1.2021) riferiscono di comparizioni, di utilizzi dei luoghi, di Tes_4 rimessa del bestiame, ma senza declinarne continuità, apposizione di confini ed impedimenti all'accesso altrui da parte del detentore qualificato, essendo così idonee a provare semplicemente che gli ovini che ivi transitavano fossero di proprietà di
[...]
TE
Stride poi quanto enunciato in risposta al cap. n. 9 della memoria istruttoria di in cui l'interrogato ha riferito di aver visto soltanto la famiglia TE TE nella proprietà rurale in questione, sempre sino al 2018, realtà che non collima con l'opposizione dei contratti di affitto di fondo rustico e con la deposizione testimoniale di
Ed inoltre, stride con l'animus possidendi anche quanto riferito Testimone_1 dall'interrogato che all'udienza del 15.11.2022 ha Controparte_3 dichiarato di “aver visto (nei terreni oggetto di usucapione n.d.r.) qualche volta TE soprattutto nell' ultimo periodo dal 2007, 2008 in poi”, in quanto trattasi all'evidenza
[...] di risultanza che esige una valutazione più rigorosa della deposizione testimoniale e che depone (anche questa) per la saltuarietà della presenza sui luoghi oggetto di causa di TE
pagina 15 di 18 Quanto all'interrogatorio formale reso proprio dal convenuto con Controparte_2 riferimento alla presenza di sui luoghi oggetto di causa, basti TE evidenziare parte del contenuto della risposta del convenuto al cap. 4 della memoria di parte attrice/appellante: “[…] sono stato poche volte sui luoghi. Io sono nato nel 1980 e quindi non so all'epoca come fosse utilizzata l'area, io dal 2013 frequento quella zona e non ho mai visto il su tali terreni”. E ciò senza validare la pretesa di inversione dell'onere TE probatorio paventata dall'appellante, non spettando al convenuto offrire Controparte_2 la prova contraria di quanto deputato, in ipotesi, ad accertare il diritto di usucapire, posto che, come detto, insufficiente è il compendio probatorio a perfezionare l'acquisto della proprietà rurale a titolo originario in favore di TE
La sentenza di prime cure, seppure con le emende che qui si enunciano, correttamente ha rilevato che dall'istruttoria svolta, in parte anche contraddittoria con altre risultanze, è emersa l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione dell'invocata usucapione speciale (ammesso che 34 ettari di terreni con annesso fabbricato rurale per cui è causa consistano effettivamente nella “piccola” proprietà rurale di cui all'art. 1159-bis c.c.), mancando l'inequivoca dimostrazione del possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto da parte di per la durata di TE almeno quindici (venti) anni, e ciò pure considerata l'interruzione del possesso latamente utile ad usucapire dimostrata attraverso la produzione in giudizio dei contratti di locazione agricola ad una società da parte di e Controparte_2 Per_2 che, a ben vedere, contribuiscono ad affievolire ancor più le deposizioni
[...] testimoniali e gli esiti dell'interrogatorio formale, quando le emergenze istruttorie non siano idonee a sconfessare direttamente le ragioni dell'appellante.
Le manomissioni sulla proprietà (con riferimento al cancello installato da terzi), il pascolamento degli ovini, la sostituzione di questi con gli equini nella rimessa della stalla, e le deposizioni acquisite che non depongono per la continuità temporale del possesso uti dominus, non possono che avvalorare il rigetto della pretesa dell'appellante per discontinuità nel possesso e chiara interferenza di terzi nel compendio dei beni oggetto di usucapione, all'evidenza non relegata alla mera tolleranza.
Merita invece accoglimento il quarto motivo di impugnazione sull'errata regolamentazione delle spese di lite del primo grado, anche in forza dell'accoglimento pagina 16 di 18 dell'appello incidentale formulato da VA allora Controparte_3 diversamente regolamentate a parziale riforma della sentenza con condanna di CP_2
(chiamante) a rifonderle a (chiamato) a titolo di
[...] Controparte_3 compensi professionali per il primo grado di giudizio, liquidate in € 2.552,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. La riforma impone poi il riconoscimento del diritto di di ripetere quanto già eventualmente TE corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado al chiamato
[...]
il quale va, dunque, condannato a restituirle al fine di disciplinare Controparte_3
l'intero esito del giudizio. va anche condannato a rifondere le spese legali del giudizio di Controparte_5 appello all'appellato stante l'accoglimento dell'appello Controparte_3 incidentale e l'acclarato difetto di legittimazione passiva in capo a tale parte processuale, considerato che l'appellante non ha proposto domande nei TE confronti del predetto appellato e lo ha evocato nel Controparte_3 giudizio di appello solo perché era parte del giudizio di primo grado.
Le altre spese di lite del grado seguono il principio di soccombenza, anche in considerazione del gravame rivolto a (nei confronti del _1 quale la domanda era stata rinunciata dall'appellante) prendendo atto delle semplici difese da questi avanzate, tali da legittimare l'applicazione dei parametri minimi del compenso, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere le TE spese del presente grado di giudizio a e ad _1 Controparte_2
Tutte le spese si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa (inferiore ad € 5.100,00), dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
pagina 17 di 18 in accoglimento parziale dell'appello proposto da e dell'appello TE incidentale proposto da e in riforma parziale della Controparte_3 sentenza del Tribunale di Spoleto n. 150/2023, pubblicata in data 2.3.2023: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_2 Controparte_3 del primo grado di giudizio che liquida in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna a restituire ad le spese di lite Controparte_3 TE eventualmente da lui corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2 condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_2 Controparte_3 del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna a rifondere a le spese di lite del TE _1 presente grado di giudizio, che liquida in € 1.250,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna a rifondere ad le spese di lite del presente TE Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 28.5.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 277/2023; promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio TE CodiceFiscale_1
Francesconi, ed elettivamente domiciliato in Campello sul Clitunno, via Dante Alighieri
n. 2 presso il suo studio, p.e.c. Email_1
appellante
contro
, c.f. , rappresentato e difeso _1 C.F._2 dall'Avv. Sabrina Saccomanni, p.e.c. Email_2
appellato
e contro
pagina 1 di 18 , c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Controparte_2 C.F._3
Petroni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via delle Caravelle
n. 27, p.e.c.: Email_3
appellato e appellante incidentale
e nei confronti di
, c.f. rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._4 giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Marco Barbatelli presso il cui studio in Spoleto, via Guglielmo Marconi n. 2/A, ha eletto domicilio, p.e.c.
Email_4
appellato e appellante incidentale
Oggetto: azione di accertamento dell'usucapione su terreni.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.4.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 150/2023 del Tribunale di Spoleto, TE pubblicata il 2.3.2023, con la quale è stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di e (che hanno chiamato in causa _1 Controparte_2
per l'accertamento dell'usucapione di un fabbricato Controparte_3 rurale e di limitrofi terreni censiti al C.T. del Comune di Sellano al foglio 17, particelle
505 sub 2, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
186 e 188. L'attore all'udienza del 27.6.2019 ha rinunciato espressamente alla domanda di usucapione con riferimento a parte dei terreni citati e, segnatamente, a quelli di cui al foglio 17, part. nn. 135, 137, 182, 183, 184, 186 e 188, pacificamente riconosciuti come corte dell'abitazione di proprietà di rinuncia accettata _1 dalle altre parti.
Col primo motivo di appello, rubricato “violazione dell'art. 228 c.p.c e 2733 c.c. per avere il Tribunale di Spoleto ignorato la confessione giudiziale resa dal convenuto
[...] all'udienza del 21 maggio 2021”, si è lamentato che: sarebbe stata ignorata _1 la confessione giudiziale resa da all'udienza del 21.5.2021, _1
pagina 2 di 18 in sede di interrogatorio formale, laddove aveva dichiarato, con riferimento ad
[...]
che costui aveva avuto accesso con continuità nei fondi sino al 2018; altri TE elementi favorevoli all'accertamento dell'usucapione dei terreni potevano trarsi dalle dichiarazioni dell'altro convenuto il quale frequentava i luoghi di causa Controparte_2 sin dal 2013, precisando che alcuno aveva posto in essere atti interruttivi dell'usucapione da lui vantata.
Col secondo motivo, rubricato “violazione dell'art. 1143 c.c. e comunque travisamento delle emergenze istruttorie per quanto concerne l'esistenza del corpus possessionis” ha censurato la pronuncia nella parte in cui è stato ritenuto: non soddisfatto l'elemento oggettivo del possesso e, dunque, l'esercizio del diritto di proprietà sui beni immobili oggetto di causa richiamando sempre l'esito dell'interrogatorio formale deferito a e le deposizioni testimoniali a sé favorevoli come le _1 risposte fornite, in sede di interrogatorio formale, dall'altro convenuto Controparte_2 erroneamente mancanti i presupposti per il possesso oggettivo dei beni essendo stato invece dimostrato che sin dal 1980 aveva coltivato i fondi, utilizzato la stalla anche d'inverno, aveva posizionato un cancello atto ad impedire l'accesso agli estranei e che non aveva offerto sul punto la prova contraria, precisando che, per Controparte_2 effetto dell'art. 1159-bis c.c., l'usucapione dei terreni montani con annessi fabbricati rurali si fosse comunque perfezionata con il decorso di quindici anni.
Con il terzo motivo, rubricato “travisamento delle risultanze istruttorie per quanto concerne la ritenuta insussistenza dell'animus possidendi. violazione del principio iuxta alligata et probata con riferimento al richiamo effettuato dal Tribunale di Spoleto all'ordinanza di rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso spiegata in altro giudizio dal nei confronti TE di zooumbria”, ha criticato il capo della pronuncia che aveva respinto la domanda in base alla ritenuta mancanza di prova della sussistenza in capo all'attore dell'animus possidendi in quanto l'accordo verbale del 1980 - intervenuto al tempo tra lui e
[...]
- consisteva in un preliminare di compravendita con effetti Persona_1 anticipati, sicché non era negozio giuridico idoneo a trasferire il possesso dei beni ma, al più, la mera detenzione degli stessi;
la decisione sarebbe errata perché non era stato considerato che l'uso prolungato sulla cosa (assunta per oltre quaranta anni, cioè sin dal
1980), non fosse compatibile con la mera tolleranza che, invece, presuppone casi pagina 3 di 18 occasionali e transitori.
Con l'ultimo motivo di censura ha lamentato l'errata regolamentazione delle spese di lite con condanna a rifonderle nei confronti di tutte le altre parti di causa, giacché per la posizione del convenuto avrebbe dovuto considerarsi _1 che costui aveva riconosciuto i presupposti idonei a legittimare l'acquisto dei beni per intervenuta usucapione in favore dell'appellante, e, dunque, non poteva essere considerato parte vittoriosa, al pari dell'altro convenuto ciò che valeva Controparte_2 anche per la (neutrale) posizione di evocato in lite da Controparte_3
Controparte_2
Si è costituito in giudizio l'originario terzo chiamato Controparte_3
insistendo per l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto non
[...] erede di non avendone mai accettato l'eredità - ma, al più, poteva Persona_2 considerarsi mero chiamato a succedere - e proponendo appello incidentale verso il capo della pronuncia con cui era stato affermato che, pur essendo
[...] chiamato a succedere, questi avesse accettato tacitamente l'eredità Controparte_3 di dichiarando, quindi, infondata l'eccezione di difetto di Persona_2 legittimazione passiva e, quindi, l'estraneità della medesima parte al giudizio.
Si è costituito in giudizio contrastando le ragioni _1 dell'appellante e sostenendo il difetto dei presupposti per usucapire il compendio immobiliare “uti dominus” e aderendo all'appello incidentale spiegato da
[...] anche per effetto del rigetto delle domande attoree. Controparte_3
Si è infine costituito l'altro convenuto eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art. 342, comma 2, c.p.c., nonché l'intervenuta acquiescenza sul capo della pronuncia che aveva stabilito l'assenza di animus possidendi in capo ad
[...]
non accettando il contraddittorio sulla domanda di usucapione abbreviata ex TE art. 1159-bis c.c., formulata soltanto in grado appello e spiegando appello incidentale sul presupposto per cui la domanda di avrebbe dovuto essere stata TE dichiarata improcedibile poiché azionata senza rispettare la procedura di mediazione civile e commerciale secondo la procedibilità richiamata dal d.l. n. 69/2009, ovvero senza la partecipazione personale della parte istante che pure aveva TE introdotto la domanda dinanzi l'Organismo deputato.
pagina 4 di 18 Con note scritte depositate per l'udienza del 21/22.11.2023, la difesa di CP_2 dava atto del decesso di in data 21.6.2023, depositando
[...] TE certificato ed estratto dell'atto di morte, del che, in applicazione dell'art. 300 c.p.c., il processo proseguiva tra le parti originarie.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025, con provvedimento del 10.4.2025.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342, comma 2, c.p.c. si osserva che per effetto della c.d. riforma Cartabia, dal 28.2.2023 - applicabile ratione temporis all'atto di appello notificato - il gravame deve ora contenere, ex art. 342 c.p.c., oltre alle indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c. ed a pena di inammissibilità: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Quindi, attraverso il gravame vanno esposti i motivi che devono essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, tali cioè da far comprendere quale sia la violazione di legge o l'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado è incorso, errore che però deve essere ritenuto rilevante ai fini della decisione impugnata e tale da portare ad una soluzione differente rispetto quella adottata in primo grado. Si evidenzia che nella fattispecie l'atto di gravame riporta le parti della sentenza che si intendono sottoporre a critica raggiungendo, anche per la rubricazione dei motivi, quella specificità tassativa richiesta dall'ordinamento per l'ammissibilità processuale e per il conseguente vaglio del merito della impugnazione (cfr. Cass. n. 36481/2022). Infatti, l'appellante ha riproposto la domanda di accertamento dell'usucapione con riferimento alle indagini sull'animus e sul corpus possidendi, muovendo le censure alla mancata osservanza del compendio istruttorio e lamentando in particolare l'elusione della dirimente confessione giudiziale resa a seguito del deferimento di interrogatorio formale di _1
e la valenza confessoria del mezzo di prova espletato, unitamente agli esiti delle deposizioni testimoniali, risultanze che a suo dire avrebbero deposto per la continuità
d'uso ed utilizzo dei luoghi di causa da parte dell'appellante; sulla scorta di tali elementi ha chiesto la modifica della pronuncia con accoglimento della domanda di usucapione per essere sussistenti le condizioni del possesso uti dominus e il corpus
pagina 5 di 18 possidendi, anche ai sensi dell'art. 1143 c.c.
Ciò posto, giova rimarcare che l'appellante aveva introdotto nel grado precedente una generica domanda di accertamento per usucapione precisando che avrebbe potuto avvalersi degli effetti di cui all'usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. Trattandosi di giudizio finalizzato all'accertamento della usucapione su “piccola proprietà rurale” la specificazione attuale, già inserita nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non è tale da determinare un ampliamento o specificazione non consentita della generica domanda di usucapione (abbreviando il termine per consentire il positivo accertamento dell'usucapione dei beni rispetto la disciplina generale) con la conseguenza che la qualificazione giuridica della domanda declinata in tal senso è ammissibile e da intendere quale specificazione dell'originaria richiesta di accertamento.
Avendo l'appellante già rinunciato ad una consistente parte della domanda avanzata nel precedente grado di giudizio all'udienza del 27.6.2019, precisamente a quella riferita ai terreni di cui al Comune di Sellano foglio 17, part. nn. 135, 137, 182, 183,
184, 186 e 188, pacificamente riconosciuti come corte dell'abitazione di proprietà di ed avendo i convenuti accettato tale rinuncia vi è stata sul _1 punto cessazione della materia del contendere. Dunque, quanto alla posizione di proprietario del 50% del compendio immobiliare per cui è _1 causa (cedutogli mediante legato da nel 1992) può ritenersi Persona_1 dimidiato il thema decidendum in relazione all'originaria domanda spiegata da
[...] per effetto della (accettata) rinuncia della domanda nei confronti di costui TE
(convenuto principale) e, dunque, della carenza di interesse a promuovere appello nei suoi confronti, emergendo, peraltro, dalle visure prodotte che la proprietà delle particelle appena richiamate risulta intestata a terzi (si richiama doc. nn. 2 e 3, atto di citazione). Ne consegue l'estraneità all'oggetto del contendere in appello di CP_1
appellato che è stato evocato in questo giudizio solo in quanto _1 parte del giudizio di primo grado.
Venendo poi alla posizione dell'originario chiamato Controparte_3
coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Costui è stato
[...] chiamato da nel precedente giudizio, quale erede di Controparte_2 Persona_2
pagina 6 di 18 ed aveva eccepito tempestivamente il proprio difetto di legittimazione passiva qualificandosi come figlio adottivo della stessa e mero chiamato all'eredità. L'eccezione
è stata disattesa ritenendo erroneamente che il chiamato all'eredità avesse in realtà dichiarato di essere “erede” e che avesse compiuto atti dispositivi patrimoniali in merito all'eredità giacente, tali per cui la sua doveva comunque considerarsi una accettazione tacita dell'eredità.
In effetti non vi sono dichiarazioni espresse in tal senso provenienti direttamente dal terzo chiamato, risultando soltanto nel caso di un giudizio svoltosi dinanzi la Corte di cassazione (richiamato dal convenuto che Controparte_2 Controparte_3 avrebbe accettato tacitamente l'eredità della madre per averlo Persona_2 dichiarato il suo procuratore laddove aveva affermato che la parte “accettava e dichiarava” di essere subentrato quale erede nelle posizioni sostanziali e processuali del proprio dante causa.
Si tratta però di una dichiarazione processuale, posta a difesa e nell'interesse della parte rappresentata dal proprio procuratore (Avv. Massimo Bersani), senza che gli effetti sostanziali possano essere in qualche modo imputabili all'assistito, nel senso di interpretare tale accadimento come accettazione espressa o tacita dell'eredità, ciò anche in ossequio degli artt. 475 e 476 c.c., chiari nell'esplicitare che possa essere unicamente il chiamato all'eredità a porre in essere atti che, espressamente o tacitamente, hanno effetto sulla disposizione e sulla disponibilità del compendio dei beni caduti in successione. Si aggiunga che la procura conferita al proprio difensore, al fine di provocare l'accettazione dell'eredità da parte del procurato o, comunque, di realizzare atti compatibili con la volontà di accettare (o rinunciare) al trasferimento della proprietà dei beni caduti in successione in favore del procurato, presupporrebbe la forma dell'atto pubblico, non essendo sufficiente a tale fine la procura ad litem ex art. 83 c.p.c.
Vale precisare anche che il terzo chiamato non è entrato nel merito della controversia, ma ha soltanto declinato il proprio difetto di legittimazione passiva;
dunque, non ha attuato comportamenti concludenti (anche per effetti di contestazioni sulla pretesa altrui) che possano essere letti come accettazione pura e semplice, o tacita, della eredità giacente di E allora, a ben guardare Persona_2 [...] ha compiuto meri atti conservativi secondo i poteri propri che Controparte_3
pagina 7 di 18 derivano dall'art. 460 c.c., ivi incluso l'aver partecipato alla procedura di mediazione civile e commerciale instaurata da ove non risulta che l'aderente abbia TE dichiarato di partecipare formalmente in veste di “erede” di Si tratta Persona_2 di atti che rientrano nei poteri del chiamato all'eredità che egli può esercitare prima del compimento della scelta, quale che sia, sulla eredità giacente, senza che possa ritenersi perfezionata l'accettazione dell'eredità di e, quindi, la posizione Persona_2 formale del chiamato quale litisconsorte necessario e comproprietario dei beni.
Del resto, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. 6.5.2002, n. 6479; Cass. 10.3.1992, n. 2849). E dunque, affinché un atto del chiamato all'eredità possa configurare accettazione tacita, è necessario che esso presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr. Cass. n.5569/2021).
L'accertamento compiuto, nel caso che occupa, non consente di ritenere che il chiamato abbia realizzato un atto dispositivo sull'eredità giacente, ovvero un atto di gestione, non essendo mai entrato dichiaratamente nella disponibilità del compendio ereditario, quanto piuttosto, e al limite, un atto conservativo di mera gestione senza, oltretutto, contrastare direttamente la pretesa avversaria ma opponendo la propria estraneità alla lite in corso sottolineando la propria posizione sostanziale. Tale atto, allora, si presta ad essere interpretato come “neutro” o, al più, meramente
“conservativo” secondo quanto disposto dall'art. 460 c.c. (ovvero un atto che si mantiene nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione pur sempre inteso a tutela del patrimonio ereditario), tale cioè da non provocare la mutazione dello status da chiamato a erede, non incompatibile con la volontà di accettare o rinunziare, essendo irrilevanti sul piano giuridico tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, come appunto l'aver opposto il difetto di una propria qualità sostanziale nel corso di un giudizio.
L'appello incidentale, pertanto, va accolto e la sentenza merita riforma nel senso di accogliere l'eccezione di assoluto difetto di legittimazione passiva avanzato pagina 8 di 18 dall'originario chiamato Controparte_3
Va invece respinto, quale questione pregiudiziale da trattare e riferita alla
(im)procedibilità del giudizio, l'appello incidentale formulato dall'altro convenuto non potendosi condividere la tesi secondo cui la domanda formulata da Controparte_2 doveva essere dichiarata improcedibile poiché proposta senza TE adeguata domanda di mediazione nel rispetto del d.l. n. 69/2009 (art.
1-bis), e senza la partecipazione personale della parte istante.
Ora, a prescindere dal riferimento normativo alla disciplina applicabile ratione temporis, per cui si dovranno prendere le mosse dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (e successive mm. e ii.) al fine di sondare il rispetto della condizione di procedibilità nella materia obbligatoria che occupa (art. 5 del citato decreto), il convenuto/appellato si duole del mancato effettivo svolgimento della procedura di mediazione che, pur se instaurata da (con deposito dell'istanza del 7.7.2015), si esauriva (con TE verbale di data 11.09.2015, doc. n.4 – atto di citazione) senza la personale partecipazione dell'istante ma soltanto del procuratore da questi incaricato.
Seppur ampio dibattito giuridico è insorto su tale questione, l'indirizzo di legittimità che qui si condivide ha rilevato che: “in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai commi 1 bis e dell'art. 5, D. Lgs. n. 28/2010, la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale, e la condizione di procedibilità si considera avverata qualora una delle parti o entrambe, dopo essere state adeguatamente informate dal mediatore circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, comunichino allo stesso la propria indisponibilità a procedere oltre” (cfr. Cass. n.
8473/2019; Cass. n. 18068/2019 e Cass. n. 13029/2022). Orbene, quando si richiama la
“procura sostanziale” (rectius “delega privatistica”) si intende fare riferimento alla delega conferita al procuratore per il compimento dell'affare, e non invece alla procura notarile conferita per atto pubblico, come pur spesso ritenuto in materia dai giudici di merito, quale unica condizione di esonero dalla partecipazione personale alla procedura. Datosi il largo dibattito interpretativo, per tale motivo la c.d. riforma
Cartabia, nella stesura dell'art. 8, d.lgs. n. 28 (entrato in vigore in data 30.6.2023) stabilisce ora in modo inequivoco il preciso obbligo di presenza personale delle parti pagina 9 di 18 all'incontro: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione” (art. 4, d.lgs.
n. 28/2010), seppur con dei correttivi che consentano, quando la parte istante motivatamente non possa presenziare, la partecipazione del procuratore dotato di poteri sostanziali a tale scopo conferiti. La mediazione introdotta al tempo (appunto in data 7.7.2015) poteva, quindi, essere (anche) partecipata dal procuratore incaricato dall'istante in sua vece, appunto per mezzo del conferimento di TE semplice delega privatistica, come tra l'altro leggasi e riportato more solito nei regolamenti degli Organismi di Mediazione competenti per territorio.
Aggiungasi anche che come si rinviene a verbale (v. doc. n. 4 TE dell'atto di citazione), non aveva potuto partecipare al primo incontro della procedura per motivi di salute, come da certificato depositato. Del resto, la ritenuta mancanza dei poteri sostanziali - nella specie insussistente vista la chiara informativa di cui alla procura speciale al tempo conferita da ove lo si informa della TE obbligatorietà della procedura di mediazione nella materia che occupa – avrebbe inciso laddove si fosse raggiunto un accordo positivo tra le parti, cosa che invece diviene deteriore e non certo a cagione di improcedibilità, quando i procuratori interessati giungono ad un c.d. verbale negativo in ragione del mancato accordo.
Risulta quindi rispettata la condizione di procedibilità della domanda anche per la materia obbligatoria che occupa, come disciplinata dall'art. 5, d.lgs. n. 28/2010. Pertanto,
l'appello incidentale formulato da va disatteso. Controparte_2
Da tali premesse, deponenti per la procedibilità dell'azione, prendendo atto della già perfezionata rinunciata dell'appellante alla domanda formulata nei confronti di ed accertato il difetto di legittimazione passiva di _1
emerge che soltanto l'altro appellato sia Controparte_3 Controparte_2
l'effettivo destinatario e contraddittore in merito alla pretesa che ha TE coltivato nel presente giudizio.
Venendo all'esame dei primi tre motivi di gravame, si ritiene che l'esame del merito possa essere unitariamente trattato, in quanto le censure di legge vengono articolate sotto un minimo comun denominatore, ovvero la lesione del compendio istruttorio con particolare riferimento alla mancata valutazione: a) dell'interrogatorio formale reso da all'udienza del 21.5.2021, rivestito, secondo _1
pagina 10 di 18 l'appellante, da valenza confessoria favorevole alle proprie ragioni, e da cui potevano trarsi elementi di valutazione utili anche per la posizione dell'altro convenuto e litisconsorte necessario b) delle deposizioni testimoniali e c) dell'altro Controparte_2 interrogatorio formale reso da all'udienza del 27.6.2019. L'interrogatorio Controparte_2 reso dal convenuto avrebbe offerto una vantaggiosa _1 confessione alle ragioni dell'appellante per quanto riguarda l'esistenza del corpus possessionis (elemento oggettivo del possesso derivato dall'uso prolungato nel tempo), dimostrato anche per effetto dell'interrogatorio formale reso da e Controparte_2 avvalorato dalle altre deposizioni testimoniali.
Rientra nel medesimo unitario esame anche quanto lamentato da TE col terzo motivo di gravame, con riguardo alla mancata valutazione delle risultanze istruttorie, e sempre con riferimento all'interrogatorio formale reso da
[...] in ordine alla supposta lesione dell'animus possidendi (l'intenzione _1 di possedere e cioè l'elemento soggettivo del possesso), che evidenzierebbe l'uso prolungato del compendio di beni immobili in questione per oltre quaranta anni, fatto non compatibile con la mera tolleranza.
Va rammentato che altro comproprietario del compendio Controparte_2 immobiliare di cui l'appellante chiedeva accertarsi l'acquisto a titolo originario per usucapione, è proprietario al 50% dello stesso per essergli stato ceduto da Per_2 nel 2013, e che lo stesso ha dimostrato nel corso di causa che sia prima
[...] dell'anno 2013, sia successivamente, i terreni da lui acquisiti erano affittati ad aziende agricole (doc.ti nn. 7,8, e 9, della comparsa di costituzione del fascicolo di primo grado dell'appellato).
Allo stesso modo va ricordato che sarebbe stato immesso nel TE
“possesso” della piccola proprietà rurale in questione (di 34 ettari) nel 1980 in forza di una compravendita per accordo verbale con e dietro asserito Persona_1 pagamento di lire 5 milioni quale acconto, senza giungere al perfezionamento del trasferimento dei beni con atto pubblico, negozio qualificato come “preliminare a effetti anticipati” (rectius “preliminare improprio”) da ritenersi inesistente per carenza di forma e tale per cui la relazione con la cosa, da parte del promissorio acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione (qualificata) e non come possesso utile pagina 11 di 18 “ad usucapionem”, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (ad es. Cass. ord. n. 25839/2020).
Orbene, non si ritiene sufficientemente raggiunta la prova dell'animus possidendi in capo all'odierno appellante. L'usucapione prediale, in questo caso della piccola proprietà rurale, è caratterizzata da tratti peculiari, dovendosi segnalare a tale riguardo gli aspetti posti in rilievo dal recente orientamento espresso dalla Corte di cassazione, qui di perfetta aderenza, secondo il quale “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve invece estrinsecarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene” (cfr. per tutte Cass. Ordinanze nn. 1796/22, 18528/23). Da tanto deriva un maggior rigore probatorio concernente gli elementi posti a fondamento della domanda tesa all'accertamento dell'acquisto a titolo originario del diritto dominicale nell'ambito di che trattasi, ma anche la necessità che l'elemento materiale caratterizzante il possesso ad usucapionem sia contraddistinto da fatti esteriori dai quali poter desumere la concreta volontà del possessore di precludere a terzi la fruizione del bene in questione, escludendo ogni interferenza esterna, primariamente mediante idonea recinzione del terreno che impedisca ai terzi di potervi accedere, risultando l'inidoneità del mero utilizzo del fondo altrui mediante ad esempio la coltivazione, il passaggio, ovvero il pascolo degli ovini o il parcheggio di un veicolo;
tutte estrinsecazioni materiali infatti non univocamente riconducibili sul piano volitivo e soggettivo all'animus possidendi, che peraltro potrebbero caratterizzare situazioni di mera tolleranza da parte del formale intestatario, non garantendo neppure che ulteriori terzi non fruiscano parimenti del medesimo bene nei termini indicati.
Ne segue che ammettere genericamente di aver coltivato il fondo e di condurre al pascolo gli ovini “sin dal 1980” non pare elemento sufficientemente apprezzabile a garantire l'utilizzo del (di tutto il) compendio immobiliare in questione “uti dominus”, elemento questo genericamente ammesso ma insufficiente anche per l'esclusione delle altrui interferenze sul bene, e cioè finalizzato all'esercizio dello ius excludendi alios.
Difettano, per meglio dire, in capo all'appellante la prova del possesso
“ininterrotto” “pacifico” e “pubblico”, soprattutto in maniera esclusiva, tale cioè dall'aver escluso altri dalla interferenza sul possesso (o compossesso) del compendio pagina 12 di 18 immobiliare in questione, con la conseguenza che si è di fronte, anche per l'esito delle prove espletate per quanto si dirà, ad una situazione di detenzione insufficiente a determinare l'acquisto originario dei beni.
A tal uopo non può eludersi dall'esegesi il rilievo che non ha TE dimostrato che il fondo rurale fosse stato da lui coltivato e, a ben guardare, il redde rationem sul fatto che parte della proprietà rivendicata in usucapione fosse intestata ad altri e la conseguente riduzione della domanda da questi azionata, l'opponibilità di altre e diverse situazioni giuridiche sulla legittima detenzione da parte di terzi degli stessi beni (costituite dai contratti di locazione agricola anche precedenti all'annualità 2013) sono tutti elementi che depongono per l'assenza dei presupposti necessari a delibare l'animus possidendi, e ciò anche in considerazione del fatto che, quando trattasi di usucapione speciale per proprietà rurale, la giurisprudenza ha precisato che il fondo agricolo debba essere effettivamente destinato alla coltivazione da parte del possessore, con ciò non risultando sufficiente – ancorché necessario (cfr. Cass. 13.4.2010, n. 8778;
Cass. 12.4.2019, n. 10350) – il mero dato formale della destinazione agricola del fondo, richiedendosi a compendio, anche la necessità di un ulteriore presupposto soggettivo in capo al possessore, ovvero la qualità di coltivatore, anch'essa tuttavia indimostrata.
Ed anzi, emerge dalla documentazione versata in atti che soltanto TE in data 5.12.1996, aveva costituito l'omonima azienda agraria, operante però soltanto sino al 31.12.2009: data della effettiva cancellazione (v. doc. n. 12 del fascicolo della parte appellata).
Né è sufficiente, a tale riguardo, affermare di aver posseduto il compendio immobiliare per cui è causa ad “uso pascolo” sin dal 1980 (come aveva già enunciato dinanzi l'Organismo di Mediazione), data la saltuaria natura delle TE attività di pascolamento stagionali, non intrinsecamente dotate di ripetitività e sempiterna costanza, tali cioè da incidere nel presupposto della non-interruzione del possesso e di formare ciò che necessita per costante indirizzo giurisprudenziale ovvero l'esercizio inequivoco dello ius excludendi alios. E, prima della domanda di mediazione instaurata da nel corso del 2015, si aggiunge che nel corso del 2014 TE
e (questi ovviamente per la propria quota in Persona_2 Controparte_2 comproprietà) avevano concesso in locazione agricola a Zooumbra i terreni oggetto di pagina 13 di 18 usucapione (convenendo la scadenza della locazione al 2028), che erano stati, quindi, coltivati e detenuti dall'azienda in questione con continuità e, soprattutto, con ritenuta piena disponibilità degli stessi da parte del proprietario e di al tempo Persona_2 usufruttuaria (si richiama il doc. n. 9 del fascicolo della parte appellata).
Fondamentale si ritiene in questo senso la testimonianza resa da Tes_1 all'udienza del 27.6.2019 per la società agricola Zooumbra che - relativamente
[...] agli anni in cui la società agricola aveva utilizzato i terreni oggetto di locazione agricola per pascolamento di equini - ha precisato che i danneggiavano le recinzioni e i TE lucchetti, ma che negli anni aveva sempre continuato ad utilizzare tali fondi, e poiché cacciava gli equini della società agricola dalla rimessa mettendo dentro TE gli ovini si era reso necessario allertare l' e la Guardia forestale al fine di CP_4 identificare gli ovini e rimettere gli equini di proprietà della società nella rimessa.
Ed ancora, nei rogiti di compravendita stipulati tra e Controparte_2 Per_2
(v. doc. n. 2 del fascicolo della parte appellata) si precisava che i beni
[...] compravenduti sino all'anno 1992, erano in comproprietà per la quota del 50% tra e la moglie poi, successivamente al decesso di Persona_1 Persona_2
avvenuta nel 1992, veniva aperta la successione con trasferimento Persona_1 della sua quota in favore del figlio con legato in _1 sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto Persona_2
l'usufrutto sul 50% della quota del figlio.
Tali risultanze evidenziano la continuità nella proprietà dei beni oggetto di usucapione e la loro ritenuta disponibilità ed utilizzo (quali beni appunto oggetto di contratti con i terzi) quantomeno da parte del convenuto pur nato nel Controparte_2
1980.
E allora, a ben guardare, le tesi dell'appellante, poste a fondamento dei motivi di gravame, divengono inattendibili ed affievolite, tanto da dove essere disattese. Ciò, non tanto per acquiescenza prestata al capo della pronuncia, come preteso dall'appellato giacché con sufficiente specificità ha contrastato anche il Controparte_2 TE capo della sentenza relativo al negato accertamento dell'animus possidendi nei propri confronti, ma perché ribadire strenuamente che quanto esitato dalle risultanze istruttorie sia favorevole alle ragioni dell'appellante non sconfessa quanto sinora pagina 14 di 18 argomentato. Più precisamente, l'interrogatorio formale reso da _1
convenuto nei confronti del quale le domande sono state rinunciate, evidenzia
[...] sporadici comportamenti da parte del detentore dei beni, che avrebbe esercitato il possesso degli stessi “anche per interposta persona” avendo ciò dichiarato “sino al 2018”, ma il dies a quo rimane sconosciuto.
Difetta poi la prova relativa alla collocazione del cancello sui luoghi di causa, asseritamente ad opera di avendo l'interrogato riferito la presenza a TE fini impeditivi (ma già si è fatto riferimento alle manomissioni sul cancello riferite da e, dunque, anche sul piano logico ci si potrebbe domandare perché Testimone_1 mai avrebbe dovuto manomettere il proprio cancello) ma non chi TE avesse materialmente proceduto all'installazione del medesimo e da quale preciso momento temporale. Sotto tale profilo, dunque, difetta non soltanto l'animus ma anche il corpus possessionis: quantomeno incerto, equivoco, difettando comunque la prova dello ius excludendi alios. Ed infatti, a ben leggere le altre deposizioni testimoniali (rese da all'udienza del 13.12.2019, e da e Testimone_2 Testimone_3 [...] all'udienza del 22.1.2021) riferiscono di comparizioni, di utilizzi dei luoghi, di Tes_4 rimessa del bestiame, ma senza declinarne continuità, apposizione di confini ed impedimenti all'accesso altrui da parte del detentore qualificato, essendo così idonee a provare semplicemente che gli ovini che ivi transitavano fossero di proprietà di
[...]
TE
Stride poi quanto enunciato in risposta al cap. n. 9 della memoria istruttoria di in cui l'interrogato ha riferito di aver visto soltanto la famiglia TE TE nella proprietà rurale in questione, sempre sino al 2018, realtà che non collima con l'opposizione dei contratti di affitto di fondo rustico e con la deposizione testimoniale di
Ed inoltre, stride con l'animus possidendi anche quanto riferito Testimone_1 dall'interrogato che all'udienza del 15.11.2022 ha Controparte_3 dichiarato di “aver visto (nei terreni oggetto di usucapione n.d.r.) qualche volta TE soprattutto nell' ultimo periodo dal 2007, 2008 in poi”, in quanto trattasi all'evidenza
[...] di risultanza che esige una valutazione più rigorosa della deposizione testimoniale e che depone (anche questa) per la saltuarietà della presenza sui luoghi oggetto di causa di TE
pagina 15 di 18 Quanto all'interrogatorio formale reso proprio dal convenuto con Controparte_2 riferimento alla presenza di sui luoghi oggetto di causa, basti TE evidenziare parte del contenuto della risposta del convenuto al cap. 4 della memoria di parte attrice/appellante: “[…] sono stato poche volte sui luoghi. Io sono nato nel 1980 e quindi non so all'epoca come fosse utilizzata l'area, io dal 2013 frequento quella zona e non ho mai visto il su tali terreni”. E ciò senza validare la pretesa di inversione dell'onere TE probatorio paventata dall'appellante, non spettando al convenuto offrire Controparte_2 la prova contraria di quanto deputato, in ipotesi, ad accertare il diritto di usucapire, posto che, come detto, insufficiente è il compendio probatorio a perfezionare l'acquisto della proprietà rurale a titolo originario in favore di TE
La sentenza di prime cure, seppure con le emende che qui si enunciano, correttamente ha rilevato che dall'istruttoria svolta, in parte anche contraddittoria con altre risultanze, è emersa l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione dell'invocata usucapione speciale (ammesso che 34 ettari di terreni con annesso fabbricato rurale per cui è causa consistano effettivamente nella “piccola” proprietà rurale di cui all'art. 1159-bis c.c.), mancando l'inequivoca dimostrazione del possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto da parte di per la durata di TE almeno quindici (venti) anni, e ciò pure considerata l'interruzione del possesso latamente utile ad usucapire dimostrata attraverso la produzione in giudizio dei contratti di locazione agricola ad una società da parte di e Controparte_2 Per_2 che, a ben vedere, contribuiscono ad affievolire ancor più le deposizioni
[...] testimoniali e gli esiti dell'interrogatorio formale, quando le emergenze istruttorie non siano idonee a sconfessare direttamente le ragioni dell'appellante.
Le manomissioni sulla proprietà (con riferimento al cancello installato da terzi), il pascolamento degli ovini, la sostituzione di questi con gli equini nella rimessa della stalla, e le deposizioni acquisite che non depongono per la continuità temporale del possesso uti dominus, non possono che avvalorare il rigetto della pretesa dell'appellante per discontinuità nel possesso e chiara interferenza di terzi nel compendio dei beni oggetto di usucapione, all'evidenza non relegata alla mera tolleranza.
Merita invece accoglimento il quarto motivo di impugnazione sull'errata regolamentazione delle spese di lite del primo grado, anche in forza dell'accoglimento pagina 16 di 18 dell'appello incidentale formulato da VA allora Controparte_3 diversamente regolamentate a parziale riforma della sentenza con condanna di CP_2
(chiamante) a rifonderle a (chiamato) a titolo di
[...] Controparte_3 compensi professionali per il primo grado di giudizio, liquidate in € 2.552,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. La riforma impone poi il riconoscimento del diritto di di ripetere quanto già eventualmente TE corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado al chiamato
[...]
il quale va, dunque, condannato a restituirle al fine di disciplinare Controparte_3
l'intero esito del giudizio. va anche condannato a rifondere le spese legali del giudizio di Controparte_5 appello all'appellato stante l'accoglimento dell'appello Controparte_3 incidentale e l'acclarato difetto di legittimazione passiva in capo a tale parte processuale, considerato che l'appellante non ha proposto domande nei TE confronti del predetto appellato e lo ha evocato nel Controparte_3 giudizio di appello solo perché era parte del giudizio di primo grado.
Le altre spese di lite del grado seguono il principio di soccombenza, anche in considerazione del gravame rivolto a (nei confronti del _1 quale la domanda era stata rinunciata dall'appellante) prendendo atto delle semplici difese da questi avanzate, tali da legittimare l'applicazione dei parametri minimi del compenso, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere le TE spese del presente grado di giudizio a e ad _1 Controparte_2
Tutte le spese si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa (inferiore ad € 5.100,00), dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
pagina 17 di 18 in accoglimento parziale dell'appello proposto da e dell'appello TE incidentale proposto da e in riforma parziale della Controparte_3 sentenza del Tribunale di Spoleto n. 150/2023, pubblicata in data 2.3.2023: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_2 Controparte_3 del primo grado di giudizio che liquida in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna a restituire ad le spese di lite Controparte_3 TE eventualmente da lui corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2 condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_2 Controparte_3 del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna a rifondere a le spese di lite del TE _1 presente grado di giudizio, che liquida in € 1.250,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna a rifondere ad le spese di lite del presente TE Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 28.5.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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