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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Sorce Pietro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Perchiazzi Rita, giusta procura allegata alla comparsa di costitu- zione
-convenuto-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 marzo 2025
DEL P.M: cfr. visto del 6 marzo 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 2 marzo 2024, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a San Giovanni Gemini l'1 giugno 2013 con , dalla Controparte_1
cui unione erano nati due figli, e , ancora minorenni. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata dal Tribunale di Lecce con sentenza del 14 gennaio – 4 febbraio 2019, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni concordate in sede di separa- zione, salvo l'aumento della previsione dell'obbligo a carico dell di CP_1
corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile pari ad euro 1.000,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitosi con comparsa, depositata il 10 maggio 2024, ha Controparte_1
aderito alla domanda principale, nonché alla richiesta di affidamento condiviso dei figli e , con collocazione prevalente presso il domicilio della Per_1 Per_2
madre, contestando le altre richieste e prevedendo uno specifico calendario di incontri.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere alla a titolo di mantenimento dei figli, un assegno mensile di importo Parte_1
pari ad euro 200,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie e di non prevedere nessun assegno divorzile in favore della abile al lavoro e Parte_1
- 2 - dotata di redditi propri.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 22 ottobre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
All'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata discussa e posta in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giu- dice delegato e dalla pronuncia della separazione personale dichiarata dal Tri- bunale di Lecce con sentenza del 14 gennaio – 4 febbraio 2019 sulla scorta dell'accordo congiunto delle parti.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Venendo al resto, in assenza di istruttoria e di elementi di novità, va parzial- mente confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 18 novembre 2024.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli mi- nori, e con collocazione prevalente presso il Per_1 Persona_3
- 3 - domicilio della madre.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità stabilite nella predetta ordinanza, prevedendo che l' comunichi CP_1
il preavviso almeno dieci giorni prima, con possibilità di comunicare impedi- menti oggettivi successivamente.
Inoltre, tenuto conto delle allegazioni della con riferimento alla ne- Parte_1
cessità di scegliere il treno come mezzo di trasporto per accompagnare i figli e considerate le difficoltà logistiche di raggiungere Messina, va previsto che la stessa accompagni i figli a Palermo, invitando l' in quell'occasione CP_1
eventualmente di prediligere il viaggio in aereo.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine economico, tenuto conto della com- parazione reddituale dei coniugi, pone a carico dell l'obbligo di con- CP_1
tribuire al mantenimento dei figli e versando a Per_1 Persona_3 [...]
un assegno mensile di euro 750,00 complessivi, rivalutabili se- Parte_2
condo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, prevedendo che la percepisca integralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per Parte_1
il nucleo.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
- 4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a San Giovanni Gemini, l'1 giugno 2013, da e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di San
[...]
Giovanni Gemini al n. 3, parte II, serie A dell'anno 2013; affida i figli e a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Persona_3
stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentare la figlia liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di € 750,00, da cor- rispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, pre- vedendo che la percepisca integralmente l'assegno unico erogato Parte_1
dall'Inps per il nucleo;
compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Sorce Pietro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Perchiazzi Rita, giusta procura allegata alla comparsa di costitu- zione
-convenuto-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 marzo 2025
DEL P.M: cfr. visto del 6 marzo 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 2 marzo 2024, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a San Giovanni Gemini l'1 giugno 2013 con , dalla Controparte_1
cui unione erano nati due figli, e , ancora minorenni. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata dal Tribunale di Lecce con sentenza del 14 gennaio – 4 febbraio 2019, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni concordate in sede di separa- zione, salvo l'aumento della previsione dell'obbligo a carico dell di CP_1
corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile pari ad euro 1.000,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitosi con comparsa, depositata il 10 maggio 2024, ha Controparte_1
aderito alla domanda principale, nonché alla richiesta di affidamento condiviso dei figli e , con collocazione prevalente presso il domicilio della Per_1 Per_2
madre, contestando le altre richieste e prevedendo uno specifico calendario di incontri.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere alla a titolo di mantenimento dei figli, un assegno mensile di importo Parte_1
pari ad euro 200,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie e di non prevedere nessun assegno divorzile in favore della abile al lavoro e Parte_1
- 2 - dotata di redditi propri.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 22 ottobre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
All'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata discussa e posta in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giu- dice delegato e dalla pronuncia della separazione personale dichiarata dal Tri- bunale di Lecce con sentenza del 14 gennaio – 4 febbraio 2019 sulla scorta dell'accordo congiunto delle parti.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Venendo al resto, in assenza di istruttoria e di elementi di novità, va parzial- mente confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 18 novembre 2024.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli mi- nori, e con collocazione prevalente presso il Per_1 Persona_3
- 3 - domicilio della madre.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità stabilite nella predetta ordinanza, prevedendo che l' comunichi CP_1
il preavviso almeno dieci giorni prima, con possibilità di comunicare impedi- menti oggettivi successivamente.
Inoltre, tenuto conto delle allegazioni della con riferimento alla ne- Parte_1
cessità di scegliere il treno come mezzo di trasporto per accompagnare i figli e considerate le difficoltà logistiche di raggiungere Messina, va previsto che la stessa accompagni i figli a Palermo, invitando l' in quell'occasione CP_1
eventualmente di prediligere il viaggio in aereo.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine economico, tenuto conto della com- parazione reddituale dei coniugi, pone a carico dell l'obbligo di con- CP_1
tribuire al mantenimento dei figli e versando a Per_1 Persona_3 [...]
un assegno mensile di euro 750,00 complessivi, rivalutabili se- Parte_2
condo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, prevedendo che la percepisca integralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per Parte_1
il nucleo.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
- 4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a San Giovanni Gemini, l'1 giugno 2013, da e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di San
[...]
Giovanni Gemini al n. 3, parte II, serie A dell'anno 2013; affida i figli e a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Persona_3
stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentare la figlia liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di € 750,00, da cor- rispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, pre- vedendo che la percepisca integralmente l'assegno unico erogato Parte_1
dall'Inps per il nucleo;
compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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