TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19768/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 19768/2024
tra
Parte_1
ATTORE
e
E_
CONVENUTO
L'8/4/2025, alle ore 9.34, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. MARCELLO DI SCLAFANI anche in sostituzione dell'Avv. ARVENO
FUMAGALLI;
per parte convenuta il Procuratore dello Stato, Dr.ssa ANNA SEDDA.
Sono presenti per la pratica forense i Dottori , e Persona_1 Persona_2
. Persona_3
Dopo discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 19768/2024 promossa da:
C. F. ), elettivamente domiciliata in Oggiono (LC), Parte_1 P.IVA_1 via Lazzaretto n. 44, con gli Avv.ti MARCELLO DI SCLAFANI e ARVENO FUMAGALLI
ATTRICE contro
(C. F. , elettivamente E_ P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “Accertata l'esistenza di un contratto di locazione tra e il Controparte_2
avente ad oggetto gli immobili siti in via Statale Regina 11 E_
a Menaggio (CO) destinati al Comando della Guardia di NZ , accertata la disdetta comunicata da per la scadenza naturale del contratto alla data del 31/12/2021, accertare e Parte_1 dichiarare risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in via Statale Regina 11 a Menaggio (CO) come identificato nel contratto di locazione in data 11/12/1997 (registrato a Como il 12/12/1997 al n. 6484 Serie III) e per l'effetto condannare il E_
al rilascio dei predetti beni liberi di persone e cose. Con vittoria di diritti ed onorari
[...] di giudizio del procedimento di sfratto, di quello di mediazione e del presente giudizio, con la precisazione che le anticipazioni sostenute per il procedimento ammontano ad € 190, 32 (cfr. all. 8),
2 da distrarsi in favore degli Avvocati Arveno Fumagalli e Marcello di Sclafani, antistatari, che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare le pretese avversarie, revocando l'ordinanza di convalida di sfratto adottata all'esito della prima fase del giudizio, con vittoria di spese e competenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Controparte_2 adiva questo Tribunale chiedendo che venisse convalidato lo sfratto per finita locazione dell'unità immobiliare sita in Menaggio (CO), via Statale Regina n. 11 (caserma della Guardia di NZ), essendo il contratto di locazione, stipulato in data 11/12/1997 (della durata di sei anni con decorrenza dal 1°/1/1998 e prima scadenza il 31/12/2003) scaduto il 31/12/2021, per effetto della disdetta comunicata il 13/5/2020.
Si costituiva in giudizio il che, pur non E_ negando la scadenza del contratto, si opponeva alla convalida, rappresentando la finalità istituzionale dell'immobile e la disponibilità a stipulare un nuovo contratto di locazione o ad acquisire l'immobile.
A fronte dell'opposizione del convenuto, il giudice disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini per l'integrazione degli atti processuali, ed emetteva l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c. p. c. sollecitata dall'attrice ricorrendone i relativi Controparte_2 presupposti.
Nel prosieguo ha chiesto pronuncia di risoluzione del contratto Controparte_2 per finita locazione ed il convenuto ha ribadito le proprie difese ed eccezioni, chiedendo la revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
All'esito del processo deve accogliersi la domanda di parte attrice, che ha dimostrato ex art. 2697 c. c. il proprio diritto di ottenere la restituzione dell'immobile locato per cessazione degli effetti del contratto a seguito di valida disdetta, mentre parte convenuta non ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avversa pretesa, né si può ritenere che la disponibilità dimostrata dalla società locatrice a rinegoziare il contratto di locazione possa avere fatto venir meno gli effetti della disdetta precedentemente comunicata.
Il contratto di locazione deve pertanto essere dichiarato scaduto il 31/12/2021 per effetto di valida disdetta.
Deve altresì confermarsi l'ordinanza di rilascio emessa in corso di causa.
Le spese di lite – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e sono liquidate in €
2.616 (€ 2.300 per compensi ed € 316 per esborsi) per la fase sommaria ed in € 3.192 (€ 2.906 per compensi ed € 286 per esborsi) per la fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 %, attesa la bassa complessità delle questioni
3 trattate, oltre € 190, 32 per la fase di mediazione.
Spese da distrarsi in favore degli Avv.ti Marcello Di Sclafani ed Arveno Fumagalli ex art. 93 c. p. c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 19768/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo (caserma della Guardia di NZ) stipulato tra (ora Controparte_3
e l (ora Controparte_2 Controparte_4 [...]
in data 11/12/1997 relativamente all'unità immobiliare E_ sita in Menaggio (CO), via Statale Regina n. 11 (già 3-bis), ha cessato i propri effetti dal 31/12/2021 per effetto di valida disdetta;
2) conferma l'ordinanza di rilascio dell'unità immobiliare sita in Menaggio (CO), via Statale Regina n. 11, emessa in corso di causa il 27/5/2024;
3) condanna il alla refusione in favore di E_
(con distrazione in favore degli Avv.ti Marcello Di Sclafani ed Controparte_2
Arveno Fumagalli) delle spese di lite, che si liquidano in € 2.616 (euro duemilaseicentosedici/00) per la fase sommaria, in € 3.192 (euro tremilacentonovantadue/00) per la fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed in € 190, 32 per la fase di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 8/4/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 19768/2024
tra
Parte_1
ATTORE
e
E_
CONVENUTO
L'8/4/2025, alle ore 9.34, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. MARCELLO DI SCLAFANI anche in sostituzione dell'Avv. ARVENO
FUMAGALLI;
per parte convenuta il Procuratore dello Stato, Dr.ssa ANNA SEDDA.
Sono presenti per la pratica forense i Dottori , e Persona_1 Persona_2
. Persona_3
Dopo discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 19768/2024 promossa da:
C. F. ), elettivamente domiciliata in Oggiono (LC), Parte_1 P.IVA_1 via Lazzaretto n. 44, con gli Avv.ti MARCELLO DI SCLAFANI e ARVENO FUMAGALLI
ATTRICE contro
(C. F. , elettivamente E_ P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “Accertata l'esistenza di un contratto di locazione tra e il Controparte_2
avente ad oggetto gli immobili siti in via Statale Regina 11 E_
a Menaggio (CO) destinati al Comando della Guardia di NZ , accertata la disdetta comunicata da per la scadenza naturale del contratto alla data del 31/12/2021, accertare e Parte_1 dichiarare risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in via Statale Regina 11 a Menaggio (CO) come identificato nel contratto di locazione in data 11/12/1997 (registrato a Como il 12/12/1997 al n. 6484 Serie III) e per l'effetto condannare il E_
al rilascio dei predetti beni liberi di persone e cose. Con vittoria di diritti ed onorari
[...] di giudizio del procedimento di sfratto, di quello di mediazione e del presente giudizio, con la precisazione che le anticipazioni sostenute per il procedimento ammontano ad € 190, 32 (cfr. all. 8),
2 da distrarsi in favore degli Avvocati Arveno Fumagalli e Marcello di Sclafani, antistatari, che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare le pretese avversarie, revocando l'ordinanza di convalida di sfratto adottata all'esito della prima fase del giudizio, con vittoria di spese e competenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Controparte_2 adiva questo Tribunale chiedendo che venisse convalidato lo sfratto per finita locazione dell'unità immobiliare sita in Menaggio (CO), via Statale Regina n. 11 (caserma della Guardia di NZ), essendo il contratto di locazione, stipulato in data 11/12/1997 (della durata di sei anni con decorrenza dal 1°/1/1998 e prima scadenza il 31/12/2003) scaduto il 31/12/2021, per effetto della disdetta comunicata il 13/5/2020.
Si costituiva in giudizio il che, pur non E_ negando la scadenza del contratto, si opponeva alla convalida, rappresentando la finalità istituzionale dell'immobile e la disponibilità a stipulare un nuovo contratto di locazione o ad acquisire l'immobile.
A fronte dell'opposizione del convenuto, il giudice disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini per l'integrazione degli atti processuali, ed emetteva l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c. p. c. sollecitata dall'attrice ricorrendone i relativi Controparte_2 presupposti.
Nel prosieguo ha chiesto pronuncia di risoluzione del contratto Controparte_2 per finita locazione ed il convenuto ha ribadito le proprie difese ed eccezioni, chiedendo la revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
All'esito del processo deve accogliersi la domanda di parte attrice, che ha dimostrato ex art. 2697 c. c. il proprio diritto di ottenere la restituzione dell'immobile locato per cessazione degli effetti del contratto a seguito di valida disdetta, mentre parte convenuta non ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avversa pretesa, né si può ritenere che la disponibilità dimostrata dalla società locatrice a rinegoziare il contratto di locazione possa avere fatto venir meno gli effetti della disdetta precedentemente comunicata.
Il contratto di locazione deve pertanto essere dichiarato scaduto il 31/12/2021 per effetto di valida disdetta.
Deve altresì confermarsi l'ordinanza di rilascio emessa in corso di causa.
Le spese di lite – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e sono liquidate in €
2.616 (€ 2.300 per compensi ed € 316 per esborsi) per la fase sommaria ed in € 3.192 (€ 2.906 per compensi ed € 286 per esborsi) per la fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 %, attesa la bassa complessità delle questioni
3 trattate, oltre € 190, 32 per la fase di mediazione.
Spese da distrarsi in favore degli Avv.ti Marcello Di Sclafani ed Arveno Fumagalli ex art. 93 c. p. c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 19768/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo (caserma della Guardia di NZ) stipulato tra (ora Controparte_3
e l (ora Controparte_2 Controparte_4 [...]
in data 11/12/1997 relativamente all'unità immobiliare E_ sita in Menaggio (CO), via Statale Regina n. 11 (già 3-bis), ha cessato i propri effetti dal 31/12/2021 per effetto di valida disdetta;
2) conferma l'ordinanza di rilascio dell'unità immobiliare sita in Menaggio (CO), via Statale Regina n. 11, emessa in corso di causa il 27/5/2024;
3) condanna il alla refusione in favore di E_
(con distrazione in favore degli Avv.ti Marcello Di Sclafani ed Controparte_2
Arveno Fumagalli) delle spese di lite, che si liquidano in € 2.616 (euro duemilaseicentosedici/00) per la fase sommaria, in € 3.192 (euro tremilacentonovantadue/00) per la fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed in € 190, 32 per la fase di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 8/4/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
4