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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3110/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3110/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANERAI ILARIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MONTEGRAPPA 220G 59100 PRATOpresso il difensore avv. PANERAI ILARIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25 settembre 2024, citava Parte_1 in giudizio il , allegando di aver prestato servizio Controparte_2 alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo CP_1 determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti azionati per l'anno
2018/2019; richiamava poi la sentenza n. 29961/2023 della Suprema Corte,
1 sostenendo che nulla era dovuto al ricorrente per il servizio svolto nell'anno scolastico 2022/2023 poiché lo stesso aveva prestato servizio con contratti fino al 30 giugno, ma con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola secondaria di secondo grado.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di CP_1 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022
2 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica
3 sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore.
Alla luce di quanto fin qui motivato deve, quindi, ritenersi sussistente il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per tutte le annualità richieste (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) nelle quali il docente ha lavorato sulla base di contratti fino al termine delle attività scolastiche (30.6.)
4 Il diritto deve infatti, essere riconosciuto anche relativamente all'annualità
2022/2023 nella quale il ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado, risulta aver lavorato con contratto fino al 30 giugno con orario part-time inferiore al
50% ( cfr contratti allegati al ricorso).
Ad avviso del giudicante, - re melius perpensa rispetto a precedenti pronunciamenti su analoga controversa questione- , in caso di incarichi di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o di supplenza docente annuale (31 agosto), deve ravvisarsi la sussistenza del presupposto di comparabilità per l'attribuzione del beneficio in parola, rappresentato, secondo la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione n.
29961/2023, dalla partecipazione alla “didattica annua”, in quanto trattasi “in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.”, a nulla rilevando, quindi, in tali due ipotesi, la misura dell'eventuale orario part time osservato dal docente, dal momento che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua”…”. Afferma, del resto, la Corte che “In estrema sintesi,
l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Il diritto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 deve ritenersi prescritto in relazione all' annualità 2018/2019.
Il suddetto diritto , infatti, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, decorrente -ai sensi dell'art. 2935 c.c. - dal primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto ( cfr. Cass. 29961/23 cit. ), giorno collocabile- nel caso di specie- al 10.10.2018 (primo giorno di assunzione, cfr. stato matricolare). Da ciò deriva che il primo atto interruttivo della prescrizione,
5 documentato in atti ( notifica dell'atto di diffida in data 14.6.24) risulta intervenuto oltre il quinquennio, allorquando il credito era già prescritto.
Le spese, - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia -, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_2
Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre rimborso del c.u. ed oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv.
Ilaria Panerai, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art
127 ter cpc.
Firenze, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anita Maria Brigida Davia
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3110/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANERAI ILARIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MONTEGRAPPA 220G 59100 PRATOpresso il difensore avv. PANERAI ILARIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25 settembre 2024, citava Parte_1 in giudizio il , allegando di aver prestato servizio Controparte_2 alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo CP_1 determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti azionati per l'anno
2018/2019; richiamava poi la sentenza n. 29961/2023 della Suprema Corte,
1 sostenendo che nulla era dovuto al ricorrente per il servizio svolto nell'anno scolastico 2022/2023 poiché lo stesso aveva prestato servizio con contratti fino al 30 giugno, ma con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola secondaria di secondo grado.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di CP_1 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre
2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022
2 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica
3 sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore.
Alla luce di quanto fin qui motivato deve, quindi, ritenersi sussistente il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per tutte le annualità richieste (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) nelle quali il docente ha lavorato sulla base di contratti fino al termine delle attività scolastiche (30.6.)
4 Il diritto deve infatti, essere riconosciuto anche relativamente all'annualità
2022/2023 nella quale il ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado, risulta aver lavorato con contratto fino al 30 giugno con orario part-time inferiore al
50% ( cfr contratti allegati al ricorso).
Ad avviso del giudicante, - re melius perpensa rispetto a precedenti pronunciamenti su analoga controversa questione- , in caso di incarichi di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o di supplenza docente annuale (31 agosto), deve ravvisarsi la sussistenza del presupposto di comparabilità per l'attribuzione del beneficio in parola, rappresentato, secondo la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione n.
29961/2023, dalla partecipazione alla “didattica annua”, in quanto trattasi “in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.”, a nulla rilevando, quindi, in tali due ipotesi, la misura dell'eventuale orario part time osservato dal docente, dal momento che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua”…”. Afferma, del resto, la Corte che “In estrema sintesi,
l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Il diritto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 deve ritenersi prescritto in relazione all' annualità 2018/2019.
Il suddetto diritto , infatti, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, decorrente -ai sensi dell'art. 2935 c.c. - dal primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto ( cfr. Cass. 29961/23 cit. ), giorno collocabile- nel caso di specie- al 10.10.2018 (primo giorno di assunzione, cfr. stato matricolare). Da ciò deriva che il primo atto interruttivo della prescrizione,
5 documentato in atti ( notifica dell'atto di diffida in data 14.6.24) risulta intervenuto oltre il quinquennio, allorquando il credito era già prescritto.
Le spese, - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia -, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_2
Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre rimborso del c.u. ed oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv.
Ilaria Panerai, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art
127 ter cpc.
Firenze, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anita Maria Brigida Davia
6